Art. 16.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) scarso rendimento;
d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato: per i casi di cui alle lettere b), c) e g), con decreto ministeriale; per gli altri casi, con determinazione del capo della polizia.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) scarso rendimento;
d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato: per i casi di cui alle lettere b), c) e g), con decreto ministeriale; per gli altri casi, con determinazione del capo della polizia.