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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
R.G. 23581/2020
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Ylenia Coronas, indirizzo digitale, pec:
e Virginia Vecchiarelli, indirizzo digitale, pec: Email_1
, giusta procura unita al ricorso ex art. 702 Email_2
bis c.p.c.
ATTORE/RICORRENTE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con sede in Afragola (NA) alla via R. Morandi nr. 14, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicomede, Di Michele, indirizzo digitale,
pec e Michele Di Michele, indirizzo digitale, Email_3
pec giusta procura unita alla comparsa di Email_4
costituzione e risposta.
CONVENUTA/RESISTENTE CONCLUSIONI:
Per parte attrice (memoria 183 n.1 c.p.c.): In via principale: - Accertare il grave
inadempimento dell' al contratto Controparte_2
di appalto di opere intercorso con il Sig. e, per l'effetto: - dichiarare la Parte_1
risoluzione per grave inadempimento della controparte del contratto di appalto del
18.9.2018 come integrato dalla commissione delle opere extra in data 21.11.2018 e relative
alle prestazioni indicate nella fattura n. 35/2018 della Controparte_1
; - condannare l' ed il Sig.
[...] Controparte_2
alla restituzione della somma di € Controparte_2
10.450,00(diecimilaquattrocentocinquanta/00), IVA compresa, ovvero alla maggiore o
minore somma ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso al criterio equitativo che
espressamente si invoca, stante la mancata, incompleta e/o cattiva realizzazione delle opere
appaltate seppur regolarmente pagate dal committente e per la violazione del dovere di
buona fede e correttezza contrattuale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno
del pagamento al saldo effettivo;
- condannare l'SA DI Controparte_1
ed il Sig. al risarcimento dei danni subiti e subendi dal
[...] Controparte_2
Sig. per effetto del ritardo nell'adempimento delle obbligazioni Parte_1
contrattualmente assunte e per l'inadempimento e cattivo adempimento alle stesse e per la
violazione del dovere di buona fede contrattuale, quantificabili nella somme di seguito
indicate ovvero le somme maggiori o minori che verranno accertate in giudizio, anche
mediante il ricorso al criterio equitativo che espressamente si invoca, oltre interessi e
rivalutazione monetaria: · Euro 27.023,60(ventisettemilaventitre/60) a titolo di danni da
mancata fruibilità dell'immobile, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia anche alla
luce dei criteri indicati nel paragrafo 8.3 del presente atto;
· Euro
pag. 2/12 1.625,42(milleseicentoventicinque/42) per il compenso del CTU nel giudizio per ATP r.g.n.
52800/2019 presso il Tribunale Civile di Roma e di Euro 145,50(centoquarantacinque/50)
per contributo unificato e marca da bollo corrisposti per l'introduzione del medesimo
giudizio; Euro 444,08(quattrocentoquarantaquattro/08) per spese di C.T.P per la perizia
redatta dall'Arch. ; Euro 9.699,16(novemilaseicentonovantanove/16) Persona_1
quale importo necessario a ripristinare i danni edili cagionati all'immobile dalle
lavorazioni scorrettamente eseguite dalla controparte;
· Euro
1.150,00(millecentocinquanta/00), oltre IVA, a titolo di risarcimento dei danni richiesti
dalla amministrazione condominiale al Sig. per effetto della condotta della Parte_1
ditta appaltatrice;
- accertare e dichiarare la responsabilità della impresa DI
e del Sig. per non aver aderito e Controparte_1 Controparte_2
svolto la procedura di negoziazione assistita e/o ai sensi degli articoli 91 e 96, primo e/o
terzo comma c.p.c., e condannarla al pagamento della somma di Euro 1.000,00(mille/00) o
quella maggiore o minore che verrà accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
anche mediante ricorso al criterio equitativo che qui espressamente si invoca;
- accertare e
dichiarare la responsabilità della Controparte_2
e del Sig. per il contegno processuale dilatorio e strumentale adottato e, Controparte_2
quindi, condannarla ai sensi degli articoli 91 e 96, primo e/o terzo comma c.p.c., al
pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia, anche mediante ricorso al criterio
equitativo che qui espressamente si invoca;
- rigettare, in quanto totalmente infondata in
fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale spiegata dall'SA DI
. Controparte_1
In via subordinata e salvo gravame: - Accertare il grave inadempimento dell'
[...]
al contratto di appalto di opere intercorso Controparte_2
pag. 3/12 con il Sig. e, per l'effetto: - dichiarare la risoluzione per grave Parte_1
inadempimento della controparte del contratto di appalto del 18.9.2018 come integrato
dalla commissione delle opere extra in data 21.11.2018 e relative alle prestazioni indicate
nella fattura n. 35/2018 della;
- condannare l' Controparte_1 [...]
ed il Sig. alla Controparte_2 Controparte_2
restituzione della somma di € 10.450,00(diecimilaquattrocenticinquanta/00), IVA
compresa, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche mediante il
ricorso al criterio equitativo che espressamente si invoca, stante la mancata, incompleta
e/o cattiva realizzazione delle opere appaltate seppur regolarmente pagate dal committente
e per la violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
- condannare
l'SA DI ed il Sig. al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti e subendi dal Sig. per effetto del ritardo Parte_1
nell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'inadempimento e
cattivo adempimento alle stesse e per la violazione del dovere di buona fede contrattuale,
quantificabili nella somme di seguito indicate ovvero le somme maggiori o minori che
verranno accertate in giudizio, anche mediante il ricorso al criterio equitativo che
espressamente si invoca, oltre interessi e rivalutazione monetaria:· Euro
10.080,00(diecimilaottocento/00) a titolo di danni dovuti al ritardo nella esecuzione delle
opere rispetto ai termini contrattualmente pattuiti come previsto nella penale stabilita nel
contratto di appalto del 18.9.2018;· Euro 1.625,42(milleseicentoventicinque/42) per il
compenso del CTU nel giudizio per ATP r.g.n. 52800/2019 presso il Tribunale Civile di
Roma e di Euro 145,50(centoquarantacinque/50) per contributo unificato e marca da bollo
corrisposti per l'introduzione dell'anzidetto giudizio;
-Euro
pag. 4/12 444,08(quattrocentoquarantaquattro/08) per spese di C.T.P per la perizia redatta
dall'Arch. ;· Euro 9.699,16(novemilaseicentonovantanove/16) quale Persona_1
importo necessario a ripristinare i danni edili cagionati all'immobile dalle lavorazioni
scorrettamente eseguite dalla controparte;
· Euro 1.150,00(millecentocinquanta/00), oltre
IVA, a titolo di risarcimento dei danni richiesti dalla amministrazione condominiale al Sig.
per effetto della condotta della ditta appaltatrice;
- accertare e dichiarare Parte_1
la responsabilità della impresa DI e del Sig. Controparte_1
per non aver aderito e svolto la procedura di negoziazione assistita e/o ai Controparte_2
sensi degli articoli 91 e 96, primo e/o terzo comma c.p.c., e condannarla al pagamento
della somma di Euro 1.000,00(mille/00) o quella maggiore o minore che verrà accertata,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche mediante ricorso al criterio equitativo che
qui espressamente si invoca;
- accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
e del Sig. per il contegno Controparte_2 Controparte_2
processuale dilatorio e strumentale adottato e, quindi, condannarla ai sensi degli articoli
91 e 96, primo e/o terzo comma c.p.c., al pagamento della somma che verrà ritenuta di
giustizia, anche mediante ricorso al criterio equitativo che qui espressamente si invoca;
-
rigettare, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale
spiegata dall'SA DI . In ogni caso:- Controparte_1
acquisire il fascicolo d'ufficio n.r.g. 52800/2019 del Tribunale Civile di Roma con tutti i
relativi atti e documenti e la consulenza tecnica dell'Ing. del 9.3.2020; Persona_2
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali e accessori come per legge.
Per parte convenuta: A. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave
inadempimento del nell'esecuzione dell'appalto stipulato nel settembre Parte_1
del 2018, per tutte le causali di cui in premessa. B. Per l'effetto, condannare il
pag. 5/12 ricorrente al pagamento della somma di € 16.940,00 quale risarcimento del danno per
la mancata prosecuzione dell'appalto o di quella minor somma che sarà ritenuta di
giustizia. C. In subordine, nella denegata ipotesi in cui vengano disattese le richieste
sopra formulate, nominare un consulente tecnico di ufficio affinché possa quantificare i
lavori eseguiti dalla ditta nell'esecuzione Controparte_1
dell'appalto del settembre 2018. D. In via ulteriormente subordinata, accertare e
dichiarare la penale richiesta come eccessiva e ridurla equitativamente. E. Il tutto oltre
interessi legai di cui al Dlgs.231/2002 o, in subordine, di cui all'art. 1284 IV comma
c.c. F. In ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso 702 bis c.p.c. il signor evocava in giudizio l'impresa Parte_1
DI lamentando il grave inadempimento in Controparte_1
ordine al contratto di appalto per l'esecuzione di lavori da eseguire nell'appartamento di proprietà di esso ricorrente sito in Roma, Via Cavour 247, int, 11, piani 5-6, per un importo complessivo concordato di € 42.482,00, IVA compresa, per cui era stabilito un termine contrattuale del 15.11.2018, chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento della , la condanna alla restituzione Controparte_1
della somma di € 10.450,00 per opere non eseguite, nonché al pagamento delle somma di € 27.023,60 per danni da mancata fruibilità dell'immobile, di € 9.699,16 per il ripristino dei danni cagionati, € 1.150,00 come danni richiesti dal , € 1.000 Parte_2
ai sensi degli articoli 91 e 96, primo e/o terzo comma c.p.c..
pag. 6/12 ; al risarcimento del danno sotto diversi profili;
in subordine, comunque l'accertamento del grave inadempimento della resistente, il risarcimento del danno sotto diversi profili.
Dava atto altresì dell'attivazione della negoziazione assistita, con esito negativo.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda Controparte_1 dell'attore e formulando domanda riconvenzionale, come da conclusioni in epigrafe riportate.
Ritenuto, avuto riguardo alle difese ed alle eccezioni delle parti, necessaria una compiuta istruzione della causa, veniva disposto il cambio di rito e, verificata la regolarità del contraddittorio, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6°,
c.p.c. n. 1, 2, 3.
A seguito di variazione tabellare con provvedimento del 22/04/2023 la causa veniva assegnata a questo giudice.
In sede di memoria 183 c.p.c. primo termine la parte ricorrente/attrice precisava le conclusioni come riportate in epigrafe.
Espletata l'istruttoria a mezzo di escussione prova testi e ritenuto il fascicolo ATP, R.G.
52800/2019 acquisito dalla Cancelleria non era visibile nel fascicolo telematico della
Consolle del Magistrato, rilevato che il deposito del fascicolo ATP della parte ricorrente con attestazione di conformità, allegato doc. 28 del ricorso introduttivo, preserva la regolarità del contraddittorio e dunque utilmente esaminabile, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda si palesa fondata nei termini di cui appresso.
pag. 7/12 Dagli atti di causa emerge che tra le parti in causa è intercorso un contratto di appalto per interventi di manutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile di proprietà
dell'attore sito in Roma, Via Cavour 247, int. 11, piani 5-6. L'attore lamenta che le opere convenute, che assumeva essere per un importo complessivo di € 42.482,00, IVA
compresa, avrebbero dovuto essere realizzate nel termine contrattuale del 15.11.2018 e che,
nonostante il puntuale pagamento da parte del Committente degli acconti richiesti dall'SA, i lavori non venivano eseguiti a regola d'arte e comunque solo parzialmente e peraltro non venivano ultimati né certificati.
La parte convenuta confermava che nel settembre del 2018 la Ditta Sirio Costruzioni stipulava oralmente con il signor un contratto di appalto per la ristrutturazione Pt_1 dell'appartamento sito in Roma alla via Cavour nr. 247 interno 11, indicando quale importo complessivo la somma di € 30.800, compreso iva (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Parte convenuta eccepiva che i lavori nell'appartamento riguardavano, oltre la cantierizzazione, la ritinteggiatura dell'immobile, il rifacimento del “bagno grande”, il rifacimento del “bagno piccolo” escluso il pavimento, ristrutturazioni delle camere da letto, la ricostruzione della controsoffittatura nella cucina oltre a lavori idraulici, lavori strutturali di alcune pareti con i dovuti rinforzi, fornitura e posa in opera di un caminetto il cui importo era da considerarsi extra rispetto al concordato, nonché lavorazioni accessorie;
che i lavori venivano rallentati inizialmente dall'assenza sul cantiere del
D.L. nominato dalla committenza, così come dalla stessa confermato al Dott. Geom.
; che i lavori strutturali erano stati sospesi, così come da ordine di Parte_3
servizio prodotto da controparte (cfr. doc. 7 del fascicolo di ATP), a seguito della non conformità dei calcoli strutturali con le reali condizioni dell'immobile; che i calcoli corretti e approvati non sono stati esibiti alla Ditta Sirio, nemmeno con l'introduzione del giudizio che ci occupa;
che da subito alcune opere, come quelle relative alle tracce e fori dei condizionatori (la cui fornitura non era prevista in contratto) erano state oggetto di contestazione da parte dei vicini, i quali avevano diffidato verbalmente la proprietà ad pag. 8/12 eseguirle nei luoghi inizialmente prospettati, nonché non conformi alla normativa vigente sui beni storico-artistici., che sin alla data di sospensione del cantiere, il D.L. non aveva indicato alla Ditta dove dover ricollocare le tracce e i fori dei detti condizionatori;
che all'inizio del mese di dicembre 2018, il ricorrente sospendeva arbitrariamente i lavori, motivando sulla scorta della necessità di ottenere i corretti calcoli strutturali e il relativo parere favorevole, così come dallo stesso dichiarato al
Dott. Geom. in sede di accesso in contraddittorio tra le parti datato Parte_3
05/06/2019; che, contrariamente a quanto prospettato dall'attore, gli unici accordi stipulati con la Ditta Sirio prevedevano gli originari 30.800 €, nonché la fornitura e posa in opera del caminetto per ulteriori 4.202 €; che, in ogni caso, i contratti depositati agli atti e individuati con la nomenclatura “3.pdf” (presente nel file “FASCICOLO ATP parte 1.zip”), con la nomenclatura “5.pdf” (presente nel file “FASCICOLO ATP parte
1.zip”) e con la nomenclatura “29 - Allegato 2i - opere extracontrattuali firmato.pdf” fanno riferimento ad un soggetto estraneo alla Ditta Sirio, tal che Persona_3 nell'ambito dell'appalto in oggetto avrebbe avuto solo la funzione di mediare tra le parti per la conclusione dell'accordo; che, le opere extra pattuite non erano in alcun modo riferibili alla Ditta Sirio Costruzioni, né il pagamento delle somme di € 6.800,00 pagate in contanti, in quanto specificatamente le stesse erano state versate al signor Per_3
in proprio e non già imputabili alla ditta .
[...] CP_1
Parte convenuta contestava altresì le risultanze della ATP, redatta dal CTU Geom. nominato dal Tribunale sotto altri ed ulteriori profili;
riteneva ad essa Per_2
convenuta non imputabili i danni da infiltrazioni lamentati per la mancata impermeabilizzazione delle tubature dei condizionatori, non avendo mai comunicato la committenza la collazione definitiva delle stesse in conformità con la normativa vigente;
così come non provati i danni lamentati dal . Parte_2
La società convenuta, , svolgeva domanda Controparte_1
riconvenzionale, in ordine ai danni subiti per la mancata prosecuzioni del contratto di appalto, che quantificava nella misura di € 16.940,00, quale differenza tra il prezzo delle opere concordate e quanto effettivamente ricevuto.
Dall'esito della ATP ex art. 696 c.p.c. definito con relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 9.03.2020, a firma dell'Ing. espletata dalla parte ricorrente, ove la Persona_2
pag. 9/12 ditta convenuta rimaneva contumace, depositata in atti dalla parte attrice come copia conforme all'originale (cfr. doc. n. 28 fasc. di parte), ed in particolare nella relazione e nei chiarimenti del 3.05.2020, che non palesa vizi logici, emerge che, all'inizio delle operazioni peritali, l'immobile di che trattasi oggetto degli interventi di cui all'appalto oggetto di causa, si mostrava “fermo allo stato in cui lo ha lasciato l'interruzione dei lavori, con
opere incompiute, assenza di quasi tutti gli infissi esterni, residui di cantiere, sporcizia
e calcinacci un po' ovunque” (cfr. relazione ATP , pag. 2 – doc. 29 fasc. di parte attrice)
All'esito della ATP, unitamente alla valutazione della prova testimoniale acquisita e ai documenti versati in atti di causa, vi sono elementi sufficienti ed adeguati per affermare la fondatezza della domanda, in applicazione degli artt, 1668 e 1218 c.c., che è accolta nei termini che seguono.
Va dichiarato l'inadempimento dell Controparte_2
in ordine al contratto di appalto di opere intercorso con il Sig. e, per
[...] Parte_1
l'effetto, confermata la risoluzione del contratto di appalto del 18.9.2018 come integrato dalla commissione delle opere extra in data 21.11.2018 e relative alle prestazioni indicate nella fattura n. 35/2018 della . Controparte_1 Controparte_1
L' ed il Sig. Controparte_2 Controparte_2
va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad € 10.080,00 a titolo di penale contrattuale (cfr. Fasc. ATP, doc. 3 fasc. di parte), così come richiesta dall'attore,
nonché al pagamento delle ulteriori somme come di seguito indicate:
- Euro 10.000,00 (diecimila/00), determinata in via equitativa, a titolo di danni da mancata fruibilità dell'immobile;
- Euro 1.625,42 (milleseicentoventicinque/42), per compenso del CTU nel giudizio per ATP r.g.n. 52800/2019 presso il Tribunale Civile di Roma, come da documentazione in atti (cfr. docc. 35 e 36 fsc. di parte)
- Euro 145,50 (centoquarantacinque/50), per contributo unificato per il giudizio ATP;
pag. 10/12 - Euro 444,08 (quattrocentoquarantaquattro/08) per spese di C.T.P., per la perizia redatta dall'Arch. (cfr. doc. 32 fasc. parte attrice); Persona_1
- Euro 8.191,85 (ottomilacentovantuno/85), esclusa IVA, quale importo necessario a ripristinare i danni edili come indicati in ATP;
Per un totale complessivo di Euro 30.490,77, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Stante la soccombenza della l' Controparte_2
ed il Sig. , condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attore Controparte_2
della somma equitativamente nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00), per mancato riscontro all'invito di negoziazione assistita.
E' escluso l'ulteriore importo richiesto di € 1.150,00 (millecentocinquanta/00), a titolo di risarcimento dei danni richiesti dalla amministrazione condominiale, in difetto di prova del pagamento in atti.
Resta assorbita e comunque e rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione,
sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
Accoglie la domanda dell'attore nei termini di cui in motivazione.
Dichiara l'inadempimento dell' Controparte_2
al contratto di appalto di opere intercorso con il Sig. e, per
[...] Parte_1
l'effetto, conferma la risoluzione del contratto di appalto del 18.9.2018, come integrato pag. 11/12 dalla commissione delle opere extra in data 21.11.2018 e relative alle prestazioni indicate nella fattura n. 35/2018 della . Controparte_1 Controparte_1
Condanna l' ed il Sig. Controparte_2 [...]
al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di Euro 30.490,77 CP_2
(trentamilaquattrocentonovanta/77), oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Dichiara tenuta e condanna l' Controparte_2
ed il Sig. , soccombente, al pagamento in favore dell'attore della Controparte_2
somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), per mancato riscontro all'invito di negoziazione assistita.
Resta assorbita e comunque e rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta.
Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso C.U. e diritti,
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in 03/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ragozzo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
R.G. 23581/2020
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Ylenia Coronas, indirizzo digitale, pec:
e Virginia Vecchiarelli, indirizzo digitale, pec: Email_1
, giusta procura unita al ricorso ex art. 702 Email_2
bis c.p.c.
ATTORE/RICORRENTE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con sede in Afragola (NA) alla via R. Morandi nr. 14, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicomede, Di Michele, indirizzo digitale,
pec e Michele Di Michele, indirizzo digitale, Email_3
pec giusta procura unita alla comparsa di Email_4
costituzione e risposta.
CONVENUTA/RESISTENTE CONCLUSIONI:
Per parte attrice (memoria 183 n.1 c.p.c.): In via principale: - Accertare il grave
inadempimento dell' al contratto Controparte_2
di appalto di opere intercorso con il Sig. e, per l'effetto: - dichiarare la Parte_1
risoluzione per grave inadempimento della controparte del contratto di appalto del
18.9.2018 come integrato dalla commissione delle opere extra in data 21.11.2018 e relative
alle prestazioni indicate nella fattura n. 35/2018 della Controparte_1
; - condannare l' ed il Sig.
[...] Controparte_2
alla restituzione della somma di € Controparte_2
10.450,00(diecimilaquattrocentocinquanta/00), IVA compresa, ovvero alla maggiore o
minore somma ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso al criterio equitativo che
espressamente si invoca, stante la mancata, incompleta e/o cattiva realizzazione delle opere
appaltate seppur regolarmente pagate dal committente e per la violazione del dovere di
buona fede e correttezza contrattuale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno
del pagamento al saldo effettivo;
- condannare l'SA DI Controparte_1
ed il Sig. al risarcimento dei danni subiti e subendi dal
[...] Controparte_2
Sig. per effetto del ritardo nell'adempimento delle obbligazioni Parte_1
contrattualmente assunte e per l'inadempimento e cattivo adempimento alle stesse e per la
violazione del dovere di buona fede contrattuale, quantificabili nella somme di seguito
indicate ovvero le somme maggiori o minori che verranno accertate in giudizio, anche
mediante il ricorso al criterio equitativo che espressamente si invoca, oltre interessi e
rivalutazione monetaria: · Euro 27.023,60(ventisettemilaventitre/60) a titolo di danni da
mancata fruibilità dell'immobile, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia anche alla
luce dei criteri indicati nel paragrafo 8.3 del presente atto;
· Euro
pag. 2/12 1.625,42(milleseicentoventicinque/42) per il compenso del CTU nel giudizio per ATP r.g.n.
52800/2019 presso il Tribunale Civile di Roma e di Euro 145,50(centoquarantacinque/50)
per contributo unificato e marca da bollo corrisposti per l'introduzione del medesimo
giudizio; Euro 444,08(quattrocentoquarantaquattro/08) per spese di C.T.P per la perizia
redatta dall'Arch. ; Euro 9.699,16(novemilaseicentonovantanove/16) Persona_1
quale importo necessario a ripristinare i danni edili cagionati all'immobile dalle
lavorazioni scorrettamente eseguite dalla controparte;
· Euro
1.150,00(millecentocinquanta/00), oltre IVA, a titolo di risarcimento dei danni richiesti
dalla amministrazione condominiale al Sig. per effetto della condotta della Parte_1
ditta appaltatrice;
- accertare e dichiarare la responsabilità della impresa DI
e del Sig. per non aver aderito e Controparte_1 Controparte_2
svolto la procedura di negoziazione assistita e/o ai sensi degli articoli 91 e 96, primo e/o
terzo comma c.p.c., e condannarla al pagamento della somma di Euro 1.000,00(mille/00) o
quella maggiore o minore che verrà accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
anche mediante ricorso al criterio equitativo che qui espressamente si invoca;
- accertare e
dichiarare la responsabilità della Controparte_2
e del Sig. per il contegno processuale dilatorio e strumentale adottato e, Controparte_2
quindi, condannarla ai sensi degli articoli 91 e 96, primo e/o terzo comma c.p.c., al
pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia, anche mediante ricorso al criterio
equitativo che qui espressamente si invoca;
- rigettare, in quanto totalmente infondata in
fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale spiegata dall'SA DI
. Controparte_1
In via subordinata e salvo gravame: - Accertare il grave inadempimento dell'
[...]
al contratto di appalto di opere intercorso Controparte_2
pag. 3/12 con il Sig. e, per l'effetto: - dichiarare la risoluzione per grave Parte_1
inadempimento della controparte del contratto di appalto del 18.9.2018 come integrato
dalla commissione delle opere extra in data 21.11.2018 e relative alle prestazioni indicate
nella fattura n. 35/2018 della;
- condannare l' Controparte_1 [...]
ed il Sig. alla Controparte_2 Controparte_2
restituzione della somma di € 10.450,00(diecimilaquattrocenticinquanta/00), IVA
compresa, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche mediante il
ricorso al criterio equitativo che espressamente si invoca, stante la mancata, incompleta
e/o cattiva realizzazione delle opere appaltate seppur regolarmente pagate dal committente
e per la violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
- condannare
l'SA DI ed il Sig. al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti e subendi dal Sig. per effetto del ritardo Parte_1
nell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'inadempimento e
cattivo adempimento alle stesse e per la violazione del dovere di buona fede contrattuale,
quantificabili nella somme di seguito indicate ovvero le somme maggiori o minori che
verranno accertate in giudizio, anche mediante il ricorso al criterio equitativo che
espressamente si invoca, oltre interessi e rivalutazione monetaria:· Euro
10.080,00(diecimilaottocento/00) a titolo di danni dovuti al ritardo nella esecuzione delle
opere rispetto ai termini contrattualmente pattuiti come previsto nella penale stabilita nel
contratto di appalto del 18.9.2018;· Euro 1.625,42(milleseicentoventicinque/42) per il
compenso del CTU nel giudizio per ATP r.g.n. 52800/2019 presso il Tribunale Civile di
Roma e di Euro 145,50(centoquarantacinque/50) per contributo unificato e marca da bollo
corrisposti per l'introduzione dell'anzidetto giudizio;
-Euro
pag. 4/12 444,08(quattrocentoquarantaquattro/08) per spese di C.T.P per la perizia redatta
dall'Arch. ;· Euro 9.699,16(novemilaseicentonovantanove/16) quale Persona_1
importo necessario a ripristinare i danni edili cagionati all'immobile dalle lavorazioni
scorrettamente eseguite dalla controparte;
· Euro 1.150,00(millecentocinquanta/00), oltre
IVA, a titolo di risarcimento dei danni richiesti dalla amministrazione condominiale al Sig.
per effetto della condotta della ditta appaltatrice;
- accertare e dichiarare Parte_1
la responsabilità della impresa DI e del Sig. Controparte_1
per non aver aderito e svolto la procedura di negoziazione assistita e/o ai Controparte_2
sensi degli articoli 91 e 96, primo e/o terzo comma c.p.c., e condannarla al pagamento
della somma di Euro 1.000,00(mille/00) o quella maggiore o minore che verrà accertata,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche mediante ricorso al criterio equitativo che
qui espressamente si invoca;
- accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
e del Sig. per il contegno Controparte_2 Controparte_2
processuale dilatorio e strumentale adottato e, quindi, condannarla ai sensi degli articoli
91 e 96, primo e/o terzo comma c.p.c., al pagamento della somma che verrà ritenuta di
giustizia, anche mediante ricorso al criterio equitativo che qui espressamente si invoca;
-
rigettare, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale
spiegata dall'SA DI . In ogni caso:- Controparte_1
acquisire il fascicolo d'ufficio n.r.g. 52800/2019 del Tribunale Civile di Roma con tutti i
relativi atti e documenti e la consulenza tecnica dell'Ing. del 9.3.2020; Persona_2
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali e accessori come per legge.
Per parte convenuta: A. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave
inadempimento del nell'esecuzione dell'appalto stipulato nel settembre Parte_1
del 2018, per tutte le causali di cui in premessa. B. Per l'effetto, condannare il
pag. 5/12 ricorrente al pagamento della somma di € 16.940,00 quale risarcimento del danno per
la mancata prosecuzione dell'appalto o di quella minor somma che sarà ritenuta di
giustizia. C. In subordine, nella denegata ipotesi in cui vengano disattese le richieste
sopra formulate, nominare un consulente tecnico di ufficio affinché possa quantificare i
lavori eseguiti dalla ditta nell'esecuzione Controparte_1
dell'appalto del settembre 2018. D. In via ulteriormente subordinata, accertare e
dichiarare la penale richiesta come eccessiva e ridurla equitativamente. E. Il tutto oltre
interessi legai di cui al Dlgs.231/2002 o, in subordine, di cui all'art. 1284 IV comma
c.c. F. In ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso 702 bis c.p.c. il signor evocava in giudizio l'impresa Parte_1
DI lamentando il grave inadempimento in Controparte_1
ordine al contratto di appalto per l'esecuzione di lavori da eseguire nell'appartamento di proprietà di esso ricorrente sito in Roma, Via Cavour 247, int, 11, piani 5-6, per un importo complessivo concordato di € 42.482,00, IVA compresa, per cui era stabilito un termine contrattuale del 15.11.2018, chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento della , la condanna alla restituzione Controparte_1
della somma di € 10.450,00 per opere non eseguite, nonché al pagamento delle somma di € 27.023,60 per danni da mancata fruibilità dell'immobile, di € 9.699,16 per il ripristino dei danni cagionati, € 1.150,00 come danni richiesti dal , € 1.000 Parte_2
ai sensi degli articoli 91 e 96, primo e/o terzo comma c.p.c..
pag. 6/12 ; al risarcimento del danno sotto diversi profili;
in subordine, comunque l'accertamento del grave inadempimento della resistente, il risarcimento del danno sotto diversi profili.
Dava atto altresì dell'attivazione della negoziazione assistita, con esito negativo.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda Controparte_1 dell'attore e formulando domanda riconvenzionale, come da conclusioni in epigrafe riportate.
Ritenuto, avuto riguardo alle difese ed alle eccezioni delle parti, necessaria una compiuta istruzione della causa, veniva disposto il cambio di rito e, verificata la regolarità del contraddittorio, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6°,
c.p.c. n. 1, 2, 3.
A seguito di variazione tabellare con provvedimento del 22/04/2023 la causa veniva assegnata a questo giudice.
In sede di memoria 183 c.p.c. primo termine la parte ricorrente/attrice precisava le conclusioni come riportate in epigrafe.
Espletata l'istruttoria a mezzo di escussione prova testi e ritenuto il fascicolo ATP, R.G.
52800/2019 acquisito dalla Cancelleria non era visibile nel fascicolo telematico della
Consolle del Magistrato, rilevato che il deposito del fascicolo ATP della parte ricorrente con attestazione di conformità, allegato doc. 28 del ricorso introduttivo, preserva la regolarità del contraddittorio e dunque utilmente esaminabile, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda si palesa fondata nei termini di cui appresso.
pag. 7/12 Dagli atti di causa emerge che tra le parti in causa è intercorso un contratto di appalto per interventi di manutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile di proprietà
dell'attore sito in Roma, Via Cavour 247, int. 11, piani 5-6. L'attore lamenta che le opere convenute, che assumeva essere per un importo complessivo di € 42.482,00, IVA
compresa, avrebbero dovuto essere realizzate nel termine contrattuale del 15.11.2018 e che,
nonostante il puntuale pagamento da parte del Committente degli acconti richiesti dall'SA, i lavori non venivano eseguiti a regola d'arte e comunque solo parzialmente e peraltro non venivano ultimati né certificati.
La parte convenuta confermava che nel settembre del 2018 la Ditta Sirio Costruzioni stipulava oralmente con il signor un contratto di appalto per la ristrutturazione Pt_1 dell'appartamento sito in Roma alla via Cavour nr. 247 interno 11, indicando quale importo complessivo la somma di € 30.800, compreso iva (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Parte convenuta eccepiva che i lavori nell'appartamento riguardavano, oltre la cantierizzazione, la ritinteggiatura dell'immobile, il rifacimento del “bagno grande”, il rifacimento del “bagno piccolo” escluso il pavimento, ristrutturazioni delle camere da letto, la ricostruzione della controsoffittatura nella cucina oltre a lavori idraulici, lavori strutturali di alcune pareti con i dovuti rinforzi, fornitura e posa in opera di un caminetto il cui importo era da considerarsi extra rispetto al concordato, nonché lavorazioni accessorie;
che i lavori venivano rallentati inizialmente dall'assenza sul cantiere del
D.L. nominato dalla committenza, così come dalla stessa confermato al Dott. Geom.
; che i lavori strutturali erano stati sospesi, così come da ordine di Parte_3
servizio prodotto da controparte (cfr. doc. 7 del fascicolo di ATP), a seguito della non conformità dei calcoli strutturali con le reali condizioni dell'immobile; che i calcoli corretti e approvati non sono stati esibiti alla Ditta Sirio, nemmeno con l'introduzione del giudizio che ci occupa;
che da subito alcune opere, come quelle relative alle tracce e fori dei condizionatori (la cui fornitura non era prevista in contratto) erano state oggetto di contestazione da parte dei vicini, i quali avevano diffidato verbalmente la proprietà ad pag. 8/12 eseguirle nei luoghi inizialmente prospettati, nonché non conformi alla normativa vigente sui beni storico-artistici., che sin alla data di sospensione del cantiere, il D.L. non aveva indicato alla Ditta dove dover ricollocare le tracce e i fori dei detti condizionatori;
che all'inizio del mese di dicembre 2018, il ricorrente sospendeva arbitrariamente i lavori, motivando sulla scorta della necessità di ottenere i corretti calcoli strutturali e il relativo parere favorevole, così come dallo stesso dichiarato al
Dott. Geom. in sede di accesso in contraddittorio tra le parti datato Parte_3
05/06/2019; che, contrariamente a quanto prospettato dall'attore, gli unici accordi stipulati con la Ditta Sirio prevedevano gli originari 30.800 €, nonché la fornitura e posa in opera del caminetto per ulteriori 4.202 €; che, in ogni caso, i contratti depositati agli atti e individuati con la nomenclatura “3.pdf” (presente nel file “FASCICOLO ATP parte 1.zip”), con la nomenclatura “5.pdf” (presente nel file “FASCICOLO ATP parte
1.zip”) e con la nomenclatura “29 - Allegato 2i - opere extracontrattuali firmato.pdf” fanno riferimento ad un soggetto estraneo alla Ditta Sirio, tal che Persona_3 nell'ambito dell'appalto in oggetto avrebbe avuto solo la funzione di mediare tra le parti per la conclusione dell'accordo; che, le opere extra pattuite non erano in alcun modo riferibili alla Ditta Sirio Costruzioni, né il pagamento delle somme di € 6.800,00 pagate in contanti, in quanto specificatamente le stesse erano state versate al signor Per_3
in proprio e non già imputabili alla ditta .
[...] CP_1
Parte convenuta contestava altresì le risultanze della ATP, redatta dal CTU Geom. nominato dal Tribunale sotto altri ed ulteriori profili;
riteneva ad essa Per_2
convenuta non imputabili i danni da infiltrazioni lamentati per la mancata impermeabilizzazione delle tubature dei condizionatori, non avendo mai comunicato la committenza la collazione definitiva delle stesse in conformità con la normativa vigente;
così come non provati i danni lamentati dal . Parte_2
La società convenuta, , svolgeva domanda Controparte_1
riconvenzionale, in ordine ai danni subiti per la mancata prosecuzioni del contratto di appalto, che quantificava nella misura di € 16.940,00, quale differenza tra il prezzo delle opere concordate e quanto effettivamente ricevuto.
Dall'esito della ATP ex art. 696 c.p.c. definito con relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 9.03.2020, a firma dell'Ing. espletata dalla parte ricorrente, ove la Persona_2
pag. 9/12 ditta convenuta rimaneva contumace, depositata in atti dalla parte attrice come copia conforme all'originale (cfr. doc. n. 28 fasc. di parte), ed in particolare nella relazione e nei chiarimenti del 3.05.2020, che non palesa vizi logici, emerge che, all'inizio delle operazioni peritali, l'immobile di che trattasi oggetto degli interventi di cui all'appalto oggetto di causa, si mostrava “fermo allo stato in cui lo ha lasciato l'interruzione dei lavori, con
opere incompiute, assenza di quasi tutti gli infissi esterni, residui di cantiere, sporcizia
e calcinacci un po' ovunque” (cfr. relazione ATP , pag. 2 – doc. 29 fasc. di parte attrice)
All'esito della ATP, unitamente alla valutazione della prova testimoniale acquisita e ai documenti versati in atti di causa, vi sono elementi sufficienti ed adeguati per affermare la fondatezza della domanda, in applicazione degli artt, 1668 e 1218 c.c., che è accolta nei termini che seguono.
Va dichiarato l'inadempimento dell Controparte_2
in ordine al contratto di appalto di opere intercorso con il Sig. e, per
[...] Parte_1
l'effetto, confermata la risoluzione del contratto di appalto del 18.9.2018 come integrato dalla commissione delle opere extra in data 21.11.2018 e relative alle prestazioni indicate nella fattura n. 35/2018 della . Controparte_1 Controparte_1
L' ed il Sig. Controparte_2 Controparte_2
va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad € 10.080,00 a titolo di penale contrattuale (cfr. Fasc. ATP, doc. 3 fasc. di parte), così come richiesta dall'attore,
nonché al pagamento delle ulteriori somme come di seguito indicate:
- Euro 10.000,00 (diecimila/00), determinata in via equitativa, a titolo di danni da mancata fruibilità dell'immobile;
- Euro 1.625,42 (milleseicentoventicinque/42), per compenso del CTU nel giudizio per ATP r.g.n. 52800/2019 presso il Tribunale Civile di Roma, come da documentazione in atti (cfr. docc. 35 e 36 fsc. di parte)
- Euro 145,50 (centoquarantacinque/50), per contributo unificato per il giudizio ATP;
pag. 10/12 - Euro 444,08 (quattrocentoquarantaquattro/08) per spese di C.T.P., per la perizia redatta dall'Arch. (cfr. doc. 32 fasc. parte attrice); Persona_1
- Euro 8.191,85 (ottomilacentovantuno/85), esclusa IVA, quale importo necessario a ripristinare i danni edili come indicati in ATP;
Per un totale complessivo di Euro 30.490,77, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Stante la soccombenza della l' Controparte_2
ed il Sig. , condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attore Controparte_2
della somma equitativamente nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00), per mancato riscontro all'invito di negoziazione assistita.
E' escluso l'ulteriore importo richiesto di € 1.150,00 (millecentocinquanta/00), a titolo di risarcimento dei danni richiesti dalla amministrazione condominiale, in difetto di prova del pagamento in atti.
Resta assorbita e comunque e rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione,
sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
Accoglie la domanda dell'attore nei termini di cui in motivazione.
Dichiara l'inadempimento dell' Controparte_2
al contratto di appalto di opere intercorso con il Sig. e, per
[...] Parte_1
l'effetto, conferma la risoluzione del contratto di appalto del 18.9.2018, come integrato pag. 11/12 dalla commissione delle opere extra in data 21.11.2018 e relative alle prestazioni indicate nella fattura n. 35/2018 della . Controparte_1 Controparte_1
Condanna l' ed il Sig. Controparte_2 [...]
al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di Euro 30.490,77 CP_2
(trentamilaquattrocentonovanta/77), oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Dichiara tenuta e condanna l' Controparte_2
ed il Sig. , soccombente, al pagamento in favore dell'attore della Controparte_2
somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), per mancato riscontro all'invito di negoziazione assistita.
Resta assorbita e comunque e rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta.
Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso C.U. e diritti,
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in 03/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ragozzo
pag. 12/12