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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1013/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 147/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Santa Maria Maggiore N. 164 00184 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8314/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036400330 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036400330 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036400330 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 608/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. TK3036400330/2023, notificato in data 14 marzo 2023, l'Agenzia delle
Entrate accertava, nei confronti della Resistente_1 s.r.l. (già “Associazione_1 s.r.l.”, esercente l'attività di
“commercio al dettaglio di prodotti via internet” – di seguito, anche “la parte”, “la società” o “l'appellata”) per l'anno d'imposta 2016 maggiori imposte IRES (per € 196.911,29), IRAP (per € 196.911,29) e IVA (per
€ 44.874,32)
Tale avviso era scaturito dal Processo Verbale di Constatazione (di seguito “PVC”) redatto dalla Guardia di Finanza – Nucleo Operativo Metropolitano di Roma - in data 12 gennaio 2023, regolarmente notificato alla parte.
Premette parte appellante che nel periodo sottoposto a verifica (01/01/2016 – 31/12/2019) il sig. Nominativo_1 e la sig.ra Nominativo_2 (nella loro qualità – rispettivamente di amministratore e socio di maggioranza al 68% e di socio al 32%,) hanno posto in essere molteplici operazioni finanziarie attraverso conferimenti di capitale alla società Resistente_1 s.r.l. (già Associazione_1 s.r.l.), sotto forma di “finanziamenti infruttiferi”, di rilevante importo.
In particolare:
- Nominativo_1 ha conferito un capitale proprio pari a € 314.850,00 (ivi comprese le somme versate dai genitori a titolo di “sovvenzione infruttifera socio in nome e per conto di Nominativo_1”), a fronte di un reddito complessivo rilevato pari a € 100.441,13 (del periodo complessivamente esaminato) e di un'unica partecipazione agli utili della Resistente_1 S.r.l. (pari a € 10.000,00 per l'anno 2016) quale esclusivo compenso percepito in qualità di amministratore;
- Nominativo_2 ha apportato all'interno della Resistente_1 S.r.l. una somma pari a € 149.500,00, a fronte di un reddito complessivo pari a € 49.958,31 (del periodo complessivamente esaminato) e ad una sola partecipazione agli utili della Resistente_1 S.r.l. (pari a € 10.000,00 per l'anno 2016). I conferimenti così apportati risultavano poco congrui in relazione alla capacità reddituale dei soci.
Così pure in relazione alle movimentazioni finanziarie provenienti da rapporti intestati a soggetti esterni alla società sottoposta a verifica, Nominativo_3 e Nominativo_4, genitori di Nominativo_1. Con la sentenza n. 8314/02/2024, depositata il 21 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha parzialmente accolto il gravame (“con riferimento ai versamenti effettuati alla società dal conto corrente cointestato dai genitori del Nominativo_1 e alla violazione del regime di sospensione Iva”), e compensato tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate, per quanto di soccombenza, interpone atto di appello, contestando:
-nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione nonché per errata valutazione degli atti e dei fatti di causa, nella parte in cui la Corte di primo grado ha accolto il ricorso di parte avversa con riferimento alla ripresa a tassazione dei fondi versati alla società dal conto corrente bancario cointestato ai genitori dell'Amministratore della Resistente_1;
- nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo n. 8 comma 2 del d.P.R.
633/1972.
Chiede conclusivamente di riformare parzialmente la sentenza di primo grado, per la parte di soccombenza, con vittoria di spese.
Non si è costituita parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Il parziale accoglimento del ricorso nella sentenza di primo grado è così motivato:
“la questione posta quanto alla violazione del regime di sospensione Iva per avere superato il plafond attiene ad un mero errore di imputazione per avere il commercialista indicato il codice 6072 anziché quello corretto 7029.
Per quanto attiene, di converso, alla ripresa a tassazione di cui si controverte attiene alla affermata abusività di un vantaggio fiscale concretizzatosi nella sottrazione a tassazione di operazioni, quali il bonifico di euro 20.000,00 per l'acquisto di un cliente privato di un orologio, servizio per il quale la società non risulta avere emesso idonea fatturazione, nonché le operazioni effettuate su conto corrente personale dello stesso amministratore, che, all'analisi dei flussi· finanziari esaminati nel PVC, ha dichiarato trattarsi di acquisti o vendita di orologi di proprietà personale dello stesso, la cui corresponsione avveniva principalmente in contanti, ma della cui riferibilità a proprietà esclusiva dell'amministratore manca ogni prova, considerato peraltro lo stesso oggetto della società contribuente.
In altri termini, l'Amministratore della SV non ha fornito alcun elemento identificativo per accertare che la cessione degli orologi ceduti nel periodo in esame fosse avvenuta al di fuori dell'attività sociale. Eguali considerazioni devono farsi per le rilevanti elargizioni fatte alla società dalla socia Nominativo_2, che non ha fornito l'origine del denaro versato sul conto corrente della società a titolo di "finanziamento infruttifero", tenuto conto peraltro del reddito dichiarato (euro 8.865,63) per il periodo m esame.
A fronte della non credibilità di siffatte operazioni - oltre a non risultare documentate - e in conseguenza di ciò, pertanto, nella corretta distribuzione del carico probatorio, incombeva sulla società contribuente l'onere di provare non certo il "fatto negativo" di non essere titolare di siffatto maggiore reddito, bensì il fatto, vero e proprio, dell'esatta provenienza delle rimesse sui conto correnti dell'Amministratore e della socia per l'attività imprenditoriale, in ciò conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa riferendosi ad un'attività commerciale secondo la previsione dell'art. 2195 e.e., sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi di impresa e quindi della società.(Cass. n. 1411 del 2003; Cass. n. 2709 del 2004; Cass. n. 15189 del 2006; Cass. n. 7899 del 2007; di recente, Cass. n. 30211 del 2018).
Di converso, oltre alla questione del plafond trova accoglimento la questione della sottoposizione a ripresa di tassazione i fondi versati alla società effettuati dal conto corrente bancario cointestato ai genitori dell'Amministratore della ricorrente, trovando riscontro nelle reciproche annotazioni”.
La sentenza appellata così motivava il parziale accoglimento.
Rileva questo Collegio che sul primo punto in contestazione relativamente ai fondi versati alla società dal conto corrente bancario cointestato al sig. Nominativo_3 ed alla sig.ra Nominativo_4, genitori di Nominativo_1, amministratore della Resistente_1, che troverebbero, secondo i primi giudici semplicemente riscontro e giustificazione nelle reciproche annotazioni, pienamente condivisibili appaiono le argomentazioni dell'Ufficio volte a dimostrare la legittimità della ripresa a tassazione.
Tra l'altro e soprattutto è stato osservato che nell'anno 2016 il sig. Nominativo_3 aveva percepito redditi di pensione pari a € 11.390,47, mentre la sig.ra Nominativo_4 non aveva percepito alcun reddito ed era stata fiscalmente a carico del marito. Ha aggiunto peraltro l'Ufficio appellante che nel corso del procedimento il sig. Nominativo_3, genitore dell'amministratore: non è stato in grado di giustificare € 50.080,00 perché costituiti da contanti la cui origine non è stato possibile determinare;
ha venduto n. 2 orologi per un totale pari a € 33.600,00; ha effettuato sovvenzioni verso la società Associazione_1 s.r.l. per un importo pari a € 58.000,00; ha elargito al figlio Nominativo_1 la somma di € 43.000,00 a titolo di "donazione" senza corredarla da idoneo atto di natura civilistica.
Anche con riferimento all'ulteriore motivo di impugnativa consistente nella violazione e/o falsa applicazione dell'articolo n. 8 comma 2 del d.P.R. 633/1972, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha accolto il ricorso di parte in relazione alla violazione del regime di sospensione Iva ex articolo n. 8, comma 2, del d.P.R. 633/72, contestata dall'Ufficio.
Al riguardo, l'Ufficio ha rilevato la presenza di acquisti effettuati dalla parte in sospensione d'imposta oltre i limiti consentiti.
Le operazioni che hanno concorso al plafond per l'anno 2016 sono costituite dall'ammontare delle cessioni intracomunitarie effettuate nell'anno precedente, per un importo complessivo pari a
€ 220.500,00, così come indicate all'interno del rigo VE30 della sez. 4 del quadro VE del modello I.V.A.
2016 per l'anno 2015.
Ha accertato l'Ufficio che nel 2016 la società ha effettuato acquisti in sospensione d'imposta per
€ 424.474,00, per cui la differenza eccedente il plafond utile (pari a € 203.947,17), è stata recuperata a tassazione ai fini dell'IVA.
Sul punto la Corte di primo grado ha affermato che “...la questione posta quanto alla violazione del regime di sospensione Iva per avere superato il plafond attiene ad un mero errore di imputazione per avere il commercialista indicato il codice 6072 anziché quello corretto 7029”.
I primi Giudici hanno pertanto condiviso quanto sostenuto dalla controparte, secondo la quale nel corso dell'anno 2015 avrebbe in realtà effettuato operazioni ai fini della norma in parola per € 436.596,00, ma che per un mero errore materiale di digitazione del codice IVA all'interno del software per n. 6 fatture, emesse per € 216.096,00, tale importo non è stato indicato all'interno del rigo VE30 colonna 2 della sez.4 del quadro VE del Modello IVA per l'anno 2015.
Sempre secondo parte contribuente, tali fatture sarebbero relative a cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori residenti al di fuori dal territorio dell'unione Europea, che sarebbero state contabilizzate erroneamente con il codice “60-T2” ( corrispondente all'articolo n. 7 bis del d.P.R. n.
663/1972), anziché con il codice “70-29”, corrispondente ad operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo n. 8 comma 1, lett.a).
Al riguardo, rileva questo Collegio che correttamente l'Ufficio ha osservato la necessità, in tale ipotesi, da parte della società, di modificare la dichiarazione IVA presentata per l'anno d'imposta 2016.
La dichiarazione integrativa deve essere prodotta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, a pena di decadenza.
Nella fattispecie nessuna dichiarazione integrativa è stata prodotta per gli anni in questione, per cui le dichiarazioni presentate sono a tutti gli effetti definitive ed i dati ivi indicati certi.
L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza di primo grado parzialmente modificata come in motivazione.
Le spese di giudizio sono liquidate a carico di parte soccombente in euro 5000, per il primo grado, e
6000, per il secondo grado, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello e riforma parzialmente la sentenza appellata. Spese a carico di parte soccombente per euro 5000, per il primo grado, e 6000 per il secondo grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 147/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Santa Maria Maggiore N. 164 00184 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8314/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036400330 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036400330 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036400330 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 608/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. TK3036400330/2023, notificato in data 14 marzo 2023, l'Agenzia delle
Entrate accertava, nei confronti della Resistente_1 s.r.l. (già “Associazione_1 s.r.l.”, esercente l'attività di
“commercio al dettaglio di prodotti via internet” – di seguito, anche “la parte”, “la società” o “l'appellata”) per l'anno d'imposta 2016 maggiori imposte IRES (per € 196.911,29), IRAP (per € 196.911,29) e IVA (per
€ 44.874,32)
Tale avviso era scaturito dal Processo Verbale di Constatazione (di seguito “PVC”) redatto dalla Guardia di Finanza – Nucleo Operativo Metropolitano di Roma - in data 12 gennaio 2023, regolarmente notificato alla parte.
Premette parte appellante che nel periodo sottoposto a verifica (01/01/2016 – 31/12/2019) il sig. Nominativo_1 e la sig.ra Nominativo_2 (nella loro qualità – rispettivamente di amministratore e socio di maggioranza al 68% e di socio al 32%,) hanno posto in essere molteplici operazioni finanziarie attraverso conferimenti di capitale alla società Resistente_1 s.r.l. (già Associazione_1 s.r.l.), sotto forma di “finanziamenti infruttiferi”, di rilevante importo.
In particolare:
- Nominativo_1 ha conferito un capitale proprio pari a € 314.850,00 (ivi comprese le somme versate dai genitori a titolo di “sovvenzione infruttifera socio in nome e per conto di Nominativo_1”), a fronte di un reddito complessivo rilevato pari a € 100.441,13 (del periodo complessivamente esaminato) e di un'unica partecipazione agli utili della Resistente_1 S.r.l. (pari a € 10.000,00 per l'anno 2016) quale esclusivo compenso percepito in qualità di amministratore;
- Nominativo_2 ha apportato all'interno della Resistente_1 S.r.l. una somma pari a € 149.500,00, a fronte di un reddito complessivo pari a € 49.958,31 (del periodo complessivamente esaminato) e ad una sola partecipazione agli utili della Resistente_1 S.r.l. (pari a € 10.000,00 per l'anno 2016). I conferimenti così apportati risultavano poco congrui in relazione alla capacità reddituale dei soci.
Così pure in relazione alle movimentazioni finanziarie provenienti da rapporti intestati a soggetti esterni alla società sottoposta a verifica, Nominativo_3 e Nominativo_4, genitori di Nominativo_1. Con la sentenza n. 8314/02/2024, depositata il 21 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha parzialmente accolto il gravame (“con riferimento ai versamenti effettuati alla società dal conto corrente cointestato dai genitori del Nominativo_1 e alla violazione del regime di sospensione Iva”), e compensato tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate, per quanto di soccombenza, interpone atto di appello, contestando:
-nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione nonché per errata valutazione degli atti e dei fatti di causa, nella parte in cui la Corte di primo grado ha accolto il ricorso di parte avversa con riferimento alla ripresa a tassazione dei fondi versati alla società dal conto corrente bancario cointestato ai genitori dell'Amministratore della Resistente_1;
- nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo n. 8 comma 2 del d.P.R.
633/1972.
Chiede conclusivamente di riformare parzialmente la sentenza di primo grado, per la parte di soccombenza, con vittoria di spese.
Non si è costituita parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Il parziale accoglimento del ricorso nella sentenza di primo grado è così motivato:
“la questione posta quanto alla violazione del regime di sospensione Iva per avere superato il plafond attiene ad un mero errore di imputazione per avere il commercialista indicato il codice 6072 anziché quello corretto 7029.
Per quanto attiene, di converso, alla ripresa a tassazione di cui si controverte attiene alla affermata abusività di un vantaggio fiscale concretizzatosi nella sottrazione a tassazione di operazioni, quali il bonifico di euro 20.000,00 per l'acquisto di un cliente privato di un orologio, servizio per il quale la società non risulta avere emesso idonea fatturazione, nonché le operazioni effettuate su conto corrente personale dello stesso amministratore, che, all'analisi dei flussi· finanziari esaminati nel PVC, ha dichiarato trattarsi di acquisti o vendita di orologi di proprietà personale dello stesso, la cui corresponsione avveniva principalmente in contanti, ma della cui riferibilità a proprietà esclusiva dell'amministratore manca ogni prova, considerato peraltro lo stesso oggetto della società contribuente.
In altri termini, l'Amministratore della SV non ha fornito alcun elemento identificativo per accertare che la cessione degli orologi ceduti nel periodo in esame fosse avvenuta al di fuori dell'attività sociale. Eguali considerazioni devono farsi per le rilevanti elargizioni fatte alla società dalla socia Nominativo_2, che non ha fornito l'origine del denaro versato sul conto corrente della società a titolo di "finanziamento infruttifero", tenuto conto peraltro del reddito dichiarato (euro 8.865,63) per il periodo m esame.
A fronte della non credibilità di siffatte operazioni - oltre a non risultare documentate - e in conseguenza di ciò, pertanto, nella corretta distribuzione del carico probatorio, incombeva sulla società contribuente l'onere di provare non certo il "fatto negativo" di non essere titolare di siffatto maggiore reddito, bensì il fatto, vero e proprio, dell'esatta provenienza delle rimesse sui conto correnti dell'Amministratore e della socia per l'attività imprenditoriale, in ciò conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa riferendosi ad un'attività commerciale secondo la previsione dell'art. 2195 e.e., sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi di impresa e quindi della società.(Cass. n. 1411 del 2003; Cass. n. 2709 del 2004; Cass. n. 15189 del 2006; Cass. n. 7899 del 2007; di recente, Cass. n. 30211 del 2018).
Di converso, oltre alla questione del plafond trova accoglimento la questione della sottoposizione a ripresa di tassazione i fondi versati alla società effettuati dal conto corrente bancario cointestato ai genitori dell'Amministratore della ricorrente, trovando riscontro nelle reciproche annotazioni”.
La sentenza appellata così motivava il parziale accoglimento.
Rileva questo Collegio che sul primo punto in contestazione relativamente ai fondi versati alla società dal conto corrente bancario cointestato al sig. Nominativo_3 ed alla sig.ra Nominativo_4, genitori di Nominativo_1, amministratore della Resistente_1, che troverebbero, secondo i primi giudici semplicemente riscontro e giustificazione nelle reciproche annotazioni, pienamente condivisibili appaiono le argomentazioni dell'Ufficio volte a dimostrare la legittimità della ripresa a tassazione.
Tra l'altro e soprattutto è stato osservato che nell'anno 2016 il sig. Nominativo_3 aveva percepito redditi di pensione pari a € 11.390,47, mentre la sig.ra Nominativo_4 non aveva percepito alcun reddito ed era stata fiscalmente a carico del marito. Ha aggiunto peraltro l'Ufficio appellante che nel corso del procedimento il sig. Nominativo_3, genitore dell'amministratore: non è stato in grado di giustificare € 50.080,00 perché costituiti da contanti la cui origine non è stato possibile determinare;
ha venduto n. 2 orologi per un totale pari a € 33.600,00; ha effettuato sovvenzioni verso la società Associazione_1 s.r.l. per un importo pari a € 58.000,00; ha elargito al figlio Nominativo_1 la somma di € 43.000,00 a titolo di "donazione" senza corredarla da idoneo atto di natura civilistica.
Anche con riferimento all'ulteriore motivo di impugnativa consistente nella violazione e/o falsa applicazione dell'articolo n. 8 comma 2 del d.P.R. 633/1972, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha accolto il ricorso di parte in relazione alla violazione del regime di sospensione Iva ex articolo n. 8, comma 2, del d.P.R. 633/72, contestata dall'Ufficio.
Al riguardo, l'Ufficio ha rilevato la presenza di acquisti effettuati dalla parte in sospensione d'imposta oltre i limiti consentiti.
Le operazioni che hanno concorso al plafond per l'anno 2016 sono costituite dall'ammontare delle cessioni intracomunitarie effettuate nell'anno precedente, per un importo complessivo pari a
€ 220.500,00, così come indicate all'interno del rigo VE30 della sez. 4 del quadro VE del modello I.V.A.
2016 per l'anno 2015.
Ha accertato l'Ufficio che nel 2016 la società ha effettuato acquisti in sospensione d'imposta per
€ 424.474,00, per cui la differenza eccedente il plafond utile (pari a € 203.947,17), è stata recuperata a tassazione ai fini dell'IVA.
Sul punto la Corte di primo grado ha affermato che “...la questione posta quanto alla violazione del regime di sospensione Iva per avere superato il plafond attiene ad un mero errore di imputazione per avere il commercialista indicato il codice 6072 anziché quello corretto 7029”.
I primi Giudici hanno pertanto condiviso quanto sostenuto dalla controparte, secondo la quale nel corso dell'anno 2015 avrebbe in realtà effettuato operazioni ai fini della norma in parola per € 436.596,00, ma che per un mero errore materiale di digitazione del codice IVA all'interno del software per n. 6 fatture, emesse per € 216.096,00, tale importo non è stato indicato all'interno del rigo VE30 colonna 2 della sez.4 del quadro VE del Modello IVA per l'anno 2015.
Sempre secondo parte contribuente, tali fatture sarebbero relative a cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori residenti al di fuori dal territorio dell'unione Europea, che sarebbero state contabilizzate erroneamente con il codice “60-T2” ( corrispondente all'articolo n. 7 bis del d.P.R. n.
663/1972), anziché con il codice “70-29”, corrispondente ad operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo n. 8 comma 1, lett.a).
Al riguardo, rileva questo Collegio che correttamente l'Ufficio ha osservato la necessità, in tale ipotesi, da parte della società, di modificare la dichiarazione IVA presentata per l'anno d'imposta 2016.
La dichiarazione integrativa deve essere prodotta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, a pena di decadenza.
Nella fattispecie nessuna dichiarazione integrativa è stata prodotta per gli anni in questione, per cui le dichiarazioni presentate sono a tutti gli effetti definitive ed i dati ivi indicati certi.
L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza di primo grado parzialmente modificata come in motivazione.
Le spese di giudizio sono liquidate a carico di parte soccombente in euro 5000, per il primo grado, e
6000, per il secondo grado, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello e riforma parzialmente la sentenza appellata. Spese a carico di parte soccombente per euro 5000, per il primo grado, e 6000 per il secondo grado.