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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 774 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato RIVA Parte_1 C.F._1
NA e dall'Avvocato FULVIA CASELGRANDI
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
LT SA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di precisazione delle conclusioni depositate da entrambe le parti in data 03.09.2025, che di seguito si trascrivono
Per la ricorrente:
1 “insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove, precisa le seguenti conclusioni,
“- pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi con addebito della stessa al marito;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
e residenza della stessa minore presso la madre, sig.ra Parte_1
- dare atto che il figlio non è autonomo economicamente e continua a convivere con la madre;
Per_2
- disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre posta in Formigine (MO), Via Castelnuovo
Rangone n. 52 unitamente ai mobili che la arredano e corredano;
- disporre che il padre frequenti la figlia minore, prossima alla maggiore età, in base ad un calendario concordato tra il padre e;
Per_1
- disporre che il padre, sig. sia tenuto ed obbligato a versare, alla madre Controparte_1 collocataria, a titolo di contributo al mantenimento della prole la somma mensile di € 2.000,00 (€
1.000,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente in via anticipata ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, per dodici mensilità all'anno, ferma la temporanea applicazione del provvedimento del 27.11.2024 fino al rientro in Italia della figlia;
Per_1
- disporre che il padre sia tenuto ed obbligato a sostenere – con pagamento immediato ovvero con rimborso entro e non oltre 10 giorni dall'esborso anticipato dalla madre, - il 100% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli, come da protocollo dell'intestato Tribunale adito;
- disporre che il sig. sia tenuto ed obbligato a versare a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della moglie la somma mensile di € 1.800,00, rivalutabili annualmente in via anticipata ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, per dodici mensilità all'anno;
- condannare il sig. al risarcimento dei danni patrimoniali, esistenziali, fisici e Controparte_1 morali patiti e patiendi dalla sig.ra in conseguenza della condotta trasgressiva dallo Parte_1 stesso posta in essere e meglio descritta in atti, danni che si quantificano nella misura di €
100.000,00, salva maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia e/o che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria.
Con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre ad accessori di legge, che dovranno tenere conto dei plurimi subprocedimenti promossi.”
Per il resistente:
“1) Rigettare integralmente le domande tutte avanzate da controparte in quanto palesemente infondate sia in fatto che in diritto;
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia [nata a [...] il [...]] ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a
2 concordare le scelte e gli indirizzi della sua educazione-istruzione-formazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli stessi;
3) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. in favore CP_1 della moglie, che la abiterà unitamente ai figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi;
4) Disporre che il padre possa vedere liberamente la figlia ogni qualvolta lo vorrà, e ciò anche in considerazione dell'età della figlia stessa, nel pieno rispetto dei suoi impegni e volontà. Il signor assumerà le decisioni afferenti l'ordinaria amministrazione e conduzione di vita della figlia CP_1 nei giorni in cui sarà presso di lui, così come farà la madre quando la medesima sarà con la stessa.
Ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno due settimane (anche non consecutive) nel periodo estivo, da concordare entro il 31 marzo di ciascun anno, per tre giorni nel periodo natalizio (23,24 e 25 oppure 26,27 e 28), per tre giorni nel periodo di fine dell'anno e per tre giorni nel periodo pasquale (Pasqua e due giorni precedenti oppure Pasquetta e due giorni successivi), con alternanza annuale per i giorni consecutivi di S. RO (31.12 di ogni anno) e il primo giorno dell'anno;
5) Disporre l'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1 Per_1 minorenne e maggiorenne ma non economicamente indipendente, mediante versamento, in Per_2 favore della sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese, della somma mensile di € 1.000,00 Parte_1
(€ 500,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
6) Porre a carico di ciascun genitore il pagamento delle spese straordinarie concernenti i figli nella misura pari all'80% in capo al sig. e al restante 20% in capo alla sig.ra seguendo CP_1 Pt_1
l'ordine previsto dal Protocollo del Tribunale di Modena (…);
7) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e, conseguentemente, disporre che nulla sia dovuto l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione.
IN VIA ISTRUTTORIA: Il convenuto insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte indicate nella propria memoria ex art. 473 bis 17, co. 2, c.p.c. e non accolte.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, anche con riferimento al sub. procedimento n. 2 definito con Ordinanza del 27/11/2024.”
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Modena in data 20.04.2012 e dalla loro unione sono nati i figli [nato il [...]] e [nata il [...]]. Per_2 Per_1
2. Con ricorso depositato il 14.02.2024 ha domandato la separazione con addebito Parte_1 dal coniuge e formulato richieste accessorie inerenti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti,
3 nonché fra genitori e figli, nonché l'emissione dell'ordine di protezione ex art. 473 bis.69 e ss. c.p.c.
e di altri provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473 bis.15 c.p.c.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto si è ritualmente costituito concordando con la separazione, ma senza addebito a sé, e domandando una differente regolamentazione delle questioni accessorie ed il rigetto di tutte le domande attoree, tra le quali quella di emissione dell'ordine di protezione e di provvedimenti indifferibili.
4. All'esito della prima udienza del 06.03.2024, con ordinanza del 07.03.2024 veniva accolta unicamente la richiesta di emissione dell'ordine di protezione, stabilendone la durata in mesi 6, e fissata la prima udienza di comparizione delle parti che si celebrava il 29.05.2024, ove, sentite le parti ed ammesso il deposito di una relazione investigativa esibita dal resistente, veniva disposto l'ascolto dei figli minori della coppia.
All'udienza del 05.06.2024 venivano sentiti i minori e, all'esito, assunti i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c.
A seguito dell'instaurazione di due sub procedimenti, con provvedimento del 12.12.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissata l'udienza di discussione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., al 04.11.2025, poi differita al 26.11.2025.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
§
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione, è emerso, in modo inequivocabile, che la prosecuzione/ripresa della convivenza è divenuta intollerabile.
La domanda di separazione personale va, pertanto, accolta, ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
Domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto che la responsabilità della separazione venga attribuita al marito per avere egli violato l'obbligo di fedeltà, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale, presumibilmente, dall'anno 2020.
Il convenuto ha, invece, ricondotto la ragione della crisi coniugale ad epoca antecedente, addebitandola ad un allontanamento fisico e affettivo della moglie da sé; ad una diversa visione sull'educazione scolastica dei figli ed al fatto che la moglie pretendesse di condurre uno stile di vita eccessivamente dispendioso rispetto alle risorse economiche del marito, discendenti unicamente dal suo lavoro come dipendente.
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può essere accolta.
Va, al riguardo, puntualizzato che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé
4 sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Nel caso di specie, pur risultando comprovata la commissione, da parte del resistente, di una condotta oggettivamente contraria agli obblighi nascenti dal matrimonio (relazione extraconiugale), nessun ulteriore elemento istruttorio consente a questo Tribunale di valutare se ed in quale misura tale violazione abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare. Anzi, al contrario, dagli stessi atti difensivi della ricorrente emerge come siano state le condotte poste in essere da CP_1 successivamente alla separazione di fatto, avvenuta nel gennaio 2023 e confluite nel capo d'imputazione per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., a rendere impossibile la ricostituzione del rapporto coniugale che, con ogni probabilità, era naufragato ben prima del tradimento.
Sul punto si osserva come sia, in effetti, incontestata l'allegazione del resistente in ordine all'allontanamento fisico ed affettivo della moglie da sé e come sia pacificamente emerso che la coppia conducesse uno stile di vita molto dispendioso, circostanze dalle quali è plausibile desumere che vi fossero tra le parti divergenze, così come sull'educazione scolastica dei figli.
In tale contesto si colloca la relazione intrapresa dal che deve dunque presumersi essersi CP_1
5 consumata allorquando l'affectio coniugale era già più che compromesso, a maggior ragione sol che si consideri il comportamento altalenante e contraddittorio di entrambe le parti rispetto ai fatti reciprocamente lamentati.
In definitiva, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente va rigettata atteso che le risultanze istruttorie non paiono idonee a provare che la crisi coniugale sia riconducibile alla relazione extraconiugale intrattenuta da CP_1
Affidamento della figlia minore, incontri e assegnazione della casa coniugale.
Sul punto le conclusioni delle parti coincidono e non sono contrarie all'interesse della minore Per_1
Quest'ultima va, pertanto, affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e prevedendo che ella possa incontrare e frequentare il padre liberamente, previo diretto accordo con quest'ultimo.
In ragione della collocazione della collocazione prevalente della minore e della convivenza del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, , con la casa coniugale, Per_2 Parte_1 seppur di proprietà esclusiva del marito, va assegnata alla stessa.
Domande di mantenimento in favore della prole e del coniuge
Per quanto riguarda il mantenimento ordinario dei figli, le conclusioni delle parti divergono in punto all'ammontare di detto mantenimento posto che la ricorrente ha chiesto che il padre contribuisca a tale titolo con la somma di euro 2.000 mensili (euro 1.000 per ciascun figlio), mentre il resistente ha chiesto che tale somma sia limitata ad euro 1.000 mensili (euro 500 per figlio).
Analogamente, la ricorrente ha chiesto disporsi in proprio favore ed a carico del resistente un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pari ad euro 1.800 mensili, mentre il resistente nulla ha offerto a tale titolo, chiedendo che i coniugi vengano dichiarati economicamente indipendenti ed autosufficienti l'uno dall'altro.
Per ciò che concerne le disposizioni di carattere patrimoniale relative al contributo di mantenimento in favore dei figli e della moglie, si deve procedere preliminarmente all'esame della situazione patrimoniale delle parti.
(classe 1969) svolge attualmente attività lavorativa part-time come receptionist presso una Pt_1 struttura alberghiera e ha dichiarato di percepire circa 850 euro al mese per 14 mensilità. Ella non possiede immobili e alla data del 31.12.2023 aveva risparmi per circa euro 2.000 non avendo mai svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, essendosi dedicata alla famiglia per una scelta sostanzialmente condivisa con il marito.
6 (classe 1975), invece, è assunto come quadro presso TetraPak con stipendio base di 6.800 CP_1 euro al mese oltre i premi annuali variabili pari al 19% del fisso se l'azienda raggiunge l'obiettivo ed
è proprietario di due immobili: la casa coniugale assegnata alla moglie, gravata da mutuo con rate di circa 1.000 euro al mese e l'immobile adibito a sua attuale abitazione di residenza per la quale ha contratto un mutuo di complessivi euro 129.000. Alla data del 31.12.2023 (ultimo dato disponibile) egli aveva risparmi per circa 234.000 euro
Orbene, rispetto alle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi appare equo confermare quanto previsto in sede di provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c. e perciò, disporre che contribuisca al mantenimento della prole nella misura di euro 2.000 mensili (euro CP_1
1.000 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili ISTAT.
Quanto alla ripartizione delle spese straordinarie, valutate comparativamente le predette situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, va disposto che compartecipi a tali spese nella misura CP_1 dell'80%.
Va, tuttavia, precisato che - così come disposto con ordinanza del 27.11.2024 - il contributo a carico del padre a favore della madre per il mantenimento ordinario e straordinario della minore è Per_1 sospeso fino a quando quest'ultima non rientrerà in Italia dagli Stati Uniti ove si trova per ragioni di studio, posto che il padre sta provvedendo e dovrà provvedere integralmente al suo mantenimento sia ordinario che straordinario in quel luogo.
A fronte di quanto sopra e tenuto conto della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare, della capacità lavorativa della ricorrente e della possibilità, in ragione dell'età della figlia minore, di ampliare la propria attività lavorativa e, da ultimo, anche dell'elevato contributo al mantenimento ordinario e straordinario posto a carico del padre per i figli, si ritiene adeguato disporre a carico di la corresponsione in favore di con decorrenza dalla data di deposito della CP_1 Pt_1 presente sentenza, di un assegno ex art. 156 c.c. di euro 600 mensili, annualmente rivalutabili ISTAT, così riducendo l'importo di euro 1.000 provvisoriamente disposto con ordinanza del 07.06.2024.
Domanda di risarcimento dei danni
Premesso che non è specificato negli atti della ricorrente a quali fatti illeciti, commessi da CP_1 debba riferirsi la domanda qui in esame, occorre rilevare che, per quanto concerne i fatti ed i comportamenti già oggetto della denuncia/querela (per i reati di cui agli artt. 612 bis e 387 bis c.p.),
successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si è costituita parte civile nel relativo Pt_1 processo penale avanzando in tale sede domanda di risarcimento dei danni nei confronti di CP_1
7 A fronte di ciò la domanda avanzata in questa sede civile deve ritenersi rinunciata con conseguente estinzione della relativa azione.
Trova, infatti, applicazione l'art 75 co 1 c.p.p. secondo il quale tale scelta comporta la rinuncia (di diritto) agli atti del giudizio civile e il trasferimento della relativa azione di fronte al giudice penale, determinando l'estinzione (rilevabile d'ufficio) del giudizio civile inerente detta domanda.
Con riferimento, invece, alle altre diverse condotte non costituenti reato (tradimento), anche volendosi ritenere compiutamente provata la violazione dell'obbligo coniugale di fedeltà, non vi è prova e neppure allegazione, del pregiudizio concretamente subito dalla ricorrente: non vi è prova alcuna che l'infedeltà - fermo rimanendo il comprensibile dolore privato ad essa conseguente - abbia causato alla ricorrente un danno ingiusto meritevole di tutela traducendosi in una lesione concreta di diritti fondamentali della persona, non solo in un dolore privato.
La Suprema Corte, sul punto, ha più volte chiarito che “La fonte della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al tradimento è rappresentata, infatti, dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. Conseguentemente perché il coniuge tradito possa avere diritto al risarcimento del danno occorre che, secondo lo schema di cui all'art. 2059 c.c., egli lamenti una lesione di un diritto non patrimoniale che sia meritevole di tutela costituzionale e, quindi, il diritto alla salute, alla riservatezza, alla onorabilità e dignità, alla realizzazione nell'ambito del proprio nucleo familiare, nonché nelle relazioni sociali” (cfr., ex multis, Cassazione civ., ord. 19 novembre
2020, n. 26383).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste alcun automatismo tra la violazione dei doveri coniugali o, addirittura, tra la pronuncia di addebito e il risarcimento del danno, non essendo sufficiente, per richiedere il risarcimento del danno, la mera violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., o anche la pronuncia di addebito, ma occorrendo, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 2059 c.c. e cioè che il tradimento superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, naturalmente da allegare e provare sia nell'an che nel quantum.
La Corte di Cassazione afferma, al riguardo, che l'infedeltà non sempre è “fonte del riconoscimento del risarcimento del danno, il quale potrà sussistere solo quando l'infedeltà abbia dato luogo a un danno, costituzionalmente rilevante, significativo (quindi non futile) e dimostrabile. Devono, quindi, essere dimostrati l'infedeltà, il danno e il nesso di causalità tra i due, cioè si deve provare che
l'infedeltà ha causato il danno”. Tale danno, secondo la Suprema Corte, non potrà consistere nella sola “sofferenza psichica”, ma dovrà avere le caratteristiche di una vera e propria “lesione della salute” o “lesione della dignità” causata dall'infedeltà (sul punto, v. Cassazione civ., 7 marzo 2019,
8 n. 6598 cit.).
Spese di lite
Sussistono giusti motivi per compensare di 2/3 le spese di lite, ponendosi il restante 1/3 a carico della ricorrente, soccombente sulle domande di addebito e di risarcimento del danno.
Le stesse sono complessivamente quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 3.900, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso;
dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Di conseguenza, va condannata a pagare a euro 1.300, oltre accessori Parte_1 Controparte_1 di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
19/07/1969) e (nato a [...] il [...]) che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 20/04/2012 a Modena, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Modena dell'anno 2012, al n. 54, parte II, serie C;
2. affida la figlia minore della coppia, ad entrambi i genitori;
Persona_3
3. colloca la minore prevalentemente presso la madre;
4. assegna la casa familiare sita in Formigine (MO), Via Castelnuovo Rangone n. 52 unitamente ai relativi arredi a;
Parte_1
5. regolamenta le frequentazioni tra la figlia minore ed il padre prevedendo che le stesse Per_1 avvengano liberamente, previo accordo diretto tra i due;
6. obbliga a versare a euro 2.000 mensili con decorrenza dalla data Controparte_1 Parte_1 di deposito del ricorso - detratto quanto già versato a tale titolo - a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 1.000 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 80% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
9 specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione
7. conferma l'ordinanza del 27.11.2024 con la quale si è disposto che il contributo a carico del padre a favore della madre per il mantenimento ordinario e straordinario della minore è sospeso Per_1 fino a quando quest'ultima non rientrerà in Italia dagli Stati Uniti ove si trova per ragioni di studio, posto che il padre sta provvedendo e dovrà provvedere integralmente al suo mantenimento sia ordinario che straordinario in quel luogo;
8. obbliga a versare a euro 600 mensili con decorrenza dalla data di Controparte_1 Parte_1 deposito del ricorso - detratto quanto già versato a tale titolo - a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
10 9. rigetta la domanda di addebito e di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
10. condanna a rifondere 1/3 delle spese di lite a , pari ad euro 1.300 Parte_1 Controparte_1 oltre 15% per spese generali, 4% per CPA e 22% per IVA;
compensa tra le parti il restante 1/3 delle spese di lite.
11. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 3 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Carolina Clo
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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