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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9283 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 26918/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA STANISCIA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Via Crescenzio n° 20 Roma, presso il difensore APPELLANTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLO RUSSO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Centro Direzionale Isola F4 Napoli, presso il difensore APPELLATA
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile, in riforma parziale dell'appellata sentenza, condannare i convenuti a pagare all'odierna appellante le spese di lite siccome sopra determinate, ovvero quanto meno in €. 633,00, oltre borsuali, rimborso spese generali ed accessori previdenziali e fiscali e comunque nell'importo commisurato alla quantità e qualità dell'opera prestata. Ai fini fiscali si determina il valore della causa in €. 1.000,00. Spese del doppio grado distratte ex art. 93 cpc”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione
- Rigettare integralmente l'appello promosso da perché infondato in fatto e in diritto Parte_1 per tutti i motivi esposti nelle difese in atto, e confermare integralmente l'ordinanza impugnata, depositata in data 04/07/2024 iscritta al n. R.G. 1441/2023 del Giudice di Pace di Rho, sez. 01 civile, nella persona del Giudice, dott. Marco Ottolini, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 4.7.2024 il Giudice di Pace di Rho, declinando la propria competenza territoriale in favore del G.d.P. di Velletri in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro ha liquidato le spese di lite in favore di in 76 euro per Parte_1 Controparte_1 Pt_1 anticipazioni e in 243 euro per competenze, oltre oneri di legge.
L'appellante ha impugnato la sentenza relativamente alla statuizione sulle spese di lite perché il Giudice, in violazione del disposto di cui agli artt. 91 e 112 c.p.c., avrebbe liquidato gli onorari del legale in misura inferiore ai minimi tariffari previsti per legge.
La convenuta appellata si è costituita evidenziando l'infondatezza del ricorso. Il Giudice di Rho avrebbe infatti applicato correttamente i parametri del d.m. n. 55/2014, tenuto conto della modesta complessità della controversia, peraltro esauritasi alla prima udienza di trattazione.
L' appello è fondato.
Il Giudice di Pace di Rho ha deciso sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Pt_1 contro l'ingiunzione al pagamento della somma complessiva di 3.117,82 euro. La causa si è esaurita alla prima udienza con la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice a quo.
In conformità con il principio di soccombenza posto dagli artt. 91 ss c.p.c. correttamente il Giudice ha liquidato le spese in favore dell'opponente, tuttavia il presente giudicante non condivide l'applicazione dello scaglione minimo previsto ex d.m. n. 55/2014 perché tale liquidazione non valorizza l'attività prestata dal Legale che ha condotto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Deve piuttosto darsi applicazione al d.m. sopra richiamato e, tenuto conto dei valori medi e delle due fasi effettivamente svolte di studio della controversia e di introduzione in giudizio della stessa, deve liquidarsi in favore del Legale dell'opponente la maggior somma di 488 euro per competenze, oltre oneri di legge, oltre a quella già correttamente liquidata di 76 euro, come da dispositivo.
Le spese del presente grado di giudizio devono del pari essere liquidate a favore dell'appellante in ragione del principio di soccombenza, come da dispositivo. Deve tuttavia tenersi in conto che la controversia nel presente grado è stata caratterizzata da notevole semplicità, del pari le argomentazioni difensive spese negli atti a sostegno delle reciproche posizioni hanno richiesto un minimo dispendio di attività difensionale, pertanto appare opportuno, in considerazione di tali rilevanti aspetti che la liquidazione delle spese nel presente grado sia contenuta ai valori medi tra lo scaglione del minimo e del medio, in relazione alle fasi del giudizio effettivamente svoltesi, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado liquida in favore dell'appellante la somma di 488 euro per competenze, oltre oneri di legge, oltre a quella già correttamente liquidata di 76 euro;
condanna altresì la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'appellante, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente grado che liquida in € 1.300 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 26918/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA STANISCIA, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Via Crescenzio n° 20 Roma, presso il difensore APPELLANTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLO RUSSO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Centro Direzionale Isola F4 Napoli, presso il difensore APPELLATA
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CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile, in riforma parziale dell'appellata sentenza, condannare i convenuti a pagare all'odierna appellante le spese di lite siccome sopra determinate, ovvero quanto meno in €. 633,00, oltre borsuali, rimborso spese generali ed accessori previdenziali e fiscali e comunque nell'importo commisurato alla quantità e qualità dell'opera prestata. Ai fini fiscali si determina il valore della causa in €. 1.000,00. Spese del doppio grado distratte ex art. 93 cpc”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione
- Rigettare integralmente l'appello promosso da perché infondato in fatto e in diritto Parte_1 per tutti i motivi esposti nelle difese in atto, e confermare integralmente l'ordinanza impugnata, depositata in data 04/07/2024 iscritta al n. R.G. 1441/2023 del Giudice di Pace di Rho, sez. 01 civile, nella persona del Giudice, dott. Marco Ottolini, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 4.7.2024 il Giudice di Pace di Rho, declinando la propria competenza territoriale in favore del G.d.P. di Velletri in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro ha liquidato le spese di lite in favore di in 76 euro per Parte_1 Controparte_1 Pt_1 anticipazioni e in 243 euro per competenze, oltre oneri di legge.
L'appellante ha impugnato la sentenza relativamente alla statuizione sulle spese di lite perché il Giudice, in violazione del disposto di cui agli artt. 91 e 112 c.p.c., avrebbe liquidato gli onorari del legale in misura inferiore ai minimi tariffari previsti per legge.
La convenuta appellata si è costituita evidenziando l'infondatezza del ricorso. Il Giudice di Rho avrebbe infatti applicato correttamente i parametri del d.m. n. 55/2014, tenuto conto della modesta complessità della controversia, peraltro esauritasi alla prima udienza di trattazione.
L' appello è fondato.
Il Giudice di Pace di Rho ha deciso sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Pt_1 contro l'ingiunzione al pagamento della somma complessiva di 3.117,82 euro. La causa si è esaurita alla prima udienza con la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice a quo.
In conformità con il principio di soccombenza posto dagli artt. 91 ss c.p.c. correttamente il Giudice ha liquidato le spese in favore dell'opponente, tuttavia il presente giudicante non condivide l'applicazione dello scaglione minimo previsto ex d.m. n. 55/2014 perché tale liquidazione non valorizza l'attività prestata dal Legale che ha condotto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Deve piuttosto darsi applicazione al d.m. sopra richiamato e, tenuto conto dei valori medi e delle due fasi effettivamente svolte di studio della controversia e di introduzione in giudizio della stessa, deve liquidarsi in favore del Legale dell'opponente la maggior somma di 488 euro per competenze, oltre oneri di legge, oltre a quella già correttamente liquidata di 76 euro, come da dispositivo.
Le spese del presente grado di giudizio devono del pari essere liquidate a favore dell'appellante in ragione del principio di soccombenza, come da dispositivo. Deve tuttavia tenersi in conto che la controversia nel presente grado è stata caratterizzata da notevole semplicità, del pari le argomentazioni difensive spese negli atti a sostegno delle reciproche posizioni hanno richiesto un minimo dispendio di attività difensionale, pertanto appare opportuno, in considerazione di tali rilevanti aspetti che la liquidazione delle spese nel presente grado sia contenuta ai valori medi tra lo scaglione del minimo e del medio, in relazione alle fasi del giudizio effettivamente svoltesi, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado liquida in favore dell'appellante la somma di 488 euro per competenze, oltre oneri di legge, oltre a quella già correttamente liquidata di 76 euro;
condanna altresì la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'appellante, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente grado che liquida in € 1.300 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4