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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Matera – sez. civile
R.G. n. 1064/2024 – Giudice dott.ssa Antonia Quartarella
VERBALE DI UDIENZA DEL 26/11/2025
La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato note scritte d'udienza, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo posto termine alla loro controversia sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza dell'08/04/2025.
Il Giudice decide come da sentenza che segue.
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
R.G. n. 1064/20204
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA – SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito della discussione orale come da verbale che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
ARCH. (c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Vincenzo Scarano (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo C.F._2 studio professionale di quest'ultima in Mercato san Severino (SA), via Tommaso Sanseverino n.
12; attore 1 e in persona dell'amministratore unico pro tempore (P.Iva: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale De Luca (c.f.: ), elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio professionale del difensore in TU (MT), via Roma n. 215/A; convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 02/09/2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Matera per l'accertamento del diritto al compenso professionale pari ad euro
162.301,01, dovutogli per la realizzazione del progetto di efficientamento energetico, la direzione lavori ed il collaudo amministrativo svolti in relazione ad una pluralità di cantieri su commissione della e, conseguentemente, per la condanna di quest'ultima al pagamento in suo Controparte_1 favore della somma di euro 141.786,05, al netto di quanto già percepito.
II. Il 31/10/2024 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto integrale Controparte_1 dell'avversa domanda. Contestava, infatti, lo svolgimento da parte dell'attore dell'attività di progettazione, direzione e attivazione degli impianti fotovoltaici, eseguita da altri professionisti, e formula, in via riconvenzionale, ne chiedeva l'accertamento negativo in misura pari ad euro
104.166,57 indebitamente già incassata dall'attore e/o indebitamente richiesta nelle pro-forma allegate, con condanna, altresì, del al risarcimento del danno patrimoniale di euro Parte_1
40.000,00 per l'omessa trasmissione di tutti gli elaborati finali di tutti i cantieri, comprensivi di elaborati tecnici, piante, prospetti, comprese eventuali varianti in corso d'opera.
III. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., dopo un primo rinvio disposto all'udienza del
22/01/2025 per consentire alla di interloquire sui documenti nuovi depositati CP_1 dall'attore in data 21/01/2025, le parti comparivano personalmente all'udienza del 13/03/2025.
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, la causa veniva riservata per decidere sulle richieste formulate da entrambe le parti e formulare una proposta conciliativa. Proposta che veniva in effetti formulata con ordinanza dell'08/04/2025.
Nelle note d'udienza per il 12/11/2025 le parti davano atto di voler accettare la proposta conciliativa suddetta. Sicché la causa veniva rinviata al 26/11/2025 ex art. 127ter c.p.c. per acquisire le determinazioni finali delle parti in ordine alla chiusura del giudizio.
2 Così per l'udienza odierna entrambe le parti hanno depositato note scritte d'udienza, dando atto dell'intervenuto accordo sulla base della proposta magistratuale ut supra, già eseguito, e chiedendo che la controversia fosse decisa con la pronuncia della cessata materia del contendere.
IV. Premesso quanto innanzi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, avendo le parti definito stragiudizialmente la controversia alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza dell'08/04/2025 e non avendo più interesse ad una pronuncia magistratuale di merito sui diritti vantati da entrambe.
Inoltre, essendo state già regolate le spese processuali in base a detta proposta, in questa sede null'altro deve essere disposto a proposito.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
NULLA dispone in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Matera, 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
3 N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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R.G. n. 1064/2024 – Giudice dott.ssa Antonia Quartarella
VERBALE DI UDIENZA DEL 26/11/2025
La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato note scritte d'udienza, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo posto termine alla loro controversia sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza dell'08/04/2025.
Il Giudice decide come da sentenza che segue.
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
R.G. n. 1064/20204
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA – SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito della discussione orale come da verbale che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
ARCH. (c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Vincenzo Scarano (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo C.F._2 studio professionale di quest'ultima in Mercato san Severino (SA), via Tommaso Sanseverino n.
12; attore 1 e in persona dell'amministratore unico pro tempore (P.Iva: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale De Luca (c.f.: ), elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio professionale del difensore in TU (MT), via Roma n. 215/A; convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 02/09/2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Matera per l'accertamento del diritto al compenso professionale pari ad euro
162.301,01, dovutogli per la realizzazione del progetto di efficientamento energetico, la direzione lavori ed il collaudo amministrativo svolti in relazione ad una pluralità di cantieri su commissione della e, conseguentemente, per la condanna di quest'ultima al pagamento in suo Controparte_1 favore della somma di euro 141.786,05, al netto di quanto già percepito.
II. Il 31/10/2024 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto integrale Controparte_1 dell'avversa domanda. Contestava, infatti, lo svolgimento da parte dell'attore dell'attività di progettazione, direzione e attivazione degli impianti fotovoltaici, eseguita da altri professionisti, e formula, in via riconvenzionale, ne chiedeva l'accertamento negativo in misura pari ad euro
104.166,57 indebitamente già incassata dall'attore e/o indebitamente richiesta nelle pro-forma allegate, con condanna, altresì, del al risarcimento del danno patrimoniale di euro Parte_1
40.000,00 per l'omessa trasmissione di tutti gli elaborati finali di tutti i cantieri, comprensivi di elaborati tecnici, piante, prospetti, comprese eventuali varianti in corso d'opera.
III. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., dopo un primo rinvio disposto all'udienza del
22/01/2025 per consentire alla di interloquire sui documenti nuovi depositati CP_1 dall'attore in data 21/01/2025, le parti comparivano personalmente all'udienza del 13/03/2025.
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, la causa veniva riservata per decidere sulle richieste formulate da entrambe le parti e formulare una proposta conciliativa. Proposta che veniva in effetti formulata con ordinanza dell'08/04/2025.
Nelle note d'udienza per il 12/11/2025 le parti davano atto di voler accettare la proposta conciliativa suddetta. Sicché la causa veniva rinviata al 26/11/2025 ex art. 127ter c.p.c. per acquisire le determinazioni finali delle parti in ordine alla chiusura del giudizio.
2 Così per l'udienza odierna entrambe le parti hanno depositato note scritte d'udienza, dando atto dell'intervenuto accordo sulla base della proposta magistratuale ut supra, già eseguito, e chiedendo che la controversia fosse decisa con la pronuncia della cessata materia del contendere.
IV. Premesso quanto innanzi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, avendo le parti definito stragiudizialmente la controversia alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza dell'08/04/2025 e non avendo più interesse ad una pronuncia magistratuale di merito sui diritti vantati da entrambe.
Inoltre, essendo state già regolate le spese processuali in base a detta proposta, in questa sede null'altro deve essere disposto a proposito.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
NULLA dispone in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Matera, 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
3 N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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