Sentenza 7 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2016, proposto da
TR CO, GI CO e UI EV, rappresentati e difesi dall'avvocato Ermanno Martusciello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sandra Salvigni in Latina, viale dello Statuto, 24;
contro
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fernando Ciavardini in Latina, corso della Repubblica,283;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 155 del 22.9.2016, notificata in data 28.9.2016, con la quale il Comune di Fondi ingiungeva la demolizione delle opere eseguite entro il termine di 90 giorni, oltre alla sanzione pecuniaria di € 11.500,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fondi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. TO MA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso regolarmente notificato e depositato i signori TR CO, GI CO e UI EV hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il dirigente del Settore IV del Comune di Fondi ha ingiunto la demolizione delle opere abusive consistenti in recinzione lotto, un pozzo artesiano e una tettoia precaria in legno di mq 30 circa con sottostanti due piccoli manufatti.
2) A sostegno del gravame i ricorrenti deducono le seguenti censure di violazione di legge (art. 19 L.R. n. 15/2008; D.L. n. 133/2014) ed eccesso di potere:
I) Genericità dell’ordinanza impugnata che non specifica l’illecito urbanistico contestato, non descrive puntualmente le opere e non indica specificamente la normativa violata
II) Le opere contestate rientrano nella categoria della edilizia minore per le quali non è necessario il permesso di costruire; la loro funzione è solo quella di costituire un riparo alle arnie delle api durante il periodo di transumanza invernale.
L’assenza della CI non è sanzionabile con la demolizione ma con la sola applicazione della sanzione pecuniaria.
III) Illogica e spropositata è la prevista sanzione di € 11.500 per il caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione trattandosi di opere edilizie minori.
3) Con atto depositato il 17 ottobre 2017 si è costituito in giudizio il Comune di Fondi.
4) Alla udienza smaltimento del 27 febbraio 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
5) In via preliminare, va rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla parte di provvedimento che ordina la rimozione del pozzo artesiano.
Ciò in quanto la controversia riguardante l'ordinanza comunale che ha ingiunto l'immediata chiusura di un pozzo artesiano a uso domestico, rientra nella giurisdizione del Tribunale superiore per le acque pubbliche, poiché l''escavazione di un pozzo costituisce realizzazione di un'opera idraulica incidente sul regime delle acque pubbliche (Consiglio di Stato sez. V, 30/07/2018, n.4660)
6) Con riguardo alle altre opere il ricorso è infondato.
7) Con il provvedimento impugnato è stata sanzionata la realizzazione di opere che, secondo la descrizione più precisa fornita dal ricorrente e non smentita dal Comune, consistono in due piccoli moduli prefabbricati a incastro poggiati a terra senza ancoraggio e con base e copertura a pannelli di legno per la rimessa di attrezzi agricoli sovrastati da un portico a giorno con listelli di legno pvc rigido a pannelli coperto da rete ombreggiante.
Viene richiamato l’art. 31 del DPR 380/01 che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi in assenza di permesso di costruire.
8) Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito sinteticamente spiegate:
- il richiamo all’art. 31 del DPR 380/01 è già di per sé sufficiente a indicare la normativa applicata alla fattispecie;
- i manufatti, nel loro insieme (recinzione, tettoia, manufatti sottostanti) non possono definirsi precari in quanto funzionali allo svolgimento di una attività prolungata nel tempo (apicultura). Peraltro, il ricorrente, con riguardo ai manufatti afferma da una parte che le opere hanno solo la funzione di costituire un riparo alle arnie delle api, ma in altra parte afferma che costituiscono deposito per la rimessa di attrezzi agricoli.
Sul punto la giurisprudenza spiega che la precarietà o meno di un'opera edilizia va valutata con riferimento non alle modalità costruttive, bensì alla funzione cui essa è destinata, con la conseguenza che non sono manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante. Ne consegue la legittimità dell'ordinanza di demolizione relativamente alle opere suddette, destinate allo stabile insediamento nel territorio e con perdurante trasformazione dell'assetto dei luoghi, in quanto tali necessitanti del permesso di costruire e, in sua mancanza, sanzionabili appunto con la demolizione (ex multis T.A.R. , Napoli , sez. VIII , 15/04/2024 , n. 2488); e ancora è stato precisato che “È necessario il permesso di costruire per la realizzazione di depositi di materiali non occasionali e di non breve durata: qualora l'entità del deposito dei materiali e la stabilità della utilizzazione dell'area emergano con evidenza, è da ritenersi realizzata una trasformazione permanente dell'assetto edilizio del territorio che necessita, quindi, di titolo abilitativo” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 12/07/2024, n.2531).
9) In conclusione, quindi, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte respinto, con compensazione delle spese del giudizio in assenza di attività difensiva da parte del Comune costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso sul ricorso R.G. 818/16, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO MA UC, Presidente, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO MA UC |
IL SEGRETARIO