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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/11/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2838/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2838 2022 e promossa da nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. THOMAS DAL FIOR che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione attrice
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DANIELA GUARINO che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta convenuta
1 e
contro
: in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore c.f. P.IVA_2
convenuta contumace
conclusioni per l'attore: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattese, così giudicare
Nel merito
1) Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
221 e ss. c.p.c., dichiarare la falsità della notifica degli avvisi di addebito n. CP_1
42220130002428327000, n. 42220140002381507000 e n. 42220140000933535000 stante la non riconducibilità a ovvero a taluno dei componenti della sua famiglia, Parte_1 delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-
5, della raccomandata n. 65027182492-1 e della raccomandata n. 65025324479-4, avvisi di ricevimento allegati alla memoria di costituzione depositata da nel giudizio incardinato CP_1 dinanzi al Tribunale di Verona, in funzione di Giudice della Previdenza, e rubricato con RG.
n. 399/2020.
2) Per l'effetto, escludere i predetti avvisi di ricevimento dalle fonti probatorie introdotte da nel procedimento RG. n. 399/2020, Tribunale di Verona, in funzione di Giudice CP_1 della Previdenza, Giudice Dott. Antonio Gesumunno.
3) Disporre la menzione dell'emananda sentenza sui documenti dichiarati falsi, ai sensi e e per gli effetti di cui all'art. 226 cpc.
In ogni caso
Vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte di cui alla memoria ex art. 183 IV co. n. 2 cpc ritualmente e tempestivamente depositata sulle quali il Tribunale non si è pronunciato e, pertanto, si chiede di essere ammessi a provare per testi (di seguito indicati) le circostanze di fatto di seguito capitolate, precedute dalla formula di rito “Vero che”, con la precisazione che, stante il divieto di capitolare in forma negativa, i capitoli di prova da 1 a
2 9 vengono formulati in positivo ma sono diretti a provare la circostanza negativa della non riconducibilità né a , né a né a (unici Persona_1 Controparte_3 CP_4 familiari conviventi con l'attore all'epoca dell'asserita notifica), delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento per cui è causa:
1) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 che si rammostra al teste è di (doc. 1); Persona_1
2) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65027182492-1 che si rammostra al teste è di (doc. 2); Persona_1
3) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 che si rammostra al teste è di (doc. 3); Persona_1
4) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 che si rammostra al teste è di (doc. 1); Controparte_3
5) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65027182492-1 che si rammostra al teste è di (doc. 2); Controparte_3
6) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 che si rammostra al teste è di (doc. 3); Controparte_3
7) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 che si rammostra al teste è di (doc. 1); CP_4
8) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65027182492-1 che si rammostra al teste è di (doc. 2); CP_4
9) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 che si rammostra al teste è di (doc. 3); CP_4
10) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 che si rammostra al teste è dell'Avv. Roberta Olmari (doc. 1);
11) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65027182492-1 che si rammostra al teste è dell'Avv. Roberta Olmari (doc. 2);
12) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 che si rammostra al teste è dell'Avv. Roberta Olmari (doc. 3);
13) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 che si rammostra al teste è di un'impiegata dello Studio Legale AT PA e Associati (doc. 1);
3 14) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65027182492-1 che si rammostra al teste è di un'impiegata dello Studio Legale AT PA e Associati (doc. 2);
15) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 che si rammostra al teste è di un'impiegata dello Studio Legale AT PA e Associati (doc. 3);
16) nel 2014 l'Avv. Roberta Olmari lavorava all'interno dello Studio Legale AT PA
e Associati sito in Verona Piazzetta Chiavica n. 2;
17) le firme apposte sugli avvisi di ricevimento che si rammostrano al teste sono di un'impiegata dello Studio Legale AT PA e Associati (doc. 4 );
18) riferisca il teste il nome delle impiegate che, nell'anno 2014, lavoravano nello Studio
Legale AT PA e Associati sito in Verona Piazzetta Chiavica n. 2;
19) In data 08/01/2014 in San Giovanni Ilarione (VR) Via Cengie n. 9 Parte_1 viveva con la moglie e i figli e;
Persona_1 Controparte_3 CP_4
20) In data 17/10/2014 in San Giovanni Ilarione (VR) Via Cengie n. 9 Parte_1 viveva con la moglie e i figli e;
Persona_1 Controparte_3 CP_4
21) In data 05/08/2014 in San Giovanni Ilarione (VR) Via Cengie n. 9 Parte_1 viveva con la moglie e i figli e . Persona_1 Controparte_3 CP_4 conclusioni per il convenuto:a) in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della querela di falso proposta;
b) in via principale nel merito, respingersi la querela di falso, in quanto infondata;
c) in ogni caso, dichiararsi che gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica degli avvisi di addebito per cui è causa costituiscono fonti di prova nel procedimento RG. n. 399/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Antonio Gesumunno;
d) con vittoria di spese e competenze di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avanti al Tribunale di Verona Sezione Lavoro l'attore ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento 12220199008223231000, notificatagli in data
20.1.2020, al fine di sentir dichiarare l'insussistenza del diritto dell'Agente della Riscossione di procedere a esecuzione forzata nei suoi confronti. Tra le censure formulate, l'attore ha eccepito, per quel che qui rileva, la mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti.
4 si è costituita in giudizio producendo le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento CP_1 delle raccomandate n. 65017289383-5 del 2/01/2014, n. 65027182492-1 del 9/10/2014 e n.
65025324479-4 del 27/5/2014 relative agli avvisi di addebito n. 42220130002428327000, n.
42220140002381507000 e n. 42220140000933535000.
All'udienza del 9.11.2021 l'attore ha dimesso atto di querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento prodotti e il giudice del lavoro, con ordinanza del 16.3.2022 ha autorizzato la presentazione della querela di falso da parte di , sospeso il giudizio sino alla Parte_1 definizione della causa avente per oggetto la querela di falso e assegnato termine di gg. 30 per la proposizione della causa relativa alla querela.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha quindi proposto la Parte_1 presente querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n.
65017289383-5, n. 65027182492-1 e n. 65025324479-4 in quanto le sottoscrizioni ivi apposte non sono riconducibili a né a taluno dei suoi familiari. Parte_1
si è costituita in giudizio deducendo eccependo l'inammissibilità della querela di CP_1 falso per non avere l'attore, secondo quanto prescritto dall'art. 221 c.p.c., indicato gli elementi e le prove della falsità. Nel merito ha concluso per il rigetto della querela proposta presentata e contestato quanto dedotto da controparte in merito alle dichiarazioni rese dal procuratore di avanti al giudice del lavoro. CP_1
La causa è stata istruita con CTU grafologia sugli originali degli avvisi di accertamento custoditi presso la cancelleria del giudice del lavoro e all'esito, rigettate le eccezioni di nullità
e la richiesta di rinnovazione della CTU di parte attrice, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * * *
Oggetto del giudizio è la querela di falso presentata da avverso la notifica Parte_1 degli avvisi di addebito n. 422 2013 00024287 27 000, n. 422 2014 000 238 15 07 000 e n.
422 2014 00009335 35 000.
Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, ai sensi degli art. 221 ultimo comma e 50 bis n. 1 c.p.c. vigenti ratione temporis.
Sempre in via preliminare si osserva che "La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ.,
5 è devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto (Cass.
28 maggio 2007, n. 12399; v. pure Cass. 6 dicembre 2006, n. 26149; 26 marzo 2002, n.
4310; così come, specularmente, al giudice della causa principale non è consentito esprimere un giudizio di merito sulla dedotta falsità: Cass. 2 marzo 1996, n. 1636)" (Cass. 14457 del
2025).
Quanto all'ammissibilità della querela di falso - il cui esame invece compete al giudice della querela - “la relazione di notifica, redatta da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nel caso di specie dall'agente postale, costituisce piena prova, fino a querela di falso, limitatamente alla data di notificazione e alle dichiarazioni rese dalla persona consegnataria, ai sensi dell'art. 2700 c.c., attestazioni alle quali l'ordinamento riconosce fede privilegiata. Ove il destinatario, venendo a conoscenza della relata di notifica aliunde, si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato della proposizione della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo della firma, aggredendo in tal guisa l'attestazione con cui il pubblico ufficiale ha affermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario e il consegnatario/firmatario della relata” (in tal senso tra le ultime Cass. 16640 del 2025).
La Suprema Corte ha sul punto chiarito che la presenza di una sottoscrizione, ancorché illeggibile o apparentemente non riconducibile al destinatario, è, di norma, sufficiente a considerare la notifica formalmente conforme al modello legale (Cass., S.U., n. 9962/2010;
Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 2482/2020). Sicché il processo notificatorio risulta validamente posto in essere e, per metterne in discussione il perfezionamento con efficacia erga omnes, è anche in questi casi necessario esperire querela di falso.
Nel caso di specie, i tre avvisi di ricevimento impugnati sono stati notificati presso la residenza dell'attore (via Cengie n.9 San Giovanni Ilarione) e recano tutti la sottoscrizione nell'area riservata alla “firma per esteso del ricevente”.
Calati i principi sopra espressi della Corte di Cassazione, in mancanza di specificazione da parte dell'agente postale in merito al firmatario della relata, tali sottoscrizioni, ancorché apparentemente non riconducibili al destinatario, sono sufficienti a considerare, salvo querela di falso, che l'agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento nell'apposito spazio e a ritenere la notifica formalmente conforme al modello legale.
6 Non rileva ai fini in esame è l'allegazione del procuratore di verbalizzata nel giudizio CP_1 avanti al giudice del lavoro secondo cui “trattasi di avvisi di addebito notificati preso la residenza del ricorrente ai sensi del 335 cpc, rimettendosi in ogni caso al giudice quanto alla produzione degli originali;
osserva inoltre che la firma sugli avvisi di addebito non è quella del ricorrente, ma quella di terzi che, presso la residenza, hanno ricevuto detti avvisi, evidenziando come il disconoscimento possa esser fatto solo per firma propria”.
Com'è noto le dichiarazioni del difensore non hanno valore confessorio e, a fronte delle attestazioni rese dall'agente postale quale pubblico ufficiale circa la firma del destinatario, è del tutto privo di effetti probatori che il procuratore di , per contestare il CP_1 disconoscimento avversario, abbia affermato che le firme sono di terzi.
Deve quindi ritenersi ammissibile la querela di falso proposta dall'attore che ha contestato di avere apposto la propria sottoscrizione sui tre avvisi impugnati e offerto di provare la circostanza mediante prova orale, produzione documentale , ordine di esibizione e richiesto consulenza grafologica se ritenuta necessaria. L'eccezione di inattendibilità dei familiari dell'attore indicati come testi non consente evidentemente di ritenere non adempiuto l'onere di indicare gli elementi e le prove della falsità.
Per procedere all'accertamento della falsità delle firma impugnate è stata disposta C.T.U. grafologica le cui conclusioni sono pienamente condivisibili perché sostenute da un accertamento molto rigoroso e condotto con metodologia esente da censure e assolutamente ancorata ai criteri scientifici vigenti in materia.
In punto di CTU devono essere rigettate l'eccezione di nullità della CTU sollevate da parte attrice per avere la CTU autonomamente acquisito documenti e per non aver allegato per intero le osservazioni alla bozza.
La CTU era stata espressamente autorizzata ad acquisire documenti presso pubbliche amministrazioni da intendersi quale autorizzazione all'acquisizione di documenti aventi valore di atto pubblico e, nello specifico, la CTU ha osservato, analizzato e considerato le firme apposte su un atto notarile, sulla carta d'identità e sul passaporto, tutti documenti con valore di atto pubblico.
Non comporta poi la nullità della CTU il mancato deposito delle osservazioni alla bozza posto che la CTU ne ha riportato il contenuto nella relazione finale riportando virgolettate le contestazioni di parte attrice ed ha dedicato 14 dettagliate pagine alle osservazioni di parte
7 attrice. Peraltro l'analisi delle osservazioni successivamente depositate dall'attore consente di affermare che le osservazioni del procuratore dell'attore sono state tutte riportate ed esaminate dalla CTU.
Ciò posto l'iter seguito dalla CTU è stato quello di esaminare prima gli originali dei documenti impugnati riscontrando che non sono emerse anomalie lungo il filo grafico dei documenti sulle quali sono apposte le firme analizzate. Sulla scorta di tale analisi la CTU ha riscontrato che il tracciato grafico relativo alle tre firme (X1, X2 e X3) non è esito di operazioni/riproduzioni strumentali – meccaniche, ma proviene dall'azione grafica prodotta da mano scrivente.
Quindi, coerentemente con il quesito postole, la CTU ha indagato se la natura grafomotoria
(in termini di pressione - gesto grafico - gesto fuggitivo, visti nell'insieme nella loro complessità, variabilità e interazione dinamica) del soggetto che ha vergato X1, quello che ha vergato X2 e quello che ha vergato X3, fosse tecnicamente compatibile o meno con il grafismo autografo delle firme/scritture di comparazione del signor . Parte_1
Per effettuare ciò la CTU ha dapprima esaminato le firme apposte sulla raccomandata n.
65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 (X1), sulla raccomandata n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014 (X2); sulla raccomandata n. 65025324479-4 recante la data del
5.6.2014 (X3). Successivamente ha analizzate le scritture/firme del signor Parte_1
(comparative autografe A) effettuando la simultanea comparazione con gli aspetti grafo- motori e gli elementi distintivi rilevati/illustrati ed esplicitati nelle firme in Verifica X1, X2 e
X3, precisando che le scritture/firme autografe A a disposizione per la comparazione sono distribuite in un arco temporale di circa 18 anni per cui, nella loro progressione temporale, è stato possibile osservare e rilevare gli elementi relativi alla variabilità grafica del signor cogliere la coerenza dell'insieme e la solidarietà dinamica dei vari Parte_1 parametri grafici, in un continuum di immediatezza grafica, naturalezza, spontaneità e complessità, caratteristiche riconducibili ad un preciso pattern grafomotorio che ha trovato conferma anche nel saggio grafico.
La CTU ha quindi dato atto che l'esame/analisi/comparazione tra firme A, X1, X2 e X3 ha evidenziato che le firme sono formalmente costituite da tracciati formalmente diversi e differenti tra loro, e dal confronto con il materiale comparativo, per ogni firma, sono emerse somiglianze e differenze.
8 Passando quanto all'analisi delle singole firma la CTU ha concluso che “l'esito del bilanciamento a posteriori ha fornito match positivo di possibile compatibilità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 (X1) alla mano del sig. , non solo perché in Parte_1 presenza di possibile tracciato non genuino per il tentativo di mascheramento degli elementi distintivi, ma anche per la concomitante presenza della peculiarità individualizzante rilevata sia in A che in X1; vista l'assenza (in X1) di elementi grafomotori individualizzanti, non è possibile tecnicamente escludere l'ipotesi che gli altri elementi rilevati come somiglianze siano tali per delle similarità casuali (tra A e X1) e quindi, da un punto di vista tecnico, non è possibile escludere completamente l'eterografia e l'ipotesi che la firma X1 sia riconducibile ad altra/diversa mano scrivente rispetto alle comparative A, redatte dal signor Pt_1
.
[...]
Sulla raccomandata n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014 (X2) la CTU ha invece rilevato che le somiglianze assumono la connotazione di corrispondenze perché quelle riscontrate tra le comparative A e X2 riguardano la personale grafomotricità della scrittura e della firma che è individuale e individualizzante, dipendente da un lato da scelte della volontà personale (ideazione) e dall'altro dalla neurofisiologia (esecuzione) attraverso la quale si esplica la neuro-motricità grafica. Di particolare rilevanza ha segnalato “le lettere iniziali maiuscole delle parole in X2 la cui dinamica realizzativa ha trovato corrispondenza con quella rilevata nelle comparative A, in riferimento alle lettere “L”, “d”, “J” e in combinazione con la modalità a “fiocco” della lettera “t”; il grafema concavo verso il basso che ha trovato corrispondenza non solo nell'ideo-esecuzione ma anche nella collocazione nella sequenza progressiva del movimento, ossia dopo l'iniziale maiuscola in A come nella prima parola in X2; entrambe caratteristiche grafo-motorie personalizzate, automatizzate e altamente individualizzante, a conferma della ripetitività nell'abitualità dei gesti, perché ognuno “… traccia istintivamente le forme che gli sono più consuete…” (legge del minimo sforzo). Per quanto riguarda le differenze date dall'incoerenza presente in X2 e non osservata nelle A sono emerse in relazione alla seconda parola, ossia quella parte della firma rivelatasi carente di spontaneità e di automatizzazione nella dinamica e nella programmazione dei movimenti e proprio per questo si è palesata (la seconda parola di X2) un dinamismo correlato e affine alle comparative A, perché tra la prima e la seconda parola
9 di X2 è cambiato il rapporto tra energia scrittoria- velocità di redazione e ampiezza, trattandosi di un rapporto stretto che, il variare di una delle tre dimensioni, comporta variazioni anche nelle altre due dimensioni. I mancati riscontri si sono rivelati delle apparenti differenze, ossia caratteristiche rilevate in A che non hanno trovato corrispondenza in X2 e non possono essere considerate tali (differenze) perché il range della variabilità soggettiva emersa nell'analisi delle comparative A è più ampio e complesso rispetto a quello rilevato in X2. La CTU quindi , per la firma X2 ha escluso l'ipotesi formulata all'inizio del presente elaborato peritale relativa alla eterografia atteso che le concordanze emerse, per quantità e per qualità, sono di tipo sostanziale e si collocano al di fuori di ogni ipotesi di similarità casuali perché, con inequivocabile chiarezza, restano confermate dall'ambito del range della variabilità soggettiva e della complessità, in considerazione del rapporto velocità-coesione-stile delle comparative A e rientrano nelle particolarità del grafismo personale individualizzante, ossia il master pattern61 del signor . Parte_1
Per la raccomandata n. 65025324479-4 recante la data del 5.6.2014 (X3), secondo la CTU,
“le differenze assumono la connotazione di discordanze sostanziali nella dinamica e nella ideo-esecuzione del tracciato grafico e la presenza di sole somiglianze formali non è sufficiente per supportare l'ipotesi di autografia. Le discordanze emerse, per quantità e per qualità, sono di carattere sostanziale, si tratta di aspetti inconciliabili inerenti a caratteristiche grafiche nelle dinamiche della grafo-motricità che non possono avere la stessa matrice (A e X3) e non rientrano nelle particolarità del grafismo personale individualizzante, ossia il master patter del signor e tecnicamente Parte_1 confermano l'ipotesi di eterografia della sottoscrizione”.
La CTU ha dato esauriente risposto alle contestazione sollevate da parte attrice evidenziando che le stesse risultano contradditorie e tecnicamente inattendibili, carenti di chiarezza, rigore e oggettività, con errori tecnico/metodologici, prive dei criteri previsti dalla scientificità del metodo richiesta nell'ambito delle scienze forensi e avanzate con linguaggio caratterizzato dalla soggettività ed ha confermato le proprie conclusioni secondo cui “la firma per ricevuta apposta nello spazio destinato alla “firma del destinatario” sull'avviso di ricevimento della raccomandata delle n. 65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 è tecnicamente riconducibile con possibilità alla mano del signor;
Parte_1 raccomandata n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014 è tecnicamente
10 riconducibile alla mano del signor raccomandata n. 65025324479-4 Parte_1 recante la data del 5.6.2014 non è tecnicamente riconducibile alla mano del signor Pt_1
.
[...]
Sulla scorta delle condivisibili risultanze della CTU deve ritenersi dimostrato che la firma apposta in calce all' avviso di ricevimento della raccomandata 65025324479-4 recante la data del 5.6.2014 non è tecnicamente riconducibile alla mano del signor da Parte_1 ciò derivando l'accoglimento della querela di falso proposta dall'attore, con adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all'art. 226, c.2 cpc, come da dispositivo.
La querela di falso non può essere accolta con riferimento agli altri due avvisi di ricevimento impugnati.
Premesso che nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale (cfr. Cass. 2126 del 2019), all'esito della CTU espletata non è stata acquisita una prova certa sulla non attribuibilità della contestata sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale. Ne consegue quindi che la querela di falso non può essere accolta con riferimento alla raccomandata delle n. 65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 e alla raccomandata n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014.
Alla luce delle risultanze della CTU il Collegio ritiene non rilevanti le prove orali formulate.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) accerta e dichiara che la firma in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata n.
65025324479-4 del 5.6.2014 non è stata da e, per CP_5 Pt_2 CP_6 Parte_1
l'effetto, accoglie la relativa querela di falso proposta dall'attore relativamente al suddetto avviso di ricevimento;
2) visti gli artt. 226 e 227 cpc, nonché 537 cpp, dispone che, a cura della Cancelleria dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza (e prima della sua restituzione come da punto
3), sull'originale acquisita agli atti dell'avviso di ricevimento di cui al punto precedente sia
11 fatta menzione del fatto che, con la presente sentenza, è stato accertato che la firma in calce nello spazio destinato all'indicazione del destinatario non è stata apposta di proprio pugno da
Parte_1
3) ordina la restituzione all' – direzione provinciale di Verona – Controparte_2 dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 recante la data del 5.6.2014
(conservato presso la Cancelleria della Sezione lavoro dell'intestato Tribunale), dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) rigetta la querela di falso promossa da avverso gli avvisi di ricevimento Parte_1 delle raccomandate n. 65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 e n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014;
4) condanna, ai sensi dell'art. 226 co. 1 c.p.c. alla pena pecuniaria di € 20 Parte_1 per ciascuna delle due querele;
5) ordina la restituzione gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 e n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014 disponendo, a cura della Cancelleria e dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, che sugli avvisi di ricevimento acquisiti in originale sia fatta menzione del fatto che, con la presente sentenza, è stato accertato che la firma apposta della parte relativa alla sottoscrizione del ricevente è stata apposta di proprio pugno da Parte_1
4) pone le spese della CTU grafologica a carico di parte attrice e di parte convenuta al 50% ciascuna;
6) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
12
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2838 2022 e promossa da nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. THOMAS DAL FIOR che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione attrice
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DANIELA GUARINO che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta convenuta
1 e
contro
: in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore c.f. P.IVA_2
convenuta contumace
conclusioni per l'attore: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattese, così giudicare
Nel merito
1) Previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
221 e ss. c.p.c., dichiarare la falsità della notifica degli avvisi di addebito n. CP_1
42220130002428327000, n. 42220140002381507000 e n. 42220140000933535000 stante la non riconducibilità a ovvero a taluno dei componenti della sua famiglia, Parte_1 delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-
5, della raccomandata n. 65027182492-1 e della raccomandata n. 65025324479-4, avvisi di ricevimento allegati alla memoria di costituzione depositata da nel giudizio incardinato CP_1 dinanzi al Tribunale di Verona, in funzione di Giudice della Previdenza, e rubricato con RG.
n. 399/2020.
2) Per l'effetto, escludere i predetti avvisi di ricevimento dalle fonti probatorie introdotte da nel procedimento RG. n. 399/2020, Tribunale di Verona, in funzione di Giudice CP_1 della Previdenza, Giudice Dott. Antonio Gesumunno.
3) Disporre la menzione dell'emananda sentenza sui documenti dichiarati falsi, ai sensi e e per gli effetti di cui all'art. 226 cpc.
In ogni caso
Vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte di cui alla memoria ex art. 183 IV co. n. 2 cpc ritualmente e tempestivamente depositata sulle quali il Tribunale non si è pronunciato e, pertanto, si chiede di essere ammessi a provare per testi (di seguito indicati) le circostanze di fatto di seguito capitolate, precedute dalla formula di rito “Vero che”, con la precisazione che, stante il divieto di capitolare in forma negativa, i capitoli di prova da 1 a
2 9 vengono formulati in positivo ma sono diretti a provare la circostanza negativa della non riconducibilità né a , né a né a (unici Persona_1 Controparte_3 CP_4 familiari conviventi con l'attore all'epoca dell'asserita notifica), delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento per cui è causa:
1) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 che si rammostra al teste è di (doc. 1); Persona_1
2) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65027182492-1 che si rammostra al teste è di (doc. 2); Persona_1
3) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 che si rammostra al teste è di (doc. 3); Persona_1
4) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 che si rammostra al teste è di (doc. 1); Controparte_3
5) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65027182492-1 che si rammostra al teste è di (doc. 2); Controparte_3
6) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 che si rammostra al teste è di (doc. 3); Controparte_3
7) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 che si rammostra al teste è di (doc. 1); CP_4
8) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65027182492-1 che si rammostra al teste è di (doc. 2); CP_4
9) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 che si rammostra al teste è di (doc. 3); CP_4
10) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 che si rammostra al teste è dell'Avv. Roberta Olmari (doc. 1);
11) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65027182492-1 che si rammostra al teste è dell'Avv. Roberta Olmari (doc. 2);
12) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 che si rammostra al teste è dell'Avv. Roberta Olmari (doc. 3);
13) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 che si rammostra al teste è di un'impiegata dello Studio Legale AT PA e Associati (doc. 1);
3 14) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65027182492-1 che si rammostra al teste è di un'impiegata dello Studio Legale AT PA e Associati (doc. 2);
15) la firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 che si rammostra al teste è di un'impiegata dello Studio Legale AT PA e Associati (doc. 3);
16) nel 2014 l'Avv. Roberta Olmari lavorava all'interno dello Studio Legale AT PA
e Associati sito in Verona Piazzetta Chiavica n. 2;
17) le firme apposte sugli avvisi di ricevimento che si rammostrano al teste sono di un'impiegata dello Studio Legale AT PA e Associati (doc. 4 );
18) riferisca il teste il nome delle impiegate che, nell'anno 2014, lavoravano nello Studio
Legale AT PA e Associati sito in Verona Piazzetta Chiavica n. 2;
19) In data 08/01/2014 in San Giovanni Ilarione (VR) Via Cengie n. 9 Parte_1 viveva con la moglie e i figli e;
Persona_1 Controparte_3 CP_4
20) In data 17/10/2014 in San Giovanni Ilarione (VR) Via Cengie n. 9 Parte_1 viveva con la moglie e i figli e;
Persona_1 Controparte_3 CP_4
21) In data 05/08/2014 in San Giovanni Ilarione (VR) Via Cengie n. 9 Parte_1 viveva con la moglie e i figli e . Persona_1 Controparte_3 CP_4 conclusioni per il convenuto:a) in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della querela di falso proposta;
b) in via principale nel merito, respingersi la querela di falso, in quanto infondata;
c) in ogni caso, dichiararsi che gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica degli avvisi di addebito per cui è causa costituiscono fonti di prova nel procedimento RG. n. 399/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Antonio Gesumunno;
d) con vittoria di spese e competenze di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avanti al Tribunale di Verona Sezione Lavoro l'attore ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento 12220199008223231000, notificatagli in data
20.1.2020, al fine di sentir dichiarare l'insussistenza del diritto dell'Agente della Riscossione di procedere a esecuzione forzata nei suoi confronti. Tra le censure formulate, l'attore ha eccepito, per quel che qui rileva, la mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti.
4 si è costituita in giudizio producendo le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento CP_1 delle raccomandate n. 65017289383-5 del 2/01/2014, n. 65027182492-1 del 9/10/2014 e n.
65025324479-4 del 27/5/2014 relative agli avvisi di addebito n. 42220130002428327000, n.
42220140002381507000 e n. 42220140000933535000.
All'udienza del 9.11.2021 l'attore ha dimesso atto di querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento prodotti e il giudice del lavoro, con ordinanza del 16.3.2022 ha autorizzato la presentazione della querela di falso da parte di , sospeso il giudizio sino alla Parte_1 definizione della causa avente per oggetto la querela di falso e assegnato termine di gg. 30 per la proposizione della causa relativa alla querela.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha quindi proposto la Parte_1 presente querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n.
65017289383-5, n. 65027182492-1 e n. 65025324479-4 in quanto le sottoscrizioni ivi apposte non sono riconducibili a né a taluno dei suoi familiari. Parte_1
si è costituita in giudizio deducendo eccependo l'inammissibilità della querela di CP_1 falso per non avere l'attore, secondo quanto prescritto dall'art. 221 c.p.c., indicato gli elementi e le prove della falsità. Nel merito ha concluso per il rigetto della querela proposta presentata e contestato quanto dedotto da controparte in merito alle dichiarazioni rese dal procuratore di avanti al giudice del lavoro. CP_1
La causa è stata istruita con CTU grafologia sugli originali degli avvisi di accertamento custoditi presso la cancelleria del giudice del lavoro e all'esito, rigettate le eccezioni di nullità
e la richiesta di rinnovazione della CTU di parte attrice, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * * *
Oggetto del giudizio è la querela di falso presentata da avverso la notifica Parte_1 degli avvisi di addebito n. 422 2013 00024287 27 000, n. 422 2014 000 238 15 07 000 e n.
422 2014 00009335 35 000.
Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, ai sensi degli art. 221 ultimo comma e 50 bis n. 1 c.p.c. vigenti ratione temporis.
Sempre in via preliminare si osserva che "La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ.,
5 è devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto (Cass.
28 maggio 2007, n. 12399; v. pure Cass. 6 dicembre 2006, n. 26149; 26 marzo 2002, n.
4310; così come, specularmente, al giudice della causa principale non è consentito esprimere un giudizio di merito sulla dedotta falsità: Cass. 2 marzo 1996, n. 1636)" (Cass. 14457 del
2025).
Quanto all'ammissibilità della querela di falso - il cui esame invece compete al giudice della querela - “la relazione di notifica, redatta da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nel caso di specie dall'agente postale, costituisce piena prova, fino a querela di falso, limitatamente alla data di notificazione e alle dichiarazioni rese dalla persona consegnataria, ai sensi dell'art. 2700 c.c., attestazioni alle quali l'ordinamento riconosce fede privilegiata. Ove il destinatario, venendo a conoscenza della relata di notifica aliunde, si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato della proposizione della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo della firma, aggredendo in tal guisa l'attestazione con cui il pubblico ufficiale ha affermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario e il consegnatario/firmatario della relata” (in tal senso tra le ultime Cass. 16640 del 2025).
La Suprema Corte ha sul punto chiarito che la presenza di una sottoscrizione, ancorché illeggibile o apparentemente non riconducibile al destinatario, è, di norma, sufficiente a considerare la notifica formalmente conforme al modello legale (Cass., S.U., n. 9962/2010;
Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 2482/2020). Sicché il processo notificatorio risulta validamente posto in essere e, per metterne in discussione il perfezionamento con efficacia erga omnes, è anche in questi casi necessario esperire querela di falso.
Nel caso di specie, i tre avvisi di ricevimento impugnati sono stati notificati presso la residenza dell'attore (via Cengie n.9 San Giovanni Ilarione) e recano tutti la sottoscrizione nell'area riservata alla “firma per esteso del ricevente”.
Calati i principi sopra espressi della Corte di Cassazione, in mancanza di specificazione da parte dell'agente postale in merito al firmatario della relata, tali sottoscrizioni, ancorché apparentemente non riconducibili al destinatario, sono sufficienti a considerare, salvo querela di falso, che l'agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento nell'apposito spazio e a ritenere la notifica formalmente conforme al modello legale.
6 Non rileva ai fini in esame è l'allegazione del procuratore di verbalizzata nel giudizio CP_1 avanti al giudice del lavoro secondo cui “trattasi di avvisi di addebito notificati preso la residenza del ricorrente ai sensi del 335 cpc, rimettendosi in ogni caso al giudice quanto alla produzione degli originali;
osserva inoltre che la firma sugli avvisi di addebito non è quella del ricorrente, ma quella di terzi che, presso la residenza, hanno ricevuto detti avvisi, evidenziando come il disconoscimento possa esser fatto solo per firma propria”.
Com'è noto le dichiarazioni del difensore non hanno valore confessorio e, a fronte delle attestazioni rese dall'agente postale quale pubblico ufficiale circa la firma del destinatario, è del tutto privo di effetti probatori che il procuratore di , per contestare il CP_1 disconoscimento avversario, abbia affermato che le firme sono di terzi.
Deve quindi ritenersi ammissibile la querela di falso proposta dall'attore che ha contestato di avere apposto la propria sottoscrizione sui tre avvisi impugnati e offerto di provare la circostanza mediante prova orale, produzione documentale , ordine di esibizione e richiesto consulenza grafologica se ritenuta necessaria. L'eccezione di inattendibilità dei familiari dell'attore indicati come testi non consente evidentemente di ritenere non adempiuto l'onere di indicare gli elementi e le prove della falsità.
Per procedere all'accertamento della falsità delle firma impugnate è stata disposta C.T.U. grafologica le cui conclusioni sono pienamente condivisibili perché sostenute da un accertamento molto rigoroso e condotto con metodologia esente da censure e assolutamente ancorata ai criteri scientifici vigenti in materia.
In punto di CTU devono essere rigettate l'eccezione di nullità della CTU sollevate da parte attrice per avere la CTU autonomamente acquisito documenti e per non aver allegato per intero le osservazioni alla bozza.
La CTU era stata espressamente autorizzata ad acquisire documenti presso pubbliche amministrazioni da intendersi quale autorizzazione all'acquisizione di documenti aventi valore di atto pubblico e, nello specifico, la CTU ha osservato, analizzato e considerato le firme apposte su un atto notarile, sulla carta d'identità e sul passaporto, tutti documenti con valore di atto pubblico.
Non comporta poi la nullità della CTU il mancato deposito delle osservazioni alla bozza posto che la CTU ne ha riportato il contenuto nella relazione finale riportando virgolettate le contestazioni di parte attrice ed ha dedicato 14 dettagliate pagine alle osservazioni di parte
7 attrice. Peraltro l'analisi delle osservazioni successivamente depositate dall'attore consente di affermare che le osservazioni del procuratore dell'attore sono state tutte riportate ed esaminate dalla CTU.
Ciò posto l'iter seguito dalla CTU è stato quello di esaminare prima gli originali dei documenti impugnati riscontrando che non sono emerse anomalie lungo il filo grafico dei documenti sulle quali sono apposte le firme analizzate. Sulla scorta di tale analisi la CTU ha riscontrato che il tracciato grafico relativo alle tre firme (X1, X2 e X3) non è esito di operazioni/riproduzioni strumentali – meccaniche, ma proviene dall'azione grafica prodotta da mano scrivente.
Quindi, coerentemente con il quesito postole, la CTU ha indagato se la natura grafomotoria
(in termini di pressione - gesto grafico - gesto fuggitivo, visti nell'insieme nella loro complessità, variabilità e interazione dinamica) del soggetto che ha vergato X1, quello che ha vergato X2 e quello che ha vergato X3, fosse tecnicamente compatibile o meno con il grafismo autografo delle firme/scritture di comparazione del signor . Parte_1
Per effettuare ciò la CTU ha dapprima esaminato le firme apposte sulla raccomandata n.
65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 (X1), sulla raccomandata n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014 (X2); sulla raccomandata n. 65025324479-4 recante la data del
5.6.2014 (X3). Successivamente ha analizzate le scritture/firme del signor Parte_1
(comparative autografe A) effettuando la simultanea comparazione con gli aspetti grafo- motori e gli elementi distintivi rilevati/illustrati ed esplicitati nelle firme in Verifica X1, X2 e
X3, precisando che le scritture/firme autografe A a disposizione per la comparazione sono distribuite in un arco temporale di circa 18 anni per cui, nella loro progressione temporale, è stato possibile osservare e rilevare gli elementi relativi alla variabilità grafica del signor cogliere la coerenza dell'insieme e la solidarietà dinamica dei vari Parte_1 parametri grafici, in un continuum di immediatezza grafica, naturalezza, spontaneità e complessità, caratteristiche riconducibili ad un preciso pattern grafomotorio che ha trovato conferma anche nel saggio grafico.
La CTU ha quindi dato atto che l'esame/analisi/comparazione tra firme A, X1, X2 e X3 ha evidenziato che le firme sono formalmente costituite da tracciati formalmente diversi e differenti tra loro, e dal confronto con il materiale comparativo, per ogni firma, sono emerse somiglianze e differenze.
8 Passando quanto all'analisi delle singole firma la CTU ha concluso che “l'esito del bilanciamento a posteriori ha fornito match positivo di possibile compatibilità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 (X1) alla mano del sig. , non solo perché in Parte_1 presenza di possibile tracciato non genuino per il tentativo di mascheramento degli elementi distintivi, ma anche per la concomitante presenza della peculiarità individualizzante rilevata sia in A che in X1; vista l'assenza (in X1) di elementi grafomotori individualizzanti, non è possibile tecnicamente escludere l'ipotesi che gli altri elementi rilevati come somiglianze siano tali per delle similarità casuali (tra A e X1) e quindi, da un punto di vista tecnico, non è possibile escludere completamente l'eterografia e l'ipotesi che la firma X1 sia riconducibile ad altra/diversa mano scrivente rispetto alle comparative A, redatte dal signor Pt_1
.
[...]
Sulla raccomandata n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014 (X2) la CTU ha invece rilevato che le somiglianze assumono la connotazione di corrispondenze perché quelle riscontrate tra le comparative A e X2 riguardano la personale grafomotricità della scrittura e della firma che è individuale e individualizzante, dipendente da un lato da scelte della volontà personale (ideazione) e dall'altro dalla neurofisiologia (esecuzione) attraverso la quale si esplica la neuro-motricità grafica. Di particolare rilevanza ha segnalato “le lettere iniziali maiuscole delle parole in X2 la cui dinamica realizzativa ha trovato corrispondenza con quella rilevata nelle comparative A, in riferimento alle lettere “L”, “d”, “J” e in combinazione con la modalità a “fiocco” della lettera “t”; il grafema concavo verso il basso che ha trovato corrispondenza non solo nell'ideo-esecuzione ma anche nella collocazione nella sequenza progressiva del movimento, ossia dopo l'iniziale maiuscola in A come nella prima parola in X2; entrambe caratteristiche grafo-motorie personalizzate, automatizzate e altamente individualizzante, a conferma della ripetitività nell'abitualità dei gesti, perché ognuno “… traccia istintivamente le forme che gli sono più consuete…” (legge del minimo sforzo). Per quanto riguarda le differenze date dall'incoerenza presente in X2 e non osservata nelle A sono emerse in relazione alla seconda parola, ossia quella parte della firma rivelatasi carente di spontaneità e di automatizzazione nella dinamica e nella programmazione dei movimenti e proprio per questo si è palesata (la seconda parola di X2) un dinamismo correlato e affine alle comparative A, perché tra la prima e la seconda parola
9 di X2 è cambiato il rapporto tra energia scrittoria- velocità di redazione e ampiezza, trattandosi di un rapporto stretto che, il variare di una delle tre dimensioni, comporta variazioni anche nelle altre due dimensioni. I mancati riscontri si sono rivelati delle apparenti differenze, ossia caratteristiche rilevate in A che non hanno trovato corrispondenza in X2 e non possono essere considerate tali (differenze) perché il range della variabilità soggettiva emersa nell'analisi delle comparative A è più ampio e complesso rispetto a quello rilevato in X2. La CTU quindi , per la firma X2 ha escluso l'ipotesi formulata all'inizio del presente elaborato peritale relativa alla eterografia atteso che le concordanze emerse, per quantità e per qualità, sono di tipo sostanziale e si collocano al di fuori di ogni ipotesi di similarità casuali perché, con inequivocabile chiarezza, restano confermate dall'ambito del range della variabilità soggettiva e della complessità, in considerazione del rapporto velocità-coesione-stile delle comparative A e rientrano nelle particolarità del grafismo personale individualizzante, ossia il master pattern61 del signor . Parte_1
Per la raccomandata n. 65025324479-4 recante la data del 5.6.2014 (X3), secondo la CTU,
“le differenze assumono la connotazione di discordanze sostanziali nella dinamica e nella ideo-esecuzione del tracciato grafico e la presenza di sole somiglianze formali non è sufficiente per supportare l'ipotesi di autografia. Le discordanze emerse, per quantità e per qualità, sono di carattere sostanziale, si tratta di aspetti inconciliabili inerenti a caratteristiche grafiche nelle dinamiche della grafo-motricità che non possono avere la stessa matrice (A e X3) e non rientrano nelle particolarità del grafismo personale individualizzante, ossia il master patter del signor e tecnicamente Parte_1 confermano l'ipotesi di eterografia della sottoscrizione”.
La CTU ha dato esauriente risposto alle contestazione sollevate da parte attrice evidenziando che le stesse risultano contradditorie e tecnicamente inattendibili, carenti di chiarezza, rigore e oggettività, con errori tecnico/metodologici, prive dei criteri previsti dalla scientificità del metodo richiesta nell'ambito delle scienze forensi e avanzate con linguaggio caratterizzato dalla soggettività ed ha confermato le proprie conclusioni secondo cui “la firma per ricevuta apposta nello spazio destinato alla “firma del destinatario” sull'avviso di ricevimento della raccomandata delle n. 65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 è tecnicamente riconducibile con possibilità alla mano del signor;
Parte_1 raccomandata n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014 è tecnicamente
10 riconducibile alla mano del signor raccomandata n. 65025324479-4 Parte_1 recante la data del 5.6.2014 non è tecnicamente riconducibile alla mano del signor Pt_1
.
[...]
Sulla scorta delle condivisibili risultanze della CTU deve ritenersi dimostrato che la firma apposta in calce all' avviso di ricevimento della raccomandata 65025324479-4 recante la data del 5.6.2014 non è tecnicamente riconducibile alla mano del signor da Parte_1 ciò derivando l'accoglimento della querela di falso proposta dall'attore, con adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all'art. 226, c.2 cpc, come da dispositivo.
La querela di falso non può essere accolta con riferimento agli altri due avvisi di ricevimento impugnati.
Premesso che nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale (cfr. Cass. 2126 del 2019), all'esito della CTU espletata non è stata acquisita una prova certa sulla non attribuibilità della contestata sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale. Ne consegue quindi che la querela di falso non può essere accolta con riferimento alla raccomandata delle n. 65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 e alla raccomandata n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014.
Alla luce delle risultanze della CTU il Collegio ritiene non rilevanti le prove orali formulate.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) accerta e dichiara che la firma in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata n.
65025324479-4 del 5.6.2014 non è stata da e, per CP_5 Pt_2 CP_6 Parte_1
l'effetto, accoglie la relativa querela di falso proposta dall'attore relativamente al suddetto avviso di ricevimento;
2) visti gli artt. 226 e 227 cpc, nonché 537 cpp, dispone che, a cura della Cancelleria dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza (e prima della sua restituzione come da punto
3), sull'originale acquisita agli atti dell'avviso di ricevimento di cui al punto precedente sia
11 fatta menzione del fatto che, con la presente sentenza, è stato accertato che la firma in calce nello spazio destinato all'indicazione del destinatario non è stata apposta di proprio pugno da
Parte_1
3) ordina la restituzione all' – direzione provinciale di Verona – Controparte_2 dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 65025324479-4 recante la data del 5.6.2014
(conservato presso la Cancelleria della Sezione lavoro dell'intestato Tribunale), dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) rigetta la querela di falso promossa da avverso gli avvisi di ricevimento Parte_1 delle raccomandate n. 65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 e n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014;
4) condanna, ai sensi dell'art. 226 co. 1 c.p.c. alla pena pecuniaria di € 20 Parte_1 per ciascuna delle due querele;
5) ordina la restituzione gli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 65017289383-5 recante la data del 8.1.2014 e n. 65027182492-1 recante la data del 17.10.2014 disponendo, a cura della Cancelleria e dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, che sugli avvisi di ricevimento acquisiti in originale sia fatta menzione del fatto che, con la presente sentenza, è stato accertato che la firma apposta della parte relativa alla sottoscrizione del ricevente è stata apposta di proprio pugno da Parte_1
4) pone le spese della CTU grafologica a carico di parte attrice e di parte convenuta al 50% ciascuna;
6) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
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