Articolo 12 della Legge 11 agosto 1991, n. 271
Articolo 11
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10 settembre 1991
Art. 12. 1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
"4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge".
2. La tabella G allegata al testo unico n. 361 del 1957 , gia' sostituita dalla tabella F allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell' art. 92 del testo unico n. 361/1957
vedasi in nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 10 settembre 1991