Ordinanza cautelare 16 maggio 2022
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/02/2026, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03250/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3250 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Aondio, IA Vittoria Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell'Interno datato -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente; e comunque di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, anche non conosciuto, con riserva dei motivi aggiunti di ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. FI IA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, con il quale il Ministero dell'Interno, in data -OMISSIS-, ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n.91.
L'istante ha lamentato l'illegittimità del diniego in ragione di articolati motivi di diritto, denunciando vizi di violazione di legge e eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.
La causa è stata chiamata all'udienza di smaltimento del 28 novembre 2025 e ivi trattenuta in decisione.
Giova ricordare i fatti di causa.
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data -OMISSIS-.
Svolta l'istruttoria di rito, l'amministrazione ha respinto la domanda, essendo emersi elementi ostativi rappresentati dalle notizie di reato indicate in atti a carico del fratello convivente con il ricorrente.
Il Ministero ha dunque dapprima inviato il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis L.241/90 e quindi, in assenza di osservazioni da parte dell’esponente, si è determinato definitivamente con il gravato diniego.
Tanto sinteticamente premesso, il Collegio reputa insussistenti i vizi di violazione di legge e eccesso di potere, sub specie di deficit motivazionale e difetto di istruttoria, come declinati nel ricorso introduttivo.
Vale infatti rilevare che con ragionamento non illogico (che resiste al sindacato estrinseco del TAR), il Ministero ha rilevato che il fratello all’epoca convivente con il ricorrente ha posto in essere una serie di condotte penalmente rilevanti le quali si collocavano nel decennio antecedente e palesavano un profilo non irreprensibile del richiedente del suo ambiente domestico.
Si rammenta invero la natura giuridica dell'atto di concessione della cittadinanza che è atto essenzialmente discrezionale ed è condizionato dall'esistenza di un interesse pubblico che si intende perseguire, esigendosi uno status illesae dignitatis (morale e civile) di colui che proponga la relativa istanza.
Gioiva rilevare che dal certificato di famiglia depositato dall’amministrazione risulta la rappresentata convivenza (all’epoca del procedimento) del fratello dell’istante, presso il comune domicilio sito in -OMISSIS- in comune di -OMISSIS-(-OMISSIS-).
Con specifico rifermento alla dedotta contraddittorietà dell’atto gravato, rispetto al provvedimento con cui è stata concessa parallelamente la cittadinanza al padre del ricorrente, si rileva che gli uffici hanno apprezzato gli elementi sopravvenuti esistenti conosciuti al momento dell'adozione del provvedimento, costituendo il procedimento penale a carico del fratello del ricorrente una circostanza successiva al decreto di concessione.
Ne consegue che appare ragionevole la rilevanza attribuita dall’amministrazione procedente al rapporto di parentela e al legame affettivo, in quanto suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare, per mere ragioni affettive, comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica. In proposito questo Tribunale, che ha ritenuto “[i] due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono… elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati” (Tar Lazio, sez. I ter, n. 13300/2020; V bis, n. 16216/2022). All’autorità procedente si richiede quindi di estendere la valutazione circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta anche al nucleo familiare.
D'altronde, come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. Sez. I-ter n. 13300 del 10.012.2020; Sez. II quater n. 1840 del 2.2.2015), la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fa sì che possano essere presi in considerazione dall’amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti, riguardanti l’istante, che possano essere indicativi della sua effettiva e piena integrazione. I comportamenti penalmente rilevanti anche dei familiari di primo grado, specie quando si tratta di familiari conviventi, di legami stabili, dunque possono essere considerati ragionevolmente ostativi al rilascio della cittadinanza italiana della moglie, in quanto espressione dell’integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive.
Quindi, le condotte contestate al fratello convivente sono state legittimamente ponderate al fine della valutazione del livello di integrazione del nucleo familiare, nonché in generale ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino, senza contare la possibilità dell'acquisto della cittadinanza per effetto della cittadinanza del coniuge ovvero dei benefici in favore dei familiari conviventi previsti dal legislatore.
Per altro, le predette risultanze penali ben possono essere considerate quale indice negativo (anche a prescindere dagli esiti processuali e anche laddove vi sia stata, ad esempio, un'archiviazione, un’estinzione, una riabilitazione od anche una remissione di una querela. La valutazione di inopportunità della concessione della cittadinanza non è in alcun modo inficiata dalle vicende processuali, in conformità a consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il comportamento del ricorrente, valutato come fatto storico [...] può ragionevolmente essere considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e, come tale, giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana” (T.A.R. Lazio n. 5615/2015). L’amministrazione deve infatti valutare, con autonoma valutazione discrezionale, la personalità del richiedente e della sua famiglia, ai fini della formulazione di un giudizio prognostico in merito all'attendibilità dell’istante, dovendosi escludere il rischio che lo stabile inserimento dello stesso possa recare danno alla comunità.
Nulla osta, in ogni caso, a che il ricorrente riproponga la domanda di cittadinanza, facendo valere la non più attuale convivenza col fratello e la rappresentata integrazione nel tessuto sociale e lavorativo della comunità di riferimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN UT, Presidente FF
FI IA RO, Consigliere, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FI IA RO | AN UT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.