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Articolo 3 della Legge 28 agosto 1989, n. 311
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Legge 28 agosto 1989, n. 311
Articolo 3 della Legge 28 agosto 1989, n. 311
Versione
6 settembre 1989
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 settembre 1989
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