Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2023, n. 1309
CASS
Sentenza 7 dicembre 2023

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Ai fini della configurabilità del delitto di autoriciclaggio, introdotto dall'art. 3 della legge 14 dicembre 2014, n. 186, è irrilevante che le condotte illecite integranti il reato presupposto siano state poste in essere in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge citata.

La previsione di cui all'art. 13-bis d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (cd. "scudo fiscale"), configura non una causa di giustificazione che elide l'illiceità della condotta rendendo inapplicabile qualsiasi tipo di sanzione, ma, piuttosto, una causa sopravvenuta di esclusione della punibilità, in quanto attiene a condotte riparatorie, successive al reato già perfezionato, che non influiscono né sull'antigiuridicità originaria del fatto, né sulla colpevolezza del soggetto agente. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la procedura di regolarizzazione dei capitali rientrati dall'estero non svolge alcuna funzione certificante la loro liceità genetica, di tal che il cd. "scudo fiscale" non preclude la confisca allargata dei proventi di pregresse attività illecite di frode fiscale).

In tema di riciclaggio, per la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale non assumono rilievo le sole attività per il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione o l'iscrizione a un particolare albo, ma qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o finalizzata allo scambio e alla distribuzione di beni nel mercato del consumo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nei confronti di un soggetto che svolgeva l'attività professionale, estranea al settore finanziario, di imprenditore viticolo).

In tema di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., può tenersi conto, ai fini del giudizio di proporzione tra i redditi dichiarati a fini tributari e le accertate disponibilità patrimoniali, dei proventi derivanti dall'evasione fiscale, a condizione che, adempiuta nelle forme di legge l'obbligazione tributaria, si tratti di redditi che, sebbene occultati al fisco, derivino da attività lecite e comprovate nella loro consistenza, sicché deve escludersi che possano considerarsi i proventi illeciti di attività di frode fiscale, ancorché rimpatriati per effetto del cd. "scudo fiscale".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2023, n. 1309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1309
    Data del deposito : 7 dicembre 2023

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