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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/12/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione ex art. 281 terdecies c.p.c., in relazione all'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 SEXIES, Ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1341/2024 promossa da:
((C.F. ), nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 hi (A rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Antonio Massimo Fusario (C.F. ), del Foro di Ancona, con studio C.F._2 ad Ancona (AN), al Viale della Vittoria n. 33 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mariarita Mirone (C.F. , al Viale Mazzini n. 4 - 53100 - C.F._3
Siena (SI), giusta procura alle liti ritta.pdf unita in calce al presente atto mediante strumenti informatici, dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notifiche a mezzo, mail: , pec: Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
(c.f. e p. IVA , in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore Dott. (c.f. ), con sede in Via Dante CP_2 CodiceFiscale_4
Alighieri, n. 14 ovo to e difeso dall'avv. Guido Comporti (c.f. ) del Foro di Siena, elettivamente domiciliato CodiceFiscale_5 presso il suo S n. 152 – 53100 Siena (SI) e domicilio digitale presso l'indirizzo pec: come da procura acclusa Email_3 al presente atto, il q i voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.11.2025
PARTE RICORRENTE :Voglia l'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice designato, previo accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione dei verbali e delle delibere impugnati, nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati, nessuno escluso, e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria, da valutarsi in diversa sede: In via istruttoria: • si chiede l'ammissione di prova per testi sul Signor Dott. In via principale: • Accertare e dichiarare l'invalidità, per violazione dello Testimone_1
Statuto dei conseguente nullità e/o annullamento del verbale del Consiglio Direttivo del CP_1
6- 7 Marzo 2024, relativo alla dichiarazione di “vacanza” dalla carica di Presidente della Signora Pt_1
nonché della deliberazione dell'assemblea dei soci, tenutasi a Siena il 18 Marzo 2024, nell
[...] in cui veniva dichiarata l'espulsione della socia nonché ogni altra deliberazione inerente, Parte_2 connessa e conseguente;
Sempre in via principa ichiarare l'illegittimità dei provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo del di Siena con cui ha negato l'accesso della socia allo CP_1 strumento dell'arbitrato previsto dal allo Statuto di Club. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio.
PARTE CONVENUTA :a) in via preliminare, dichiarare la tardività del ricorso e la sua conseguente inammissibilità e irricevibilità, essendo ormai decorso il termine previsto dall'art. 24 c.c. per impugnare la delibera di espulsione;
b) nel merito, rigettare il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in ogni sua parte e, per l'effetto, riconoscere la piena legittimità delle delibere assembleari impugnate, confermando la validità dell'espulsione per gravi motivi della Sig.ra c) in ogni caso, condannare la Sig.ra Parte_1
a riconsegnare i beni del Club indebitamente posseduti, nonché ad eliminare le credenziali di Parte_1 ount e-mail e social istituzionali del e in ipotesi a risarcire i dannicorrispondenti al CP_1 valore di essi nel caso in cui fossero danneggiati e/o non restituiti, valore come indicato in € 1.680,00 più IVA per il solo collare;
d) in ogni caso, condannare la Sig.ra a risarcire al convenuto i gravi Parte_1 danni subiti e subendi indicati e da determinarsi in via equitativa nella somma di € 5.000,00 o in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di s uenti conclusioni “ Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice designato, previo accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione dei verbali e delle delibere impugnati, nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati, nessuno escluso, e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria, da valutarsi in diversa sede: In via istruttoria: • si chiede l'ammissione di prova per testi sul Signor Dott. In via Testimone_1 principale: • Accertare e dichiarare l'invalidità, per violazione dello Statuto , con CP_1 conseguente nullità e/o annullamento del verbale del Consiglio Direttivo del 6- 7 Marzo 2024, relativo alla dichiarazione di “vacanza” dalla carica di Presidente della Signora nonché della Parte_1 deliberazione dell'assemblea dei soci, tenutasi a Siena il 18 Marzo 2024, nella parte in cui veniva pagina 2 di 12 dichiarata l'espulsione della socia nonché ogni altra deliberazione inerente, connessa e Parte_2 conseguente;
Sempre in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo del di Siena con cui ha negato l'accesso della socia allo strumento CP_1 dell'arbitrato previsto dal Regolamento e dallo Statuto di Club. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio”.
In via di estrema sintesi deduceva a sostegno delle proprie ragioni :
- di essere stata eletta nel 2021 Presidente del Club di Siena, per l'annata CP_1 rotariana 2023/2024;
- Che in data 4 marzo 2024, su richiesta della Vicepresidente veniva Parte_3 convocato il Consiglio Direttivo per il successivo 6 marzo 2024, avente all'ordine del giorno “comunicazioni del presidente e varie ed eventuali”;
- Che in quella sede, la maggioranza dei consiglieri, del tutto inaspettatamente, richiedeva alla Signora di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Pt_1
Presidente;
- Che la ricorrente rifiutava l'ipotesi di rassegnare le dimissioni, contestando gli addebiti che le erano mossi;
- Che contestualmente, i Consiglieri sottoscrittori di una lettera denominata “richiesta di dimissioni immediate ed irrevocabili del Presidente del , Controparte_1 Parte_1 invocando l'applicazione dell'art. 8, comma 2, de , CP_1 dichiaravano per “giusta causa” l'esistenza di un posto “vacante”, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del così da poter procedere alla sostituzione del CP_1
Presidente per conclamata assenza;
- Che la delibera di esclusione era da ritenersi nulla ed illegittima per assenza di giusta causa;
- Che in data 14 marzo 2024, la Signora richiedeva ufficialmente esperirsi Pt_1 mediazione e/o arbitrato in relazione alla delibera del Consiglio Direttivo del 7 marzo 2024;
- Che la procedura arbitrale per come indetta dal cennato consiglio era da ritenersi invalida ed irregolare poiché contraria alle norme dello Statuto di Club e del Regolamento, in quanto rispettava non il termine dei 10 di preavviso e non conteneva alcuna informazione ai soci relativa a quanto accaduto in seno al Consiglio Direttivo del 6-7 marzo 2024;
- Che in data 15 marzo 2024, la ricorrente inviava, tramite il proprio procuratore, una missiva con cui contestava la “nullità/invalidità delle delibere consiglio direttivo del 06.03.2024 e 13.03.2024 e della convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per il 18.03.2024”;
- Che in data 12 Marzo 2024 il “Presidente facente funzioni” in forza del verbale del Consiglio Direttivo del 6/7 Marzo 2024, teneva il Consiglio Direttivo che autorizzava l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della Signora Pt_1 finalizzato all'espulsione dal Club e di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 18 Marzo 2024;
pagina 3 di 12 - Che nella successiva data 18 marzo 2024,” il Consiglio Direttivo comunicava di rifiutate la proposta di mediazione ed arbitrato formulata dalla Signora in Pt_1 forza della delibera assunta dal consiglio direttivo del 16 marzo 2024 (do e 14);
- Che rimaste inesitate tanto la ulteriore richiesta di mediazione nonché di “appello al club” innanzi al Consiglio Direttivo, in data 2 maggio 2024, la ricorrente comunicava, a mezzo mail, di volersi avvalere, come stabilito dallo statuto tipo del della CP_1 convocazione di un arbitrato tra le parti, avente ad oggetto i fatti riportati nel verbale del Consiglio Direttivo del 6-7 di marzo 2024 e del verbale di assemblea del 18 marzo 2024, dichiarando di aver già nominato il proprio arbitro ed invitando il Consiglio Direttivo del a nominare, entro 5 giorni, il proprio arbitro. (doc 19 ); CP_1
- Che con mail del 15 maggio 2024, il Club comunicava di non aderire alla richiesta di arbitrato;
In ragione di tutto quanto sopra esposto, la ricorrente adiva la intestata CU , affinchè, previo accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 23 c.c. di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione dei verbali e delle delibere impugnati, nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati, nessuno escluso, volesse fissare con decreto, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., comma 2, l'udienza di comparizione delle parti, sentir accogliere le conclusioni rassegnate in epigrafe, previa emissione di decreto di fissazione di udienza.
Che con distinti decreti emessi entrambi in data 14.7.24, il GI titolare del fascicolo fissava tanto la prima udienza di comparizione quanto quella sub cautelare destinata alla decisione sulla richiesta sospensiva.
All'esito della udienza del 29.8.24 resa nel procedimento sub cautelare, con ordinanza del 22.9.2024 veniva dichiarata la improcedibilità della istanza cautelare per inesistenza della notificazione del ricorso.
In particolare si osservava che “ la notificazione del ricorso nei confronti della convenuta, ai fini della pronuncia sulla richiesta cautelare di sospensione, non si è perfezionata, avendo l'ufficiale giudiziario dato atto dell'omessa notifica;
ritenuto che
la notificazione de qua, tutt'al più soltanto tentata, vada considerata come giuridicamente inesistente giacché il procedimento notificatorio non si è concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., 26.3.2010, n. 7358; Cass., 21.6.2007, n. 14487; Cass., 15.9.2003, n. 13524; Cass., 29.5.1997, n. 4746); considerato che, infatti, la notificazione soltanto tentata, che però non si sia tradotta in alcuna consegna dell'atto da notificare, è inesistente;
che, peraltro, sarebbe nulla l'ordinanza con la quale venisse illegittimamente concessa la rinnovazione in presenza di una notificazione non già meramente nulla ma addirittura inesistente (cfr. Cass., 9.5.2006, n. 10671); ritenuto pertanto che, alla luce delle considerazioni suesposte, debba dichiararsi l'improcedibilità dell'istanza cautelare (cfr. Cass. 30.5.2001, n. 7360 nonché Cass., 30.7.2008, n. 20604 le quali, pur pronunciate nell'ambito di procedimenti di diversa natura, hanno posto dei principi di portata generalissima, fondati su un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di cui all'art. 291, che appaiono senz'altro applicabili a tutti i procedimenti che si introducono con deposito di ricorso e che sono caratterizzati da una scissione temporale tra la fase di pagina 4 di 12 proposizione della domanda e quella successiva volta all'instaurazione del contraddittorio sulla domanda); che il notificante, rimasto inerte a fronte dell'omessa notifica, è comunque venuto meno all'onere di riattivare prontamente il procedimento di notificazione (cfr. Cass., Sez. Un., 24.7.2009, n. 17352; Cass., 13.10.2010, n. 21154);” ( cfr ordinanza citata).
Che a seguito della notifica avvenuta in pari data, solo in data 10.10.24 la difesa della ricorrente avanzava richiesta di rimessione in termini allegando, a cagione della richiesta, copia video della schermata dalla agenzia delle entrate dalla quale emergeva come la sede legale della convenuta associazione non riconosciuta fosse quella indicata in notifica.
Che in ragione di quanto sopra instava per essere rimessa in termini al fine di compiere il procedimento notificato nei confronti del Presidente Pro tempore;
Che a seguito di VT 18/24 il procedimento veniva assegnato alla scrivente, la quale con ordinanza del 23.10.24 rigetta la stessa in ragione della natura meramente ordinatoria dei termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c. e della conseguente non operatività dell'istituto della rimessione in termini.
Che alla differita udienza del 29.11.2024, la difesa della ricorrente insistenza nella rimessione in termini per la notifica del ricorso.
Che con ordinanza del 24.12.2024, pur dando atto che la notifica del ricorso quanto alla fase cautelare fosse stata correttamente dichiarata inesistente e come tale insuscettibile di rinnovazione, veniva accolta quanto alla fase di merito la richiesta di rinnovazione della notifica del ricorso in ragione del recente principio di diritto affermato dalla corte Euro unitaria circa l'accesso alla giurisdizione ( cfr ordinanza citata).
Che costituitasi in giudizio l'associazione non riconosciuta, la stessa eccepiva in via preliminare al merito la improcedibilità del ricorso e comunque la intervenuta decadenza della esercizio del diritto di impugnazione della delibera di esclusione stante il decorso del termine di mesi 6; comunque e nel merito contestata l'assunto attoreo sotto ogni profilo chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Concessi termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione anche con particolare riferimento alle preliminari eccezioni sollevate dalla difesa della convenuta resistente, fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la data del 28.11.25.
All'esito, questa giudicante riservava la decisione della controversia e la pronunzia della sentenza nel maggior termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per le ragioni che di seguito saranno evidenziate
Occorre, infatti osservare, come il presente giudizio abbia tratto abbrivio dell'unitaria notifica operata dalla difesa della ricorrente tanto del decreto ex art. 281 undecies c.p.c. di pagina 5 di 12 fissazione della prima udienza per la data del 24.10.2024 quanto di quello destinato alla decisione sulla istanza di cautelare in corso di causa destinata ad ottenere la sospensiva della impugnata delibera di esclusione della riccorrente dal Parte_1 [...]
. CP_1
Come già chiarito tanto nella ordinanza del 22.9.24 quanto in quella resa da questa giudicante in data 4.12.2024, la notificazione del ricorso, unitamente ai pedissequi decreti, in vista della udienza destinata alla decisione sulla sospensiva della impugnata delibera, era da ritenersi allora, come oggi del tutto inesistente, in ragione della omessa notifica attestata dall'ufficiale giudiziario quanto a possibili segni di riferibilità alla convenuta associazione non riconosciuta nel luogo indicato quale “ presunta sede legale”.
Questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento restrittivo che, qualificando le ipotesi di omessa notifica come di inesistenza giuridica e non di mera nullità della stessa, non fa applicazione del combinato disposto degli artt. 291 e 421 cpc, inerente appunto ai soli casi di nullità.
Nell'ipotesi di specie, infatti, siamo di fronte ad un'attività di notifica neanche tentata, ma del tutto inesistente, perchè giammai entrata a far parte dell'ordinamento.
L'art. 291, I comma, c.p.c., dispone che se il convenuto non si costituisce ed il giudice rileva un vizio che importi la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, “fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. …”; L'ordine di rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo è ammissibile solo in caso di notifica nulla o irregolare e non anche nei casi di notifica inesistente o neppure tentata.
Devono essere ritenuti particolarmente delucidanti in materia gli arresti, che compongono un conflitto di giurisprudenza, di cui in Cass., Sentenza n. 14487 del 2007, ove si legge: “la nullitàdella notificazione è ravvisabile nei casi previsti dall'art. 160 cod. proc. civ. o quando sia carente un requisito formale necessario per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, dello stesso codice di rito.
Quando, invece, il procedimento non si è concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, per il che essa è da ritenersi non compiuta, ma solo tentata, ci si viene a trovare di fronte ad un atto non già nullo, ma del tutto inesistente, perché giammai entrato a far parte della realtà dell'ordinamento, ed in relazione ad esso non si rende, perciò, applicabile la disposizione di cui al primo comma dell'art. 291 cod. proc. civ., secondo la quale la rinnovazione della notifica nulla impedisce ogni decadenza”; inoltre, a maggior ragione: “gli effetti conseguenti alla configuratasi inesistenza della notificazione non possono essere impediti invocando gli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., inerenti la rilevabilità e la sanatoria della nullità, poiché le circostanze ivi previste possono valere a sanare una notificazione irregolare, viziata o nulla, ma pur sempre esistente e realizzatasi come tale, mentre non può porsi rimedio ad una situazione nella quale l'atto, imperfetto o radicalmente viziato, non sia affatto venuto in essere nel mondo giuridico.
Pertanto, ricorrendo tale eventualità non può disporsi nemmeno la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (presupponendo anche siffatta norma pagina 6 di 12 un'ipotesi di notificazione nulla)” (così Cass. S.U. 23 agosto 2007, n.17914).
Questo giudice non ignora il diverso orientamento espresso nelle più recenti pronunzie della Suprema Corte, n. 1483 del 2015 e n. 12333 del 17.6.2016, ma non lo condivide.
In particolare, non si ritiene persuasivo l'argomento, utilizzato per sostenere l'applicabilità dell'art. 291 cpc anche alle ipotesi di notifica inesistente, secondo cui: “La notificazione alla controparte costituisce un tassello dell'unitaria e composita fattispecie della vocatio in ius originata dal deposito del ricorso, seguita dall'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza e dalla sua conoscenza, culminata nel procedimento notificatorio, per cui l'omessa o giuridicamente inesistente notificazione determina la nullità e non l'inesistenza della complessa fattispecie della vocatio in ius, con conseguente possibilità per il giudice di rinnovarla, emanando un nuovo decreto di fissazione dell'udienza ed assegnando un termine perentorio per la notifica.
Soccorrono tale costruzione i principi processuali contenuti nell'art. 159 c.p.c., per il quale "la nullità di un atto non importa quello degli atti precedenti…”
In verità, l'art. 291 cpc disciplina esclusivamente l'attività di notifica che è attività ben distinta ed autonoma rispetto alla fattispecie “composita della vocatio in ius” e, riferendosi, per l'appunto al solo vizio che colpisca la predetta attività di notifica, ne consente la sanatoria.
Dunque, il fatto che l'attività di notifica si inscriva in quel complesso di attività che la parte compie per addivenire alla vocatio in ius non è in grado di sottrarre forza al dato letterale incontrovertibile dell'art. 291 cpc e nulla muta circa il fatto che la citata norma concerna la sola attività di notifica “nulla” e non anche quella della notifica “inesistente”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere confermata la dichiarata l'improcedibilità del ricorso ai fini sub cautelari.
Ciò posto deve osservarsi che la difesa della ricorrente è rimasta inerte sino alla data del 10.10.24 ( quindi ben oltre la notifica della ordinanza cautelare che dichiarava la inesistenza della notifica del ricorso per quella fase avvenuta il 22.9.24) allorquando, instava, di essere rimessa in termini per la notifica del ricorso e del decreto per il giudizio di merito fissato per il 24.10.24.
Sul punto il primo pronunziamento della scrivente è stato nel senso di siglarne un rigetto posto che il termine assegnato quanto alla causa ordinaria non era da ritenersi perentorio, trattandosi di un termine che nella previsione dell'art. 281 undecies c.p.c., ha carattere meramente ordinatorio, destinato solo ad assicurare l'instaurazione del contraddittorio;
sicché la scadenza di detto termine, non preceduta dalla notifica o dalla presentazione di una tempestiva istanza di proroga (ex art. 154 c.p.c. prima della scadenza del termine assegnato), non comporta alcuna preclusione (Cass. 2020/2414), salva la necessità di adottare eventuali provvedimenti a tutela del diritto di difesa del convenuto/ resistente da valutarsi in udienza.
Conseguentemente alla data di celebrazione della prima udienza di comparizione, pur se posticipata al 29.11.24, alcuna diversa notifica era stata effettuata rispetto alla precedente pagina 7 di 12 ritenuta inesistente.
Sul punto debbono essere in questa sede condivise le ampie osservazioni della difesa della convenuta che costituitasi a seguito della autorizzata rimessione in termini avvenuta con ordinanza del 4.12.24, né ha contestato la bontà sotto il profilo giuridico e fattuale.
Valga invero osservare come i richiamati principi di accesso alla giurisdizione per come declinati dalla giurisprudenza euro unitaria, debbano essere in questa sede rivisti quanto meno alla luce di un principio di pacifico stato di colpevole inerzia della stessa ricorrente.
Prive di pregio fattuale e giuridico sono risultate le affermazioni dedotte dalla difesa attorea in ordine alla incolpevole omessa notificazione del ricorso nei termini di legge per l'impossibilità di individuare la sede legale dell'associazione.
Deve essere infatti pienamente condivisa l'osservazione della difesa della convenuta circa il fatto che per espressa previsione normativa di cui all'art. 36 comma 2 c.c., le associazioni non riconosciute, quale è senza dubbio il Rotaract Club di Siena, sono rappresentate dal presidente di turno e, in assenza di una stabile sede legale, sono domiciliate a tutti gli effetti di legge presso l'abitazione o la residenza del legale rappresentante pro tempore ( cfr art. 36, comma 2, c.c., secondo cui «Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali […] è conferita la presidenza o la direzione». La citata disposizione normativa va letta congiuntamente all'art. 145, comma 2, c.p.c. il quale prevede che «la notificazione […] alle associazioni non riconosciute si fa […] nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente». ).
Risulta pacifico e non contestato come l'annata c.d. abbia inizio il 1° luglio di Parte_4 un dato anno per finire il 30 giugno dell'anno successivo.
Posto che alla conclusione dell'annata vengono eletti dal Consiglio in carica il Presidente e il Consiglio che subentreranno per l'annata successiva, è oltremodo pacifico ed incontestato che la ricorrente, eletta come Presidente a inizio 2023, fosse ben edotta sin dalla data del 28.1.2024, del soggetto che all'esito del suo mandato avrebbe rivestito sin dalla data del 1.7.2024 la carica di Presidente, perché fatto avvenuto proprio sotto la sua direzione (doc. 1 di parte convenuta).
Risulta quindi smentito per tabulas che parte ricorrente fosse all'oscuro della persona a cui notificare nei modi e nei termini di legge il ricorso, dal momento che è stata proprio la Sig.ra ad eleggere il suo successore. Pt_1
Vieppiù che quand'anche la ricorrente ignorasse alla data di notifica del ricorso per la fase sub cautelare l'indirizzo dell'attuale Presidente, questo, le fu certamente noto per il tramite della altrettanto incontestata comunicazione inviatele dal con la Richiesta CP_1 formale restituzione beni di club, pagine social e casel lettronica –del 2 settembre 2024 (doc. 2), quindi ancora nel termine per effettuare spontaneamente un nuova e corretta notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione nel giudizio di merito. ( cfr mail cennata dove si legge «tramite loro deposito mezzo posta tracciata presso la sede del all'attenzione del Presidente Controparte_1
Via Dante Alighieri 14, 53019, Loc. Casetta, Castelnuovo Berardenga (SI)»). CP_2
pagina 8 di 12 Conclusivamente all'esito della compiuta documentazione offerta in giudizio dalla convenuta sullo specifico aspetto, appare oltremodo provato come la mancata notifica del ricorso e del decreto quanto al giudizio di merito siano dovuti ad una colpevole inerzia della stessa ricorrente insuscettibile di rimessione in termini, posto che il di Siena, CP_1
è, al pari degli altri club sparsi sul territorio nazionale, rappresentato di turno e, in assenza di una stabile sede legale, domiciliato a tutti gli effetti di legge presso l'abitazione o la residenza del legale rappresentante pro tempore.
In ragione di quanto sopra, quindi, è presso il Presidente in carica che doveva essere fatta (
o quanto meno ritentata) la notifica e non già presso l'indirizzo risultante dalla schermata della Agenzia della Entrate, posto che, le notificazioni alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma , ove presente, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Del resto la stessa parte ricorrente non ha offerto prova alcuna che rispetto all'indirizzo risultante sul sito della Agenzia delle Entrate ( rilevante se del caso ai soli fini fiscali) la convenuta svolgesse la propria prevalente attività istituzionale.
Conseguentemente sulla scorta di quanto sopra osservato il ricorso già sarebbe da respingere perché improcedibile.
Ad ogni buon conto il ricorso deve essere comunque reietto, dovendo trovare accoglimento l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta.
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - norma applicabile anche alle associazioni non riconosciute (cfr., tra le altre, Cass. n. 18186/2004) - l'impugnazione della delibera di esclusione di un associato deve essere esperita nel termine di decadenza di sei mesi dal momento in cui l'associato ne abbia avuto conoscenza, e ciò tanto se l'impugnazione è rivolta a contestare la sussistenza dei gravi motivi necessari per l'esclusione, quanto se diretta a negare la legittimità dell'esclusione stessa (cfr., Cass. n.. 8456/2014; Cass. n. 1498/1978).
Com'è noto, il termine di decadenza è il termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale l'esercizio del diritto è definitivamente precluso, senza riguardo alle ragioni soggettive che abbiano determinato l'inutile decorso del termine.
Mentre infatti la prescrizione trova fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, la decadenza rinviene la sua ratio nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica (vd., Cass. n. 26309/2017).
La decadenza può dunque essere impedita solo dall'esercizio del diritto mediante il compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto.
A tal riguardo, l'art. 2966 c.c. sancisce un principio di tipicità degli atti impeditivi, alla cui pagina 9 di 12 stregua l'atto previsto dalla legge deve essere eseguito nei tempi e nei modi previsti;
diversamente l'impedimento non si realizza e la decadenza si compie.
Orbene, nel caso a mano, l'art. 24, comma 3, c.c. assegna il termine di decadenza semestrale per l'impugnazione della delibera di esclusione mediante ricorso all'autorità giudiziaria. L'atto tipico impeditivo individuato dalla norma è dunque rappresentato dall'avvio dell'azione innanzi alla competente autorità giurisdizionale nei termini che di seguito saranno evidenziati.
Il termine 'ricorrere' equivale ad 'adire' e, qualora si adisca l'Autorità giudiziaria con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., anziché con citazione, si deve far riferimento al momento del perfezionamento della notificazione dello stesso e non già al suo mero deposito.
Sul punto non possono essere condivise le osservazioni operate dalla difesa della ricorrente in ordine al riconoscimento del carattere impeditivo del maturare della decadenza al mero deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e non anche alla sua successiva notificazione, posto che proprio recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito la netta distinzione tra l'istituto della prescrizione e quello della decadenza: mentre la prescrizione può essere interrotta da un qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore, la decadenza può essere impedita, di regola, solo dall'esercizio effettivo e corretto del diritto, che nel contesto processuale si traduce nell'avvio di un'azione giudiziaria proceduralmente valida ( cfr Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23425 Anno 2024).
Il concetto di pendenza della lite e di domanda giudiziale proposta con ricorso al rito semplificato idonea ad impedire la decadenza, non possono ritenersi atti equipollenti.
Peraltro già in passato, seppur con riferimento all'esercizio della azione di revocazione per ingratitudine ed alla conseguente decadenza, si era affermato che “ il termine di un anno previsto dall'art. 802 cod. civ. per la proposizione della domanda - decorrente dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione - è fissato a pena di decadenza e presuppone che la domanda stessa, per dispiegare i propri effetti, sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi e sia portata ritualmente a conoscenza del destinatario nelle forme di legge attraverso una valida notifica. Ne consegue che la perenzione del termine di decadenza non è impedito né dalla notifica nulla di un atto di citazione (perchè effettuata dall'altro coniuge presso il domicilio coniugale da cui la convenuta si era allontanata per andare a vivere altrove) né dalla notifica di un atto di citazione nullo (perchè contenente un termine a comparire inferiore a quello di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ.) non essendo sufficiente che gli atti siano venuti di fatto a conoscenza del destinatario.”( cfr Sez. 2, Sentenza n. 26827 del 07/11/2008 (Rv. 605829 - 01).
Estrapolato dalla decisioni de quo il principio di diritto per il quale affinchè una domanda giudiziale possa produrre l'effetto di cui all'art. 2966 c.c., occorre che l'esercizio del diritto sotteso alla domanda venga quanto meno portato alla conoscenza legale del destinatario, si comprende bene come il ricorso la cui notifica sia stata dichiarata pacificamente inesistente, non possa spiegare alcun effetto impeditivo delle perenzione del termine decadenziale.
Nella già richiamata Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23425 Anno 2024 si è infatti chiarito che l'avvio di un'azione legale affetta da vizi procedurali tali da renderla pagina 10 di 12 improcedibile non è sufficiente a impedire la decadenza dal diritto che si intende far valere.
Questo perché la diligenza nella procedura sia non solo una questione formale, ma un requisito sostanziale per la tutela dei propri diritti.
Infatti, sul piano procedurale, la Corte di Cassazione ha ribadito che la legge individua con precisione il luogo dove devono essere notificati gli atti introduttivi.
Conseguentemente l'aver notificato il ricorso sin da luglio del 2024 in luogo diverso da quello indicato dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 c.c., in relazione all'art. 145 comma 2 c.p.c., ( comunque pacificamente già noto alla ricorrente) deve essere letto alla luce del principio ignorantia iuris non excusat, e quindi imputabile esclusivamente alla parte ricorrente che non può, poi, dedurlo come scusante.
Valga invero precisare che contrariamente a quanto compreso dalla difesa della ricorrente, la rimessione in termini concessa con l'ordinanza del 4.12.24 non riguardava in alcun modo la precedente notifica “ dichiarata inesistente” del ricorso ancorchè per la sola fase cautelare, ma solo quella della fase di merito a seguito di istanza presentata in data 10.10.24.
Ritenuto che il ricorso, ancorchè ai soli fini sub cautelari, la cui notifica sia stata dichiarata inesistente non può essere considerato valido atto ai sensi dell'art. 2966 c.c., posto che lo stesso appare inidoneo ad essere sussunto fra gli atti di impulso processuale volti ad ottenere una decisione sul merito del diritto, appare pacifico che alla data della stessa presentazione della istanza avvenuta il 10.10.22, il diritto di impugnativa azionato dalla ricorrente fosse oramai perento essendo spirato al 18.9.24 il termine massimo semestrale previsto.
Circostanza pacifica e documentale dato che la delibera impugnata di esclusione della ricorrente è stata alla stessa compiutamente notificata in data 18.3.24.
In questo senso non può essere condivisa l'interpretazione offerta dalla difesa della ricorrente che argomentando dalla natura sostanziale della decadenza ravvisa il momento impeditivo del suo decorrere con la data di iscrizione a ruolo del ricorso.
Infatti ai sensi dell'art. 2964 c.c., all'esercizio del diritto di impugnazione della delibera di esclusione dell'associato non sono applicabili le norme relative all'interruzione della prescrizione, e la decadenza non è impedita se non dall'atto previsto dalla legge (art. 2966 c.c.), ovvero dalla domanda proposta ex art. 24 c.c.
Se da ciò consegue che sia la notifica nulla di un atto di citazione sia la notifica di un atto di citazione nullo, ancorché tali atti siano venuti di fatto a conoscenza del destinatario, e possano eventualmente valere come atti interruttivi della prescrizione, non hanno invece alcuna rilevanza al fine di impedire la decadenza dal termine di cui all'art. 24 c.c., appare oltremodo incontestabile che il deposito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c., seguito di notifica inesistente e rimasta tale sino al 10.10.24, altro non si traduca che in una mera dichiarazione di volontà ontologicamente insuscettibile di essere funzionale ad una decisione nel merito proceduralmente valida se non seguita da idonea notificazione.
Conclusivamente la domanda giudiziale che impedisce la decadenza è solo quella che si pagina 11 di 12 traduce non già in una semplice manifestazione di volontà, ma solo quella cristallizzata in un atto d'impulso di un processo idoneo nel suo unitario procedimento di formazione ad ottenere una decisione sul merito del diritto.
Ritenuto quindi che in ipotesi di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. seguito di notifica ritenuta inesistente, seppur resa ai fini del giudizio cautelare, si è innanzi ad caso di totale mancanza materiale dell'atto medesimo lo stesso, come tale radicalmente inefficace ed improduttivo di alcun effetto giuridico ivi compreso l'impedimento della decadenza.
Il ricorso va quindi, conclusivamente, dichiarato improcedibile.
L'accoglimento delle eccezioni di improcedibilità del ricorso non consentono l'esame nel merito delle censure spiegate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente seppur nei limiti delle questioni pregiudiziali, secondo il Dm 55/14 per come modificato dal Dm 147/22 avuto riguardo al criterio di valore indeterminato di complessità bassa, ridotto ex art. 4 comma 9 del citato decreto, per la pronunzia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara improcedibile il Ricorso. Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.904,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione ex art. 281 terdecies c.p.c., in relazione all'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 SEXIES, Ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1341/2024 promossa da:
((C.F. ), nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 hi (A rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Antonio Massimo Fusario (C.F. ), del Foro di Ancona, con studio C.F._2 ad Ancona (AN), al Viale della Vittoria n. 33 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mariarita Mirone (C.F. , al Viale Mazzini n. 4 - 53100 - C.F._3
Siena (SI), giusta procura alle liti ritta.pdf unita in calce al presente atto mediante strumenti informatici, dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notifiche a mezzo, mail: , pec: Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
(c.f. e p. IVA , in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore Dott. (c.f. ), con sede in Via Dante CP_2 CodiceFiscale_4
Alighieri, n. 14 ovo to e difeso dall'avv. Guido Comporti (c.f. ) del Foro di Siena, elettivamente domiciliato CodiceFiscale_5 presso il suo S n. 152 – 53100 Siena (SI) e domicilio digitale presso l'indirizzo pec: come da procura acclusa Email_3 al presente atto, il q i voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.11.2025
PARTE RICORRENTE :Voglia l'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice designato, previo accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione dei verbali e delle delibere impugnati, nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati, nessuno escluso, e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria, da valutarsi in diversa sede: In via istruttoria: • si chiede l'ammissione di prova per testi sul Signor Dott. In via principale: • Accertare e dichiarare l'invalidità, per violazione dello Testimone_1
Statuto dei conseguente nullità e/o annullamento del verbale del Consiglio Direttivo del CP_1
6- 7 Marzo 2024, relativo alla dichiarazione di “vacanza” dalla carica di Presidente della Signora Pt_1
nonché della deliberazione dell'assemblea dei soci, tenutasi a Siena il 18 Marzo 2024, nell
[...] in cui veniva dichiarata l'espulsione della socia nonché ogni altra deliberazione inerente, Parte_2 connessa e conseguente;
Sempre in via principa ichiarare l'illegittimità dei provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo del di Siena con cui ha negato l'accesso della socia allo CP_1 strumento dell'arbitrato previsto dal allo Statuto di Club. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio.
PARTE CONVENUTA :a) in via preliminare, dichiarare la tardività del ricorso e la sua conseguente inammissibilità e irricevibilità, essendo ormai decorso il termine previsto dall'art. 24 c.c. per impugnare la delibera di espulsione;
b) nel merito, rigettare il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in ogni sua parte e, per l'effetto, riconoscere la piena legittimità delle delibere assembleari impugnate, confermando la validità dell'espulsione per gravi motivi della Sig.ra c) in ogni caso, condannare la Sig.ra Parte_1
a riconsegnare i beni del Club indebitamente posseduti, nonché ad eliminare le credenziali di Parte_1 ount e-mail e social istituzionali del e in ipotesi a risarcire i dannicorrispondenti al CP_1 valore di essi nel caso in cui fossero danneggiati e/o non restituiti, valore come indicato in € 1.680,00 più IVA per il solo collare;
d) in ogni caso, condannare la Sig.ra a risarcire al convenuto i gravi Parte_1 danni subiti e subendi indicati e da determinarsi in via equitativa nella somma di € 5.000,00 o in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di s uenti conclusioni “ Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice designato, previo accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione dei verbali e delle delibere impugnati, nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati, nessuno escluso, e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria, da valutarsi in diversa sede: In via istruttoria: • si chiede l'ammissione di prova per testi sul Signor Dott. In via Testimone_1 principale: • Accertare e dichiarare l'invalidità, per violazione dello Statuto , con CP_1 conseguente nullità e/o annullamento del verbale del Consiglio Direttivo del 6- 7 Marzo 2024, relativo alla dichiarazione di “vacanza” dalla carica di Presidente della Signora nonché della Parte_1 deliberazione dell'assemblea dei soci, tenutasi a Siena il 18 Marzo 2024, nella parte in cui veniva pagina 2 di 12 dichiarata l'espulsione della socia nonché ogni altra deliberazione inerente, connessa e Parte_2 conseguente;
Sempre in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo del di Siena con cui ha negato l'accesso della socia allo strumento CP_1 dell'arbitrato previsto dal Regolamento e dallo Statuto di Club. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio”.
In via di estrema sintesi deduceva a sostegno delle proprie ragioni :
- di essere stata eletta nel 2021 Presidente del Club di Siena, per l'annata CP_1 rotariana 2023/2024;
- Che in data 4 marzo 2024, su richiesta della Vicepresidente veniva Parte_3 convocato il Consiglio Direttivo per il successivo 6 marzo 2024, avente all'ordine del giorno “comunicazioni del presidente e varie ed eventuali”;
- Che in quella sede, la maggioranza dei consiglieri, del tutto inaspettatamente, richiedeva alla Signora di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Pt_1
Presidente;
- Che la ricorrente rifiutava l'ipotesi di rassegnare le dimissioni, contestando gli addebiti che le erano mossi;
- Che contestualmente, i Consiglieri sottoscrittori di una lettera denominata “richiesta di dimissioni immediate ed irrevocabili del Presidente del , Controparte_1 Parte_1 invocando l'applicazione dell'art. 8, comma 2, de , CP_1 dichiaravano per “giusta causa” l'esistenza di un posto “vacante”, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del così da poter procedere alla sostituzione del CP_1
Presidente per conclamata assenza;
- Che la delibera di esclusione era da ritenersi nulla ed illegittima per assenza di giusta causa;
- Che in data 14 marzo 2024, la Signora richiedeva ufficialmente esperirsi Pt_1 mediazione e/o arbitrato in relazione alla delibera del Consiglio Direttivo del 7 marzo 2024;
- Che la procedura arbitrale per come indetta dal cennato consiglio era da ritenersi invalida ed irregolare poiché contraria alle norme dello Statuto di Club e del Regolamento, in quanto rispettava non il termine dei 10 di preavviso e non conteneva alcuna informazione ai soci relativa a quanto accaduto in seno al Consiglio Direttivo del 6-7 marzo 2024;
- Che in data 15 marzo 2024, la ricorrente inviava, tramite il proprio procuratore, una missiva con cui contestava la “nullità/invalidità delle delibere consiglio direttivo del 06.03.2024 e 13.03.2024 e della convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per il 18.03.2024”;
- Che in data 12 Marzo 2024 il “Presidente facente funzioni” in forza del verbale del Consiglio Direttivo del 6/7 Marzo 2024, teneva il Consiglio Direttivo che autorizzava l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della Signora Pt_1 finalizzato all'espulsione dal Club e di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 18 Marzo 2024;
pagina 3 di 12 - Che nella successiva data 18 marzo 2024,” il Consiglio Direttivo comunicava di rifiutate la proposta di mediazione ed arbitrato formulata dalla Signora in Pt_1 forza della delibera assunta dal consiglio direttivo del 16 marzo 2024 (do e 14);
- Che rimaste inesitate tanto la ulteriore richiesta di mediazione nonché di “appello al club” innanzi al Consiglio Direttivo, in data 2 maggio 2024, la ricorrente comunicava, a mezzo mail, di volersi avvalere, come stabilito dallo statuto tipo del della CP_1 convocazione di un arbitrato tra le parti, avente ad oggetto i fatti riportati nel verbale del Consiglio Direttivo del 6-7 di marzo 2024 e del verbale di assemblea del 18 marzo 2024, dichiarando di aver già nominato il proprio arbitro ed invitando il Consiglio Direttivo del a nominare, entro 5 giorni, il proprio arbitro. (doc 19 ); CP_1
- Che con mail del 15 maggio 2024, il Club comunicava di non aderire alla richiesta di arbitrato;
In ragione di tutto quanto sopra esposto, la ricorrente adiva la intestata CU , affinchè, previo accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 23 c.c. di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione dei verbali e delle delibere impugnati, nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati, nessuno escluso, volesse fissare con decreto, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., comma 2, l'udienza di comparizione delle parti, sentir accogliere le conclusioni rassegnate in epigrafe, previa emissione di decreto di fissazione di udienza.
Che con distinti decreti emessi entrambi in data 14.7.24, il GI titolare del fascicolo fissava tanto la prima udienza di comparizione quanto quella sub cautelare destinata alla decisione sulla richiesta sospensiva.
All'esito della udienza del 29.8.24 resa nel procedimento sub cautelare, con ordinanza del 22.9.2024 veniva dichiarata la improcedibilità della istanza cautelare per inesistenza della notificazione del ricorso.
In particolare si osservava che “ la notificazione del ricorso nei confronti della convenuta, ai fini della pronuncia sulla richiesta cautelare di sospensione, non si è perfezionata, avendo l'ufficiale giudiziario dato atto dell'omessa notifica;
ritenuto che
la notificazione de qua, tutt'al più soltanto tentata, vada considerata come giuridicamente inesistente giacché il procedimento notificatorio non si è concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., 26.3.2010, n. 7358; Cass., 21.6.2007, n. 14487; Cass., 15.9.2003, n. 13524; Cass., 29.5.1997, n. 4746); considerato che, infatti, la notificazione soltanto tentata, che però non si sia tradotta in alcuna consegna dell'atto da notificare, è inesistente;
che, peraltro, sarebbe nulla l'ordinanza con la quale venisse illegittimamente concessa la rinnovazione in presenza di una notificazione non già meramente nulla ma addirittura inesistente (cfr. Cass., 9.5.2006, n. 10671); ritenuto pertanto che, alla luce delle considerazioni suesposte, debba dichiararsi l'improcedibilità dell'istanza cautelare (cfr. Cass. 30.5.2001, n. 7360 nonché Cass., 30.7.2008, n. 20604 le quali, pur pronunciate nell'ambito di procedimenti di diversa natura, hanno posto dei principi di portata generalissima, fondati su un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di cui all'art. 291, che appaiono senz'altro applicabili a tutti i procedimenti che si introducono con deposito di ricorso e che sono caratterizzati da una scissione temporale tra la fase di pagina 4 di 12 proposizione della domanda e quella successiva volta all'instaurazione del contraddittorio sulla domanda); che il notificante, rimasto inerte a fronte dell'omessa notifica, è comunque venuto meno all'onere di riattivare prontamente il procedimento di notificazione (cfr. Cass., Sez. Un., 24.7.2009, n. 17352; Cass., 13.10.2010, n. 21154);” ( cfr ordinanza citata).
Che a seguito della notifica avvenuta in pari data, solo in data 10.10.24 la difesa della ricorrente avanzava richiesta di rimessione in termini allegando, a cagione della richiesta, copia video della schermata dalla agenzia delle entrate dalla quale emergeva come la sede legale della convenuta associazione non riconosciuta fosse quella indicata in notifica.
Che in ragione di quanto sopra instava per essere rimessa in termini al fine di compiere il procedimento notificato nei confronti del Presidente Pro tempore;
Che a seguito di VT 18/24 il procedimento veniva assegnato alla scrivente, la quale con ordinanza del 23.10.24 rigetta la stessa in ragione della natura meramente ordinatoria dei termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c. e della conseguente non operatività dell'istituto della rimessione in termini.
Che alla differita udienza del 29.11.2024, la difesa della ricorrente insistenza nella rimessione in termini per la notifica del ricorso.
Che con ordinanza del 24.12.2024, pur dando atto che la notifica del ricorso quanto alla fase cautelare fosse stata correttamente dichiarata inesistente e come tale insuscettibile di rinnovazione, veniva accolta quanto alla fase di merito la richiesta di rinnovazione della notifica del ricorso in ragione del recente principio di diritto affermato dalla corte Euro unitaria circa l'accesso alla giurisdizione ( cfr ordinanza citata).
Che costituitasi in giudizio l'associazione non riconosciuta, la stessa eccepiva in via preliminare al merito la improcedibilità del ricorso e comunque la intervenuta decadenza della esercizio del diritto di impugnazione della delibera di esclusione stante il decorso del termine di mesi 6; comunque e nel merito contestata l'assunto attoreo sotto ogni profilo chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Concessi termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione anche con particolare riferimento alle preliminari eccezioni sollevate dalla difesa della convenuta resistente, fissava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la data del 28.11.25.
All'esito, questa giudicante riservava la decisione della controversia e la pronunzia della sentenza nel maggior termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per le ragioni che di seguito saranno evidenziate
Occorre, infatti osservare, come il presente giudizio abbia tratto abbrivio dell'unitaria notifica operata dalla difesa della ricorrente tanto del decreto ex art. 281 undecies c.p.c. di pagina 5 di 12 fissazione della prima udienza per la data del 24.10.2024 quanto di quello destinato alla decisione sulla istanza di cautelare in corso di causa destinata ad ottenere la sospensiva della impugnata delibera di esclusione della riccorrente dal Parte_1 [...]
. CP_1
Come già chiarito tanto nella ordinanza del 22.9.24 quanto in quella resa da questa giudicante in data 4.12.2024, la notificazione del ricorso, unitamente ai pedissequi decreti, in vista della udienza destinata alla decisione sulla sospensiva della impugnata delibera, era da ritenersi allora, come oggi del tutto inesistente, in ragione della omessa notifica attestata dall'ufficiale giudiziario quanto a possibili segni di riferibilità alla convenuta associazione non riconosciuta nel luogo indicato quale “ presunta sede legale”.
Questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento restrittivo che, qualificando le ipotesi di omessa notifica come di inesistenza giuridica e non di mera nullità della stessa, non fa applicazione del combinato disposto degli artt. 291 e 421 cpc, inerente appunto ai soli casi di nullità.
Nell'ipotesi di specie, infatti, siamo di fronte ad un'attività di notifica neanche tentata, ma del tutto inesistente, perchè giammai entrata a far parte dell'ordinamento.
L'art. 291, I comma, c.p.c., dispone che se il convenuto non si costituisce ed il giudice rileva un vizio che importi la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, “fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. …”; L'ordine di rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo è ammissibile solo in caso di notifica nulla o irregolare e non anche nei casi di notifica inesistente o neppure tentata.
Devono essere ritenuti particolarmente delucidanti in materia gli arresti, che compongono un conflitto di giurisprudenza, di cui in Cass., Sentenza n. 14487 del 2007, ove si legge: “la nullitàdella notificazione è ravvisabile nei casi previsti dall'art. 160 cod. proc. civ. o quando sia carente un requisito formale necessario per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, dello stesso codice di rito.
Quando, invece, il procedimento non si è concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, per il che essa è da ritenersi non compiuta, ma solo tentata, ci si viene a trovare di fronte ad un atto non già nullo, ma del tutto inesistente, perché giammai entrato a far parte della realtà dell'ordinamento, ed in relazione ad esso non si rende, perciò, applicabile la disposizione di cui al primo comma dell'art. 291 cod. proc. civ., secondo la quale la rinnovazione della notifica nulla impedisce ogni decadenza”; inoltre, a maggior ragione: “gli effetti conseguenti alla configuratasi inesistenza della notificazione non possono essere impediti invocando gli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., inerenti la rilevabilità e la sanatoria della nullità, poiché le circostanze ivi previste possono valere a sanare una notificazione irregolare, viziata o nulla, ma pur sempre esistente e realizzatasi come tale, mentre non può porsi rimedio ad una situazione nella quale l'atto, imperfetto o radicalmente viziato, non sia affatto venuto in essere nel mondo giuridico.
Pertanto, ricorrendo tale eventualità non può disporsi nemmeno la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (presupponendo anche siffatta norma pagina 6 di 12 un'ipotesi di notificazione nulla)” (così Cass. S.U. 23 agosto 2007, n.17914).
Questo giudice non ignora il diverso orientamento espresso nelle più recenti pronunzie della Suprema Corte, n. 1483 del 2015 e n. 12333 del 17.6.2016, ma non lo condivide.
In particolare, non si ritiene persuasivo l'argomento, utilizzato per sostenere l'applicabilità dell'art. 291 cpc anche alle ipotesi di notifica inesistente, secondo cui: “La notificazione alla controparte costituisce un tassello dell'unitaria e composita fattispecie della vocatio in ius originata dal deposito del ricorso, seguita dall'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza e dalla sua conoscenza, culminata nel procedimento notificatorio, per cui l'omessa o giuridicamente inesistente notificazione determina la nullità e non l'inesistenza della complessa fattispecie della vocatio in ius, con conseguente possibilità per il giudice di rinnovarla, emanando un nuovo decreto di fissazione dell'udienza ed assegnando un termine perentorio per la notifica.
Soccorrono tale costruzione i principi processuali contenuti nell'art. 159 c.p.c., per il quale "la nullità di un atto non importa quello degli atti precedenti…”
In verità, l'art. 291 cpc disciplina esclusivamente l'attività di notifica che è attività ben distinta ed autonoma rispetto alla fattispecie “composita della vocatio in ius” e, riferendosi, per l'appunto al solo vizio che colpisca la predetta attività di notifica, ne consente la sanatoria.
Dunque, il fatto che l'attività di notifica si inscriva in quel complesso di attività che la parte compie per addivenire alla vocatio in ius non è in grado di sottrarre forza al dato letterale incontrovertibile dell'art. 291 cpc e nulla muta circa il fatto che la citata norma concerna la sola attività di notifica “nulla” e non anche quella della notifica “inesistente”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere confermata la dichiarata l'improcedibilità del ricorso ai fini sub cautelari.
Ciò posto deve osservarsi che la difesa della ricorrente è rimasta inerte sino alla data del 10.10.24 ( quindi ben oltre la notifica della ordinanza cautelare che dichiarava la inesistenza della notifica del ricorso per quella fase avvenuta il 22.9.24) allorquando, instava, di essere rimessa in termini per la notifica del ricorso e del decreto per il giudizio di merito fissato per il 24.10.24.
Sul punto il primo pronunziamento della scrivente è stato nel senso di siglarne un rigetto posto che il termine assegnato quanto alla causa ordinaria non era da ritenersi perentorio, trattandosi di un termine che nella previsione dell'art. 281 undecies c.p.c., ha carattere meramente ordinatorio, destinato solo ad assicurare l'instaurazione del contraddittorio;
sicché la scadenza di detto termine, non preceduta dalla notifica o dalla presentazione di una tempestiva istanza di proroga (ex art. 154 c.p.c. prima della scadenza del termine assegnato), non comporta alcuna preclusione (Cass. 2020/2414), salva la necessità di adottare eventuali provvedimenti a tutela del diritto di difesa del convenuto/ resistente da valutarsi in udienza.
Conseguentemente alla data di celebrazione della prima udienza di comparizione, pur se posticipata al 29.11.24, alcuna diversa notifica era stata effettuata rispetto alla precedente pagina 7 di 12 ritenuta inesistente.
Sul punto debbono essere in questa sede condivise le ampie osservazioni della difesa della convenuta che costituitasi a seguito della autorizzata rimessione in termini avvenuta con ordinanza del 4.12.24, né ha contestato la bontà sotto il profilo giuridico e fattuale.
Valga invero osservare come i richiamati principi di accesso alla giurisdizione per come declinati dalla giurisprudenza euro unitaria, debbano essere in questa sede rivisti quanto meno alla luce di un principio di pacifico stato di colpevole inerzia della stessa ricorrente.
Prive di pregio fattuale e giuridico sono risultate le affermazioni dedotte dalla difesa attorea in ordine alla incolpevole omessa notificazione del ricorso nei termini di legge per l'impossibilità di individuare la sede legale dell'associazione.
Deve essere infatti pienamente condivisa l'osservazione della difesa della convenuta circa il fatto che per espressa previsione normativa di cui all'art. 36 comma 2 c.c., le associazioni non riconosciute, quale è senza dubbio il Rotaract Club di Siena, sono rappresentate dal presidente di turno e, in assenza di una stabile sede legale, sono domiciliate a tutti gli effetti di legge presso l'abitazione o la residenza del legale rappresentante pro tempore ( cfr art. 36, comma 2, c.c., secondo cui «Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali […] è conferita la presidenza o la direzione». La citata disposizione normativa va letta congiuntamente all'art. 145, comma 2, c.p.c. il quale prevede che «la notificazione […] alle associazioni non riconosciute si fa […] nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente». ).
Risulta pacifico e non contestato come l'annata c.d. abbia inizio il 1° luglio di Parte_4 un dato anno per finire il 30 giugno dell'anno successivo.
Posto che alla conclusione dell'annata vengono eletti dal Consiglio in carica il Presidente e il Consiglio che subentreranno per l'annata successiva, è oltremodo pacifico ed incontestato che la ricorrente, eletta come Presidente a inizio 2023, fosse ben edotta sin dalla data del 28.1.2024, del soggetto che all'esito del suo mandato avrebbe rivestito sin dalla data del 1.7.2024 la carica di Presidente, perché fatto avvenuto proprio sotto la sua direzione (doc. 1 di parte convenuta).
Risulta quindi smentito per tabulas che parte ricorrente fosse all'oscuro della persona a cui notificare nei modi e nei termini di legge il ricorso, dal momento che è stata proprio la Sig.ra ad eleggere il suo successore. Pt_1
Vieppiù che quand'anche la ricorrente ignorasse alla data di notifica del ricorso per la fase sub cautelare l'indirizzo dell'attuale Presidente, questo, le fu certamente noto per il tramite della altrettanto incontestata comunicazione inviatele dal con la Richiesta CP_1 formale restituzione beni di club, pagine social e casel lettronica –del 2 settembre 2024 (doc. 2), quindi ancora nel termine per effettuare spontaneamente un nuova e corretta notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione nel giudizio di merito. ( cfr mail cennata dove si legge «tramite loro deposito mezzo posta tracciata presso la sede del all'attenzione del Presidente Controparte_1
Via Dante Alighieri 14, 53019, Loc. Casetta, Castelnuovo Berardenga (SI)»). CP_2
pagina 8 di 12 Conclusivamente all'esito della compiuta documentazione offerta in giudizio dalla convenuta sullo specifico aspetto, appare oltremodo provato come la mancata notifica del ricorso e del decreto quanto al giudizio di merito siano dovuti ad una colpevole inerzia della stessa ricorrente insuscettibile di rimessione in termini, posto che il di Siena, CP_1
è, al pari degli altri club sparsi sul territorio nazionale, rappresentato di turno e, in assenza di una stabile sede legale, domiciliato a tutti gli effetti di legge presso l'abitazione o la residenza del legale rappresentante pro tempore.
In ragione di quanto sopra, quindi, è presso il Presidente in carica che doveva essere fatta (
o quanto meno ritentata) la notifica e non già presso l'indirizzo risultante dalla schermata della Agenzia della Entrate, posto che, le notificazioni alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma , ove presente, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Del resto la stessa parte ricorrente non ha offerto prova alcuna che rispetto all'indirizzo risultante sul sito della Agenzia delle Entrate ( rilevante se del caso ai soli fini fiscali) la convenuta svolgesse la propria prevalente attività istituzionale.
Conseguentemente sulla scorta di quanto sopra osservato il ricorso già sarebbe da respingere perché improcedibile.
Ad ogni buon conto il ricorso deve essere comunque reietto, dovendo trovare accoglimento l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta.
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - norma applicabile anche alle associazioni non riconosciute (cfr., tra le altre, Cass. n. 18186/2004) - l'impugnazione della delibera di esclusione di un associato deve essere esperita nel termine di decadenza di sei mesi dal momento in cui l'associato ne abbia avuto conoscenza, e ciò tanto se l'impugnazione è rivolta a contestare la sussistenza dei gravi motivi necessari per l'esclusione, quanto se diretta a negare la legittimità dell'esclusione stessa (cfr., Cass. n.. 8456/2014; Cass. n. 1498/1978).
Com'è noto, il termine di decadenza è il termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale l'esercizio del diritto è definitivamente precluso, senza riguardo alle ragioni soggettive che abbiano determinato l'inutile decorso del termine.
Mentre infatti la prescrizione trova fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, la decadenza rinviene la sua ratio nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica (vd., Cass. n. 26309/2017).
La decadenza può dunque essere impedita solo dall'esercizio del diritto mediante il compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto.
A tal riguardo, l'art. 2966 c.c. sancisce un principio di tipicità degli atti impeditivi, alla cui pagina 9 di 12 stregua l'atto previsto dalla legge deve essere eseguito nei tempi e nei modi previsti;
diversamente l'impedimento non si realizza e la decadenza si compie.
Orbene, nel caso a mano, l'art. 24, comma 3, c.c. assegna il termine di decadenza semestrale per l'impugnazione della delibera di esclusione mediante ricorso all'autorità giudiziaria. L'atto tipico impeditivo individuato dalla norma è dunque rappresentato dall'avvio dell'azione innanzi alla competente autorità giurisdizionale nei termini che di seguito saranno evidenziati.
Il termine 'ricorrere' equivale ad 'adire' e, qualora si adisca l'Autorità giudiziaria con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., anziché con citazione, si deve far riferimento al momento del perfezionamento della notificazione dello stesso e non già al suo mero deposito.
Sul punto non possono essere condivise le osservazioni operate dalla difesa della ricorrente in ordine al riconoscimento del carattere impeditivo del maturare della decadenza al mero deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e non anche alla sua successiva notificazione, posto che proprio recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito la netta distinzione tra l'istituto della prescrizione e quello della decadenza: mentre la prescrizione può essere interrotta da un qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore, la decadenza può essere impedita, di regola, solo dall'esercizio effettivo e corretto del diritto, che nel contesto processuale si traduce nell'avvio di un'azione giudiziaria proceduralmente valida ( cfr Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23425 Anno 2024).
Il concetto di pendenza della lite e di domanda giudiziale proposta con ricorso al rito semplificato idonea ad impedire la decadenza, non possono ritenersi atti equipollenti.
Peraltro già in passato, seppur con riferimento all'esercizio della azione di revocazione per ingratitudine ed alla conseguente decadenza, si era affermato che “ il termine di un anno previsto dall'art. 802 cod. civ. per la proposizione della domanda - decorrente dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione - è fissato a pena di decadenza e presuppone che la domanda stessa, per dispiegare i propri effetti, sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi e sia portata ritualmente a conoscenza del destinatario nelle forme di legge attraverso una valida notifica. Ne consegue che la perenzione del termine di decadenza non è impedito né dalla notifica nulla di un atto di citazione (perchè effettuata dall'altro coniuge presso il domicilio coniugale da cui la convenuta si era allontanata per andare a vivere altrove) né dalla notifica di un atto di citazione nullo (perchè contenente un termine a comparire inferiore a quello di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ.) non essendo sufficiente che gli atti siano venuti di fatto a conoscenza del destinatario.”( cfr Sez. 2, Sentenza n. 26827 del 07/11/2008 (Rv. 605829 - 01).
Estrapolato dalla decisioni de quo il principio di diritto per il quale affinchè una domanda giudiziale possa produrre l'effetto di cui all'art. 2966 c.c., occorre che l'esercizio del diritto sotteso alla domanda venga quanto meno portato alla conoscenza legale del destinatario, si comprende bene come il ricorso la cui notifica sia stata dichiarata pacificamente inesistente, non possa spiegare alcun effetto impeditivo delle perenzione del termine decadenziale.
Nella già richiamata Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23425 Anno 2024 si è infatti chiarito che l'avvio di un'azione legale affetta da vizi procedurali tali da renderla pagina 10 di 12 improcedibile non è sufficiente a impedire la decadenza dal diritto che si intende far valere.
Questo perché la diligenza nella procedura sia non solo una questione formale, ma un requisito sostanziale per la tutela dei propri diritti.
Infatti, sul piano procedurale, la Corte di Cassazione ha ribadito che la legge individua con precisione il luogo dove devono essere notificati gli atti introduttivi.
Conseguentemente l'aver notificato il ricorso sin da luglio del 2024 in luogo diverso da quello indicato dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 c.c., in relazione all'art. 145 comma 2 c.p.c., ( comunque pacificamente già noto alla ricorrente) deve essere letto alla luce del principio ignorantia iuris non excusat, e quindi imputabile esclusivamente alla parte ricorrente che non può, poi, dedurlo come scusante.
Valga invero precisare che contrariamente a quanto compreso dalla difesa della ricorrente, la rimessione in termini concessa con l'ordinanza del 4.12.24 non riguardava in alcun modo la precedente notifica “ dichiarata inesistente” del ricorso ancorchè per la sola fase cautelare, ma solo quella della fase di merito a seguito di istanza presentata in data 10.10.24.
Ritenuto che il ricorso, ancorchè ai soli fini sub cautelari, la cui notifica sia stata dichiarata inesistente non può essere considerato valido atto ai sensi dell'art. 2966 c.c., posto che lo stesso appare inidoneo ad essere sussunto fra gli atti di impulso processuale volti ad ottenere una decisione sul merito del diritto, appare pacifico che alla data della stessa presentazione della istanza avvenuta il 10.10.22, il diritto di impugnativa azionato dalla ricorrente fosse oramai perento essendo spirato al 18.9.24 il termine massimo semestrale previsto.
Circostanza pacifica e documentale dato che la delibera impugnata di esclusione della ricorrente è stata alla stessa compiutamente notificata in data 18.3.24.
In questo senso non può essere condivisa l'interpretazione offerta dalla difesa della ricorrente che argomentando dalla natura sostanziale della decadenza ravvisa il momento impeditivo del suo decorrere con la data di iscrizione a ruolo del ricorso.
Infatti ai sensi dell'art. 2964 c.c., all'esercizio del diritto di impugnazione della delibera di esclusione dell'associato non sono applicabili le norme relative all'interruzione della prescrizione, e la decadenza non è impedita se non dall'atto previsto dalla legge (art. 2966 c.c.), ovvero dalla domanda proposta ex art. 24 c.c.
Se da ciò consegue che sia la notifica nulla di un atto di citazione sia la notifica di un atto di citazione nullo, ancorché tali atti siano venuti di fatto a conoscenza del destinatario, e possano eventualmente valere come atti interruttivi della prescrizione, non hanno invece alcuna rilevanza al fine di impedire la decadenza dal termine di cui all'art. 24 c.c., appare oltremodo incontestabile che il deposito di ricorso ex art. 281 decies c.p.c., seguito di notifica inesistente e rimasta tale sino al 10.10.24, altro non si traduca che in una mera dichiarazione di volontà ontologicamente insuscettibile di essere funzionale ad una decisione nel merito proceduralmente valida se non seguita da idonea notificazione.
Conclusivamente la domanda giudiziale che impedisce la decadenza è solo quella che si pagina 11 di 12 traduce non già in una semplice manifestazione di volontà, ma solo quella cristallizzata in un atto d'impulso di un processo idoneo nel suo unitario procedimento di formazione ad ottenere una decisione sul merito del diritto.
Ritenuto quindi che in ipotesi di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. seguito di notifica ritenuta inesistente, seppur resa ai fini del giudizio cautelare, si è innanzi ad caso di totale mancanza materiale dell'atto medesimo lo stesso, come tale radicalmente inefficace ed improduttivo di alcun effetto giuridico ivi compreso l'impedimento della decadenza.
Il ricorso va quindi, conclusivamente, dichiarato improcedibile.
L'accoglimento delle eccezioni di improcedibilità del ricorso non consentono l'esame nel merito delle censure spiegate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente seppur nei limiti delle questioni pregiudiziali, secondo il Dm 55/14 per come modificato dal Dm 147/22 avuto riguardo al criterio di valore indeterminato di complessità bassa, ridotto ex art. 4 comma 9 del citato decreto, per la pronunzia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara improcedibile il Ricorso. Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.904,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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