Art. 4.
All'onere annuo di lire 52 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ai provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 280 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e conseguente aumento di pari importo del capitolo n. 99 del bilancio dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 52 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ai provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 280 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e conseguente aumento di pari importo del capitolo n. 99 del bilancio dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 e corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.