Art. 3.
La domanda deve essere estesa su carta da bollo da lire 32 e sottoscritta dal richiedente, il quale deve altresi' indicare il suo preciso indirizzo.
Essa deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda devono essere acclusi i seguenti documenti redatti su carta legale:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
Sono in ogni caso esclusi dal giudizio di idoneita' coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione a termine del Codice penale ;
d) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non e' incorso in alcune delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
e) certificato di buona condotta morale e civile;
f) ricevuta comprovante il versamento all'Ufficio del registro della tassa di esame di lire 1500;
g) elenco in triplice esemplare, sottoscritto dal richiedente, dei documenti e dei titoli presentati. I documenti ed i titoli devono essere numerati progressivamente.
I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e) devono inoltre essere legalizzati nei casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1770 .
La domanda deve essere estesa su carta da bollo da lire 32 e sottoscritta dal richiedente, il quale deve altresi' indicare il suo preciso indirizzo.
Essa deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda devono essere acclusi i seguenti documenti redatti su carta legale:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
Sono in ogni caso esclusi dal giudizio di idoneita' coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione a termine del Codice penale ;
d) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non e' incorso in alcune delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
e) certificato di buona condotta morale e civile;
f) ricevuta comprovante il versamento all'Ufficio del registro della tassa di esame di lire 1500;
g) elenco in triplice esemplare, sottoscritto dal richiedente, dei documenti e dei titoli presentati. I documenti ed i titoli devono essere numerati progressivamente.
I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e) devono inoltre essere legalizzati nei casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1770 .