Decreto cautelare 24 novembre 2021
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 17 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 02/12/2021, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 00880/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Raggio Calabria, via Domenico Muratori, n. 10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, non costituitosi in giudizio;
per ottenere
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
l'annullamento, con conseguente riconoscimento del diritto alla “ restitutio in integrum ” o il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito:
- del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 26 febbraio 2021 e notificato in data 1 giugno 2021, con il quale la ricorrente è stata nominata Vice Ispettore in prova della Polizia di Stato con decorrenza giuridica a far data dal 28 luglio 2019, nella sola parte in cui è prevista la decorrenza economica dal 19 dicembre 2020 e la ricorrenza dell'anzianità di permanenza in sede (utile ai fini della graduatoria dei trasferimenti di sede) al 19 dicembre 2020;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati dalla ricorrente il 22 novembre 2021:
l’annullamento nei limiti dell'interesse, previo esercizio dei poteri cautelari ex articoli 55 e 56 cod. proc. amm.:
- del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 14 ottobre 2021 e notificato in data 15 ottobre 2021, con il quale è stata confermata alla ricorrente la nomina di Vice Ispettore della Polizia di Stato con decorrenza giuridica a far data dal 28 luglio 2019, nella sola parte in cui è prevista la decorrenza economica dal 19 dicembre 2020 e la ricorrenza dell'anzianità di permanenza in sede (utile ai fini della graduatoria dei trasferimenti di sede) al 19 dicembre 2020;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la ricorrente con motivi aggiunti impugna il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 14 ottobre 2021 con cui è stata confermata la sua nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato;
- che in sede cautelare chiede la sospensione dell’efficacia del predetto decreto nella parte in cui conferma la decorrenza dell’anzianità di permanenza in sede, utile ai fini della graduatoria dei trasferimenti, al 19 dicembre 2020;
- che la ricorrente documenta di aver presentato in data 30 agosto 2021 domanda di trasferimento in una delle sedi di Matera ivi indicate (cfr. l’allegato 7 del secondo elenco di documenti depositato in giudizio il 22 novembre 2021);
- che la stessa deduce che dal mancato accoglimento della domanda cautelare le deriverebbe un grave pregiudizio per l’impossibilità di partecipare alla procedura dei trasferimenti di sede degli ispettori del 10° corso programmati per il 15 gennaio 2021;
- che la medesima sostiene di aver diritto di partecipare a tale procedura in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 2 novembre 2020, n. 11202, passata in giudicato, con cui è stata annullata la sua esclusione dalla procedura concorsuale, ed in esecuzione dei provvedimenti cautelari adottati in via incidentale in quel giudizio;
- che l’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma;
- che è necessario acquisire una relazione di chiarimenti da parte dell’Amministrazione sui fatti di causa a cui venga allegato ogni elemento e documento ritenuto utile per la definizione della controversia, ivi compreso, ove esistente, il provvedimento di non ammissione alla procedura dei trasferimenti per la quale la ricorrente ha presentato domanda;
- che tale documentata relazione dovrà essere depositata in giudizio entro il 3 gennaio 2022, mentre per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare viene fissata la camera di consiglio del 12 gennaio 2022;
- che nelle more dello svolgimento della camera di consiglio del 12 gennaio 2022, a fronte del pregiudizio allegato dalla ricorrente, la domanda cautelare è accolta ai soli fini della valutazione - con riserva - dell’istanza di trasferimento presentata;
- che la ripartizione delle spese tra le parti del giudizio sarà determinata al definitivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
- dispone l’acquisizione in via istruttoria dall’Amministrazione resistente della relazione e della documentazione indicate in motivazione entro la data del 3 gennaio 2022 e fissa, per l’ulteriore trattazione della controversia, la camera di consiglio del 12 gennaio 2022;
- in via interinale, accoglie la domanda cautelare, fino alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022, ai soli fini della valutazione - con riserva - dell’istanza di trasferimento presentata.
Spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO