Decreto cautelare 25 giugno 2025
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2025, proposto da IA IM, rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Granata, PEC danilogranata23@pec.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (AB), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Attilio Spagnolo, PEC avv.attiliospagnolo@pec.giuffre.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
nei confronti
AR LA, non costituita in giudizio;
FR IE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera n. 33 dell’11.3.2025, con la quale il Direttore Generale dell’AB ha approvato la graduatoria del concorso, per l’assunzione di 2 Assistenti Tecnici, indetto dall’AB con Delibera n. 101 del 17.9.2024;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il Cons. AS AS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Con Delibera n. 101 del 17.9.2024 il Direttore dell’AB ha indetto un concorso, per l’assunzione di 2 Assistenti Tecnici, ed approvato il relativo bando, il quale ha previsto:
-all’art. 3, come requisito di ammissione, il possesso di uno dei seguenti Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado: 1) Diploma di maturità tecnica di TO IC (previgente ordinamento) o Diploma di maturità tecnica Settore industria e artigianato ed Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (nuovo ordinamento); 2) Diploma di maturità professionale di Tecnico chimico-biologico (previgente ordinamento) o Diploma di maturità professionale Settore industria e artigianato, Indirizzo produzioni industriali ed artigianali e Articolazione Industria con formazione in ambito chimico-biologico (nuovo ordinamento); 3) Diploma di maturità scientifica ad indirizzo IC-Biologico o Biologico-Sanitario (previgente ordinamento) oppure Diploma di maturità scientifica Opzione Scienze Applicate; 4) Diploma di Liceo Tecnologico Indirizzo IC e Materiali; 5) Diploma di Istituto Tecnico Settore tecnologico ad Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie ovvero Diploma di Istituto Tecnico Industriale Indirizzi IC, Tecnologie Alimentari, Industria Tintoria, Chimica conciaria, Metallurgia e Industria Mineraria; 6) specificando che “l’equipollenza o equiparazione del titolo di studio è soltanto quella prevista dal Legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica”; 7) con la puntualizzazione, “coerentemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, che stabilisce il principio dell’assorbenza del titolo superiore con quello inferiore, sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso del diploma di Laurea in Chinica (vecchio ordinamento), nonché delle Lauree triennali, specialistiche ovvero magistrali di cui alle classi 21 (Scienze e Tecnologie Chimiche), L27 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura), 62/S (Scienze chimiche), 81/S (Scienze e tecnologie della chimica industriale), LM71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale) e LM54 (Scienze chimiche);
-agli artt. 13, 14 e 16, che la graduatoria sarebbe stata “determinata, sommando il voto riportato nella prova scritta”, per la quale potevano essere attributi massimo 20 punti, “ed il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli”, per quali potevano essere assegnati massimo 10 punti, di cui: massimo 4 punti per i titoli di carriera; massimo 3 punti per i titoli accademici e di studio; massimo 1,50 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici; e massimo 1,50 punti per altri titoli.
Nella graduatoria, approvata con Delibera del Direttore Generale dell’AB n. 33 dell’11.3.2025, si sono classificati al 1° posto ER CI ed al 2° posto AR LA, che sono stati dichiarati vincitori, mentre si sono collocati al 3° posto MI IA; al 4° posto CE IE; ed al 5° posto IA IM, il quale con istanza del 12.3.2025 ha chiesto di accedere a tutti gli atti del predetto concorso.
Il Direttore Generale dell’AB con atto prot. n. 7859 del 24.4.2025 ha accolto solo parzialmente tale istanza di accesso, ma nelle date del 5.5.2025 e del 19.5.2025 sono stati consegnati a IA IM tutti i documenti richiesti.
Poiché i vincitori del concorso avevano rinunciato, è stato effettuato lo scorrimento con Delibera n. 36 del 13.3.2025 in favore di MI IA e con Delibera n. 56 del 29.4.2025 in favore di CE IE, la quale nella domanda di partecipazione al concorso aveva dichiarato di essere in possesso del Diploma di maturità scientifica, conseguito il 2016 presso il Liceo Scientifico Cassola di Ferrandina, e della Laurea triennale di Scienze Biologiche, conseguita il 2020 presso l’Università Politecnica delle Marche, dopo che il Direttore Tecnico Scientifico dell’AB con atto del 4.4.2025 aveva statuito che la predetta Laurea triennale di Scienze Biologiche è equipollente alla Laurea triennale di Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, contemplata dall’art. 3 del bando di concorso.
Al riguardo, va evidenziato che IA IM:
-prima con il Ric. n. 140/2025, notificato in data 7/8/13/15.5.2025 e depositato l’8.5.2025, ha impugnato il predetto atto prot. n. 7859 del 24.4.2025, di accoglimento parziale dell’istanza di accesso del 12.3.2025: tale giudizio si concluso con la Sentenza TAR Basilicata n. 406 del 10.7.2025, di cessazione della materia del contendere;
-e poi con il presente ricorso, notificato all’AB il 10.6.2025 ed in data 11/17/19.6.2025 a AR LA ed a CE IE e depositato il 24.6.2025, ha impugnato la suindicata graduatoria, approvata con Delibera n. 33 dell’11.3.2025, deducendo:
1) che la candidata CE IE avrebbe dovuto essere esclusa dal concorso;
2) che il punteggio assegnato di 1,460 punti per la valutazione dei suoi titoli (precisamente: 1,200 per i titoli di carriera; 0,200 punti per titoli accademici e di studio; e 0,060 punti per altri titoli), sarebbe erroneo, in quanto gli sarebbe spettato il maggiore punteggio di 2,860 punti.
Si è costituita in giudizio l’AB, la quale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’irricevibilità del ricorso.
Con Ordinanza n. 61 del 9.7.2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, “avuto riguardo alla tardività dell’azione di annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria”.
All’Udienza Pubblica del 15.4.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è irricevibile, in quanto:
-il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la contestata graduatoria, approvata con Delibera n. 33 dell’11.3.2025, entro il termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. di 60 giorni, decorrente dall’istanza di accesso 12.3.2025, cioè entro il 12.5.2025 (11.5.2025 era Domenica), mentre il ricorso in esame è stato notificato in data 11/17/19.6.2025, tenuto conto della circostanza che con l’istanza di accesso ha dimostrato di avere la piena conoscenza della citata graduatoria, perché l’oggetto di tale istanza contiene le parole “richiesta di accesso alla documentazione relativa alla graduatoria di cui alla Delibera del Direttore AB n. 33 dell’11.3.2025”;
-secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S. Sez. V Sentenze n. 962 del 6.2.2026 e n. 3452 del 30.4.2021; C.d.S. Sez. IV Sentenze nn. 7940 e 7941 del 10.10.2025, n. 1112 del 2.2.2024, n. 1496 del 2.3.2020 e n. 962 del 7.2.2020; C.d.S. Sez. III Sent. 2607 del 13.3.2023; C.d.S. Sez. VI Sentenze n. 4256 del 3.6.2021 e n. 3731 dell’11.6.2020; C.d.S. Sez. II Sent. n. 5397 del 7.9.2020; TAR Basilicata Sentenze n. 260 del 15.5.2024, n. 696 del 28.11.2023, n. 382 del 12.6.2023, n. 347 dell’1.6.2023) il termine decadenziale di impugnazione inizia a decorrere dalla piena conoscenza dell’atto amministrativo, cioè dalla conoscenza non del suo integrale contenuto, ma degli elementi essenziali di un provvedimento amministrativo, cioè dell’Autorità emanante, del contenuto dispositivo e del suo effetto lesivo, in quanto tali elementi sono sufficienti a rendere l’interessato consapevole dell’incidenza e/o lesività dell’atto nella sua sfera giuridica, mentre la conoscenza degli atti endoprocedimentali rileva soltanto ai fini dell’eventuale proposizione di motivi aggiunti;
-il decorso del termine decadenziale di impugnazione può ritenersi interrotto e/o sospeso soltanto se il ricorrente dimostra che l’Amministrazione ha impedito l’accesso, anche nella forma della visione (TAR Basilicata Sentenze n. 260 del 15.5.2024, n. 696 del 28.11.2023, n. 382 del 12.6.2023, n. 347 dell’1.6.2023, n. 860 del 28.11.2019, n. 3 del 13.1.2017, n. 201 del 28.3.2015, n. 770 del 6.11.2014, n. 537 del 4.12.2012, n. 250 del 24.5.2012 e n. 684 del 28.11.2007);
-comunque, l’art. 16, comma 6, DPR n. 487/1994, che disciplina i concorsi di assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni, statuisce che “le graduatorie dei concorsi, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate sul sito dell’Amministrazione interessata”, con la puntualizzazione che “dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l’impugnativa”.
A quanto sopra consegue l’irricevibilità del ricorso in esame.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo Unificato rimane definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate, con l’irripetibilità del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TO, Presidente
AS AS, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AS AS | FA TO |
IL SEGRETARIO