Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2025, proposto da
LL LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Rosetti, LO LL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giulianova, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza,
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 663/2022 del Giudice di Pace di Teramo, pubblicata in data 28 novembre 2022 e notificata in data 6 dicembre 2022, con cui è stato disposto a carico del Comune di Giulianova il pagamento delle spese di lite a favore del dott. AN IO per l’importo di € 1.205,00 oltre 15% rimborso forfettario ed IVA e CPA come per legge,
con condanna dell’AM al pagamento di una somma ai sensi dell’art 114, comma 4, lett. e), nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempimento dell’AM e la condanna dell’AM al risarcimento dei danni in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. IM RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Giulianova vocava in giudizio avanti il Giudice di Pace di Teramo, nel 2021, il dott. AN IO, onde far accertare e dichiarare in proprio favore un credito per somme pagate allo stesso, secondo la prospettazione del Comune, in maniera indebita.
All’esito del relativo procedimento il Giudice di Pace di Teramo ha emesso la sentenza n. 663/2022, di cui in epigrafe, con cui ha respinto il ricorso del Comune di Giulianova e, per quanto qui di interesse, ha condannato lo stesso al pagamento delle spese di lite, liquidate in € € 1.205,00, oltre 15% rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
La predetta sentenza è stata pubblicata in data 28 novembre 2022 e, in data 6 dicembre 2022, è stata notificata al Comune di Giulianova.
Avverso tale sentenza il Comune di Giulianova non ha proposto appello e la stessa è passata in giudicato in data 5 gennaio 2023, come da attestazione del Cancelliere del 3 ottobre 2023 annotata a margine della copia della predetta sentenza.
Il Comune di Giulianova non ha adempiuto alla sopra menzionata sentenza, non pagando la somma dovuta.
In data 17 marzo 2025 il dott. IO ha ceduto il credito relativo alle spese di lite all’avvocato LL LO, odierno ricorrente, e tale cessione è stata notificata al Comune di Giulianova in data 24 marzo 2025.
Il Comune di Giulianova non ha ugualmente adempiuto al pagamento disposto dalla sentenza n. 663/2022 del Giudice di Pace di Teramo.
Preso atto di tale inadempimento l’avvocato LL LO, in qualità di cessionario del dott. AN IO, ha proposto il ricorso per ottemperanza introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 aprile 2025 e depositato in data 24 aprile 2025, con cui ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Teramo di cui in epigrafe, con la condanna del Comune di Giulianova al pagamento della somma complessiva di euro € 1.205,00 oltre oneri di legge ed interessi ex art. 1284 c.c.; inoltre, l’odierno ricorrente ha chiesto la nomina, in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato al Comune di Giulianova, di un Commissario ad acta per dare concreta attuazione al provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza nonché la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), di apposita somma di denaro dovuta dal Comune di Giulianova e la condanna del predetto Comune al risarcimento dei danni in proprio favore, stimati nella misura di € 5.000,00.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Giulianova.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la causa è stata rinviata.
Parte ricorrente ha depositato, in data 23 ottobre 2025, documentazione attestante la notifica della sentenza di cui chiede l’ottemperanza al Comune di Giulianova.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e nei termini di seguito enunciati.
2. - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, fra cui rientra chiaramente la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 663/2022 di cui in epigrafe.
3. - Per quanto attiene, poi, alle condizioni processuali del ricorso di ottemperanza, il Tribunale rileva innanzitutto che, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., atteso che la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 663/2022 di cui in premessa ha comprovata valenza di cosa giudicata, come si evince dalla annotazione del Cancelliere del 3 ottobre 2023 a margine della copia della stessa.
Inoltre la predetta sentenza è stata notificata, con dichiarazione di conformità, in data 6 dicembre 2022 al Comune di Giulianova, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della UB AM (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
Parimenti risulta notificato al predetto Comune l’atto di cessione del credito a favore dell’odierno ricorrente in data 24 marzo 2025.
4. - Precisato quanto sopra, il Collegio osserva come la sentenza n. 663/2022 del Giudice di Pace di Teramo (passata in giudicato) di cui si chiede l’esecuzione risulta, pianamente, non adempiuta da parte del Comune di Giulianova e, pertanto, la domanda di esecuzione della stessa è fondata.
Va, invece, disattesa la richiesta di penalità di mora formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lettera e), c.p.a., in quanto il Collegio ritiene che le modalità esecutive del giudicato previste nella presente sentenza, quale la fissazione di un ragionevole termine per l’adempimento, escludono che possa maturare un significativo ritardo imputabile all’AM e, di conseguenza, che la penalità di mora possa spiegare l’auspicato effetto deterrente.
Va altresì respinta la domanda di risarcimento del danno nella misura di € 5.000,00 formulata dal ricorrente in quanto il predetto danno è stato semplicemente allegato ma non è stato in alcun modo provato.
5. - Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, dunque, il ricorso di ottemperanza va accolto parzialmente, limitatamente all’obbligo di esecuzione, nei sensi innanzi precisati, del giudicato formatosi sulla sentenza n. 663/2022 del Giudice di Pace di Teramo di cui in epigrafe da parte del Comune di Giulianova, con esclusione della domanda di penalità di mora formulata ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lettera e), c.p.a. e della domanda di risarcimento del danno.
Si deve, inoltre, procedere sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta , individuato nel Prefetto di Teramo con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, che procederà allo scadere del termine assegnato al Comune di Giulianova adottando ogni provvedimento ritenuto necessario.
6. - Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Giulianova e della necessità di ricorrere ad un supplemento istruttorio a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Giulianova, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esatta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 663/2022 del Giudice di Pace di Teramo di cui in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione;
- nomina il Prefetto di Teramo (o altro Dirigente dell’Ufficio da lui delegato) quale Commissario ad acta - nel caso di perdurante inerzia del Comune di Giulianova oltre il termine ad esso sopra assegnato - che provvederà nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune di Giulianova;
- respinge la domanda di condanna formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno;
- nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN IR, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
IM RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM RA | AN IR |
IL SEGRETARIO