Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02210/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02155/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2155 del 2022, proposto dal sig. DO CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 36/E.U./2022, prot. n. 17831 del 7 ottobre 2022, per sanzionare la realizzazione di diverse opere abusive all’interno della proprietà del ricorrente posta nel territorio comunale di Amalfi e segnatamente alla via S. Caterina n. 6.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. RT FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso con il quale parte ricorrente ha lamentato che a seguito di due sopralluoghi eseguiti a circa quattro anni di distanza l’uno dall’altro, il Comune di Amalfi aveva emesso l’ordinanza impugnata n. 36/E.U./2022, prot. n. 17831 del 7 ottobre 2022, per sanzionare con la demolizione la realizzazione delle seguenti opere: “a. Ampliamento di un locale tecnologico, eseguito mediante lo sbancamento di un terrapieno di una superficie complessiva di mq. 8.00 e volumetria di circa mc. 29.00, con conseguente aumento della superficie utile e di volume; b. Cambio di destinazione d’uso dell’originario locale tecnologico in ambiente cucina, avente un’altezza interna oscillante tra m 2.43 e m 2.83, completa di impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, e di scarico, con pareti rivestite da intonaco e piastrelle e completa di pavimentazione; c. Rimozione di una porzione della muratura, posta tra la veranda e il retrostante locale tecnologico già oggetto di trasformazione, avente una lunghezza di m 2,50 e un’altezza m 2.10 circa; d. Realizzazione di un’apertura di un vano porta sul prospetto principale del locale tecnologico già oggetto di trasformazione, delle dimensioni di m 1.80 x m 0.80 circa, completo di infissi in alluminio; e. Realizzazione, sul prospetto principale del locale tecnologico già oggetto di trasformazione, di una parete attrezzata con lavello, un piano di lavoro in marmo, un impianto idrico ed un rivestimento in piastrelle maiolicate; f. Installazione sulla copertura del locale tecnologico già oggetto di trasformazione composto da un pergolato di pali di castagno, di pannelli in ondulina plastica, ottenendo una tettoia di forma irregolare delle dimensioni di m 10.70 di lunghezza x m 4.00 max e m 2.00 di larghezza minima per un’altezza max di m 3.60 ed un’altezza minima di m 1.80; g. Rimozione del terreno vegetale posto a copertura del locale tecnologico già oggetto di trasformazione; h. Realizzazione, su una preesistente aiuola, di un massetto in calcestruzzo su cui risulta posizionato un serbatoio per gpl” .
2. Ha precisato il ricorrente che, tuttavia, quanto alle opere sub c) e d) le stesse sarebbero state rimosse e lo stato dei luoghi ripristinato in forza, in particolare, della CILA del 2.12.2022 (depositata in atti solo il 2.12.2025) nella quale aveva comunicato che avrebbe “ chiuso il setto murario, così come avrebbe eliminato la porta posta sul prospetto sud, lavori effettivamente eseguiti, come risulta dalla comunicazione di ultimazione dei lavori del successivo 3 dicembre ”.
2.1 Da ultimo, in data 2.12.2025 il ricorrente ha altresì depositato un’istanza di sanatoria ex art. 36 TUED presentata in data 28.12.2022 al fine di sanare l’abuso sub b), consistente nel cambio di destinazione d’uso del vano tecnologico in vano cucina.
3. Ciò posto ha impugnato l’ordinanza affidando le proprie censure a tre mezzi così rubricati: “I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 6-BIS, 10, 22, 23-TER, 31, 34-BIS, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01, COME SUCC. MOD. ED INT., DE¬GLI ARTT. 146 E 149 DEL D.LGS. 42/2004, DEL D.P.R. 31/2017 E DEL RELATIVO ALLEGATO A, E DELLE LL. RR. CAMP. 35/87 E 13/2022. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE; II. II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SEGG. DELLA L. 241/90; III. III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 6 BIS, 10, 22, 27, 31, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01 E DEGLI ARTT. 146, 149 E 167 DEL D.LGS. 42/2004. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI PRESUPPOSTI”.
4. Il Comune, pur regolarmente intimato non si è costituito in giudizio, cosicchè, sentita la parte come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione a seguito dell’udienza di smaltimento svoltasi in modalità telematica, così come previsto dall’art. 87 bis cod.proc.amm.
5. Il ricorso è innanzitutto parzialmente improcedibile quanto alle censure correlate alle lettere a), b), c) e d).
5.1 Quanto agli abusi sub a) e b), come prima richiamato, il ricorrente ha da ultimo depositato in atti l’istanza di permesso di costruire in sanatoria per il vano cucina (sub b), realizzata previo ampliamento e cambio di destinazione d’uso del preesistente locale tecnologico sub a) (ampliamento del locale tecnologico). Tanto è sufficiente a rendere improcedibili le censure, tenuto conto che, per consolidata giurisprudenza seguita dalla Sezione, la presentazione dell’istanza di permesso di costruire implica l’ammissione della realizzazione dell’abuso e sposta l’interesse del ricorrente sull’esito dell’istanza di sanatoria. Esito di cui, peraltro, nella odierna fattispecie non è stato dato atto dal ricorrente.
5.2 Quanto agli abusi sub c) e d) lo stesso ricorrente ha dedotto di aver provveduto al ripristino delle opere di cui alle suindicate lettere dell’ordinanza di demolizione.
6. Prima di passare alla disamina del merito delle censure più specifiche afferenti le singole e residue opere eseguite, il Collegio reputa di dover preliminarmente sgomberare il capo decisorio dalle contestazioni epidermiche veicolate ai capi 2) e 3) del ricorso e riguardanti, sostanzialmente, l’asserita illegittimità dell’ingiunzione demolitoria per mancata trasmissione dell’avviso di avvio del procedimento, per difetto di motivazione e per mancata attesa, prima dell’emissione del provvedimento demolitorio, della possibile presentazione dell’istanza in sanatoria.
6.1 Quanto al mancato preavviso di avvio del procedimento, non è fondata la censura di difetto del contraddittorio procedimentale e segnatamente di violazione dell’art. 7 della L. 241/1990. Per respingere la doglianza basta al Collegio che nella costante interpretazione della giurisprudenza, stante la natura vincolata del provvedimento di demolizione, è indubbio che lo stesso non abbisogni del previo avviso di avvio e comunque non necessiti, per la sua legittimità, della partecipazione al procedimento amministrativo da parte del privato che ne è inciso. Invero costituisce ius receptum il principio secondo il quale “ L’attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso ” (Consiglio di Stato sez. III, n.2335/2025).
6.2 Quanto al censurato difetto di motivazione e d’istruttoria a causa, in tal caso, della mancata attesa della presentazione dell’istanza di sanatoria il Collegio osserva che, contrariamente alle considerazioni del ricorrente, il provvedimento impugnato risulta ben chiaro nell’indicazione della posizione e dell’entità degli abusi e rispetta le previsioni di cui all’art. 31 TUED. La disposizione, difatti, mentre al comma 1 indica che “ 1.Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”, al successivo comma 2 precisa il contenuto dell’ordinanza la quale nella quale “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”. In tema è piana l’interpretazione della giurisprudenza in base alla quale “L’ordine di demolizione e l'ordine di acquisizione al patrimonio dell'ente non richiedono una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per la loro adozione è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità del titolo abilitativo o in sua assenza. Il provvedimento demolitorio è invero sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività ” (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2787/2024).
7. Si può così addivenire alla residua porzione delle censure da scrutinare, tutte concentrate al primo motivo, seguendone l’ordine espositivo. Dette censure sono fondate limitatamente alle sole contestazioni riguardanti le contestazioni sul solo punto f) dell’ordinanza di demolizione.
7.1 Sono infondate le censure di cui ai punti e),f),g) della ordinanza di demolizione, riguardanti rispettivamente, la realizzazione: i) quanto alla lettera e) di una parete attrezzata, una piastra cucina e il lavello costruiti sul muro esterno del nuovo locale cucina illegittimamente edificato (ampliato); quanto alla lettera f) della sovrastante tettoia e, infine, quanto alla lettera g), della rimozione del terreno sostituito dalla tettoia.
Dette opere, invero, risultano correlate alla realizzazione del vano cucina abusivamente ricavato previo ampliamento e modifica della precedente destinazione d’uso del locale quale locale tecnico contestati sub a) e b).
7.1.1 Ciò posto le opere in contestazione sub e),f),g) si presentano strettamente connesse proprio con la realizzazione abusiva del vano cucina. In tal modo, non risultando in atti l’accoglimento dell’istanza di sanatoria riguardante quest’ultima, le opere ora in esame si presentano correlate e adiacenti ad opere non autorizzate delle quali, a questo punto, condividono l’abusività che non fa che ripetersi e perpetrarsi anche sulle attività adiacenti. Difatti “ gli interventi edilizi, di qualunque tipo, anche di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, realizzati su immobili abusivi non condonati, ripetono le caratteristiche di abusività dell’opera principale alla quale accedono ” (così, da ultimo, Cons. St., sez. VI, n. 188/2022).
Tanto, inoltre, anche in applicazione del costante avviso in base al quale le opere abusive non possono essere valutate atomisticamente, ma devono essere considerate nella loro globalità. In proposito costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui “In presenza di una pluralità di abusi edilizi, non è possibile parcellizzare gli illeciti; è necessario un apprezzamento globale delle opere per valutarne l'incidenza sull'assetto del territorio, in quanto una considerazione atomistica non consente di comprendere in modo adeguato l'impatto complessivo ” (Consiglio di Stato sez. II, n.5831/2025).
Resta da esaminare la censura riguardante la lettera h) riguardante la realizzazione di un massetto in cemento per l’apposizione di un serbatoio gpl. Effettivamente, quanto a quest’opera esiziale, che non si presenta al servizio esclusivo delle opere abusive realizzate, il Collegio rileva che la sua realizzazione in assenza di titolo avrebbe potuto, al più, determinare l’applicazione di una sanzione pecuniaria piuttosto che demolitoria.
Conclusivamente, il ricorso è: improcedibile quanto alle censure riguardanti i capi a),b),c),d) dell’ordinanza di demolizione; infondato e),f),g); fondato soltanto quanto al capo h) del medesimo atto impugnato.
La mancata costituzione in giudizio del Comune esime dalla determinazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede :
- lo dichiara improcedibile quanto alle censure riguardanti i capi a),b),c),d) dell’ordinanza di demolizione per sopravvenuto difetto d’interesse;
- lo respinge quanto ai punti sub e),f) e g);
- lo accoglie limitatamente alla sola censura riguardante il punto h) dell’ordinanza di demolizione, che pertanto è annullata in parte qua .
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
RT FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO