TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14830 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 26860/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 26860/2022 del R.G.A.C.C., trattenuta in decisione in data 18.6.2025, vertente
T R A
, C.F. , nata a [...] in data [...], residente Parte_1 C.F._1
in Ceccano (FR) alla via Passo del Cardinale n. 25, titolare dell'omonima impresa individuale , P.I. Parte_1
, con sede in Ceccano alla via del Boschetto n. 67, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_1
NI e dall'Avv. Simona Pascale, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo in
Ceccano alla via Solferino n. 8, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: ed P.IVA_2
ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
OPPONENTE E
, con sede in alla Via Sardegna Controparte_1 CP_1
n°129, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di al n° , CP_1 P.IVA_3
P.I. , aderente al Gruppo Bancario iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari al P.IVA_4 Controparte_2
n. 218 in data 04/03/2019 con Capogruppo , che ne esercita la direzione ed il coordinamento, CP_3
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, Dott. Controparte_4 elettivamente domiciliata in Via Cola di Rienzo n° 265, presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara CP_1
Aniballi, dalla quale è rappresentata e difesa come da delega da intendersi apposta in calce alla comparsa di risposta, anche ai sensi dell'art. 18 comma 5° D.M. Giustizia n°44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia
n°48/2013, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/32507449 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
OPPOSTA
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi.
Materia: Contratti ed obbligazioni varie.
Codice: 140041
Oggetto: Bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: nelle note scritte, in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025 h. 09,30, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura da parte della “; il tutto con vittoria Controparte_1 di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
- in via principale, nel merito, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 3962/2022 (R.G. N. 9113/2022, emesso dal Tribunale Civile di Roma, in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Daniela Francavilla, il
07.03.2022, pubblicato il 10.03.2022 e notificato il 10.03.2022) e, per l'effetto, revocarlo e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dalla SI.ra per tutti i motivi esposti nel corpo del Parte_1
presente atto;
il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
- sempre in via principale, condannare la “ “, in Controparte_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché L.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra (che per mancanza di collaborazione da parte dell'istituto di credito è andata in Parte_1 sofferenza, come specificato nel corpo dell'atto) nella somma che sarà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia e/o sarà valutata secondo equità;
-in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria della SI.ra nei confronti della “ Parte_1 Controparte_1
“, detrarre dalla somma ingiunta tutti gli acconti ricevuti nelle more dalla -
[...] CP_5
per un importo complessivo di € 54.178,80 (salvo errore o omissione) - e indicati dalla difesa dell'opposta nei verbali di udienza e nelle note di trattazione scritta, ove è stato precisato il nuovo credito residuo in € 11.748,82; o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia e/o sarà valutato secondo equità “.
PARTE OPPOSTA: nelle note scritte, in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025 h. 09,30, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
Nel merito in via principale:
Rigettare integralmente la svolta opposizione perché totalmente infondata in fatto e diritto e, accertando la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, per i motivi di cui in premessa, condannare l'opponente al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, detratti i seguenti importi nelle more ricevuti: Euro 14.674,80 da parte di in relazione al mutuo n. 770194; Euro 22.500,00 da parte di Controparte_6 [...]
in relazione al mutuo n. 789302; Euro 17.000,00 da parte della fideiubente SInora Controparte_6 Pt_2
e, pertanto, di residui Euro 11.748,82 o della diversa somma, maggiore o minore (comunque
[...]
contenuta entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000,00), ritenuta dovuta, oltre a interessi come da contratto. In via ulteriormente gradata:
Nel denegato e non creduto caso di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la fondatezza delle pretese creditorie dell'opposta e condannare comunque l'opponente al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, detratti i seguenti importi nelle more ricevuti: Euro 14.674,80 da parte di in relazione al mutuo n. 770194; Euro Controparte_6
22.500,00 da parte di in relazione al mutuo n. 789302; Euro 17.000,00 da parte della Controparte_6
fideiubente SInora e, pertanto, di residui Euro 11.748,82 o della diversa somma, maggiore Parte_2
o minore (comunque contenuta entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000,00), ritenuta dovuta, oltre a interessi come da contratto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre a spese generali “.
Svolgimento del processo
1. In data 10.3.2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della società cooperativa emetteva il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 3962/2022 - n. R.G. 9113/2022, notificato in data 10.3.2022, con cui intimava alla SI.ra il pagamento in favore dell'istituto di credito della somma complessiva Parte_1
di € 65.923,62, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese processuali,
a titolo di omesso adempimento dei piani di ammortamento relativi ai contratti di finanziamento e di aperture di credito intercorsi fra le parti.
2. Con atto di citazione notificato in data 13.4.2022 la SI. ra conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato ufficio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
3962/2022, esponendo che:
- in data 14.1.2019 essa opponente, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, aveva sottoscritto con la società cooperativa Controparte_1
il contratto di apertura di conto corrente n. 143/002074;
- in data 04.7.2019 essa opponente aveva sottoscritto il contratto di mutuo chirografario n. 143/770194/14, le obbligazioni del quale erano state garantite sia dal fondo pubblico ex L. n. 662/1996 che dalla SI.ra Parte_2 - in data 01.02.2020 era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera del Consiglio dei Ministri in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che essa opponente, in dipendenza delle misure ivi adottate, era stata costretta a sospendere la propria attività commerciale nel periodo dal 10.3.2020 al 4.5.2020;
- in data 25.3.2020 essa opponente aveva ottenuto dalla la concessione di una linea CP_1
di credito per la somma di € 10.000,00, le obbligazioni della quale erano state garantite, fino alla concorrenza della somma di € 12.000,00, dalla SI.ra Parte_2
- in data 25.03.2020 essa opponente aveva ottenuto dalla la concessione del contratto CP_1
di mutuo n. 143/776543/70 per la somma di € 10.000,00, le obbligazioni del quale erano state garantite, fino alla concorrenza della somma di € 12.000,00, dalla SI.ra Parte_2
- persistendo lo stato di emergenza, con conseguente riduzione dei ricavi, essa opponente si era recata presso l'istituto di credito onde richiedere al Direttore di poter beneficiare della c.d. “moratoria sui finanziamenti “, prevista dal D.L. n. 18/2020;
- dinanzi alla predetta richiesta il Direttore aveva comunicato ad essa opponente che non poteva beneficiare della citata misura, proponendole, in alternativa, la sottoscrizione di un ulteriore mutuo chirografario, sempre assistito dalla garanzia del fondo pubblico ex L. n. 662/1996, contratto poi effettivamente stipulato in data 12.5.2020;
- la condotta della non parametrata alle note caratteristiche dell'attività svolta CP_1
da essa opponente, aveva determinato uno squilibrio patrimoniale e finanziario tale da indurre l'impresa stessa in uno stato di crisi;
- sino al mese di settembre dell'anno 2021 essa opponente aveva regolarmente onorato le proprie obbligazioni nei confronti della CP_1
- la a fronte del mancato versamento di tre rate, anziché formulare un piano di rientro, come CP_1 invocato da essa opponente, le aveva intimato:
a) in data 21.9.2021, con riferimento all'apertura di credito in conto corrente n. 2074 di € 10.000,00, il saldo, entro il termine di giorni 15, della residua esposizione debitoria di € 15.801,90, con contestuale revoca della linea di credito;
b) in data 15.11.2021, con riferimento al mutuo chirografario n. 770194 di € 25.000,00, il saldo, entro il termine di giorni 15, della residua esposizione debitoria di € 18.112,50; c) in data 15.11.2021, con riferimento al mutuo chirografario n. 786546 di € 10.000,00, il saldo, entro il termine di giorni 15, della residua esposizione debitoria di € 9.096,02, con contestuale risoluzione del rapporto;
d) in data 15.11.2021, con riferimento al mutuo chirografario n. 789302 di € 22.500,00, il saldo, entro il termine di giorni 15, della residua esposizione debitoria di € 22.570,27,
- le restrizioni adottate dal Governo, il sopravvenuto stato di crisi e la mancata collaborazione dell'istituto di credito avevano pertanto impedito ad essa opponente di sanare la esposizione debitori.
Parte opponente eccepiva quindi:
- l'improcedibilità della fase monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- l'illegittimità della fase monitoria per difetto di valida procura in atti, in quanto la stessa, seppur rilasciata dal presidente della Banca, non era stata corredata dalla pertinente delibera del CDA;
- l'applicabilità alla fattispecie in esame della sospensione dei mutui-finanziamenti nel periodo di emergenza epidemiologica per riequilibrio delle prestazioni contrattuali, con conseguente violazione dei principi di leale collaborazione e di buona fede;
- l'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo n. 143/770194/14 del 04.7.2019 nonché al contratto di mutuo n. 143/786546/70 del 25.3.2020;
- la gravosità della fideiussione richiesta per la concessione del contratto di apertura di credito n. 991/097363 del 25.3.2020 nonché del contratto di mutuo n. 143/786546/70 del 25.3.2020;
- la illegittima risoluzione del contratto di mutuo n. 143/789302/13, in quanto non erano state corrisposte meramente n. 3 rate di modesta entità;
- la nullità dei contratti di finanziamento ai sensi degli artt. 1815 comma secondo e 1334 c.c. per le clausole relative agli interessi moratori.
Parte opponente concludeva quindi come in epigrafe riportato, chiedendo altresì dichiararsi la improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
3. Con comparsa depositata in data 29.12.2022 si costituiva la Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, replicando che: Controparte_1 - era procedibile la domanda, atteso che, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la procedura di mediazione obbligatoria avrebbe dovuto essere esperita anteriormente alla adozione dei provvedimenti afferenti la provvisoria esecuzione;
- era stata rilasciata una valida procura in atti sin dalla fase monitoria;
- erano infondati i rilievi inerenti la violazione dei principi di collaborazione e di buona fede da parte della atteso che l'attività svolta dall'opponente, CP_1
ossia la rivendita di tabacchi, era notoriamente esclusa dai provvedimenti restrittivi al tempo adottati a carico delle attività commerciali ritenute non essenziali;
- era stato stipulato, in data 15.05.2020, un piano di ammortamento caratterizzato da rate di importo irrisorio, comunque non rispettato dall'opponente;
- erano inammissibili e, comunque, infondate, le doglianze riferite in ordine ai contratti di garanzia stipulati dalla SI.ra non essendo la predetta persona fisica parte del presente Parte_2
giudizio;
- erano generiche, e comunque infondate, le doglianze circa la applicazione di interessi usurari, tenuto conto anche della eterogeneità delle funzioni assolte dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori, non cumulabili ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia;
- era legittima la risoluzione del contratto di mutuo n. 789302, anche in ragione dell'espressa previsione contenuta all'art. 5 del contratto stesso;
- erano sussistenti i requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta concludeva quindi come in epigrafe riportato.
4. All'udienza del 6.3.2023, riservato ogni provvedimento ex art. 648 c.p.c., veniva concesso termine di giorni quindici (15) per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, effettivamente conclusasi con esito negativo.
Parte opponente, con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., precisava che l'attività economica svolta non consisteva meramente nella rivendita di tabacchi, ma anche nella somministrazione di alimenti e di bevande.
Parte opponente, inoltre, con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., chiedeva al Giudice adito di invitare controparte a chiarire, con riferimento alla propria posizione, se la garanzia prestata dal Fondo Pubblico ex L. n. 662/1996 fosse intervenuta e con quale importo. All'udienza del 27.11.2023 la parte opposta precisava che, nelle more del presente procedimento, erano intervenuti i seguenti pagamenti parziali:
a) € 14.674,80 da parte del in relazione al mutuo n. 770194; Controparte_6
b) € 22.500,00 da parte del in relazione al mutuo n. 789302; Controparte_6
c) € 17.000,00 da parte della fideiubente, SI.ra Parte_2
La causa, istruita in via meramente documentale, veniva quindi trattenuta in decisione in data 18.6.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5. La parte opponente ha in primis eccepito il difetto di valida procura in atti, in quanto
- a suo opinare- la Banca opposta non avrebbe provato, a partire dalla fase monitoria, la sussistenza della qualità di legale rappresentante pro tempore in capo al firmatario dott. Controparte_4
Tale doglianza non può essere condivisa.
Ed invero secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte
“in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare
l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass. sez. un. n. 20596 del 2007) “ (Cass. civ. sez. III ordinanza 30.8.2018 n. 21403). Orbene nel caso di specie la Banca opposta, seppur non tenuta, ha per tabulas provato la sussistenza dei poteri rappresentativi, all'epoca del deposito del ricorso monitorio, in capo al dott. versando in atti il verbale dell'assemblea del 23.4.2021 Controparte_7
(cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) e il verbale del consiglio di amministrazione del 12.4.2000 (cfr. memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c.).
Quanto alla presente fase di piena cognizione non sussistono puntuali contestazioni, se non di mero stile, in ordine alla carenza dei poteri rappresentativi in capo al dott. ZI non CP_4
potendosi porre in dubbio la pubblicità degli atti da cui è possibile evincere quale sia il legale rappresentante pro tempore della . Controparte_1
6. Nel merito la presente opposizione deve essere respinta perché infondata.
Giova premettere che il giudizio di cognizione ,che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c..
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato
- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. civ. S.U. sentenza 30.10.2001 n. 13533; conf. ex plurimis, Cass. civ. sez. I sentenza 13.6.2006 n. 13674; Cass. civ. sez. III sentenza 12.4.2006 n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, l'opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3962/2022 del 10.3.2022 al fine di ottenere il pagamento della somma di € 65.923,62, oltre interessi e spese processuali, afferente i seguenti rapporti:
a) saldo del rapporto di conto corrente n. 143/002074 del 14.1.2019; b) contratto di mutuo chirografario n. 143/770194/14 del 4.7.2019 di € 25.000,00, assistito da garanzia del
Fondo Pubblico ex L.662/1996 fino alla concorrenza della somma di € 20.000,00 nonché da fideiussione rilasciata dalla SI.ra fino alla concorrenza della somma di € 5.000,00, contratto di mutuo Parte_2 risolto in data 15.11.2021 per mancato rispetto del piano di ammortamento pattuito;
c) apertura di credito in conto corrente n. 991/097363 del 25.3.2020 di € 10.000,00 a valere sul rapporto di conto corrente n. 143/002074, assistita da fideiussione rilasciata dalla SI.ra fino alla Parte_2
concorrenza della somma di € 12.000,00, affidamento revocato in data 15.11.2021 per anomalo andamento del rapporto;
d) contratto di mutuo chirografario n. 143/786546/70 del 25.3.2020 di € 10.000,00, assistito da fideiussione rilasciata dalla SI.ra fino alla concorrenza della somma Parte_2
di € 12.000,00, contratto di mutuo risolto in data 15.11.2021 per omesso adempimento del piano di ammortamento pattuito;
e) contratto di mutuo chirografario n. 143/789302/13 del 12.5.2020 di € 22.500,00, assistito da garanzia del
Fondo Pubblico ex L.662/1996 fino alla concorrenza della somma di € 22.500,00, contratto di mutuo risolto in data 15.11.2021 per omessa osservanza del piano di ammortamento pattuito.
La sussistenza dei suindicati crediti in favore della risulta debitamente provata mediante la CP_1 produzione in atti dei relativi contratti, degli estratti conto integrali nonché delle fideiussioni tempo per tempo prestate.
Parte opponente, onde contestare la debenza della somma ingiunta, ha innanzi tutto lamentato la mancata applicazione, da parte della Banca opposta, della c.d. “moratoria “ sui prestiti e sulle linee di credito delle piccole e medie imprese di cui al D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del
24.4.2020, nonché delle successive proroghe.
Mette conto osservare che, ex art. 56 della citata normativa, è previsto testualmente che:
“1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in
Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi “.
Orbene la parte opponente ha del tutto omesso di fornire riscontro circa la effettiva sussistenza della comunicazione di cui al comma secondo della citata norma, provvista di data certa, nonché debitamente accompagnata dalla richiesta autocertificazione, con conseguente infondatezza della doglianza relativa alla violazione dei richiamati principi di collaborazione e di buona fede.
Tale valutazione ermeneutica non viene inficiata dalla circostanza, invero non contestata dalla Banca Par opposta, secondo cui la SI.ra si sarebbe recata personalmente (accompagnata da altre persone) presso l'istituto di credito, proprio al fine di richiedere di accedere al beneficio di cui alla citata normativa emergenziale;
tanto giacchè la richiesta, onde essere ritenuta ammissibile, avrebbe dovuto essere corredata da apposita autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo
47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con la quale si dichiara “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19”). Pa Dalla considerazione secondo cui la SI.ra non ha presentato valida istanza di accesso alla c.d. “moratoria “ di cui al D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.4.2020, consegue la legittimità della esclusione della stessa anche dalle successive proroghe del termine finale del 30.9.2020 (prima proroga al 31.1.2021 ex art. 65 del D.L. n. 104/2020, seconda proroga al 30.6.2021 ex art. 1 comma 248 della L. di stabilità per il 2021 e, infine, limitatamente alla quota capitale, terza proroga al 31.1.2021 ex art. 16 D.L. n. 73/2021).
Dalla reiezione di tale motivo di opposizione discende altresì l'infondatezza della doglianza in punto di violazione, da parte della Banca, dei doveri di collaborazione e di buona fede volti a riequilibrare le reciproche obbligazioni intervenute alle parti, non rinvenendosi alcuna ulteriore deduzione specifica e circostanziata.
In forza dei superiori rilievi consegue che la domanda di risarcimento del danno, peraltro formulata in via del tutto generica ed apodittica, non possa trovare accoglimento.
Con riferimento al contratto di mutuo n. 143/770194/14 del 4.7.2019, al contratto di mutuo n. 143/786546/70 del 25.3.2020 nonché all'apertura di credito in conto corrente n. 991/097363 del
25.3.2020, parte opponente si duole dell'illegittima pattuizione degli interessi superiori al tasso soglia usura.
La prospettazione dell'opponente è non meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere disattesa.
In premessa deve evidenziarsi che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte opponente ha sostanzialmente omesso di specificare se la contestata natura usuraria degli interessi applicati al contratto concernesse gli interessi corrispettivi ovvero quelli moratori
(cfr. atto di citazione in opposizione, nel quale si legge: “Entrando nel merito, sembrerebbe che al momento in cui l'istituto di credito ha fatto valere, attraverso l'intimazione di pagamento del 15.11.2021,
l'inadempimento della correntista (dopo solo tre rate omesse), sia stato applicato un tasso di interesse superiore al tasso di usura rilevato al quarto trimestre 2021, come da condizioni economiche specificate nell'estratto del contratto di mutuo “; “Da ultimo, in base alle condizioni contrattuali relative al tasso di mora, sembrerebbe essere stato applicato un tasso di interesse superiore al tasso di usura rilevato al quarto trimestre 2021 “; “Si evidenzia che, così come previsto dal Decreto del 19 dicembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la soglia dei tassi anti-usura da applicare per il quarto trimestre 2021, è pari al 6.73 %, sforato dai tassi applicati al caso che ci occupa che, di fatto, sono maggiori del medesimo “).
Ebbene, sul punto, è necessario evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ. SS.U.U. Sent. n° 19597 del 18.9.2020).
Segnatamente, ad argomentare della Suprema Corte, la disciplina anti-usura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata inclusione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2 comma primo della L. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815 comma secondo c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 comma primo c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33 comma secondo lett. f) e 36 comma primo del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Cass. civ. S.S.U.U. Sent. n° 19957 del 18.9.2020).
Ciò posto deve, dunque, evidenziarsi che, nel caso di specie, l'affermata natura usuraria degli interessi moratori appare del tutto sfornita della necessaria allegazione e prova.
Anche con riguardo alla natura usuraria degli interessi corrispettivi deve, tuttavia, evidenziarsi che la difesa dell'opponente è venuta meno all'onere di allegazione e prova sulla stessa incombente, atteso che ha affermato genericamente che gli interessi in concreto applicati sarebbero superiori al tasso soglia senza neppure indicare quali sarebbero i costi illegittimamente applicati.
Sul punto, peraltro, è opportuno evidenziare che, come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto sostanziale, vale a dire il cliente opponente, ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (Cass. civ. sez. III sentenza 18.5.2011 n.
10860).
Pertanto, il cliente opponente, convenuto in senso sostanziale, anche qualora eccepisca l'invalidità del rapporto con la – al pari dei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite - non è CP_1
esonerato da un'idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili di ufficio).
A fronte dell'avversa produzione di documentazione - come verificatosi nel presente giudizio - dalla quale risultino le condizioni contrattuali pattuite, i tassi applicati e le spese e commissioni addebitate, il cliente che contesti il saldo debitore indicato in sede monitoria, eccependo che lo stesso è il portato della applicazione di interessi usurari, ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità; in particolare, ove l'opponente lamenti l'applicazione di un tasso usurario, ha l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi, dovendo non soltanto specificare con quali modalità sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare queste ultime
(con specifico riferimento all'onere di produrre i Decreti e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia, Cass. civ. S.S.U.U. Sent. n° 9941 del 29.4.2009).
Nel caso di specie, come già evidenziato, le contestazioni sono state formulate dall'opponente in modo del tutto generico ed apodittico, risolvendosi pertanto in generiche asseverazioni e ricostruzioni concernenti le problematiche dell'applicazione degli interessi usurari;
tuttavia, non è stato in alcun modo esplicitato con quali modalità i principi espressi abbiano avuto una concreta ripercussione sull'andamento in concreto dei contratti intercorsi tra le parti.
Quanto alla ritenuta illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo n. 143/789302/13 del 12.5.2020 in dipendenza della mancata corresponsione di n. 3 rate di modesta entità, valga rilevare quanto segue:
dal tenore letterale dell'art. 5 del contratto del 12.5.2020 si evince, infatti, che “Il Mutuatario e la Banca convengono che il presente contratto si risolva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso.
La risoluzione si verifica di diritto quando la Banca dichiara al Mutuatario che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c.”, circostanza invero pacificamente verificatasi nel caso oggetto di indagine. Risultano da ultimo inconferenti, rispetto alle obbligazioni contestate, i motivi di opposizione circa la lamentata gravosità delle fideiussioni prestate dalla garante SI.ra che, peraltro, non è Parte_2 parte del presente processo.
In conclusione, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione, deve essere confermato l'emesso decreto ingiuntivo dandosi atto però dell'intervenuto pagamento medio tempore di talune somme quali:
- € 14.674,80 da parte di in relazione al mutuo n. 770194; Controparte_6
- € 22.500,00 da parte di in relazione al mutuo n. 789302; Controparte_6
- € 17.000,00 da parte della fideiubente SI.ra , come riconosciuto dall'opposta all'udienza Parte_2
del 27.11.2023 e precisato nelle relative conclusioni.
Parte opponente, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel D.M. Giustizia 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 3962/2022,
R.G. n° 9113/2022, emesso inter partes il 10/03/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma con conseguente conferma dell'emesso decreto monitorio, dal quale deve essere detratto quanto percepito dalla parte opposta in corso di causa;
2) condanna la SI.ra a rifondere in favore della società cooperativa Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.795,00 oltre rimborso forfettario
[...]
spese generali, 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma il 24.10.2025
Il Giudice
dott. ZI Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 26860/2022 del R.G.A.C.C., trattenuta in decisione in data 18.6.2025, vertente
T R A
, C.F. , nata a [...] in data [...], residente Parte_1 C.F._1
in Ceccano (FR) alla via Passo del Cardinale n. 25, titolare dell'omonima impresa individuale , P.I. Parte_1
, con sede in Ceccano alla via del Boschetto n. 67, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_1
NI e dall'Avv. Simona Pascale, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo in
Ceccano alla via Solferino n. 8, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: ed P.IVA_2
ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
OPPONENTE E
, con sede in alla Via Sardegna Controparte_1 CP_1
n°129, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di al n° , CP_1 P.IVA_3
P.I. , aderente al Gruppo Bancario iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari al P.IVA_4 Controparte_2
n. 218 in data 04/03/2019 con Capogruppo , che ne esercita la direzione ed il coordinamento, CP_3
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, Dott. Controparte_4 elettivamente domiciliata in Via Cola di Rienzo n° 265, presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara CP_1
Aniballi, dalla quale è rappresentata e difesa come da delega da intendersi apposta in calce alla comparsa di risposta, anche ai sensi dell'art. 18 comma 5° D.M. Giustizia n°44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia
n°48/2013, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/32507449 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
OPPOSTA
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi.
Materia: Contratti ed obbligazioni varie.
Codice: 140041
Oggetto: Bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: nelle note scritte, in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025 h. 09,30, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura da parte della “; il tutto con vittoria Controparte_1 di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
- in via principale, nel merito, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 3962/2022 (R.G. N. 9113/2022, emesso dal Tribunale Civile di Roma, in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Daniela Francavilla, il
07.03.2022, pubblicato il 10.03.2022 e notificato il 10.03.2022) e, per l'effetto, revocarlo e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dalla SI.ra per tutti i motivi esposti nel corpo del Parte_1
presente atto;
il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
- sempre in via principale, condannare la “ “, in Controparte_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché L.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra (che per mancanza di collaborazione da parte dell'istituto di credito è andata in Parte_1 sofferenza, come specificato nel corpo dell'atto) nella somma che sarà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia e/o sarà valutata secondo equità;
-in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria della SI.ra nei confronti della “ Parte_1 Controparte_1
“, detrarre dalla somma ingiunta tutti gli acconti ricevuti nelle more dalla -
[...] CP_5
per un importo complessivo di € 54.178,80 (salvo errore o omissione) - e indicati dalla difesa dell'opposta nei verbali di udienza e nelle note di trattazione scritta, ove è stato precisato il nuovo credito residuo in € 11.748,82; o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia e/o sarà valutato secondo equità “.
PARTE OPPOSTA: nelle note scritte, in sostituzione della udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025 h. 09,30, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa
Nel merito in via principale:
Rigettare integralmente la svolta opposizione perché totalmente infondata in fatto e diritto e, accertando la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, per i motivi di cui in premessa, condannare l'opponente al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, detratti i seguenti importi nelle more ricevuti: Euro 14.674,80 da parte di in relazione al mutuo n. 770194; Euro 22.500,00 da parte di Controparte_6 [...]
in relazione al mutuo n. 789302; Euro 17.000,00 da parte della fideiubente SInora Controparte_6 Pt_2
e, pertanto, di residui Euro 11.748,82 o della diversa somma, maggiore o minore (comunque
[...]
contenuta entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000,00), ritenuta dovuta, oltre a interessi come da contratto. In via ulteriormente gradata:
Nel denegato e non creduto caso di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la fondatezza delle pretese creditorie dell'opposta e condannare comunque l'opponente al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, detratti i seguenti importi nelle more ricevuti: Euro 14.674,80 da parte di in relazione al mutuo n. 770194; Euro Controparte_6
22.500,00 da parte di in relazione al mutuo n. 789302; Euro 17.000,00 da parte della Controparte_6
fideiubente SInora e, pertanto, di residui Euro 11.748,82 o della diversa somma, maggiore Parte_2
o minore (comunque contenuta entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000,00), ritenuta dovuta, oltre a interessi come da contratto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre a spese generali “.
Svolgimento del processo
1. In data 10.3.2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della società cooperativa emetteva il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 3962/2022 - n. R.G. 9113/2022, notificato in data 10.3.2022, con cui intimava alla SI.ra il pagamento in favore dell'istituto di credito della somma complessiva Parte_1
di € 65.923,62, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese processuali,
a titolo di omesso adempimento dei piani di ammortamento relativi ai contratti di finanziamento e di aperture di credito intercorsi fra le parti.
2. Con atto di citazione notificato in data 13.4.2022 la SI. ra conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato ufficio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
3962/2022, esponendo che:
- in data 14.1.2019 essa opponente, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, aveva sottoscritto con la società cooperativa Controparte_1
il contratto di apertura di conto corrente n. 143/002074;
- in data 04.7.2019 essa opponente aveva sottoscritto il contratto di mutuo chirografario n. 143/770194/14, le obbligazioni del quale erano state garantite sia dal fondo pubblico ex L. n. 662/1996 che dalla SI.ra Parte_2 - in data 01.02.2020 era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera del Consiglio dei Ministri in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che essa opponente, in dipendenza delle misure ivi adottate, era stata costretta a sospendere la propria attività commerciale nel periodo dal 10.3.2020 al 4.5.2020;
- in data 25.3.2020 essa opponente aveva ottenuto dalla la concessione di una linea CP_1
di credito per la somma di € 10.000,00, le obbligazioni della quale erano state garantite, fino alla concorrenza della somma di € 12.000,00, dalla SI.ra Parte_2
- in data 25.03.2020 essa opponente aveva ottenuto dalla la concessione del contratto CP_1
di mutuo n. 143/776543/70 per la somma di € 10.000,00, le obbligazioni del quale erano state garantite, fino alla concorrenza della somma di € 12.000,00, dalla SI.ra Parte_2
- persistendo lo stato di emergenza, con conseguente riduzione dei ricavi, essa opponente si era recata presso l'istituto di credito onde richiedere al Direttore di poter beneficiare della c.d. “moratoria sui finanziamenti “, prevista dal D.L. n. 18/2020;
- dinanzi alla predetta richiesta il Direttore aveva comunicato ad essa opponente che non poteva beneficiare della citata misura, proponendole, in alternativa, la sottoscrizione di un ulteriore mutuo chirografario, sempre assistito dalla garanzia del fondo pubblico ex L. n. 662/1996, contratto poi effettivamente stipulato in data 12.5.2020;
- la condotta della non parametrata alle note caratteristiche dell'attività svolta CP_1
da essa opponente, aveva determinato uno squilibrio patrimoniale e finanziario tale da indurre l'impresa stessa in uno stato di crisi;
- sino al mese di settembre dell'anno 2021 essa opponente aveva regolarmente onorato le proprie obbligazioni nei confronti della CP_1
- la a fronte del mancato versamento di tre rate, anziché formulare un piano di rientro, come CP_1 invocato da essa opponente, le aveva intimato:
a) in data 21.9.2021, con riferimento all'apertura di credito in conto corrente n. 2074 di € 10.000,00, il saldo, entro il termine di giorni 15, della residua esposizione debitoria di € 15.801,90, con contestuale revoca della linea di credito;
b) in data 15.11.2021, con riferimento al mutuo chirografario n. 770194 di € 25.000,00, il saldo, entro il termine di giorni 15, della residua esposizione debitoria di € 18.112,50; c) in data 15.11.2021, con riferimento al mutuo chirografario n. 786546 di € 10.000,00, il saldo, entro il termine di giorni 15, della residua esposizione debitoria di € 9.096,02, con contestuale risoluzione del rapporto;
d) in data 15.11.2021, con riferimento al mutuo chirografario n. 789302 di € 22.500,00, il saldo, entro il termine di giorni 15, della residua esposizione debitoria di € 22.570,27,
- le restrizioni adottate dal Governo, il sopravvenuto stato di crisi e la mancata collaborazione dell'istituto di credito avevano pertanto impedito ad essa opponente di sanare la esposizione debitori.
Parte opponente eccepiva quindi:
- l'improcedibilità della fase monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- l'illegittimità della fase monitoria per difetto di valida procura in atti, in quanto la stessa, seppur rilasciata dal presidente della Banca, non era stata corredata dalla pertinente delibera del CDA;
- l'applicabilità alla fattispecie in esame della sospensione dei mutui-finanziamenti nel periodo di emergenza epidemiologica per riequilibrio delle prestazioni contrattuali, con conseguente violazione dei principi di leale collaborazione e di buona fede;
- l'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo n. 143/770194/14 del 04.7.2019 nonché al contratto di mutuo n. 143/786546/70 del 25.3.2020;
- la gravosità della fideiussione richiesta per la concessione del contratto di apertura di credito n. 991/097363 del 25.3.2020 nonché del contratto di mutuo n. 143/786546/70 del 25.3.2020;
- la illegittima risoluzione del contratto di mutuo n. 143/789302/13, in quanto non erano state corrisposte meramente n. 3 rate di modesta entità;
- la nullità dei contratti di finanziamento ai sensi degli artt. 1815 comma secondo e 1334 c.c. per le clausole relative agli interessi moratori.
Parte opponente concludeva quindi come in epigrafe riportato, chiedendo altresì dichiararsi la improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria.
3. Con comparsa depositata in data 29.12.2022 si costituiva la Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, replicando che: Controparte_1 - era procedibile la domanda, atteso che, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la procedura di mediazione obbligatoria avrebbe dovuto essere esperita anteriormente alla adozione dei provvedimenti afferenti la provvisoria esecuzione;
- era stata rilasciata una valida procura in atti sin dalla fase monitoria;
- erano infondati i rilievi inerenti la violazione dei principi di collaborazione e di buona fede da parte della atteso che l'attività svolta dall'opponente, CP_1
ossia la rivendita di tabacchi, era notoriamente esclusa dai provvedimenti restrittivi al tempo adottati a carico delle attività commerciali ritenute non essenziali;
- era stato stipulato, in data 15.05.2020, un piano di ammortamento caratterizzato da rate di importo irrisorio, comunque non rispettato dall'opponente;
- erano inammissibili e, comunque, infondate, le doglianze riferite in ordine ai contratti di garanzia stipulati dalla SI.ra non essendo la predetta persona fisica parte del presente Parte_2
giudizio;
- erano generiche, e comunque infondate, le doglianze circa la applicazione di interessi usurari, tenuto conto anche della eterogeneità delle funzioni assolte dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori, non cumulabili ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia;
- era legittima la risoluzione del contratto di mutuo n. 789302, anche in ragione dell'espressa previsione contenuta all'art. 5 del contratto stesso;
- erano sussistenti i requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta concludeva quindi come in epigrafe riportato.
4. All'udienza del 6.3.2023, riservato ogni provvedimento ex art. 648 c.p.c., veniva concesso termine di giorni quindici (15) per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, effettivamente conclusasi con esito negativo.
Parte opponente, con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., precisava che l'attività economica svolta non consisteva meramente nella rivendita di tabacchi, ma anche nella somministrazione di alimenti e di bevande.
Parte opponente, inoltre, con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., chiedeva al Giudice adito di invitare controparte a chiarire, con riferimento alla propria posizione, se la garanzia prestata dal Fondo Pubblico ex L. n. 662/1996 fosse intervenuta e con quale importo. All'udienza del 27.11.2023 la parte opposta precisava che, nelle more del presente procedimento, erano intervenuti i seguenti pagamenti parziali:
a) € 14.674,80 da parte del in relazione al mutuo n. 770194; Controparte_6
b) € 22.500,00 da parte del in relazione al mutuo n. 789302; Controparte_6
c) € 17.000,00 da parte della fideiubente, SI.ra Parte_2
La causa, istruita in via meramente documentale, veniva quindi trattenuta in decisione in data 18.6.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5. La parte opponente ha in primis eccepito il difetto di valida procura in atti, in quanto
- a suo opinare- la Banca opposta non avrebbe provato, a partire dalla fase monitoria, la sussistenza della qualità di legale rappresentante pro tempore in capo al firmatario dott. Controparte_4
Tale doglianza non può essere condivisa.
Ed invero secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte
“in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare
l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Cass. sez. un. n. 20596 del 2007) “ (Cass. civ. sez. III ordinanza 30.8.2018 n. 21403). Orbene nel caso di specie la Banca opposta, seppur non tenuta, ha per tabulas provato la sussistenza dei poteri rappresentativi, all'epoca del deposito del ricorso monitorio, in capo al dott. versando in atti il verbale dell'assemblea del 23.4.2021 Controparte_7
(cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione) e il verbale del consiglio di amministrazione del 12.4.2000 (cfr. memoria ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c.).
Quanto alla presente fase di piena cognizione non sussistono puntuali contestazioni, se non di mero stile, in ordine alla carenza dei poteri rappresentativi in capo al dott. ZI non CP_4
potendosi porre in dubbio la pubblicità degli atti da cui è possibile evincere quale sia il legale rappresentante pro tempore della . Controparte_1
6. Nel merito la presente opposizione deve essere respinta perché infondata.
Giova premettere che il giudizio di cognizione ,che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c..
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato
- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. civ. S.U. sentenza 30.10.2001 n. 13533; conf. ex plurimis, Cass. civ. sez. I sentenza 13.6.2006 n. 13674; Cass. civ. sez. III sentenza 12.4.2006 n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, l'opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3962/2022 del 10.3.2022 al fine di ottenere il pagamento della somma di € 65.923,62, oltre interessi e spese processuali, afferente i seguenti rapporti:
a) saldo del rapporto di conto corrente n. 143/002074 del 14.1.2019; b) contratto di mutuo chirografario n. 143/770194/14 del 4.7.2019 di € 25.000,00, assistito da garanzia del
Fondo Pubblico ex L.662/1996 fino alla concorrenza della somma di € 20.000,00 nonché da fideiussione rilasciata dalla SI.ra fino alla concorrenza della somma di € 5.000,00, contratto di mutuo Parte_2 risolto in data 15.11.2021 per mancato rispetto del piano di ammortamento pattuito;
c) apertura di credito in conto corrente n. 991/097363 del 25.3.2020 di € 10.000,00 a valere sul rapporto di conto corrente n. 143/002074, assistita da fideiussione rilasciata dalla SI.ra fino alla Parte_2
concorrenza della somma di € 12.000,00, affidamento revocato in data 15.11.2021 per anomalo andamento del rapporto;
d) contratto di mutuo chirografario n. 143/786546/70 del 25.3.2020 di € 10.000,00, assistito da fideiussione rilasciata dalla SI.ra fino alla concorrenza della somma Parte_2
di € 12.000,00, contratto di mutuo risolto in data 15.11.2021 per omesso adempimento del piano di ammortamento pattuito;
e) contratto di mutuo chirografario n. 143/789302/13 del 12.5.2020 di € 22.500,00, assistito da garanzia del
Fondo Pubblico ex L.662/1996 fino alla concorrenza della somma di € 22.500,00, contratto di mutuo risolto in data 15.11.2021 per omessa osservanza del piano di ammortamento pattuito.
La sussistenza dei suindicati crediti in favore della risulta debitamente provata mediante la CP_1 produzione in atti dei relativi contratti, degli estratti conto integrali nonché delle fideiussioni tempo per tempo prestate.
Parte opponente, onde contestare la debenza della somma ingiunta, ha innanzi tutto lamentato la mancata applicazione, da parte della Banca opposta, della c.d. “moratoria “ sui prestiti e sulle linee di credito delle piccole e medie imprese di cui al D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del
24.4.2020, nonché delle successive proroghe.
Mette conto osservare che, ex art. 56 della citata normativa, è previsto testualmente che:
“1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in
Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi “.
Orbene la parte opponente ha del tutto omesso di fornire riscontro circa la effettiva sussistenza della comunicazione di cui al comma secondo della citata norma, provvista di data certa, nonché debitamente accompagnata dalla richiesta autocertificazione, con conseguente infondatezza della doglianza relativa alla violazione dei richiamati principi di collaborazione e di buona fede.
Tale valutazione ermeneutica non viene inficiata dalla circostanza, invero non contestata dalla Banca Par opposta, secondo cui la SI.ra si sarebbe recata personalmente (accompagnata da altre persone) presso l'istituto di credito, proprio al fine di richiedere di accedere al beneficio di cui alla citata normativa emergenziale;
tanto giacchè la richiesta, onde essere ritenuta ammissibile, avrebbe dovuto essere corredata da apposita autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo
47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con la quale si dichiara “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19”). Pa Dalla considerazione secondo cui la SI.ra non ha presentato valida istanza di accesso alla c.d. “moratoria “ di cui al D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.4.2020, consegue la legittimità della esclusione della stessa anche dalle successive proroghe del termine finale del 30.9.2020 (prima proroga al 31.1.2021 ex art. 65 del D.L. n. 104/2020, seconda proroga al 30.6.2021 ex art. 1 comma 248 della L. di stabilità per il 2021 e, infine, limitatamente alla quota capitale, terza proroga al 31.1.2021 ex art. 16 D.L. n. 73/2021).
Dalla reiezione di tale motivo di opposizione discende altresì l'infondatezza della doglianza in punto di violazione, da parte della Banca, dei doveri di collaborazione e di buona fede volti a riequilibrare le reciproche obbligazioni intervenute alle parti, non rinvenendosi alcuna ulteriore deduzione specifica e circostanziata.
In forza dei superiori rilievi consegue che la domanda di risarcimento del danno, peraltro formulata in via del tutto generica ed apodittica, non possa trovare accoglimento.
Con riferimento al contratto di mutuo n. 143/770194/14 del 4.7.2019, al contratto di mutuo n. 143/786546/70 del 25.3.2020 nonché all'apertura di credito in conto corrente n. 991/097363 del
25.3.2020, parte opponente si duole dell'illegittima pattuizione degli interessi superiori al tasso soglia usura.
La prospettazione dell'opponente è non meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere disattesa.
In premessa deve evidenziarsi che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte opponente ha sostanzialmente omesso di specificare se la contestata natura usuraria degli interessi applicati al contratto concernesse gli interessi corrispettivi ovvero quelli moratori
(cfr. atto di citazione in opposizione, nel quale si legge: “Entrando nel merito, sembrerebbe che al momento in cui l'istituto di credito ha fatto valere, attraverso l'intimazione di pagamento del 15.11.2021,
l'inadempimento della correntista (dopo solo tre rate omesse), sia stato applicato un tasso di interesse superiore al tasso di usura rilevato al quarto trimestre 2021, come da condizioni economiche specificate nell'estratto del contratto di mutuo “; “Da ultimo, in base alle condizioni contrattuali relative al tasso di mora, sembrerebbe essere stato applicato un tasso di interesse superiore al tasso di usura rilevato al quarto trimestre 2021 “; “Si evidenzia che, così come previsto dal Decreto del 19 dicembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la soglia dei tassi anti-usura da applicare per il quarto trimestre 2021, è pari al 6.73 %, sforato dai tassi applicati al caso che ci occupa che, di fatto, sono maggiori del medesimo “).
Ebbene, sul punto, è necessario evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ. SS.U.U. Sent. n° 19597 del 18.9.2020).
Segnatamente, ad argomentare della Suprema Corte, la disciplina anti-usura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata inclusione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2 comma primo della L. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815 comma secondo c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 comma primo c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33 comma secondo lett. f) e 36 comma primo del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Cass. civ. S.S.U.U. Sent. n° 19957 del 18.9.2020).
Ciò posto deve, dunque, evidenziarsi che, nel caso di specie, l'affermata natura usuraria degli interessi moratori appare del tutto sfornita della necessaria allegazione e prova.
Anche con riguardo alla natura usuraria degli interessi corrispettivi deve, tuttavia, evidenziarsi che la difesa dell'opponente è venuta meno all'onere di allegazione e prova sulla stessa incombente, atteso che ha affermato genericamente che gli interessi in concreto applicati sarebbero superiori al tasso soglia senza neppure indicare quali sarebbero i costi illegittimamente applicati.
Sul punto, peraltro, è opportuno evidenziare che, come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto sostanziale, vale a dire il cliente opponente, ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (Cass. civ. sez. III sentenza 18.5.2011 n.
10860).
Pertanto, il cliente opponente, convenuto in senso sostanziale, anche qualora eccepisca l'invalidità del rapporto con la – al pari dei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite - non è CP_1
esonerato da un'idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili di ufficio).
A fronte dell'avversa produzione di documentazione - come verificatosi nel presente giudizio - dalla quale risultino le condizioni contrattuali pattuite, i tassi applicati e le spese e commissioni addebitate, il cliente che contesti il saldo debitore indicato in sede monitoria, eccependo che lo stesso è il portato della applicazione di interessi usurari, ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità; in particolare, ove l'opponente lamenti l'applicazione di un tasso usurario, ha l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi, dovendo non soltanto specificare con quali modalità sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare queste ultime
(con specifico riferimento all'onere di produrre i Decreti e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia, Cass. civ. S.S.U.U. Sent. n° 9941 del 29.4.2009).
Nel caso di specie, come già evidenziato, le contestazioni sono state formulate dall'opponente in modo del tutto generico ed apodittico, risolvendosi pertanto in generiche asseverazioni e ricostruzioni concernenti le problematiche dell'applicazione degli interessi usurari;
tuttavia, non è stato in alcun modo esplicitato con quali modalità i principi espressi abbiano avuto una concreta ripercussione sull'andamento in concreto dei contratti intercorsi tra le parti.
Quanto alla ritenuta illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo n. 143/789302/13 del 12.5.2020 in dipendenza della mancata corresponsione di n. 3 rate di modesta entità, valga rilevare quanto segue:
dal tenore letterale dell'art. 5 del contratto del 12.5.2020 si evince, infatti, che “Il Mutuatario e la Banca convengono che il presente contratto si risolva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso.
La risoluzione si verifica di diritto quando la Banca dichiara al Mutuatario che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c.”, circostanza invero pacificamente verificatasi nel caso oggetto di indagine. Risultano da ultimo inconferenti, rispetto alle obbligazioni contestate, i motivi di opposizione circa la lamentata gravosità delle fideiussioni prestate dalla garante SI.ra che, peraltro, non è Parte_2 parte del presente processo.
In conclusione, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione, deve essere confermato l'emesso decreto ingiuntivo dandosi atto però dell'intervenuto pagamento medio tempore di talune somme quali:
- € 14.674,80 da parte di in relazione al mutuo n. 770194; Controparte_6
- € 22.500,00 da parte di in relazione al mutuo n. 789302; Controparte_6
- € 17.000,00 da parte della fideiubente SI.ra , come riconosciuto dall'opposta all'udienza Parte_2
del 27.11.2023 e precisato nelle relative conclusioni.
Parte opponente, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel D.M. Giustizia 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 3962/2022,
R.G. n° 9113/2022, emesso inter partes il 10/03/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma con conseguente conferma dell'emesso decreto monitorio, dal quale deve essere detratto quanto percepito dalla parte opposta in corso di causa;
2) condanna la SI.ra a rifondere in favore della società cooperativa Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.795,00 oltre rimborso forfettario
[...]
spese generali, 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma il 24.10.2025
Il Giudice
dott. ZI Manzi