Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 10/04/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2025, proposto da
Pellegrini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato RO ST, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato SA ET, con domicilio eletto presso il suo studio in Ruvo Di Puglia, via Giorgio Amendola, 8;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Ruvo di Puglia sull’istanza di accesso agli atti amministrativi presentata dalla Pellegrini S.r.l. in data 3 ottobre 2025 (doc. n. 1), relativa alla richiesta di copia della proposta di deliberazione del 5 maggio 2025 e dei pareri rilasciati dai competenti dirigenti in merito all’autorizzazione alla cessione dell’opificio industriale ricadente nel lotto n. 3 della zona P.I.P.
e per l'accertamento
del diritto di accesso della ricorrente al rilascio di copia semplice dei documenti predetti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ruvo di Puglia;
Vista la memoria del 27 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. NZ DA e uditi per le parti i difensori RO ST per la parte ricorrente e SA ET per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, ha presentato in data 20.6.2024 istanza al Comune di Ruvo di Puglia per ottenere l’autorizzazione alla cessione dell’opificio industriale ricadente nel lotto n. 3 della zona P.I.P. in favore del promissario acquirente. Non ricevendo alcun riscontro, in data 17 dicembre 2024 la Pellegrini S.r.l. ha inviato una diffida all’Amministrazione alla conclusione del procedimento, preavvisando azioni risarcitorie in caso di risoluzione del contratto preliminare di compravendita a causa dell’inerzia amministrativa.
A seguito di tale atto di diffida l'Amministrazione ha valutato la richiesta, ha acquisito i pareri tecnici presupposti e predisposto la proposta deliberazione di Giunta Municipale di autorizzazione della Pellegrini s.r.l. alla cessione del lotto n. 3 in favore di altra ditta individuale. Tale proposta di deliberazione è stata sottoposta alla Giunta Comunale per l'assise del 5.5.2025, ma non è mai stata approvata.
Ciò premesso la Pellegrini S.r.l., in data 3 ottobre 2025, ha presentato istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, al fine di ottenere copia della proposta di deliberazione del 5 maggio 2025, dei pareri dei dirigenti competenti e di ogni allegato.
In assenza di riscontro all'istanza di accesso, l’istante ha impugnato il silenzio rifiuto serbato e chiesto l'accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti amministrativi.
Con memoria in data 27 marzo 2026 la ricorrente ha dato atto che l’Amministrazione ha depositato in giudizio gli atti amministrativi richiesti con istanza di accesso, per cui chiede che si dichiari la cessazione della materia del contendere.
Ad analoghe conclusioni giunge il Comune di Ruvo di Puglia con nota del 13.3.2026, con la quale chiede che si dichiari il sopravvenuto difetto di interesse.
In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa del deducente risulti, allo stato, completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda come esposta negli atti delle parti, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fatta salva la refusione del contributo unificato in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate, salva la restituzione in favore di parte ricorrente del contributo unificato, da porsi a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ DA, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NZ DA |
IL SEGRETARIO