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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
983/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 983/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/05/1986, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maurizio Papa, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
23/07/1988, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maurizio Papa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
*****
Con provvedimento del 07/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c. depositato il 02/04/2025 i coniugi sopra indicati, premettendo di avere contratto matrimonio in data 18/5/2013 a Siracusa e che dall'unione non nascevano figli, chiedevano concordemente a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale alle condizioni pattuite, di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) il signor corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di euro 600,00 CP_1 Pt_1
(seicento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della medesima. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra mediante bonifico entro giorno 20 di ogni mese, con adeguamento Pt_1 annuale secondo indici ISTAT come per legge;
3) il signor parteciperà, inoltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 sostenute per i cani, purché preventivamente concordate, intendendosi per esse nello specifico: cure mediche e visite mediche specialistiche;
4) la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra , resta assegnata alla medesima Pt_1 con tutti gli arredi presenti ed il sig. dovrà lasciare l'abitazione entro il 15/4/2025 e CP_1 trasferire la propria residenza altrove;
5) il sig. potrà portare con sé gli attrezzi acquistati dallo stesso, oltre ad 1 PC portatile, la CP_1
Xbox One ed i propri effetti personali;
6) in considerazione della situazione debitoria inerente la sig.ra , così come da Parte_1 elenco dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, considerato che risultano non pagate dodici cartelle ed avvisi di accertamento relative a TARI, bollo auto e multe non pagate, per un ammontare complessivo di €2856,98, tutte spese relative al nucleo familiare composto dai ricorrenti, i sigg.ri
e si obbligano al pagamento delle stesse mediante piano di Parte_1 CP_1 rateizzazione mensile in 12 rate per un importo totale di €236,60; pertanto, il sig. si obbliga CP_1
a versare alla sig.ra la relativa quota mensile al 50%, unitamente all'assegno di Pt_1 mantenimento, da imputare esclusivamente a pagamento dei debiti sino a conclusione del piano di rateizzazione stesso.
7) i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica sorta o costituita durante il matrimonio e la convivenza, nessuna esclusa.
8) i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
9) Il sig. autorizza la sig.ra alla voltura delle utenze domestiche attualmente CP_1 Pt_1 intestate allo stesso, nel momento in cui si trasferirà in altra abitazione;
10) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensare fra le parti.”
2 Contestualmente, in seno al ricorso, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Siracusa in data 18/5/2013
(Anno 2013 – Atto n. 49 – Parte II - Serie A, cfr. documento in atti) alle stesse condizioni pattuite per la separazione.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 7/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la concorde volontà espressa dalle parti sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Collegio, inoltre, dà atto delle condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo per la prosecuzione della causa relativamente alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 prende atto delle condizioni pattuite dalle parti, meglio indicate in parte motiva;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande. dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Siracusa, il 17.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 983/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/05/1986, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maurizio Papa, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
23/07/1988, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maurizio Papa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
*****
Con provvedimento del 07/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c. depositato il 02/04/2025 i coniugi sopra indicati, premettendo di avere contratto matrimonio in data 18/5/2013 a Siracusa e che dall'unione non nascevano figli, chiedevano concordemente a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale alle condizioni pattuite, di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) il signor corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di euro 600,00 CP_1 Pt_1
(seicento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della medesima. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra mediante bonifico entro giorno 20 di ogni mese, con adeguamento Pt_1 annuale secondo indici ISTAT come per legge;
3) il signor parteciperà, inoltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 sostenute per i cani, purché preventivamente concordate, intendendosi per esse nello specifico: cure mediche e visite mediche specialistiche;
4) la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra , resta assegnata alla medesima Pt_1 con tutti gli arredi presenti ed il sig. dovrà lasciare l'abitazione entro il 15/4/2025 e CP_1 trasferire la propria residenza altrove;
5) il sig. potrà portare con sé gli attrezzi acquistati dallo stesso, oltre ad 1 PC portatile, la CP_1
Xbox One ed i propri effetti personali;
6) in considerazione della situazione debitoria inerente la sig.ra , così come da Parte_1 elenco dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, considerato che risultano non pagate dodici cartelle ed avvisi di accertamento relative a TARI, bollo auto e multe non pagate, per un ammontare complessivo di €2856,98, tutte spese relative al nucleo familiare composto dai ricorrenti, i sigg.ri
e si obbligano al pagamento delle stesse mediante piano di Parte_1 CP_1 rateizzazione mensile in 12 rate per un importo totale di €236,60; pertanto, il sig. si obbliga CP_1
a versare alla sig.ra la relativa quota mensile al 50%, unitamente all'assegno di Pt_1 mantenimento, da imputare esclusivamente a pagamento dei debiti sino a conclusione del piano di rateizzazione stesso.
7) i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica sorta o costituita durante il matrimonio e la convivenza, nessuna esclusa.
8) i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
9) Il sig. autorizza la sig.ra alla voltura delle utenze domestiche attualmente CP_1 Pt_1 intestate allo stesso, nel momento in cui si trasferirà in altra abitazione;
10) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensare fra le parti.”
2 Contestualmente, in seno al ricorso, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Siracusa in data 18/5/2013
(Anno 2013 – Atto n. 49 – Parte II - Serie A, cfr. documento in atti) alle stesse condizioni pattuite per la separazione.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 7/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la concorde volontà espressa dalle parti sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Collegio, inoltre, dà atto delle condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo per la prosecuzione della causa relativamente alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 prende atto delle condizioni pattuite dalle parti, meglio indicate in parte motiva;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande. dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Siracusa, il 17.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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