Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/10/2025, n. 17065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17065 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09054/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9054 del 2022, proposto da
Ifp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Alberto Inzaghi, Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Alberto Inzaghi in Roma, via dei Due Macelli, 66;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Romano, Antonio Pugliese, Gianluca Favaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Prot. GSE/P20220014235 emesso e notificato in data 23 maggio 2022, avente ad oggetto: “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 710734, di potenza pari a 792,48 kW, sito in via Dogana Po, snc, nel Comune di Castel San Giovanni (PC), Soggetto Responsabile IFP S.r.l. con unico socio – Sentenza TAR Lazio n. 5602/2022”; con il quale è stato comunicato alla ricorrente “il rigetto dell'istanza di riesame del 25 novembre 2020, prot. GSE/A202001178282, confermando il provvedimento del 20 settembre 2019, prot. GSE/P20190060687” (doc. 1);
- di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Prot. GSE/P20220014235 emesso e notificato in data 23 maggio 2022, avente ad oggetto: “ procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 710734, di potenza pari a 792,48 kW, sito in via Dogana Po, snc, nel Comune di Castel San Giovanni (PC), Soggetto Responsabile IFP S.r.l. con unico socio – Sentenza TAR Lazio n. 5602/2022”; con il quale è stato comunicato alla ricorrente “il rigetto dell’istanza di riesame del 25 novembre 2020, prot. GSE/A202001178282, confermando il provvedimento del 20 settembre 2019, prot. GSE/P20190060687 ”.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con atto depositato in giudizio in data 23.07.2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
All’odierna udienza di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813).
L'esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO