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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1779/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica della disciplina del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CATALINI ILENIA e dall'avv. MARCHESINI FRANCESCA;
ricorrente contro (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. TIONE DANIELE resistente con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente il recepimento da parte del Tribunale delle condizioni concordate di cui alla nota di conclusioni congiunte depositata telematicamente il 13.2.2025 ed il 18.2.2025.
Fatto e Diritto ha instato per la modifica dell'importo del contributo dovuto Parte_1 da per il mantenimento della figlia (nata il Controparte_1 Persona_1
25.9.2012 dalla relazione more uxorio dagli stessi intrattenuta e riconosciuta da entrambi i genitori), come stabilito con decreto emesso dal Tribunale di Macerata il 17.12.2014, integrato in relazione alle spese straordinarie con decreto del 27.8.2015; la ricorrente ha in particolare chiesto l'aumento del predetto assegno ad € 450,00 mensili, ferma la suddivisione in pari quota tra i genitori delle spese straordinarie relative alla figlia minore, da disciplinarsi in base al Protocollo distrettuale della Corte di Appello di Ancona.
Introdotto il giudizio con modalità contenziosa, alla odierna prima udienza dinanzi al giudice relatore le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, in precedenza già telematicamente depositato, di cui hanno quindi chiesto il recepimento da parte del Tribunale.
Il giudice relatore ha perciò disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a norme imperative di legge e possano quindi essere interamente recepite dal Collegio, apparendo rispondenti all'interesse della figlia minore. Le spese della procedura vanno regolamentate conformemente al punto 8 dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c.,
- modifica quanto disposto dal Tribunale con decreti del 17.12.2014 e del 27.8.2015 conformemente all'accordo delle parti di cui alla nota di conclusioni congiunte depositata telematicamente il 13.2.2025 ed il 18.2.2025;
- disciplina le spese di lite conformemente al punto 8 dell'accordo raggiunto dalle parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede. Macerata,20 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3