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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.13909/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.R. 13909/25 sul ricorso congiunto svolto da e Parte_1
; Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il parere del P.M. (Visto del 28.11.25);
visto l'art.473bis . 51 c.p.c.;
che nulla è da prevedersi sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto del 21.11.25, e, segnatamente: “1. I figli – ferme restando le altre condizioni di cui alla sentenza del 2017 non interessate dalla presente richiesta di modifica - vivranno prevalentemente presso l'abitazione della madre. Entrambi i figli si accorderanno direttamente con il padre per le modalità di frequentazione con lo stesso.
2. A partire da dicembre 2025 ed entro il 5 di ogni mese,
l'arch. corrisponderà a titolo di mantenimento ordinario in favore dei figli, la somma Pt_2 2 complessiva di € 1.309,70 mensili con le seguenti modalità: € 200 euro al mese direttamente a ciascun figlio ed € 909,70 all'Arch. Cancellieri. Tale somma comprende l'adeguamento Istat dell'assegno originario calcolato – ai sensi della sentenza di divorzio - al settembre 2025 e comprende l'aumento di € 200,00 mensili per il mantenimento ordinario del solo figlio . Tale Per_1 importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge. Resta inteso tra le parti che l'importo relativo all'adeguamento ISTAT (e gli arretrati maturati) sono attualmente ancora oggetto di verifica essendo in discussione tra le parti le modalità e la decorrenza del relativo calcolo. Il padre, pertanto, si obbliga sin da ora a corrispondere i maggiori importi se riconosciuti come dovuti anche all'esito di un giudizio di mediazione o di un arbitraggio che sarà scelto dalle parti.
3. Nel caso in cui i figli dovessero stabilirsi per studio o avviamento al lavoro in altra città o abitazione diversa da quella ove attualmente vivono con la madre, le somme stabilite a titolo di mantenimento ordinario, verranno totalmente corrisposte direttamente ai figli.
4. Nulla sarà dovuto da entrambe le parti per spese straordinarie pregresse sostenute sino al 1° novembre 2025 che si intendono rinunciate da entrambe le parti.
5. Tutte le spese straordinarie per entrambi i figli, escluse quelle di cui al punto successivo, verranno sostenute al 50% tra i genitori previo accordo scritto ove richiesto dal
Protocollo, e comunque nei termini e secondo le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di
Roma in vigore.
6. Le spese straordinarie concordate tra i genitori previo accordo scritto, di istruzione e/o per studi universitari e/o per avviamento al lavoro resteranno a carico dei ragazzi e graveranno sui fondi costituiti esclusivamente dall'Arch. in favore dei figli per la stessa Pt_2 causale, giusta sentenza di divorzio del 2017 e che attualmente risultano integri. Ciascun genitore si impegna - nel caso in cui tale fondo dovesse esaurirsi e previo rendiconto da parte dei figli degli importi dagli stessi spesi - a corrispondere in pari quota ai figli stessi, l'eventuale ulteriore importo, previamente condiviso per iscritto tra i genitori, necessario per la loro prosecuzione degli studi o l'avviamento al lavoro. Ciascun genitore resta libero di corrispondere ai figli qualsivoglia importo a tale titolo senza poter avanzare alcuna pretesa di restituzione né dai ragazzi né dall'altro genitore”.
- nulla per le spese.
Roma 1.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi