Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1822
CS
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardività dell'azione disciplinare

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione abbia avviato il procedimento disciplinare nei termini previsti, dopo aver acquisito la sentenza penale di assoluzione. Ha inoltre considerato giustificata l'attesa dell'esito del giudizio penale per una valutazione unitaria dei fatti e ha escluso la necessità di accertamenti autonomi in assenza di elementi conoscitivi sufficienti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sanzione sia proporzionata alla gravità della condotta accertata (uso personale di sostanze stupefacenti) e ha confermato la correttezza dell'iter valutativo dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1822
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1822
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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