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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4331/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4331
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: risoluzione contrattuale per inadempimento – uso diverso.
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) e residente in [...], elettivamente domiciliata in NO (NA) in via Vittorio Veneto n. 196 presso lo studio dell'avv.
ES NO, (C.F. ) - PEC C.F._2 Email_1
da quale è rappresentata e difesa per procura in atti,
-intimante-
1 E
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
EN (NA) e residente in [...], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della (p.iva ) con sede in CP_2 P.IVA_1
NO (NA) in via Vittorio Veneto n. 202, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Dilengite (C.F. ) – PEC C.F._4
presso lo studio del quale elett.te domicilia in Email_2
CO EN (NA) in piazza Umberto I n. 21,
-intimati-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originario atto di citazione , nella qualità di locatrice, Parte_1
intimava alla lo sfratto per finita locazione, ex artt. 657 e 660 c.p.c., CP_2
del locale sito in NO (NA) in Via Vittorio Veneto n. 202, con invito a lasciarlo immediatamente libero da persone e/o cose nella piena disponibilità
dell'istante/proprietaria/ locatrice.
Nel merito chiedeva: a) convalidare l'intimato sfratto, per il locale in premessa, per
finita locazione;
b) la condanna per rifusione delle spese e competenze
professionali con distrazione a favore del costituito procuratore, oltre IVA e CPA,
per la presente procedura e spese successive debende. In caso di opposizione, che
l'adito Giudice voglia emettere ordinanza non impugnabile di rilascio,
provvisoriamente esecutiva, fissando contestualmente ed a breve la data di
esecuzione del rilascio, con mutamento di rito ai sensi degli articoli 667 e 426
2 c.p.c., qualora dovessero sussistere fondate e legittime motivazioni in antitesi alla
finita locazione, concedendo altresì termine per depositare memorie integrative.
Con espressa riserva di separato giudizio per il recupero dei canoni impagati”.
A fondamento della domanda l'intimante, attuale ricorrente, depositava il contratto di locazione ad uso commerciale, sottoscritto tra le parti in data 31.03.2010, con decorrenza dal 01.04.2010, con durata di sei anni, avente ad oggetto i locali siti in
NO (NA) in Via Vittorio Veneto n. 202.
Secondo la prospettazione difensiva dell'intimante, tale contratto, rinnovatosi automaticamente alla prima scadenza, sarebbe definitivamente scaduto alla data del
31.03.2022 giusta disdetta inviata alla società conduttrice in data 29.03.2021, quindi più di sei mesi prima del termine contrattualmente previsto.
Si costituiva fin dalla fase sommaria , in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della opponendosi alla convalida per tardività della CP_2
disdetta. Ed invero, secondo la prospettazione difensiva dell'intimato, il contratto tra le parti avrebbe avuto decorrenza già dal 20.02.2010, data nella quale si perfezionava tra le parti la locazione attraverso l'accettazione da parte della locatrice della proposta formulata dalla dinanzi all'agenzia Parte_2
immobiliare Tecnorete, con contestuale consegna dei locali locati.
Sulla base di tali premesse deduceva poi che il contratto di locazione, depositato in atti, sarebbe stato simulato sia in relazione alla postuma data di decorrenza, sia in relazione al canone esposto, inferiore a quello effettivamente versato e convenuto in sede di accettazione della proposta di locazione.
Chiedeva: “che il Tribunale di Torre Annunziata voglia: rigettare la richiesta di
emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio essendo l'opposizione fondata su
3 priva scritta e sussistendo gravi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
rigettare tutte le domande richieste deduzioni ed eccezioni di cui all'atto
introduttivo del giudizio;
con la condanna della convenuta al pagamento delle
spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La fase sommaria (R.G.N. 2667/2023) si concludeva in data 23.09.2023 con l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile locato, fissando per l'esecuzione quella del 30.11.2023.
In ragione dell'opposizione veniva disposto il mutamento di rito con udienza di discussione al 17.06.2024 e concessione dei termini di legge per le memorie integrative.
Entrambe le parti depositavano le memorie precisando le conclusioni come segue.
Per parte ricorrente: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, dichiarare la
risoluzione del contratto di locazione, con condanna della società
[...]
ritenuto la sussistenza dei motivi, al ristoro del danno ex art Parte_3
96 cpc, con vittoria di competenze, spese, diritti ed onorari e spese successive ivi
compreso CPA ed IVA il tutto da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Per parte resistente: “Chiede che il Tribunale di Torre Annunziata voglia rigettare
tutte le domande richieste deduzioni ed eccezioni di;
Voglia Parte_1
dichiarare la nullità e inefficacia della disdetta del contratto e che la locazione
dell'immobile per cui è causa scadrà il 19 febbraio del 2028; con la condanna della
convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario”.
4 All'udienza di discussione del 17.06.2024, svoltasi in modalità scritta, lo scrivente,
preso atto del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione,
invitava le parti ad espedirlo, rinviando all'uopo la causa al 24.03.2025.
In data 20.03.2025 la ricorrente produceva in atti il verbale negativo di mediazione conclusasi il 03.09.2024 innanzi all'organismo ADR PRO GEST ITALIA
(procedimento n. 331-2024).
Con note di udienza depositate il 24.03.2025, il difensore degli intimati eccepiva l'improcedibilità della domanda in ragione della nullità del procedimento di mediazione obbligatoria esperito dall'intimante. La causa veniva rinviata per la discussione, in trattazione scritta, per l'udienza del 24.11.2025, in quanto matura per la decisione.
Sulla procedibilità della domanda.
Parte intimata eccepisce l'improcedibilità della domanda per il mancato avveramento della condizione di procedibilità in relazione alla nullità del tentativo obbligatorio di mediazione, esperito dall'intimante a seguito dell'ordinanza emessa dallo scrivente alla prima udienza.
Secondo la prospettazione degli intimati, infatti, l'intera procedura di mediazione profilerebbe motivi di nullità poiché: a) il verbale di mediazione non risultava sottoscritto né con firma grafica, né con firma digitale da;
b) la Parte_1
comunicazione del primo incontro di mediazione fissato per la data del 03.09.2024
innanzi alla ADR PRO GEST ITALIA non era mai stato notificato alla CP_2
[...]
L'eccezione di improcedibilità della domanda è fondata.
5 Pur volendo prescindere dall'omessa sottoscrizione, con dispositivi digitali, del verbale di mediazione, da parte dell'intimante, deve comunque osservarsi che l'incontro in mediazione risulta svolto in assenza degli intimati e senza che a questi sia stata validamente notificata la data dell'incontro dinanzi al mediatore.
Si osserva che nella giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale) è
conforme il principio secondo il quale: “nel procedimento di mediazione
obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità
per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo
decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in 1. n. 98 del
2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore.
La natura della mediazione di per sé richiede che all'incontro con il mediatore
siano presenti le parti di persona;
difatti, l'istituto mira a riattivare la
comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità
di una soluzione concordata del conflitto;
questo implica necessariamente che sia
possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore (Tribunale
Velletri sez. Il, 12/12/2019, n. 2302). Si tratta cli un "procedimento deformalizzato"
che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita
innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, e
dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché possano liberamente
discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni
processuali assunte e dalle linee difensive adottate. Il successo dell'attività di
mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il
quale può, grazie all'interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a
ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di
là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare
6 l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente
oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei
rapporti commerciali. Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale
delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti
e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi
satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per
entrambe le parti" (Cass. n. 8473 del 7.3.2019). Orbene, l'art. 8 D. Lgs. 28/2010,
in relazione alle modalità secondo le quali l'altra parte, ossia la parte "chiamata''
od "invitata'', deve essere convocata in mediazione, prevede testualmente, al
comma 1, che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicale all'altra
parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte
istante". Pertanto, in base alla richiamata previsione ciò che rileva ai fini della
regolare convocazione della parte alla procedura di mediazione è la effettiva
conoscenza che la stessa abbia avuto del procedimento. Nonostante sia prassi in
molti organismi cli mediazione, sia per esigenze di celerità che di economia, inviare
l'istanza solo all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, la
giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della comunicazione
dell'istanza di mediazione quando è delegata o è pendente un giudizio,
evidenziando che la notifica al procuratore costituito non è circostanza prevista dal
D.Lgs. 28/2010. Del resto, l'istanza di avvio della mediazione deve essere portata
a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria
dell'organismo di mediazione. Non è invece possibile inviare la stessa al solo
procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli
atti processuali. In un caso del genere, quindi la procedura di mediazione non può
considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile. In
7 un precedente il Tribunale di Palermo, sentenza n. 3903 del 5 settembre 2019, di
merito, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per cui era
stata demandata la mediazione a mente dell'art. 5 d. lgs. 28/2010, ha accolto
l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto, che aveva
lamentato il non corretto esperimento della procedura proprio perché la
convocazione era stata notificata al difensore costituito e non alla parte
personalmente. In particolare, il Tribunale siciliano, nel ritenere che il
procedimento di cui al d.lgs. 28/2010 sia "volto alla valorizzazione della possibilità
delle parti di decidere del proprio conflitto', ha stabilito che "è da ritenersi valida
la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al
domicilio della controparte anziché al difensore D. lgs. 28/ 2010, invero, non
prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore
costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte.
Circostanza che nel caso di specie non è avvenuta in maniera corretta e conforme
al dettato normativo sopra delineato" (nella specie, invero, dalla documentazione
di causa si evinceva che l'invito a partecipare all'incontro di mediazione veniva
notificato tramite PEC dall'avvocato difensore costituito in giudizio, e non
direttamente e personalmente alla parte). Pertanto, il giudice di merito ha
sostenuto che l'impianto normativo de quo era stato disatteso, non essendo le parti
state invitate regolarmente al procedimento di mediazione delegato dal giudicante.
Nella stessa ottica si é pronunciato il Tribunale di Cremona con sentenza del
1.7.2021. Dunque, chi promuove una mediazione delegata dal Giudice é tenuto a prestare particolare attenzione al momento dell'instaurazione del procedimento,
specie se - come spesso accade - venga indicata nell'istanza di mediazione l'indirizzo del procuratore costituito, in luogo di quello della parte.
8 Ebbene, alla stregua delle considerazioni che precedono, condivise da Questo
Tribunale, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell'azione.
Invero, il tentativo obbligatorio di mediazione non esperito ab origine - vale a dire prima dell'introduzione del presente giudizio - é stato posto in essere solo successivamente su ordine del Tribunale.
Pertanto, come risulta dal verbale di mediazione prodotto, all'incontro svoltosi innanzi al mediatore in data 26.4.2021, si é verificata l'impossibilità di iniziare il procedimento di mediazione per assenza delle parti invitate, circostanza che determinava l'esito negativo per assenza delle parti convocate (cfr. sentenza
Collegio Tribunale di Torre Annunziata n. 529/2023 pubbl. il 21/02/2023 RG n.
6725/2020 e depositata in atti dagli intimati).
La citata pronunzia ha avuto ad oggetto una controversia simile a quella oggi all'esame dello scrivente per una causa nella quale vi era l'obbligo di esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, disposta dal giudice.
Nel caso in esame, è provato che la comunicazione del primo incontro di mediazione, fissato per la data del 03.09.2024 innanzi alla ADR PRO GEST
ITALIA, non è mai stato notificato alla peraltro dotata di regolare CP_2
indirizzo p.e.c..
In particolare, ciò è dimostrato dalla documentazione depositata il 24.03.25 dagli intimati, nello specifico, dalla PEC dell'organismo di mediazione ADR PRO GEST
del 21 marzo 2025 che, in risposta alla specifica richiesta di documentare l'invito all'incontro inviato alla parte intimata, testualmente afferma che: “in caso di mediazione demandata dal Giudice in corso di causa inviamo la corrispondenza alla
9 parte, esclusivamente presso il procuratore costituito”, affermando così che nessun invito era stato rivolto ai resistenti personalmente.
La domanda dell'intimante è pertanto improcedibile, con la conseguente revoca dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa dallo scrivente nella fase sommaria.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte intimante, le stesse si liquidano come in dispositivo per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede a) dichiara improcedibile la domanda proposta da;
Parte_1
b) revoca l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa il 23.09.2023 nella fase sommaria del procedimento (R.G.N. 2667/2023);
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore, della
[...] CP_2
delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessive €. 1.300,00 di cui
€. 100,00 per spese ed €. 1.200,00 per competenze, oltre 15% rimborso forfettario sulle competenze, iva e c.p.a., con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe
Dilengite, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 17.12.2025
Il G.O.P.
Dr. Gianluigi Ciampa
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N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4331
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: risoluzione contrattuale per inadempimento – uso diverso.
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) e residente in [...], elettivamente domiciliata in NO (NA) in via Vittorio Veneto n. 196 presso lo studio dell'avv.
ES NO, (C.F. ) - PEC C.F._2 Email_1
da quale è rappresentata e difesa per procura in atti,
-intimante-
1 E
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
EN (NA) e residente in [...], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della (p.iva ) con sede in CP_2 P.IVA_1
NO (NA) in via Vittorio Veneto n. 202, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Dilengite (C.F. ) – PEC C.F._4
presso lo studio del quale elett.te domicilia in Email_2
CO EN (NA) in piazza Umberto I n. 21,
-intimati-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originario atto di citazione , nella qualità di locatrice, Parte_1
intimava alla lo sfratto per finita locazione, ex artt. 657 e 660 c.p.c., CP_2
del locale sito in NO (NA) in Via Vittorio Veneto n. 202, con invito a lasciarlo immediatamente libero da persone e/o cose nella piena disponibilità
dell'istante/proprietaria/ locatrice.
Nel merito chiedeva: a) convalidare l'intimato sfratto, per il locale in premessa, per
finita locazione;
b) la condanna per rifusione delle spese e competenze
professionali con distrazione a favore del costituito procuratore, oltre IVA e CPA,
per la presente procedura e spese successive debende. In caso di opposizione, che
l'adito Giudice voglia emettere ordinanza non impugnabile di rilascio,
provvisoriamente esecutiva, fissando contestualmente ed a breve la data di
esecuzione del rilascio, con mutamento di rito ai sensi degli articoli 667 e 426
2 c.p.c., qualora dovessero sussistere fondate e legittime motivazioni in antitesi alla
finita locazione, concedendo altresì termine per depositare memorie integrative.
Con espressa riserva di separato giudizio per il recupero dei canoni impagati”.
A fondamento della domanda l'intimante, attuale ricorrente, depositava il contratto di locazione ad uso commerciale, sottoscritto tra le parti in data 31.03.2010, con decorrenza dal 01.04.2010, con durata di sei anni, avente ad oggetto i locali siti in
NO (NA) in Via Vittorio Veneto n. 202.
Secondo la prospettazione difensiva dell'intimante, tale contratto, rinnovatosi automaticamente alla prima scadenza, sarebbe definitivamente scaduto alla data del
31.03.2022 giusta disdetta inviata alla società conduttrice in data 29.03.2021, quindi più di sei mesi prima del termine contrattualmente previsto.
Si costituiva fin dalla fase sommaria , in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della opponendosi alla convalida per tardività della CP_2
disdetta. Ed invero, secondo la prospettazione difensiva dell'intimato, il contratto tra le parti avrebbe avuto decorrenza già dal 20.02.2010, data nella quale si perfezionava tra le parti la locazione attraverso l'accettazione da parte della locatrice della proposta formulata dalla dinanzi all'agenzia Parte_2
immobiliare Tecnorete, con contestuale consegna dei locali locati.
Sulla base di tali premesse deduceva poi che il contratto di locazione, depositato in atti, sarebbe stato simulato sia in relazione alla postuma data di decorrenza, sia in relazione al canone esposto, inferiore a quello effettivamente versato e convenuto in sede di accettazione della proposta di locazione.
Chiedeva: “che il Tribunale di Torre Annunziata voglia: rigettare la richiesta di
emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio essendo l'opposizione fondata su
3 priva scritta e sussistendo gravi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
rigettare tutte le domande richieste deduzioni ed eccezioni di cui all'atto
introduttivo del giudizio;
con la condanna della convenuta al pagamento delle
spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La fase sommaria (R.G.N. 2667/2023) si concludeva in data 23.09.2023 con l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile locato, fissando per l'esecuzione quella del 30.11.2023.
In ragione dell'opposizione veniva disposto il mutamento di rito con udienza di discussione al 17.06.2024 e concessione dei termini di legge per le memorie integrative.
Entrambe le parti depositavano le memorie precisando le conclusioni come segue.
Per parte ricorrente: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, dichiarare la
risoluzione del contratto di locazione, con condanna della società
[...]
ritenuto la sussistenza dei motivi, al ristoro del danno ex art Parte_3
96 cpc, con vittoria di competenze, spese, diritti ed onorari e spese successive ivi
compreso CPA ed IVA il tutto da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Per parte resistente: “Chiede che il Tribunale di Torre Annunziata voglia rigettare
tutte le domande richieste deduzioni ed eccezioni di;
Voglia Parte_1
dichiarare la nullità e inefficacia della disdetta del contratto e che la locazione
dell'immobile per cui è causa scadrà il 19 febbraio del 2028; con la condanna della
convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario”.
4 All'udienza di discussione del 17.06.2024, svoltasi in modalità scritta, lo scrivente,
preso atto del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione,
invitava le parti ad espedirlo, rinviando all'uopo la causa al 24.03.2025.
In data 20.03.2025 la ricorrente produceva in atti il verbale negativo di mediazione conclusasi il 03.09.2024 innanzi all'organismo ADR PRO GEST ITALIA
(procedimento n. 331-2024).
Con note di udienza depositate il 24.03.2025, il difensore degli intimati eccepiva l'improcedibilità della domanda in ragione della nullità del procedimento di mediazione obbligatoria esperito dall'intimante. La causa veniva rinviata per la discussione, in trattazione scritta, per l'udienza del 24.11.2025, in quanto matura per la decisione.
Sulla procedibilità della domanda.
Parte intimata eccepisce l'improcedibilità della domanda per il mancato avveramento della condizione di procedibilità in relazione alla nullità del tentativo obbligatorio di mediazione, esperito dall'intimante a seguito dell'ordinanza emessa dallo scrivente alla prima udienza.
Secondo la prospettazione degli intimati, infatti, l'intera procedura di mediazione profilerebbe motivi di nullità poiché: a) il verbale di mediazione non risultava sottoscritto né con firma grafica, né con firma digitale da;
b) la Parte_1
comunicazione del primo incontro di mediazione fissato per la data del 03.09.2024
innanzi alla ADR PRO GEST ITALIA non era mai stato notificato alla CP_2
[...]
L'eccezione di improcedibilità della domanda è fondata.
5 Pur volendo prescindere dall'omessa sottoscrizione, con dispositivi digitali, del verbale di mediazione, da parte dell'intimante, deve comunque osservarsi che l'incontro in mediazione risulta svolto in assenza degli intimati e senza che a questi sia stata validamente notificata la data dell'incontro dinanzi al mediatore.
Si osserva che nella giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale) è
conforme il principio secondo il quale: “nel procedimento di mediazione
obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità
per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo
decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in 1. n. 98 del
2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore.
La natura della mediazione di per sé richiede che all'incontro con il mediatore
siano presenti le parti di persona;
difatti, l'istituto mira a riattivare la
comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità
di una soluzione concordata del conflitto;
questo implica necessariamente che sia
possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore (Tribunale
Velletri sez. Il, 12/12/2019, n. 2302). Si tratta cli un "procedimento deformalizzato"
che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita
innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, e
dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché possano liberamente
discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni
processuali assunte e dalle linee difensive adottate. Il successo dell'attività di
mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il
quale può, grazie all'interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a
ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di
là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare
6 l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente
oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei
rapporti commerciali. Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale
delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti
e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi
satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per
entrambe le parti" (Cass. n. 8473 del 7.3.2019). Orbene, l'art. 8 D. Lgs. 28/2010,
in relazione alle modalità secondo le quali l'altra parte, ossia la parte "chiamata''
od "invitata'', deve essere convocata in mediazione, prevede testualmente, al
comma 1, che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicale all'altra
parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte
istante". Pertanto, in base alla richiamata previsione ciò che rileva ai fini della
regolare convocazione della parte alla procedura di mediazione è la effettiva
conoscenza che la stessa abbia avuto del procedimento. Nonostante sia prassi in
molti organismi cli mediazione, sia per esigenze di celerità che di economia, inviare
l'istanza solo all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, la
giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della comunicazione
dell'istanza di mediazione quando è delegata o è pendente un giudizio,
evidenziando che la notifica al procuratore costituito non è circostanza prevista dal
D.Lgs. 28/2010. Del resto, l'istanza di avvio della mediazione deve essere portata
a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria
dell'organismo di mediazione. Non è invece possibile inviare la stessa al solo
procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli
atti processuali. In un caso del genere, quindi la procedura di mediazione non può
considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile. In
7 un precedente il Tribunale di Palermo, sentenza n. 3903 del 5 settembre 2019, di
merito, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per cui era
stata demandata la mediazione a mente dell'art. 5 d. lgs. 28/2010, ha accolto
l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto, che aveva
lamentato il non corretto esperimento della procedura proprio perché la
convocazione era stata notificata al difensore costituito e non alla parte
personalmente. In particolare, il Tribunale siciliano, nel ritenere che il
procedimento di cui al d.lgs. 28/2010 sia "volto alla valorizzazione della possibilità
delle parti di decidere del proprio conflitto', ha stabilito che "è da ritenersi valida
la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al
domicilio della controparte anziché al difensore D. lgs. 28/ 2010, invero, non
prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore
costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte.
Circostanza che nel caso di specie non è avvenuta in maniera corretta e conforme
al dettato normativo sopra delineato" (nella specie, invero, dalla documentazione
di causa si evinceva che l'invito a partecipare all'incontro di mediazione veniva
notificato tramite PEC dall'avvocato difensore costituito in giudizio, e non
direttamente e personalmente alla parte). Pertanto, il giudice di merito ha
sostenuto che l'impianto normativo de quo era stato disatteso, non essendo le parti
state invitate regolarmente al procedimento di mediazione delegato dal giudicante.
Nella stessa ottica si é pronunciato il Tribunale di Cremona con sentenza del
1.7.2021. Dunque, chi promuove una mediazione delegata dal Giudice é tenuto a prestare particolare attenzione al momento dell'instaurazione del procedimento,
specie se - come spesso accade - venga indicata nell'istanza di mediazione l'indirizzo del procuratore costituito, in luogo di quello della parte.
8 Ebbene, alla stregua delle considerazioni che precedono, condivise da Questo
Tribunale, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell'azione.
Invero, il tentativo obbligatorio di mediazione non esperito ab origine - vale a dire prima dell'introduzione del presente giudizio - é stato posto in essere solo successivamente su ordine del Tribunale.
Pertanto, come risulta dal verbale di mediazione prodotto, all'incontro svoltosi innanzi al mediatore in data 26.4.2021, si é verificata l'impossibilità di iniziare il procedimento di mediazione per assenza delle parti invitate, circostanza che determinava l'esito negativo per assenza delle parti convocate (cfr. sentenza
Collegio Tribunale di Torre Annunziata n. 529/2023 pubbl. il 21/02/2023 RG n.
6725/2020 e depositata in atti dagli intimati).
La citata pronunzia ha avuto ad oggetto una controversia simile a quella oggi all'esame dello scrivente per una causa nella quale vi era l'obbligo di esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, disposta dal giudice.
Nel caso in esame, è provato che la comunicazione del primo incontro di mediazione, fissato per la data del 03.09.2024 innanzi alla ADR PRO GEST
ITALIA, non è mai stato notificato alla peraltro dotata di regolare CP_2
indirizzo p.e.c..
In particolare, ciò è dimostrato dalla documentazione depositata il 24.03.25 dagli intimati, nello specifico, dalla PEC dell'organismo di mediazione ADR PRO GEST
del 21 marzo 2025 che, in risposta alla specifica richiesta di documentare l'invito all'incontro inviato alla parte intimata, testualmente afferma che: “in caso di mediazione demandata dal Giudice in corso di causa inviamo la corrispondenza alla
9 parte, esclusivamente presso il procuratore costituito”, affermando così che nessun invito era stato rivolto ai resistenti personalmente.
La domanda dell'intimante è pertanto improcedibile, con la conseguente revoca dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa dallo scrivente nella fase sommaria.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte intimante, le stesse si liquidano come in dispositivo per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede a) dichiara improcedibile la domanda proposta da;
Parte_1
b) revoca l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa il 23.09.2023 nella fase sommaria del procedimento (R.G.N. 2667/2023);
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore, della
[...] CP_2
delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessive €. 1.300,00 di cui
€. 100,00 per spese ed €. 1.200,00 per competenze, oltre 15% rimborso forfettario sulle competenze, iva e c.p.a., con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe
Dilengite, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 17.12.2025
Il G.O.P.
Dr. Gianluigi Ciampa
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