TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 468
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o elusione del giudicato

    Il TAR ha ritenuto che la sentenza precedente non abbia attribuito una posizione di vantaggio permanente, ma abbia solo riconosciuto gli effetti della legge-provvedimento vigente all'epoca, senza precludere l'operatività di sopravvenienze normative. Nei rapporti di durata, il giudicato non impedisce l'applicazione di nuove norme.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21 nonies l. n. 241/’90

    L'atto impugnato è stato considerato privo di natura provvedimentale, limitandosi il Comune alla mera ricognizione delle sopravvenienze normative in materia.

  • Altro
    Motivo subordinato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 118/2022

    La questione è stata ritenuta superata in quanto il Comune di Fasano ha successivamente disposto un'ulteriore proroga delle concessioni in essere al 30.9.2027.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/’90; difetto di istruttoria; erronea presupposizione

    Le censure sono state ritenute infondate in quanto l'atto impugnato è stato considerato privo di natura provvedimentale, limitandosi il Comune alla mera ricognizione delle sopravvenienze normative in materia.

  • Rigettato
    Annullamento della Delibera di Giunta Comunale n. 465 del 29 dicembre 2023

    La domanda è stata rigettata in quanto la delibera è stata considerata un atto meramente ricognitivo di sopravvenienze normative, non lesivo del giudicato precedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 468
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 468
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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