Articolo 9 della Legge 14 aprile 1957, n. 277
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 maggio 1957
Art. 9.
Il personale del Museo e' statale, collocato nella posizione di comando, ed e' costituito da un impiegato d'ordine e da un custode, che sono messi a disposizione del Museo dal Ministero della pubblica istruzione e svolgono la loro mansione sotto la sorveglianza del Comitato.
Entrata in vigore il 23 maggio 1957