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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2024, n. 6412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6412 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI, che ha concluso per liannullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6412 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo proposto da SE NO - detenuto in espiazione di pene inflitte per i reati di omicidio e di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Ancona il 14 settembre 2020, recante il rigetto di un'istanza tendente ad ottenere un permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter I. 26 luglio 1975,n. 354, ord. pen.., per difetto della prognosi di non pericolosità. 1.1. Con la sentenza rescindente ( n. 25776/2022), la Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza, reiettiva del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Ancona, rilevando che il Tribunale aveva mancato di approfondire l'indagine sulla sussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e sul pericolo del loro ripristino. 2. Propone ricorso per cassazione NO, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato GI Tana, il quale deduce violazione di legge ( artt. 207 e 288 cod. pen. ) ed erroneità della motivazione in riferimento all'accertamento del presupposto dell'attualità della pericolosità sociale, che, nell'ottica difensiva, è stato ancorato a comportamenti antecedenti all'inizio della detenzione, risalente al 2011, laddove la valutazione deve attingere alla condotta del reo successiva alla commissione del fatto, segnalando come lo stesso istituto di pena avesse espresso favorevole alla concessione del permesso e come il ricorrente si fosse reso disponibile a trascorrere il permesso anche in prossimità dell'istituto di pena, per potere incontrare i familiari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. In via preliminare, va ricordato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice del rinvio - che è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Rv. 272641) - non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo l'onere di fornire adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio. (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273628; Sez.
2 - n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660). Il giudice di merito non è, cioè, vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861). 2.La sentenza rescindente aveva rilevato che "La motivazione dell'ordinanza, però, non dimostra che il Tribunale di sorveglianza abbia svolto un effettivo approfondimento dell'indagine, per verificare se sussistano elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro ripristino." 3. L'ordinanza impugnata, nel condividere il giudizio del Magistrato di Sorveglianza, ha ritenuto non tranquillizzante la prognosi di pericolosità, sul rilievo che il condannato non abbia maturato una profonda ed effettiva revisione critica dei suoi comportamenti criminali, cosicchè, non si può escludere, pur in presenza di un corretto comportamento carcerario, la possibile ripresa di collegamenti con la criminalità organizzata, alla luce delle relazioni dell'equipe di esperti, da cui emerge un parere favorevole alla concessione del permesso premio "ma solo in sede limitrofa al carcere, non evidenziando approfondimento di revisione critica". 3.1. Con riguardo a tale ultimo profilo, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come, da accertamenti svolti in loco, la struttura residenziale indicata dal detenuto per trascorrere il permesso premio con i familiari è risultata inesistente. 4. A fronte di una ordinanza che ha scrutinato gli aspetti individuati dal Giudice di legittimità fornendo argomentazioni logicamente congruenti, in specie con riguardo al profilo della attualità della pericolosità del condannato, il ricorso non segnala deficit di motivazione apprezzabili dal Giudice di legittimità, in quanto concentrati su una critica alla valutazione di merito che, non affetta da evidenti illogicità, e comunque ancorata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla condotta carceraria, post factum, resta sottratta al vaglio della Corte di cassazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2023 tI Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI, che ha concluso per liannullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6412 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo proposto da SE NO - detenuto in espiazione di pene inflitte per i reati di omicidio e di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Ancona il 14 settembre 2020, recante il rigetto di un'istanza tendente ad ottenere un permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter I. 26 luglio 1975,n. 354, ord. pen.., per difetto della prognosi di non pericolosità. 1.1. Con la sentenza rescindente ( n. 25776/2022), la Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza, reiettiva del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Ancona, rilevando che il Tribunale aveva mancato di approfondire l'indagine sulla sussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e sul pericolo del loro ripristino. 2. Propone ricorso per cassazione NO, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato GI Tana, il quale deduce violazione di legge ( artt. 207 e 288 cod. pen. ) ed erroneità della motivazione in riferimento all'accertamento del presupposto dell'attualità della pericolosità sociale, che, nell'ottica difensiva, è stato ancorato a comportamenti antecedenti all'inizio della detenzione, risalente al 2011, laddove la valutazione deve attingere alla condotta del reo successiva alla commissione del fatto, segnalando come lo stesso istituto di pena avesse espresso favorevole alla concessione del permesso e come il ricorrente si fosse reso disponibile a trascorrere il permesso anche in prossimità dell'istituto di pena, per potere incontrare i familiari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. In via preliminare, va ricordato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice del rinvio - che è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Rv. 272641) - non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo l'onere di fornire adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio. (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273628; Sez.
2 - n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660). Il giudice di merito non è, cioè, vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861). 2.La sentenza rescindente aveva rilevato che "La motivazione dell'ordinanza, però, non dimostra che il Tribunale di sorveglianza abbia svolto un effettivo approfondimento dell'indagine, per verificare se sussistano elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro ripristino." 3. L'ordinanza impugnata, nel condividere il giudizio del Magistrato di Sorveglianza, ha ritenuto non tranquillizzante la prognosi di pericolosità, sul rilievo che il condannato non abbia maturato una profonda ed effettiva revisione critica dei suoi comportamenti criminali, cosicchè, non si può escludere, pur in presenza di un corretto comportamento carcerario, la possibile ripresa di collegamenti con la criminalità organizzata, alla luce delle relazioni dell'equipe di esperti, da cui emerge un parere favorevole alla concessione del permesso premio "ma solo in sede limitrofa al carcere, non evidenziando approfondimento di revisione critica". 3.1. Con riguardo a tale ultimo profilo, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come, da accertamenti svolti in loco, la struttura residenziale indicata dal detenuto per trascorrere il permesso premio con i familiari è risultata inesistente. 4. A fronte di una ordinanza che ha scrutinato gli aspetti individuati dal Giudice di legittimità fornendo argomentazioni logicamente congruenti, in specie con riguardo al profilo della attualità della pericolosità del condannato, il ricorso non segnala deficit di motivazione apprezzabili dal Giudice di legittimità, in quanto concentrati su una critica alla valutazione di merito che, non affetta da evidenti illogicità, e comunque ancorata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla condotta carceraria, post factum, resta sottratta al vaglio della Corte di cassazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2023 tI Consigliere estensore