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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1591 del Ruolo Generale dell'anno
2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EA LA MA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Via VA Bettolo n. 9;
Parte appellante
E
(P.Iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VA ST ES, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 6;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 6302/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
02/09/2024 e notificata in data 06.09.2024 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Accogliere per i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza/sentenza Rep. n. 1182/2024 del 16.09.2024 – Decreto Rigetto N. Cro. 6302/2024 del
06.09.2024 resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione Civile, in persona del Giudico Unico Dott. Giulio
Borrella sul ricorso N.R.G. 432/2022, pubblicata e comunicata a mezzo PEC dalla Cancelleria il
06.09.2024 e per l'effetto riconoscere al Dott. la rimborsabilità da parte dell Parte_1 [...]
della quale lo stesso era Direttore Generale, delle spese legali sostenute per il CP_2 procedimento penale chiusosi con la sentenza 234/2016, che lo ha prosciolto da ogni accusa e pertanto condannare l , con sede legale Viale Tre Martiri n. 89 CAP 45100 Rovigo Controparte_2
(RO) nella persona del legale rappresentante a corrispondere al Dott. la somma di € Parte_1
9.634,57 oltre interessi previsti dal D.Lgs n. 231/2002.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado”.
Per parte appellata
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione e domanda, così giudi-care per i motivi di cui in narrativa
1. in via preliminare:
1.1. accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa l'inammissibilità e l'improcedibilità dei motivi di appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
2. nel merito: rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, i motivi tutti di appello formulati da controparte in quanto infondati in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Rovigo, Sezione I Civile, Giudice dott. G. Borella, nella causa n. 432/2022, il 06.09.2024;
3. In ogni caso, condannarsi l'appellante alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio [con maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022]”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5.3.2022, il Dott. Parte_1
conveniva in giudizio di cui era stato Direttore Generale dal
[...] Controparte_2
19.02.2008 al 31.12.2012, domandando l'accertamento del diritto al rimborso da parte di questa delle spese legali sostenute per il procedimento penale conclusosi con la sentenza di pag. 2/9 proscioglimento n. 234/2016; per l'effetto, chiedeva altresì la condanna al pagamento delle medesime, quantificate in euro 9.634,57 oltre interessi, con vittoria di spese e compensi.
1.1 Esponeva che il procedimento penale R.G. 513/2014 – che lo vedeva accusato, in concorso con altri, dei reati di abuso d'ufficio ed esercizio abusivo di una professione – si era concluso in udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere insussistenza del fatto, passata in giudicato.
1.2 Per la propria difesa aveva dapprima richiesto, con missiva del 31 gennaio 2015 (doc.
8), all' di fruire di patrocinio legale dalla stessa fornito;
successivamente, Parte_2 egli aveva autonomamente nominato quale suo difensore l'Avv. , al quale aveva Per_1 corrisposto la somma di 9.634,57 euro a titolo di parcella (doc. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ricorrente in primo grado).
1.3 Conseguentemente, il Dott. aveva sollecitato la rifusione di tali spese da Parte_1 parte dell'AULSS (doc. 9, 10, 11 e 12), la quale non aveva mai provveduto.
1.4 Deduceva che la rimborsabilità delle spese legali, ritenuta un principio generale del diritto amministrativo, troverebbe la propria base giuridica nell'art. 67 D.P.R. n. 268/1987, nell'art. 18 D.L. 67/1997 e nell'art. 89 L. n. 12/1991, nonché attraverso Parte_3
l'analogia legis, negli artt. 1720 e 2031 c.c..
1.5 Evidenziava inoltre che il credito era certo – non essendo controverso – liquido – in quanto determinato nel suo ammontare pari alle parcelle pagate – ed esigibile.
Il ricorrente riteneva infatti sussistenti gli elementi costitutivi previsti dalla legge, ovvero: la connessione tra i fatti oggetto di giudizio penale e l'assolvimento di obblighi istituzionali nell'interesse dell'amministrazione, quale nesso di immedesimazione organica;
l'assenza di condanna;
l'assenza di conflitto di interessi, valutata ex post.
2. Con comparsa di risposta si costituiva AULSS 18 deducendo l'infondatezza CP_1 della pretesa attorea.
2.1 Sosteneva che il Direttore Generale di un' non poteva essere ritenuto Parte_2 un dipendente, né affermarsi che fosse sottoposto ad un vincolo di subordinazione, posto che l'assegnazione dell'incarico era fiduciaria (e non già concorsuale), fondata sulla nomina effettuata dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, come previsto dal
D. Lgs. 502/1992.
2.3 Evidenziava inoltre che non avevano alcuna pertinenza i richiami agli artt. 1720 e
2031 c.c., né alla normativa statale e regionale. Infatti, la figura del Direttore Generale esorbita dal novero dei soggetti individuati dall'art. 77 TUEL come amministratori locali e pag. 3/9 l'AULSS costituisce un ente dotato di autonomia organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, distinto sia dagli enti territoriali, sia dalle amministrazioni statali.
2.4 Pertanto, il rimborso delle spese legali avrebbe potuto riguardare solamente i dipendenti, intesi come lavoratori subordinati rispetto all'ente, e non già il Direttore Generale di un' . Parte_2
2.5 Deduceva inoltre la specialità delle norme che riconoscono il diritto al rimborso e pertanto il divieto di analogia.
2.6 Quanto al diritto di credito, la resistente riteneva non sussistenti i presupposti per la rimborsabilità delle spese, aldilà del difetto del requisito soggettivo, in ragione dell'arbitraria scelta del difensore da parte del ricorrente;
della mancata allegazione di un parere di congruità della parcella, emessa dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza del legale;
del conflitto d'interessi da valutarsi ex ante, poiché l'AULSS era persona offesa dal reato e si era costituita parte civile nel procedimento penale.
3. Con l'ordinanza n. 6302/2024 il Tribunale di Rovigo rigettava la domanda, sulla scorta dell'assenza di una previsione normativa della tutela legale a favore del Direttore Generale;
della non estensibilità in via analogica delle disposizioni a beneficio dei dipendenti pubblici, stante la loro natura di norme contabili;
della carenza in ogni caso dei requisiti per accedere al rimborso. Le spese di lite venivano compensate in ragione della novità della questione.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello notificato in data 30.09.2024, il Dott. ha impugnato la Parte_1 predetta ordinanza sulla base dei seguenti motivi di appello.
4.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea esclusione dell'estendibilità in via analogica della disciplina in materia di tutela legale del dipendente pubblico.
4.1.1 Ciò sarebbe contrario al principio costituzionale di uguaglianza, poiché avrebbe l'effetto di escludere il Direttore Generale dell'AULSS da un diritto spettante a tutti gli altri dipendenti pubblici, privilegiando nella comparazione di interessi quello alla tutela della spesa pubblica.
4.1.2 La avrebbe inoltre inserito, così riconoscendo l'esistenza di un Parte_3 principio generale, la clausola di tutela nei contratti successivamente conclusi con i Direttori
Generali, con decorrenza dal 1° marzo 2021.
4.2 Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione nel punto in cui ha evidenziato la previsione del rimborso ai sensi dell'art. 26 CCNL Area Medica e Veterinaria, ma ne ha escluso l'applicabilità al rapporto in questione, in quanto non richiamato nel pag. 4/9 contratto sottoscritto. Infatti, secondo l'appellante, la non potrebbe non aderire al Pt_3
CCNL di riferimento.
4.3 Con il terzo motivo lamenta l'erronea valutazione del presupposto del parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati. Nella prospettazione dell'appellante, il parere configurerebbe un requisito per determinare il quantum della pretesa e non già l'an; esso dovrebbe essere richiesto dalla P.A. di appartenenza, non dal prestatore di lavoro, all'Avvocatura dello Stato.
5. Si è costituita in giudizio parte appellata la quale chiede: in via preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la carenza dei requisiti previsti dall'art. 342
c.p.c.; nel merito, rigettarsi l'appello, per l'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto preteso da controparte.
6. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 20.10.2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Esame dei motivi di impugnazione
7. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto nell'atto di impugnazione appaiono esplicitati i punti della sentenza censurati e i motivi di doglianza sollevati.
Del resto, è ormai pacifico che l'atto di impugnazione non richieda l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione;
rileva, invece, la sussistenza di una parte argomentativa, affiancata alla parte volitiva, da cui si evincano le ragioni opposte alla decisione del primo giudice (si veda Cass. Sez. U., sent. n. 27199/2017;
Cass. Sez. II, sent. n. 18309 del 04.07.2024).
8. Il primo e il secondo motivo di impugnazione, congiuntamente delibati, sono infondati.
8.1 La Corte preliminarmente osserva che il rapporto intercorso tra AULSS 18 e CP_1 il Dott. era regolato da un contratto di diritto privato sottoscritto in data Parte_1
19.02.2008 (doc. 13 ricorrente in primo grado), con cui quest'ultimo si impegnava a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell' al contempo Pt_2 assumendo ampi poteri di gestione e di rappresentanza al fine di perseguire gli obiettivi esplicitati nel decreto di nomina adottato dal Presidente della . Parte_3
8.1.1 Quanto alla disciplina applicabile al rapporto, l'art. 11 del predetto contratto richiamava gli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs 502/1992 e, per quanto non ivi previsto, le norme del
Titolo III del Libro V del Codice civile.
pag. 5/9 8.1.2 Il tenore letterale del contratto e i richiami normativi compiuti dalle parti impongono a questo Collegio di qualificare il rapporto di lavoro come autonomo.
8.1.3 Ciò consente di escludere l'applicabilità in via diretta della disciplina indicata dall'appellante quale fondamento giuridico del proprio diritto, così come del CCNL Area
Medica e Veterinaria, non richiamato nel contratto individuale e necessariamente riferito ai soli lavoratori subordinati.
8.2 Con riguardo, invece, all'estensione analogica delle disposizioni di cui all'art. 67
D.P.R. n. 268/1987 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 86 co. 5 TUEL), all'art. 18 D.L.
67/1997 e all'art. 89 L. Regione n. 12/1991, nonché agli artt. 1720 e 2031 c.c., il Pt_3
Collegio osserva quanto segue.
8.3 Affinché si possa procedere all'applicazione analogica di una norma giuridica ad un caso non regolato dalla legge è necessario, alla luce degli artt. 12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, che le fattispecie presentino tra loro profili di somiglianza e che non si rientri nell'alveo di norme eccezionali.
8.4 Ritiene questo Collegio che sia evidente la mancanza di un disposto normativo che disciplini espressamente e specificamente il diritto al rimborso delle spese legali con riferimento al Direttore Generale di una AUSSL. Sussiste, dunque, in ipotesi, un vuoto normativo.
8.5 Quanto alla normativa invocata dall'appellante al fine di colmare tale lacuna, è apprezzabile l'individuazione, da parte del Giudice di prime cure, del parametro legislativo il più possibile pertinente alla posizione del dipendente di una AUSSL, ovvero il trattamento giuridico previsto dalla L.R. Veneto n. 12/1991.
8.5.1 Tuttavia, ha correttamente rilevato il Tribunale che l'art. 89 L.R. si riferisce Pt_3 esclusivamente ai “dipendenti regionali”: ciò esclude, da un lato, i soggetti non vincolati da un rapporto di lavoro subordinato;
dall'altro, coloro che non prestano la loro attività a favore della Pt_3
8.5.2 Viene dunque in rilievo la peculiare natura giuridica delle AUSSL: l'art. 3 del D. Lgs.
502/1992 al co.
1-bis le definisce quali “aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali”.
8.5.3 Tali enti, dunque, per quanto esercitino un'attività strumentale rispetto alla Pt_3 godono di una soggettività giuridica distinta e sono dotati di autonomia organizzativa,
pag. 6/9 gestionale, amministrativa e contabile.
Ciò vale a distinguerli tanto dagli enti territoriali, quanto dagli altri enti pubblici, come le aziende municipalizzate, in quanto dotati, rispetto a queste ultime, di una maggiore autonomia.
8.5.4 Sotto il profilo dei soggetti persone fisiche, ferma la distinzione rispetto ai dipendenti pubblici – nei quali devono comprendersi i dirigenti, i quali, per quanto si collochino al più alto livello all'interno dell'amministrazione, rimangono assoggettati ad un rapporto di subordinazione, nel quadro del D. Lgs. 165/2001 – non può nemmeno equipararsi la posizione del Direttore Generale a quella di un amministratore locale, come deduce l'appellante al fine di vedersi riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali di cui all'art. 86 co. 5 TUEL.
Infatti, la tassativa elencazione di cui all'art. 77 co. 2 TUEL non fa menzione della figura del
Direttore Generale;
e del resto, si tratta di soggetti che esercitano funzioni diverse, nell'ambito di un rapporto giuridico differente.
Peraltro, la stessa sentenza citata dall'appellante (Cass. n. 3408/2013) afferma che agli amministratori non si potrebbe estendere la disciplina speciale (ovvero l'art. 67 D.P.R. n.
268/1987 e l'art. 18 D.L. 67/1997) perché non ricorre quel rapporto di subordinazione che caratterizza il lavoro dipendente;
per questo motivo viene estesa l'applicabilità dell'art. 1720
c.c..
8.6 Venendo dunque alla disciplina civilistica, l'applicazione analogica della disposizione in materia di mandato è stata per vero riconosciuta, in riferimento all'amministratore locale, da parte della giurisprudenza appena citata.
8.6.1 Tuttavia, la Cassazione è nel tempo pervenuta a contraria soluzione, che questo
Collegio ritiene di condividere, escludendo la pertinenza della disciplina del mandato rispetto agli obblighi istituzionali di un amministratore locale, essendo incompatibile lo schema del rapporto privatistico rispetto alla funzione pubblica, “improntata ad autonomia e responsabilità anche politico-istituzionale” (in questo senso Cass. Sez. III, n. 20193/2014;
Cass. Sez. III n. 6745/2019; Cass. Sez. I n. 26895/2022; Cass. Sez. III n. 8535/2024).
8.6.2 Ad ogni modo, come si è poc'anzi evidenziato, la posizione del Direttore Generale si distingue da quella dell'amministratore locale;
ciononostante, questa Corte ritiene che la disciplina del mandato (così come quella della gestione di affari altrui) non sia nemmeno in questo caso estendibile in ragione della sua incompatibilità, posto che il contratto sottoscritto dal Dott. fa espresso richiamo alle sole disposizioni in materia di contratto Parte_1 autonomo di garanzia e il complesso di attribuzioni ed obblighi è previsto dal D. Lgs.
pag. 7/9 502/1992.
8.7 Osta, infine, all'accertamento del diritto preteso dal Dott. il fatto che le Parte_1 disposizioni citate in materia di rimborso non siano suscettibili di interpretazione analogica, né estensiva: si tratta, infatti, di norme che disciplinano i presupposti e le modalità di impiego di denaro pubblico (così Cass. Sez. III, n. 20193/2014, Cons. Stato. n. 5572/2024).
Pertanto, le disposizioni in questione hanno natura eccezionale, come confermato dalla indiscutibile qualificazione delle stesse in termini di norme di spesa e si deve ritenere che la lacuna normativa risponda ad una precisa intenzione del legislatore.
8.7.1 Ed infatti, quando si è voluto garantire il beneficio della tutela legale ad un determinato soggetto, è stato necessario un intervento a livello normativo o contrattuale: depongono in questo senso Cass. Sez. VI n. 20729/2018, seppure relativa ad una legge regionale siciliana, che ha riconosciuto il diritto al rimborso sulla base di una disposizione successiva, cui ha attribuito valore innovativo dell'ordinamento e non già interpretativo;
TAR
Veneto n. 3712/2003, che ha accertato la spettanza del beneficio sulla scorta del CCNL Area
Medica e Veterinaria e non già di una disposizione di legge;
la stessa modifica contrattuale intervenuta per i successivi Direttori a partire dal 2021, indicativa della volontà Pt_4 delle parti di introdurre un diritto altrimenti non spettante.
8.8 Questo Collegio non può dunque procedere all'estensione – né analogica, né interpretativa – delle disposizioni individuate dall'appellante, a ciò ostando sia la natura contabile delle norme invocate, sia la differenza delle fattispecie in considerazione.
8.9 Il Collegio osserva, infine, che non può ritenersi sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale: l'appellante nulla ha dedotto sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, né ha indicato le norme specificamente impugnate, limitandosi a paventare un vulnus del principio di uguaglianza qualora non si condivida l'interpretazione dallo stesso prospettata.
9 Il terzo motivo rimane assorbito: l'inapplicabilità della disciplina del rimborso delle spese legali determina l'irrilevanza della procedura in concreto espletata e dell'insussistenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma per l'erogazione della somma pretesa.
Conclusioni e spese di lite
10. Va dunque rigettato l'appello proposto.
11. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori minimi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
pag. 8/9 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante/dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza n. 6302/2024 del Tribunale di
Rovigo pubblicata in data 02/09/2024 e notificata in data 06.09.2024;
2) condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in 3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
4) dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1591 del Ruolo Generale dell'anno
2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EA LA MA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Via VA Bettolo n. 9;
Parte appellante
E
(P.Iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VA ST ES, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 6;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 6302/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
02/09/2024 e notificata in data 06.09.2024 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Accogliere per i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza/sentenza Rep. n. 1182/2024 del 16.09.2024 – Decreto Rigetto N. Cro. 6302/2024 del
06.09.2024 resa dal Tribunale di Rovigo, Sezione Civile, in persona del Giudico Unico Dott. Giulio
Borrella sul ricorso N.R.G. 432/2022, pubblicata e comunicata a mezzo PEC dalla Cancelleria il
06.09.2024 e per l'effetto riconoscere al Dott. la rimborsabilità da parte dell Parte_1 [...]
della quale lo stesso era Direttore Generale, delle spese legali sostenute per il CP_2 procedimento penale chiusosi con la sentenza 234/2016, che lo ha prosciolto da ogni accusa e pertanto condannare l , con sede legale Viale Tre Martiri n. 89 CAP 45100 Rovigo Controparte_2
(RO) nella persona del legale rappresentante a corrispondere al Dott. la somma di € Parte_1
9.634,57 oltre interessi previsti dal D.Lgs n. 231/2002.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado”.
Per parte appellata
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione e domanda, così giudi-care per i motivi di cui in narrativa
1. in via preliminare:
1.1. accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa l'inammissibilità e l'improcedibilità dei motivi di appello per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
2. nel merito: rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, i motivi tutti di appello formulati da controparte in quanto infondati in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Rovigo, Sezione I Civile, Giudice dott. G. Borella, nella causa n. 432/2022, il 06.09.2024;
3. In ogni caso, condannarsi l'appellante alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio [con maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022]”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5.3.2022, il Dott. Parte_1
conveniva in giudizio di cui era stato Direttore Generale dal
[...] Controparte_2
19.02.2008 al 31.12.2012, domandando l'accertamento del diritto al rimborso da parte di questa delle spese legali sostenute per il procedimento penale conclusosi con la sentenza di pag. 2/9 proscioglimento n. 234/2016; per l'effetto, chiedeva altresì la condanna al pagamento delle medesime, quantificate in euro 9.634,57 oltre interessi, con vittoria di spese e compensi.
1.1 Esponeva che il procedimento penale R.G. 513/2014 – che lo vedeva accusato, in concorso con altri, dei reati di abuso d'ufficio ed esercizio abusivo di una professione – si era concluso in udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere insussistenza del fatto, passata in giudicato.
1.2 Per la propria difesa aveva dapprima richiesto, con missiva del 31 gennaio 2015 (doc.
8), all' di fruire di patrocinio legale dalla stessa fornito;
successivamente, Parte_2 egli aveva autonomamente nominato quale suo difensore l'Avv. , al quale aveva Per_1 corrisposto la somma di 9.634,57 euro a titolo di parcella (doc. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ricorrente in primo grado).
1.3 Conseguentemente, il Dott. aveva sollecitato la rifusione di tali spese da Parte_1 parte dell'AULSS (doc. 9, 10, 11 e 12), la quale non aveva mai provveduto.
1.4 Deduceva che la rimborsabilità delle spese legali, ritenuta un principio generale del diritto amministrativo, troverebbe la propria base giuridica nell'art. 67 D.P.R. n. 268/1987, nell'art. 18 D.L. 67/1997 e nell'art. 89 L. n. 12/1991, nonché attraverso Parte_3
l'analogia legis, negli artt. 1720 e 2031 c.c..
1.5 Evidenziava inoltre che il credito era certo – non essendo controverso – liquido – in quanto determinato nel suo ammontare pari alle parcelle pagate – ed esigibile.
Il ricorrente riteneva infatti sussistenti gli elementi costitutivi previsti dalla legge, ovvero: la connessione tra i fatti oggetto di giudizio penale e l'assolvimento di obblighi istituzionali nell'interesse dell'amministrazione, quale nesso di immedesimazione organica;
l'assenza di condanna;
l'assenza di conflitto di interessi, valutata ex post.
2. Con comparsa di risposta si costituiva AULSS 18 deducendo l'infondatezza CP_1 della pretesa attorea.
2.1 Sosteneva che il Direttore Generale di un' non poteva essere ritenuto Parte_2 un dipendente, né affermarsi che fosse sottoposto ad un vincolo di subordinazione, posto che l'assegnazione dell'incarico era fiduciaria (e non già concorsuale), fondata sulla nomina effettuata dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, come previsto dal
D. Lgs. 502/1992.
2.3 Evidenziava inoltre che non avevano alcuna pertinenza i richiami agli artt. 1720 e
2031 c.c., né alla normativa statale e regionale. Infatti, la figura del Direttore Generale esorbita dal novero dei soggetti individuati dall'art. 77 TUEL come amministratori locali e pag. 3/9 l'AULSS costituisce un ente dotato di autonomia organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, distinto sia dagli enti territoriali, sia dalle amministrazioni statali.
2.4 Pertanto, il rimborso delle spese legali avrebbe potuto riguardare solamente i dipendenti, intesi come lavoratori subordinati rispetto all'ente, e non già il Direttore Generale di un' . Parte_2
2.5 Deduceva inoltre la specialità delle norme che riconoscono il diritto al rimborso e pertanto il divieto di analogia.
2.6 Quanto al diritto di credito, la resistente riteneva non sussistenti i presupposti per la rimborsabilità delle spese, aldilà del difetto del requisito soggettivo, in ragione dell'arbitraria scelta del difensore da parte del ricorrente;
della mancata allegazione di un parere di congruità della parcella, emessa dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza del legale;
del conflitto d'interessi da valutarsi ex ante, poiché l'AULSS era persona offesa dal reato e si era costituita parte civile nel procedimento penale.
3. Con l'ordinanza n. 6302/2024 il Tribunale di Rovigo rigettava la domanda, sulla scorta dell'assenza di una previsione normativa della tutela legale a favore del Direttore Generale;
della non estensibilità in via analogica delle disposizioni a beneficio dei dipendenti pubblici, stante la loro natura di norme contabili;
della carenza in ogni caso dei requisiti per accedere al rimborso. Le spese di lite venivano compensate in ragione della novità della questione.
Il giudizio di appello
4. Con atto di appello notificato in data 30.09.2024, il Dott. ha impugnato la Parte_1 predetta ordinanza sulla base dei seguenti motivi di appello.
4.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea esclusione dell'estendibilità in via analogica della disciplina in materia di tutela legale del dipendente pubblico.
4.1.1 Ciò sarebbe contrario al principio costituzionale di uguaglianza, poiché avrebbe l'effetto di escludere il Direttore Generale dell'AULSS da un diritto spettante a tutti gli altri dipendenti pubblici, privilegiando nella comparazione di interessi quello alla tutela della spesa pubblica.
4.1.2 La avrebbe inoltre inserito, così riconoscendo l'esistenza di un Parte_3 principio generale, la clausola di tutela nei contratti successivamente conclusi con i Direttori
Generali, con decorrenza dal 1° marzo 2021.
4.2 Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione nel punto in cui ha evidenziato la previsione del rimborso ai sensi dell'art. 26 CCNL Area Medica e Veterinaria, ma ne ha escluso l'applicabilità al rapporto in questione, in quanto non richiamato nel pag. 4/9 contratto sottoscritto. Infatti, secondo l'appellante, la non potrebbe non aderire al Pt_3
CCNL di riferimento.
4.3 Con il terzo motivo lamenta l'erronea valutazione del presupposto del parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati. Nella prospettazione dell'appellante, il parere configurerebbe un requisito per determinare il quantum della pretesa e non già l'an; esso dovrebbe essere richiesto dalla P.A. di appartenenza, non dal prestatore di lavoro, all'Avvocatura dello Stato.
5. Si è costituita in giudizio parte appellata la quale chiede: in via preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la carenza dei requisiti previsti dall'art. 342
c.p.c.; nel merito, rigettarsi l'appello, per l'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto preteso da controparte.
6. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 20.10.2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Esame dei motivi di impugnazione
7. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto nell'atto di impugnazione appaiono esplicitati i punti della sentenza censurati e i motivi di doglianza sollevati.
Del resto, è ormai pacifico che l'atto di impugnazione non richieda l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione;
rileva, invece, la sussistenza di una parte argomentativa, affiancata alla parte volitiva, da cui si evincano le ragioni opposte alla decisione del primo giudice (si veda Cass. Sez. U., sent. n. 27199/2017;
Cass. Sez. II, sent. n. 18309 del 04.07.2024).
8. Il primo e il secondo motivo di impugnazione, congiuntamente delibati, sono infondati.
8.1 La Corte preliminarmente osserva che il rapporto intercorso tra AULSS 18 e CP_1 il Dott. era regolato da un contratto di diritto privato sottoscritto in data Parte_1
19.02.2008 (doc. 13 ricorrente in primo grado), con cui quest'ultimo si impegnava a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell' al contempo Pt_2 assumendo ampi poteri di gestione e di rappresentanza al fine di perseguire gli obiettivi esplicitati nel decreto di nomina adottato dal Presidente della . Parte_3
8.1.1 Quanto alla disciplina applicabile al rapporto, l'art. 11 del predetto contratto richiamava gli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs 502/1992 e, per quanto non ivi previsto, le norme del
Titolo III del Libro V del Codice civile.
pag. 5/9 8.1.2 Il tenore letterale del contratto e i richiami normativi compiuti dalle parti impongono a questo Collegio di qualificare il rapporto di lavoro come autonomo.
8.1.3 Ciò consente di escludere l'applicabilità in via diretta della disciplina indicata dall'appellante quale fondamento giuridico del proprio diritto, così come del CCNL Area
Medica e Veterinaria, non richiamato nel contratto individuale e necessariamente riferito ai soli lavoratori subordinati.
8.2 Con riguardo, invece, all'estensione analogica delle disposizioni di cui all'art. 67
D.P.R. n. 268/1987 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 86 co. 5 TUEL), all'art. 18 D.L.
67/1997 e all'art. 89 L. Regione n. 12/1991, nonché agli artt. 1720 e 2031 c.c., il Pt_3
Collegio osserva quanto segue.
8.3 Affinché si possa procedere all'applicazione analogica di una norma giuridica ad un caso non regolato dalla legge è necessario, alla luce degli artt. 12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, che le fattispecie presentino tra loro profili di somiglianza e che non si rientri nell'alveo di norme eccezionali.
8.4 Ritiene questo Collegio che sia evidente la mancanza di un disposto normativo che disciplini espressamente e specificamente il diritto al rimborso delle spese legali con riferimento al Direttore Generale di una AUSSL. Sussiste, dunque, in ipotesi, un vuoto normativo.
8.5 Quanto alla normativa invocata dall'appellante al fine di colmare tale lacuna, è apprezzabile l'individuazione, da parte del Giudice di prime cure, del parametro legislativo il più possibile pertinente alla posizione del dipendente di una AUSSL, ovvero il trattamento giuridico previsto dalla L.R. Veneto n. 12/1991.
8.5.1 Tuttavia, ha correttamente rilevato il Tribunale che l'art. 89 L.R. si riferisce Pt_3 esclusivamente ai “dipendenti regionali”: ciò esclude, da un lato, i soggetti non vincolati da un rapporto di lavoro subordinato;
dall'altro, coloro che non prestano la loro attività a favore della Pt_3
8.5.2 Viene dunque in rilievo la peculiare natura giuridica delle AUSSL: l'art. 3 del D. Lgs.
502/1992 al co.
1-bis le definisce quali “aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali”.
8.5.3 Tali enti, dunque, per quanto esercitino un'attività strumentale rispetto alla Pt_3 godono di una soggettività giuridica distinta e sono dotati di autonomia organizzativa,
pag. 6/9 gestionale, amministrativa e contabile.
Ciò vale a distinguerli tanto dagli enti territoriali, quanto dagli altri enti pubblici, come le aziende municipalizzate, in quanto dotati, rispetto a queste ultime, di una maggiore autonomia.
8.5.4 Sotto il profilo dei soggetti persone fisiche, ferma la distinzione rispetto ai dipendenti pubblici – nei quali devono comprendersi i dirigenti, i quali, per quanto si collochino al più alto livello all'interno dell'amministrazione, rimangono assoggettati ad un rapporto di subordinazione, nel quadro del D. Lgs. 165/2001 – non può nemmeno equipararsi la posizione del Direttore Generale a quella di un amministratore locale, come deduce l'appellante al fine di vedersi riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali di cui all'art. 86 co. 5 TUEL.
Infatti, la tassativa elencazione di cui all'art. 77 co. 2 TUEL non fa menzione della figura del
Direttore Generale;
e del resto, si tratta di soggetti che esercitano funzioni diverse, nell'ambito di un rapporto giuridico differente.
Peraltro, la stessa sentenza citata dall'appellante (Cass. n. 3408/2013) afferma che agli amministratori non si potrebbe estendere la disciplina speciale (ovvero l'art. 67 D.P.R. n.
268/1987 e l'art. 18 D.L. 67/1997) perché non ricorre quel rapporto di subordinazione che caratterizza il lavoro dipendente;
per questo motivo viene estesa l'applicabilità dell'art. 1720
c.c..
8.6 Venendo dunque alla disciplina civilistica, l'applicazione analogica della disposizione in materia di mandato è stata per vero riconosciuta, in riferimento all'amministratore locale, da parte della giurisprudenza appena citata.
8.6.1 Tuttavia, la Cassazione è nel tempo pervenuta a contraria soluzione, che questo
Collegio ritiene di condividere, escludendo la pertinenza della disciplina del mandato rispetto agli obblighi istituzionali di un amministratore locale, essendo incompatibile lo schema del rapporto privatistico rispetto alla funzione pubblica, “improntata ad autonomia e responsabilità anche politico-istituzionale” (in questo senso Cass. Sez. III, n. 20193/2014;
Cass. Sez. III n. 6745/2019; Cass. Sez. I n. 26895/2022; Cass. Sez. III n. 8535/2024).
8.6.2 Ad ogni modo, come si è poc'anzi evidenziato, la posizione del Direttore Generale si distingue da quella dell'amministratore locale;
ciononostante, questa Corte ritiene che la disciplina del mandato (così come quella della gestione di affari altrui) non sia nemmeno in questo caso estendibile in ragione della sua incompatibilità, posto che il contratto sottoscritto dal Dott. fa espresso richiamo alle sole disposizioni in materia di contratto Parte_1 autonomo di garanzia e il complesso di attribuzioni ed obblighi è previsto dal D. Lgs.
pag. 7/9 502/1992.
8.7 Osta, infine, all'accertamento del diritto preteso dal Dott. il fatto che le Parte_1 disposizioni citate in materia di rimborso non siano suscettibili di interpretazione analogica, né estensiva: si tratta, infatti, di norme che disciplinano i presupposti e le modalità di impiego di denaro pubblico (così Cass. Sez. III, n. 20193/2014, Cons. Stato. n. 5572/2024).
Pertanto, le disposizioni in questione hanno natura eccezionale, come confermato dalla indiscutibile qualificazione delle stesse in termini di norme di spesa e si deve ritenere che la lacuna normativa risponda ad una precisa intenzione del legislatore.
8.7.1 Ed infatti, quando si è voluto garantire il beneficio della tutela legale ad un determinato soggetto, è stato necessario un intervento a livello normativo o contrattuale: depongono in questo senso Cass. Sez. VI n. 20729/2018, seppure relativa ad una legge regionale siciliana, che ha riconosciuto il diritto al rimborso sulla base di una disposizione successiva, cui ha attribuito valore innovativo dell'ordinamento e non già interpretativo;
TAR
Veneto n. 3712/2003, che ha accertato la spettanza del beneficio sulla scorta del CCNL Area
Medica e Veterinaria e non già di una disposizione di legge;
la stessa modifica contrattuale intervenuta per i successivi Direttori a partire dal 2021, indicativa della volontà Pt_4 delle parti di introdurre un diritto altrimenti non spettante.
8.8 Questo Collegio non può dunque procedere all'estensione – né analogica, né interpretativa – delle disposizioni individuate dall'appellante, a ciò ostando sia la natura contabile delle norme invocate, sia la differenza delle fattispecie in considerazione.
8.9 Il Collegio osserva, infine, che non può ritenersi sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale: l'appellante nulla ha dedotto sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, né ha indicato le norme specificamente impugnate, limitandosi a paventare un vulnus del principio di uguaglianza qualora non si condivida l'interpretazione dallo stesso prospettata.
9 Il terzo motivo rimane assorbito: l'inapplicabilità della disciplina del rimborso delle spese legali determina l'irrilevanza della procedura in concreto espletata e dell'insussistenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma per l'erogazione della somma pretesa.
Conclusioni e spese di lite
10. Va dunque rigettato l'appello proposto.
11. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori minimi delle controversie del valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
pag. 8/9 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante/dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza n. 6302/2024 del Tribunale di
Rovigo pubblicata in data 02/09/2024 e notificata in data 06.09.2024;
2) condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in 3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
4) dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
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