Art. 2. (Interventi per il Teatro La Fenice di Venezia) 1. Il comune di Venezia e' autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell' articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295 , alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilita' del Teatro La Fenice, mediante trasferimenti da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Nota all' art. 2 :
- L' art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295 , recante "Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico", cosi' recita:
"Art. 3 (Interventi per l'adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia). - 1. Per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 53,800 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000.
2. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all' art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63,800 miliardi per il 1999 e a lire 135,400 miliardi per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge".
Nota all' art. 2 :
- L' art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295 , recante "Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico", cosi' recita:
"Art. 3 (Interventi per l'adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia). - 1. Per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 53,800 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000.
2. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all' art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63,800 miliardi per il 1999 e a lire 135,400 miliardi per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge".