Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1549
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Addebito al marito per relazione extraconiugale

    La Corte ha ritenuto che, sebbene provata la relazione extraconiugale del marito, non vi sia prova del nesso causale tra tale condotta e la crisi coniugale, dato che la convivenza era già intollerabile da tempo e che le condotte successive alla separazione di fatto hanno reso impossibile la ricostituzione del rapporto.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Le conclusioni delle parti coincidono e non sono contrarie all'interesse della minore. La minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.

  • Accolto
    Assegnazione casa coniugale alla madre

    In ragione della collocazione prevalente della minore e della convivenza del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente con la casa coniugale, questa viene assegnata alla madre, seppur di proprietà esclusiva del marito.

  • Accolto
    Contributo mantenimento figli

    Confermato quanto previsto in sede di provvedimenti provvisori, il padre è obbligato a contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 2.000 mensili (€ 1.000 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili ISTAT. Il contributo è sospeso per la figlia minore che si trova negli Stati Uniti per studio, in quanto il padre provvede integralmente al suo mantenimento in quel luogo.

  • Accolto
    Assegno di mantenimento per la moglie

    Ritenuto adeguato disporre a carico del marito la corresponsione in favore della moglie di un assegno di mantenimento di € 600 mensili, annualmente rivalutabili ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza. Tale importo riduce quello provvisoriamente disposto.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni

    La domanda è stata ritenuta rinunciata in quanto la ricorrente si è costituita parte civile nel processo penale per gli stessi fatti. Per quanto concerne le altre condotte non costituenti reato (tradimento), non vi è prova del pregiudizio concretamente subito dalla ricorrente che superi la soglia della tollerabilità e si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto.

  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione/ripresa della convivenza è divenuta intollerabile.

  • Rigettato
    Contributo mantenimento figli

    La richiesta del convenuto è stata rigettata in quanto il Tribunale ha confermato l'importo di € 2.000 mensili (€ 1.000 per ciascun figlio) richiesto dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Dichiarazione di indipendenza economica dei coniugi

    La richiesta è stata rigettata in quanto il Tribunale ha disposto un assegno di mantenimento a favore della moglie.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Valutate comparativamente le situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, è stato disposto che il padre compartecipi alle spese straordinarie nella misura dell'80%.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    Le conclusioni delle parti coincidono e non sono contrarie all'interesse della minore. La minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.

  • Accolto
    Assegnazione casa coniugale alla moglie

    In ragione della collocazione prevalente della minore e della convivenza del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente con la casa coniugale, questa viene assegnata alla madre, seppur di proprietà esclusiva del marito.

  • Rigettato
    Separazione senza addebito

    La domanda di addebito proposta dalla ricorrente è stata rigettata, pertanto la separazione è pronunciata senza addebito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1549
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1549
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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