Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01822/2026REG.PROV.COLL.
N. 09886/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9886 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato IU RA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta (sezione unica) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 77/2025 con cui è stata fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere RO ME e uditi per le parti l’avvocato Valentina RA per IU RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 3^Divisione disciplina n. M_D AB05933 REG2022 0529701del 14 settembre 2022, con il quale è stata disposta la sospensione dall’impiego del ricorrente per quattro mesi;
b) da ogni altro atto presupposto, attuativo e integrativo connesso e consequenziale dell’impugnato provvedimento.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) Il signor -OMISSIS- primo caporal maggiore dell’Esercito italiano, in servizio presso il Centro Addestramento Alpino di Aosta, veniva condannato dal Tribunale di Oristano, con sentenza n. -OMISSIS-alla pena di un anno di reclusione per il reato di favoreggiamento personale aggravato;
b) la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n.-OMISSIS-, assolveva il signor -OMISSIS- perché “ il fatto non costituisce reato ”;
c) la sentenza, divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2021, veniva acquisita dall’Amministrazione della difesa in data 24 febbraio 2022;
d) dopo l’avvio, in data 13 aprile 2022, del procedimento disciplinare, il comandante delle Truppe alpine, sulla base della relazione finale dell’ufficiale inquirente, in data 20 giugno 2022, proponeva l’irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare del militare dall’impiego per quattro mesi, in ragione della accertata contiguità di quest’ultimo con le sostanze stupefacenti;
e) il direttore generale per il personale militare, in data 14 settembre 2022, adottava il decreto con il quale nei confronti del signor -OMISSIS- veniva disposta la sospensione disciplinare dall’impiego per quattro mesi;
f) con ricorso al T.a.r. per la Valle d’Aosta il ricorrente, odierno appellante, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame):
I. “ Violazione e vizio del procedimento. Tardività dell’esercizio dell’azione disciplinare . Violazione di legge in relazione all’art. 59 del D.P.R. n. 545/1986 e degli artt. 24 e 111 della Costituzione. Eccesso di potere nella figura sintomatica dell’ingiustizia manifesta ”;
II. “ Eccesso di potere ex art. 29 del D.L. 104/2010 per violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione ”.
3. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado.
4. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d’Aosta ha respinto il gravame e ha compensato le spese.
4.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Come sottolineato dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 13 settembre 2022, n. 14), nell’attuale assetto ordinamentale, non ricorre più la cd. pregiudiziale penale al procedimento disciplinare, ma trova applicazione il diverso principio dell’autonomia, sia pur “temperata”, dei giudizi, dovendo l’Amministrazione militare avviare il procedimento disciplinare nei termini prescritti ”;
- “ il procedimento disciplinare può essere sospeso anche con riferimento a fatti non aventi rilevanza penale – quando ricorrano anche fatti per i quali, invece, procede l’autorità giudiziaria (art. 1393, comma 1, primo periodo) – al fine di consentire all’Amministrazione di procedere a una valutazione unitaria e complessiva di tutti i singoli fatti dei quali il dipendente è incolpato. ”;
- “ l’attesa della sentenza conclusiva del processo penale, onde avviare o riprendere il procedimento disciplinare, lungi dal costituire un irragionevole ritardo, costituisce invece una evidente garanzia per la completezza e correttezza del giudizio, e ciò sia in favore del dipendente pubblico (militare) sia in favore non già dell’Amministrazione/soggetto, ma del valore costituzionalmente tutelato del buon andamento dell’attività amministrativa. ”;
- “ Nella specie, l’avvio del procedimento disciplinare a carico del ricorrente soltanto all’esito della pubblicazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che lo ha assolto dal reato di favoreggiamento personale, si giustifica con la necessità – oggettivamente riscontrata – di stabilire la tipologia di condotta concretamente posta in essere dal predetto militare e il rilievo disciplinare da attribuire alla medesima. ”;
- “ Risulta pertanto provato – non essendo stato smentito con elementi probatori di segno contrario e non rilevando le mere congetture contenute nel ricorso e nella memoria attorea – che il ricorrente con il suo comportamento ha palesemente violato i doveri di militare e ha arrecato un notevole discredito all’Istituzione di appartenenza ”;
- “ Nemmeno risulta sproporzionata la sanzione inflitta – ossia quattro mesi di sospensione dal servizio – tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dal militare e dei precedenti riferibili allo stesso. ”;
- “ Neppure, si può condividere la prospettazione attorea che, attraverso una valutazione di natura eminentemente soggettiva, tende a sostituire, inammissibilmente, quella – come evidenziato in precedenza, ampiamente discrezionale –dell’Amministrazione militare, di cui non è stata dimostrata l’abnormità o la palese irragionevolezza ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 13 dicembre 2023 e depositato il 18 dicembre 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 2 a pag. 7):
“ ERRONEITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER TRAVISAMENTO DEL MOTIVO DI IMPUGNATIVA ”.
“ ERRONEITA’ DELLA SENTENZA GRAVATA PER ILLOGICITA’ MANIFESTA IN RELAZIONE ALLA TUTELA DEL BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 97 COST. ”.
5.1. L’appellante ha rilevato:
- “ IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, AL CONTRARIO E COME EVIDENZIATO NEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO, E’ STATO AVVIATO A DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PENALE DI APPELLO, CONCLUSO CON SENTENZA IRREVOCABILE, E NON E’, INVECE, RIPRESO DOPO UNA – INESISTENTE SOSPENSIONE, COME LASCIA INTENDENDERE LA MOTIVAZIONE DELL’IMPUGNATA STATUIZIONE. ”;
- “ poiché l’azione disciplinare muoveva dalla contestazione dell’acquisto di sostanza stupefacente, per uso personale, da parte del ricorrente, essa doveva essere avviata - senza ritardo - dal momento dell’avvenuta conoscenza di tale fatto – risalente al 2014 e per il quale il ricorrente è stato incriminato nel 2016, con conseguente immediata comunicazione all’amministrazione resistente, come previsto ex lege. ”;
- “ IN REALTÀ, OCCORRE CONSIDERARE CHE L’USO DI SOSTANZA STUPEFACENTE NON È MAI STATO CONTESTATO IN SEDE PENALE ALL’APPELLANTE E CHE, CONSEGUENTEMENTE, NON È MAI STATO ACCERTATO. ”;
- “ sarebbe stato utile e sufficiente eseguire, nell’immediatezza dei fatti, ogni opportuno e doveroso accertamento in ordine alla ritenuta “contiguità con sostanza stupefacente”, come il drug test, effettuato, invece e peraltro, a ben 9 anni di distanza dai fatti di cui all’imputazione penale, “a campione”, nell’immediatezza dell’udienza di merito del ricorso di primo grado… (test che dava esito negativo rispetto ad ogni sostanza indagata, come documentato nel primo grado di giudizio…) ”;
- “ La contiguità con la sostanza stupefacente dell’appellante, oggetto dell’incolpazione de quo, non necessitava dell’accertamento penale irrevocabile, potendo, invece, essere acclarata con un accertamento di semplice esecuzione materiale, che, purtuttavia ed ingiustificatamente, l’amministrazione appellata, ha, colpevolmente, omesso con ciò violando quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. n. 545/1986, che impone l’esercizio dell’azione disciplinare senza ritardo, nonché i principi costituzionali del diritto di difesa, art. 24 Cost., e del «giusto processo», art. 111 Cost., non potendosi esporre l’interessato al procedimento disciplinare sine die. ”;
- “ Invero, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto nella gravata sentenza, l’accertamento dell’uso di sostanza stupefacente per uso personale da parte dell’appellante, lungi dall’essere necessario al fine di perimetrarne le responsabilità disciplinari, rappresentava un accertamento del tutto autonomo da quello del contestato reato di favoreggiamento. ”;
- “ Appare evidente in tal modo, la duplicazione punitiva perpetrata dall’Amministrazione nei confronti dell’appellante, il quale, pur avendo già scontato la sospensione disciplinare irrogata, con ogni ovvia conseguenza, anche economica, e nonostante le note caratteristiche con valutazione di “Eccellente”, è restato ingiustificatamente privato del diritto all’avanzamento per la colpevole omissione da parte dell’appellata dell’annotazione della sua assoluzione penale nel foglio matricolare. ”.
5.2. L’appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso del c.u..
6. In data 16 luglio 2024 parte appellante ha formulato istanza di fissazione di udienza.
7. Il 4 settembre 2025 il legale dell’appellante ha depositato il provvedimento di promozione, quale graduato scelto, del signor -OMISSIS- e ha formulato istanza di fissazione di udienza, con prelievo dal ruolo ordinario.
8. In data 4 dicembre 2025 il Presidente di questa sezione seconda, con decreto n. 77/2025, ha disposto che, attesa la soppressione dell’udienza pubblica e della camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la trattazione degli affari assegnati alla udienza – pubblica e camerale - del 10 febbraio 2026 è differita al giorno 12 febbraio 2026.
9. Con memoria del 7 gennaio 2026 parte appellante, dopo avere rilevato la mancata costituzione del Ministero della difesa e insistito per l’accoglimento dell’appello, ha evidenziato che “ diversamente da quanto prospettato a pg. 9 della sentenza impugnata, la pretesa ed ipotizzata contiguità con la sostanza stupefacente dell’appellante e la cessione a terzi da parte dello stesso, mai neppure contestata penalmente, non necessitava, in ogni caso, dell’accertamento penale irrevocabile, potendo e dovendosi, invece, a norma dell'art. 59 del D.P.R. n. 545/1986, eseguirsi senza ritardo il dovuto accertamento materiale ”.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
I motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente, essendo le relative argomentazioni e le censure tra loro interconnesse e sovrapposte – sono nel complesso infondati.
Parte appellante ha evidenziato che “ La contiguità con la sostanza stupefacente dell’appellante, oggetto dell’incolpazione de quo, non necessitava dell’accertamento penale irrevocabile, potendo, invece, essere acclarata con un accertamento di semplice esecuzione materiale, che, purtuttavia ed ingiustificatamente, l’amministrazione appellata, ha, colpevolmente, omesso con ciò violando quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. n. 545/1986, che impone l’esercizio dell’azione disciplinare senza ritardo, nonché i principi costituzionali del diritto di difesa, art. 24 Cost., e del «giusto processo», art. 111 Cost., non potendosi esporre l’interessato al procedimento disciplinare sine die. ”. La censura non appare meritevole di favorevole considerazione.
Infatti, in disparte del riferimento operato dall’appellante alla violazione dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio n. 545, che è stato abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel caso di specie la sanzione disciplinare è collegata all’acquisto da parte dell’-OMISSIS- di sostanze stupefacenti per consumo personale. Tale circostanza non ha invero costituito un’autonoma fattispecie incriminatrice oggetto di accertamento in sede penale, essendo invece emersa nel corso del giudizio di appello contro la sentenza con cui il Tribunale di Oristano ha condannato il militare alla pena di un anno di reclusione per il reato di favoreggiamento personale aggravato. Il giudizio di secondo grado si è concluso con una sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 20 maggio 2021, divenuta irrevocabile in data 15 ottobre 2021, che ha assolto l’odierno appellante della fattispecie incriminatrice a lui ascritta perché “il fatto non costituisce reato”.
Ciò detto, come si evince dalla documentazione in atti, l’amministrazione della difesa, avendo avuto contezza di tale ultima pronuncia il 24 febbraio 2022, ha deciso di avviare un procedimento disciplinare in data 13 aprile 2022 e quindi ampiamente nei termini di cui all’art. 1392 del d. lgs. n. 66/2010. Tale scelta operata dall’amministrazione ha trovato del resto ampia giustificazione nella necessità, ai sensi dell’art. 1393 c.o.m., di disporre, “ in assenza di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare ”, di un quadro conoscitivo univoco e completo delle condotte effettivamente ascrivibili al graduato.
In quest’ottica nessun rilievo può quindi essere riconosciuto all’osservazione di parte appellante secondo la quale “ La contiguità con la sostanza stupefacente dell’appellante, oggetto dell’incolpazione de quo, non necessitava dell’accertamento penale irrevocabile ” in quanto l’esercizio di tale opzione ha consentito, proprio a garanzia del militare e del corretto esercizio dell’azione disciplinare, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di comprendere come la condotta dell’-OMISSIS- si fosse incentrata sull’uso personale di sostanze stupefacenti e non anche nella cessione della stessa a terzi, come invece paventato nel corso del giudizio di primo grado (per tacere della circostanza, pure rilevante, che lo stesso processo penale ricomprendeva le condotte ipotizzate in una unica vicenda fattuale rispetto al contestato favoreggiamento ed era perfettamente logico, se non financo doveroso, che l’Amministrazione attendesse l’esito complessivo della vicenda e successivamente valutasse, nel contesto emerso ed accertato, le condotte dell’appellante). In questo modo cioè l’ampia discrezionalità di cui, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’amministrazione è investita nella valutazione dei fatti ascritti al dipendente, ha consentito di individuare la conseguente sanzione da infliggere in relazione all’effettiva gravità dell’infrazione effettivamente commessa e formalmente accertata.
Ne è disceso, in definitiva, il rispetto da parte dell’amministrazione resistente di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo, normativamente prestabilito.
12. Tanto premesso, l’appello è infondato e deve essere respinto.
13. Le spese di grado, stante l’assoluta particolarità della vicenda, sono da compensare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9886/2023), lo respinge.
Spese dell’odierno grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AO, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
RO ME, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO ME | IO AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.