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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/09/2025, n. 30528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30528 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON EL nato a [...] il [...] inoltre: FA GI avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE DI FERRARA. Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le memorie in data 19 maggio 2025 e 20 maggio 2025, a firma l’avv. RD RR, difensore della parte civile FA AN Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 3 giugno 2024 emessa all’udienza predibattimentale ex art. 544-ter cod. proc. pen., il Tribunale di Ferrara dichiarava non luogo a procedere nei confronti di UE ON in relazione al reato di cui all’art. 595, comma 3 cod. pen., per essere il fatto non punibile ex art. 131 bis cod. pen. e lo Penale Sent. Sez. 5 Num. 30528 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 06/06/2025 2 condannava al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della costituita parte civile, liquidato in complessivi euro 4.000,00 oltre alle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto appello articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all’art. 544- ter cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa. Secondo l’appellante, in sede di udienza predibattimentale non sarebbe contemplata l’assoluzione ex art. 131- bis cod. pen., atteso che la stessa contiene un accertamento della colpevolezza foriero di conseguenze negative, soprattutto in relazione alla responsabilità patrimoniale nei confronti della persona offesa. La decisione del Tribunale avrebbe determinato la lesione del diritto di difesa del ON, precludendogli la possibilità di svolgere le facoltà al medesimo riconosciute nel corso dell’istruzione dibattimentale in ordine all’accertamento del fatto. La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe quantificato il risarcimento del danno in modo del tutto arbitrario. Pertanto, l’imputato ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nonché la propria assoluzione. 2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. in relazione all’art. 595 cod. pen. Difetterebbe il carattere offensivo delle espressioni utilizzate dall’imputato, nonché la volontà di ingiuriare la persona offesa, sicché non sussistendo alcuna lesione della reputazione, l’imputato dovrebbe essere assolto ex art. 530 cod. proc. pen. 3. La Corte d’Appello di Bologna, riqualificato l’appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione dell’impugnazione a questa Corte. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Sarebbe infatti precluso al giudice dell’udienza predibattimentale pronunciare sentenza di proscioglimento per lieve entità del fatto in assenza di una specifica richiesta in tal senso del pubblico ministero e del contraddittorio con l’imputato e la parte civile, anche perché siffatta causa di non punibilità non rientra nelle ipotesi di immediato proscioglimento previste dagli artt. 129 e 554 ter cod. proc. pen. e comunque, in assenza di contraddittorio sul punto, determinerebbe la lesione del diritto di difesa dell’imputato e della persona offesa. 5. Con memoria in data 19 maggio e successiva memoria in data 20 maggio 2025, l’avv. Bernardino Curri, difensore della parte civile FA LL, ha chiesto il 3 rigetto del ricorso, rilevando la genericità del motivo di gravame concernente la condanna al risarcimento del danno. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Conviene per ragioni di ordine logico esaminare preliminarmente il secondo motivo di censura, concernente l’insussistenza del reato contestato. Esso è infondato. Il Tribunale ha ritenuto il carattere offensivo del commento pubblicato su “Facebook” dall’imputato, il quale aveva addebitato alla parte civile una condotta maleducata, e utilizzato nei suoi confronti l’espressione “villano”. Aveva, tuttavia, valutato tale condotta come di particolare tenuità, anche in ragione della circostanza che tale “post” era stato immediatamente rimosso e aveva pertanto ravvisato i presupposti per la pronuncia di una sentenza ex art. 131-bis cod. pen. Tale valutazione, svolta con argomentazione logica e coerente, si sottrae alle censure del ricorrente, essendo indubbio il carattere offensivo dell’espressione pronunciata, nonché la tenuità dell’offesa arrecata. 3. Il primo motivo è meritevole di accoglimento dei limiti di seguito precisati. 3.1. La questione prospettata dall’imputato attiene alla possibilità per il giudice di pronunciare sentenza ex art. 131-bis cod. pen. all’esito dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 544-bis cod. proc. pen. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire – con decisione che questo Collegio condivide – che l’assimilazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall'art. 425 cod. proc. pen., operata anche attraverso il richiamo a tale disposizione contenuto nell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., consente al giudice dell'udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., a prescindere dalla non opposizione dell'imputato (Sez. 2, n. 9618 del 19/02/2025, Salaheddine, Rv. 287800 - 01). Invero, detta udienza rappresenta la fase iniziale del dibattimento e si svolge nel pieno contraddittorio tra le parti, come attestato dalla circostanza che il giudice deve procedere alla verifica della regolare costituzione delle parti, con eventuale declaratoria dell’assenza dell’imputato, dalla proponibilità delle questioni preliminari ex art. 491, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e dal controllo sulla corretta formulazione dell’imputazione. Deve escludersi che in tal modo si determini la violazione del diritto di difesa dell’imputato, dal momento che a costui, così come alle altre parti, è garantita la possibilità di presentare (come è avvenuto 4 nel caso in esame) appello e ricorso per cassazione al fine di far valere l'insussistenza delle condizioni per l'emissione della sentenza ex art. 131-bis cod. pen., rappresentando le ragioni per ottenere una pronuncia con formula più favorevole. 3.2. Deve invece essere escluso in tal caso il potere del giudice dell’udienza predibattimentale, che abbia pronunciato una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità, di decidere sull’azione civile, dal momento che un tale potere è circoscritto dall’art. 538 cod. proc. pen. all’ipotesi di pronuncia di una sentenza di condanna. A diversa soluzione non conduce la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. Presupposto di tale decisione è il rilievo per cui, la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., emessa all’esito del dibattimento, si atteggia come vera e propria pronuncia di accertamento dell’illecito penale, la quale, secondo quanto stabilito dall’art. 651-bis cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Per tale ragione, il giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole l’impossibilità, conseguente alla previsione dell’art. 538, di una pronuncia sulla pretesa risarcitoria della parte civile. 3.3. Ben diversa è la situazione che si verifica nell’ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. sia emessa nell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen. Tale sentenza invero, al pari di quella pronunciata all’esito dell’udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato, in quanto non reca alcun definitivo accertamento del fatto illecito, tant’è vero che, coerentemente, l’art. 651-bis cod. proc. pen. non attribuisce alla decisione di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa all’esito di tali udienze alcuna efficacia nel giudizio civile o amministrativo. Ciò da un lato esclude che la declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 173 del 2022 possa trovare applicazione all’ipotesi in esame e dall’altro non consente di ravvisare profili di illegittimità costituzionale analoghi a quelli censurati con la richiamata decisione. Ne consegue che il giudice che pronunci sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto all’esito dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 5 554-ter cod. proc. pen. non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile. 4. Alle argomentazioni svolte segue l’illegittimità della statuizione concernente l’azione civile contenuta nella sentenza impugnata, la quale pertanto sul punto deve essere annullata senza rinvio. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili. Rigetta il ricorso agli effetti penali. Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI EN LE RI IT LA CA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le memorie in data 19 maggio 2025 e 20 maggio 2025, a firma l’avv. RD RR, difensore della parte civile FA AN Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 3 giugno 2024 emessa all’udienza predibattimentale ex art. 544-ter cod. proc. pen., il Tribunale di Ferrara dichiarava non luogo a procedere nei confronti di UE ON in relazione al reato di cui all’art. 595, comma 3 cod. pen., per essere il fatto non punibile ex art. 131 bis cod. pen. e lo Penale Sent. Sez. 5 Num. 30528 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 06/06/2025 2 condannava al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della costituita parte civile, liquidato in complessivi euro 4.000,00 oltre alle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto appello articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all’art. 544- ter cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa. Secondo l’appellante, in sede di udienza predibattimentale non sarebbe contemplata l’assoluzione ex art. 131- bis cod. pen., atteso che la stessa contiene un accertamento della colpevolezza foriero di conseguenze negative, soprattutto in relazione alla responsabilità patrimoniale nei confronti della persona offesa. La decisione del Tribunale avrebbe determinato la lesione del diritto di difesa del ON, precludendogli la possibilità di svolgere le facoltà al medesimo riconosciute nel corso dell’istruzione dibattimentale in ordine all’accertamento del fatto. La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe quantificato il risarcimento del danno in modo del tutto arbitrario. Pertanto, l’imputato ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nonché la propria assoluzione. 2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. in relazione all’art. 595 cod. pen. Difetterebbe il carattere offensivo delle espressioni utilizzate dall’imputato, nonché la volontà di ingiuriare la persona offesa, sicché non sussistendo alcuna lesione della reputazione, l’imputato dovrebbe essere assolto ex art. 530 cod. proc. pen. 3. La Corte d’Appello di Bologna, riqualificato l’appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione dell’impugnazione a questa Corte. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Sarebbe infatti precluso al giudice dell’udienza predibattimentale pronunciare sentenza di proscioglimento per lieve entità del fatto in assenza di una specifica richiesta in tal senso del pubblico ministero e del contraddittorio con l’imputato e la parte civile, anche perché siffatta causa di non punibilità non rientra nelle ipotesi di immediato proscioglimento previste dagli artt. 129 e 554 ter cod. proc. pen. e comunque, in assenza di contraddittorio sul punto, determinerebbe la lesione del diritto di difesa dell’imputato e della persona offesa. 5. Con memoria in data 19 maggio e successiva memoria in data 20 maggio 2025, l’avv. Bernardino Curri, difensore della parte civile FA LL, ha chiesto il 3 rigetto del ricorso, rilevando la genericità del motivo di gravame concernente la condanna al risarcimento del danno. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Conviene per ragioni di ordine logico esaminare preliminarmente il secondo motivo di censura, concernente l’insussistenza del reato contestato. Esso è infondato. Il Tribunale ha ritenuto il carattere offensivo del commento pubblicato su “Facebook” dall’imputato, il quale aveva addebitato alla parte civile una condotta maleducata, e utilizzato nei suoi confronti l’espressione “villano”. Aveva, tuttavia, valutato tale condotta come di particolare tenuità, anche in ragione della circostanza che tale “post” era stato immediatamente rimosso e aveva pertanto ravvisato i presupposti per la pronuncia di una sentenza ex art. 131-bis cod. pen. Tale valutazione, svolta con argomentazione logica e coerente, si sottrae alle censure del ricorrente, essendo indubbio il carattere offensivo dell’espressione pronunciata, nonché la tenuità dell’offesa arrecata. 3. Il primo motivo è meritevole di accoglimento dei limiti di seguito precisati. 3.1. La questione prospettata dall’imputato attiene alla possibilità per il giudice di pronunciare sentenza ex art. 131-bis cod. pen. all’esito dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 544-bis cod. proc. pen. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire – con decisione che questo Collegio condivide – che l’assimilazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall'art. 425 cod. proc. pen., operata anche attraverso il richiamo a tale disposizione contenuto nell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., consente al giudice dell'udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., a prescindere dalla non opposizione dell'imputato (Sez. 2, n. 9618 del 19/02/2025, Salaheddine, Rv. 287800 - 01). Invero, detta udienza rappresenta la fase iniziale del dibattimento e si svolge nel pieno contraddittorio tra le parti, come attestato dalla circostanza che il giudice deve procedere alla verifica della regolare costituzione delle parti, con eventuale declaratoria dell’assenza dell’imputato, dalla proponibilità delle questioni preliminari ex art. 491, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e dal controllo sulla corretta formulazione dell’imputazione. Deve escludersi che in tal modo si determini la violazione del diritto di difesa dell’imputato, dal momento che a costui, così come alle altre parti, è garantita la possibilità di presentare (come è avvenuto 4 nel caso in esame) appello e ricorso per cassazione al fine di far valere l'insussistenza delle condizioni per l'emissione della sentenza ex art. 131-bis cod. pen., rappresentando le ragioni per ottenere una pronuncia con formula più favorevole. 3.2. Deve invece essere escluso in tal caso il potere del giudice dell’udienza predibattimentale, che abbia pronunciato una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità, di decidere sull’azione civile, dal momento che un tale potere è circoscritto dall’art. 538 cod. proc. pen. all’ipotesi di pronuncia di una sentenza di condanna. A diversa soluzione non conduce la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. Presupposto di tale decisione è il rilievo per cui, la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., emessa all’esito del dibattimento, si atteggia come vera e propria pronuncia di accertamento dell’illecito penale, la quale, secondo quanto stabilito dall’art. 651-bis cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Per tale ragione, il giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole l’impossibilità, conseguente alla previsione dell’art. 538, di una pronuncia sulla pretesa risarcitoria della parte civile. 3.3. Ben diversa è la situazione che si verifica nell’ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. sia emessa nell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen. Tale sentenza invero, al pari di quella pronunciata all’esito dell’udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato, in quanto non reca alcun definitivo accertamento del fatto illecito, tant’è vero che, coerentemente, l’art. 651-bis cod. proc. pen. non attribuisce alla decisione di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa all’esito di tali udienze alcuna efficacia nel giudizio civile o amministrativo. Ciò da un lato esclude che la declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 173 del 2022 possa trovare applicazione all’ipotesi in esame e dall’altro non consente di ravvisare profili di illegittimità costituzionale analoghi a quelli censurati con la richiamata decisione. Ne consegue che il giudice che pronunci sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto all’esito dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 5 554-ter cod. proc. pen. non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile. 4. Alle argomentazioni svolte segue l’illegittimità della statuizione concernente l’azione civile contenuta nella sentenza impugnata, la quale pertanto sul punto deve essere annullata senza rinvio. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili. Rigetta il ricorso agli effetti penali. Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI EN LE RI IT LA CA