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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 807/2017
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel.ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 807/2017 RGAC vertente tra:
( ), in personale del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Marchese
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AR LI
APPELLATO
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 967/2017 pubblicata in data 15.06.2017 nel giudizio iscritto al n. RG 2259/2013
1. Con atto di citazione del 16.5.2013 ha proposto opposizione avverso il Parte_2 preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09476201388000127000, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento per violazione di legge.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 967/2017, con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria, compensando le spese di giudizio tra le parti nella misura del 50% e liquidando la restante parte in € 1000,00.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto impugnazione avverso l'intervenuta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni “- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato non provata la notifica delle cartelle esattoriali n. 094 20080016553183000, n. 094 2010
00004946345000, n. 094 201000007807210000, n. 094 2010 00327904080000, n. 094
20110010186369000 e n. 094 2011 0018327008001, essendo stata fornita prova rituale della notifica di tali titoli;
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle cartelle n. 200100615193232000, n. 094
2004 0027573961001, n. 094 20060006900229000, 094 2006 0008643066000, 094
20070018331528000, 094 2007 0009303753001, trattandosi di crediti, invece, certi, liquidi ed esigibili;
- confermare tutte le cartelle esattoriali sottese all'atto opposto ed i relativi crediti, nonchè la comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta”.
costituitosi in giudizio e contestata la difesa avversaria, eccepita Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 08.05.2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'avv. AR LI ha dichiarato la morte del proprio assistito, avvenuta in data 19.02.2021. Controparte_1
2 Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 10.05.2023 e comunicata alle parti in data
11.05.2023, la Corte D'appello ha dichiarato interrotto il giudizio ex articolo 301 c.p.c.
Successivamente, con decreto presidenziale del 03.11.2025, comunicato in pari data ai difensori delle parti, la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato la causa all'udienza del 24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
2. Tanto premesso, e rilevato: che all'udienza del 24.11.2025 nessuna delle parti ha depositato note scritte e la causa è stata assunta in decisione senza termini;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio
2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c.
3. Le spese del processo, non sussistendo controversia sull'estinzione, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel.ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 807/2017 RGAC vertente tra:
( ), in personale del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Marchese
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AR LI
APPELLATO
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 967/2017 pubblicata in data 15.06.2017 nel giudizio iscritto al n. RG 2259/2013
1. Con atto di citazione del 16.5.2013 ha proposto opposizione avverso il Parte_2 preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09476201388000127000, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento per violazione di legge.
La causa è stata decisa con la sentenza n. 967/2017, con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria, compensando le spese di giudizio tra le parti nella misura del 50% e liquidando la restante parte in € 1000,00.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto impugnazione avverso l'intervenuta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni “- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato non provata la notifica delle cartelle esattoriali n. 094 20080016553183000, n. 094 2010
00004946345000, n. 094 201000007807210000, n. 094 2010 00327904080000, n. 094
20110010186369000 e n. 094 2011 0018327008001, essendo stata fornita prova rituale della notifica di tali titoli;
- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle cartelle n. 200100615193232000, n. 094
2004 0027573961001, n. 094 20060006900229000, 094 2006 0008643066000, 094
20070018331528000, 094 2007 0009303753001, trattandosi di crediti, invece, certi, liquidi ed esigibili;
- confermare tutte le cartelle esattoriali sottese all'atto opposto ed i relativi crediti, nonchè la comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta”.
costituitosi in giudizio e contestata la difesa avversaria, eccepita Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 08.05.2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'avv. AR LI ha dichiarato la morte del proprio assistito, avvenuta in data 19.02.2021. Controparte_1
2 Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 10.05.2023 e comunicata alle parti in data
11.05.2023, la Corte D'appello ha dichiarato interrotto il giudizio ex articolo 301 c.p.c.
Successivamente, con decreto presidenziale del 03.11.2025, comunicato in pari data ai difensori delle parti, la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato la causa all'udienza del 24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
2. Tanto premesso, e rilevato: che all'udienza del 24.11.2025 nessuna delle parti ha depositato note scritte e la causa è stata assunta in decisione senza termini;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio
2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c.
3. Le spese del processo, non sussistendo controversia sull'estinzione, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
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