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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1697/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5441/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Telese Terme - 00043820620
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Di Benevento - 00086690625
elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Campania - 80011990639
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01720221460000011007 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720149001123833000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720149004321215000 TRIBUTI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01776201400001292000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01777201600002184000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720179000033351000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01796201700012263000 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01777201700000690000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26/05/2017 017201790014474560 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199000847366000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199003737545000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000080364000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000281934000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000556280000 TRIBUTI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01776202200000319000 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201073/2016 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010202016/2016 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010202028/2016 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 Resistente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria n.01720221460000011007 Emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata in data
04.02.2023, chiedendone l'annullamento unitamente alle cartelle esattoriali nonché gli avvisi di accertamento sottesi, per l'importo complessivo pari a euro 176.335,30.
Eccepiva la nullità del preavviso in quanto notificato tramite pec non presente nei pubblici registri, la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito, la non debenza dei diritti camerali anche per cessata attività imprenditoriale nell'anno 2012, la nullità dell'intimazione per indeterminabilità del calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 184/2025, resa all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Benevento, sezione 2, accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione mentre parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso. All'udienza del 23 febbraio 2026 all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
In via preliminare si osserva che il giudice di primo grado ha accolto solo in parte il ricorso del contribuente ed essendo stato interposto gravame solo dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è calato il giudicato in relazione alle cartelle per le quali non è stato proposto appello.
Ebbene i giudici di primo grado hanno osservato che l'iscrizione ipotecaria faceva riferimento a crediti che erano già stato oggetto di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che era stata impugnata dal contribuente con sentenza di accoglimento parziale 493/2023; hanno pertanto, richiamate le motivazioni della decisione 493/2023, ritenuto prescritti alcuni crediti.
Ebbene tale decisione è stata riformata dalla sentenza di secondo grado di questa Corte n. 2718/2024 che aveva evidenziato la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione ed in particolare la intimazione di pagamento n. 017 2022 90005562 80000, in data 19 aprile 2022, mediante consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_6 e la predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 017 76 2022 000003 19000, il che esclude in alcun modo che sia maturata la prescrizione.
Per il resto non può che richiamarsi la motivazione della sentenza di primo grado e rigettare in particolare l'eccezione di omessa notifica per essere l'atto proveniente da pec non iscritta nei pubblici registri (cfr.
Cass. 15710/2025) e la genericità delle altre doglianze.
La complessità della vicenda e la considerazione che l'iscrizione impugnata fa seguito ad una comunicazione preventiva che era stata parzialmente annullata giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado
P.Q.M.
Accoglie appello e dichiara interamente compensate le spese del doppio grado
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5441/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Telese Terme - 00043820620
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Di Benevento - 00086690625
elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Campania - 80011990639
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 184/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01720221460000011007 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720149001123833000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720149004321215000 TRIBUTI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01776201400001292000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01777201600002184000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720179000033351000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01796201700012263000 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01777201700000690000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26/05/2017 017201790014474560 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199000847366000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720199003737545000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000080364000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000281934000 TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229000556280000 TRIBUTI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01776202200000319000 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010201073/2016 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010202016/2016 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010202028/2016 TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 Resistente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria n.01720221460000011007 Emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata in data
04.02.2023, chiedendone l'annullamento unitamente alle cartelle esattoriali nonché gli avvisi di accertamento sottesi, per l'importo complessivo pari a euro 176.335,30.
Eccepiva la nullità del preavviso in quanto notificato tramite pec non presente nei pubblici registri, la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito, la non debenza dei diritti camerali anche per cessata attività imprenditoriale nell'anno 2012, la nullità dell'intimazione per indeterminabilità del calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 184/2025, resa all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Benevento, sezione 2, accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione mentre parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso. All'udienza del 23 febbraio 2026 all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
In via preliminare si osserva che il giudice di primo grado ha accolto solo in parte il ricorso del contribuente ed essendo stato interposto gravame solo dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è calato il giudicato in relazione alle cartelle per le quali non è stato proposto appello.
Ebbene i giudici di primo grado hanno osservato che l'iscrizione ipotecaria faceva riferimento a crediti che erano già stato oggetto di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che era stata impugnata dal contribuente con sentenza di accoglimento parziale 493/2023; hanno pertanto, richiamate le motivazioni della decisione 493/2023, ritenuto prescritti alcuni crediti.
Ebbene tale decisione è stata riformata dalla sentenza di secondo grado di questa Corte n. 2718/2024 che aveva evidenziato la notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione ed in particolare la intimazione di pagamento n. 017 2022 90005562 80000, in data 19 aprile 2022, mediante consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_6 e la predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 017 76 2022 000003 19000, il che esclude in alcun modo che sia maturata la prescrizione.
Per il resto non può che richiamarsi la motivazione della sentenza di primo grado e rigettare in particolare l'eccezione di omessa notifica per essere l'atto proveniente da pec non iscritta nei pubblici registri (cfr.
Cass. 15710/2025) e la genericità delle altre doglianze.
La complessità della vicenda e la considerazione che l'iscrizione impugnata fa seguito ad una comunicazione preventiva che era stata parzialmente annullata giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado
P.Q.M.
Accoglie appello e dichiara interamente compensate le spese del doppio grado