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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1152/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Vespucci 25 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024_250337 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1088/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni e si oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con sede in luogo cita in giudizio l'Agenzia Entrate e il concessionario per la Riscossione di Latina impugnando la cartella di pagamento n. 05720240012172532000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina e notificata il 19/04/2024, che reca una iscrizione a ruolo Ires per l'anno 2020 dovuta al disconoscimento dell'utilizzo, disposto dal consorzio ricorrente, nella dichiarazione Ires per il 2020, di una quota di perdita esposta nella dichiarazione integrativa relativa al 2015.
Il ruolo oggetto d'impugnazione, quindi, contenuto nella cartella opposta, scaturiva, a dire del ricorrente, da una liquidazione automatica della dichiarazione integrativa per il 2020, che attenzionava l'utilizzo della ulteriore quota della perdita esposta nell'integrativa del 2015, la quale, però, non era mai stata previamente disconosciuta dall'ufficio in riferimento all'anno di formazione (2015).
Secondo parte ricorrente, il disconoscimento di una perdita o l'illegittimità del suo relativo utilizzo, costituisce oggetto di un'attività di controllo di natura non meramente cartolare come quella eseguita dall'ufficio. Quest'ultimo avrebbe quindi dovuto svolgere a riguardo una vera e propria attività di accertamento, da poi formalizzare in un provvedimento avente la forma e la sostanza di un atto accertativo e non di un atto di riscossione a mezzo ruolo. Nel caso di specie, invece, il consorzio ricorrente non ha mai subito accertamenti in rettifica alle dichiarazioni presentate negli anni a cui attribuisce la perdita né ha mai ricevuto atti in cui fosse formalmente contestata l'invalidità o inefficacia della dichiarazione integrativa.
Per di più, conclude il ricorrente, neppure potrebbe ritenersi disconoscibile la perdita de qua a fronte di una ipotetica tardività della integrativa in questione, atteso che si trattava dell'anno 2020, quello dell'emergenza sanitaria, durante il quale vigeva la proroga del termine decadenziale per la notifica degli accertamenti in scadenza al 31/12/2020 (ex art. 157 comma 2 del D.l. n. 34/2020) per cui sarebbe illogico considerare che a tale proroga non consegua anche quella relativa ai termini di presentazione delle integrative.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Latina soffermandosi con proprie controdeduzioni proprio sulla ritenuta tardività della dichiarazione integrativa, quindi non valutabile. Si rifà nel proprio atto alla interpretazione fornita anche con documenti di prassi (risposta ad interpello n 620 del 24 dicembre 2020), che vede che il termine entro cui inviare la dichiarazione integrativa per il 2015 era sempre il 31 dicembre
2020 in quanto l'art. 2, comma 8, del DPR 322/98 prevedeva che la dichiarazione integrativa doveva essere presentata entro i termini previsti dall'art 43 del DPR 600/73 che, secondo la formulazione vigente prima delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 131, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 erano: "il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione"; per l'ufficio, quindi, Il legislatore, nella fase emergenziale dovuta alla pandemia COVID19, non ha ritenuto di differire i termini per la presentazione delle integrative. Pertanto, l'integrativa presentata a verifica già chiusa, quando i termini per emettere un avviso di accertamento per l'anno 2015 erano in ogni caso irrimediabilmente decorsi, restava priva di ogni effetto. Chiede, quindi, l'ufficio, il rigetto del ricorso.
Il consorzio ricorrente, in data 20/11/2025, ha depositato memorie illustrative in replica alle deduzioni dell'ufficio insistendo per l'accoglimento del ricorso sulla base di entrambi i motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni che sottendono all'impugnazione vertono essenzialmente sulla possibilità di poter riconoscere valida la dichiarazione integrativa presentata dal Consorzio, in spregio, tuttavia, ai termini previsti per la presentazione della stessa, essendo peraltro già decorso il termine per accertare quello specifico periodo d'imposta.
L'integrativa ultra tardiva, a dire di parte contribuente, sarebbe ammissibile, per derivazione, sulla base della normativa emergenziale emanata durante la crisi pandemica da COVID 19, trattandosi di dichiarazione relativa all'anno 2015, con termine ultimo per l'emenda al 31 dicembre 2020.
Tale tesi tuttavia non trova alcun conforto nel dato normativo, nè tantomeno nei documenti di prassi, non potendosi riscontrare alcun parallelisimo tra i termini di presentazione della dichiarazione integrativa e di decadenza dal potere di accertamento del relativo anno d'imposta 2015. Peraltro, in relazione a tale annualità, neppure la normativa emergenziale incide sui termini di decadenza, atteso che gli atti dovevano comunque essere emessi entro la naturale scadenza (31/12/2020), con proroga riguardante soltanto l'adempimento della notifica.
Di conseguenza, non potendosi riconoscere alcuna valenza alla dichiarazione ultra tardiva, il ricorso risulta infondato e le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 1.000 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Latina respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidandole in euro 1000,00 onnicomprensive. Il Giudice relatore Costantino Ferrara
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1152/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Vespucci 25 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024_250337 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1088/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni e si oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con sede in luogo cita in giudizio l'Agenzia Entrate e il concessionario per la Riscossione di Latina impugnando la cartella di pagamento n. 05720240012172532000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina e notificata il 19/04/2024, che reca una iscrizione a ruolo Ires per l'anno 2020 dovuta al disconoscimento dell'utilizzo, disposto dal consorzio ricorrente, nella dichiarazione Ires per il 2020, di una quota di perdita esposta nella dichiarazione integrativa relativa al 2015.
Il ruolo oggetto d'impugnazione, quindi, contenuto nella cartella opposta, scaturiva, a dire del ricorrente, da una liquidazione automatica della dichiarazione integrativa per il 2020, che attenzionava l'utilizzo della ulteriore quota della perdita esposta nell'integrativa del 2015, la quale, però, non era mai stata previamente disconosciuta dall'ufficio in riferimento all'anno di formazione (2015).
Secondo parte ricorrente, il disconoscimento di una perdita o l'illegittimità del suo relativo utilizzo, costituisce oggetto di un'attività di controllo di natura non meramente cartolare come quella eseguita dall'ufficio. Quest'ultimo avrebbe quindi dovuto svolgere a riguardo una vera e propria attività di accertamento, da poi formalizzare in un provvedimento avente la forma e la sostanza di un atto accertativo e non di un atto di riscossione a mezzo ruolo. Nel caso di specie, invece, il consorzio ricorrente non ha mai subito accertamenti in rettifica alle dichiarazioni presentate negli anni a cui attribuisce la perdita né ha mai ricevuto atti in cui fosse formalmente contestata l'invalidità o inefficacia della dichiarazione integrativa.
Per di più, conclude il ricorrente, neppure potrebbe ritenersi disconoscibile la perdita de qua a fronte di una ipotetica tardività della integrativa in questione, atteso che si trattava dell'anno 2020, quello dell'emergenza sanitaria, durante il quale vigeva la proroga del termine decadenziale per la notifica degli accertamenti in scadenza al 31/12/2020 (ex art. 157 comma 2 del D.l. n. 34/2020) per cui sarebbe illogico considerare che a tale proroga non consegua anche quella relativa ai termini di presentazione delle integrative.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Latina soffermandosi con proprie controdeduzioni proprio sulla ritenuta tardività della dichiarazione integrativa, quindi non valutabile. Si rifà nel proprio atto alla interpretazione fornita anche con documenti di prassi (risposta ad interpello n 620 del 24 dicembre 2020), che vede che il termine entro cui inviare la dichiarazione integrativa per il 2015 era sempre il 31 dicembre
2020 in quanto l'art. 2, comma 8, del DPR 322/98 prevedeva che la dichiarazione integrativa doveva essere presentata entro i termini previsti dall'art 43 del DPR 600/73 che, secondo la formulazione vigente prima delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 131, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 erano: "il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione"; per l'ufficio, quindi, Il legislatore, nella fase emergenziale dovuta alla pandemia COVID19, non ha ritenuto di differire i termini per la presentazione delle integrative. Pertanto, l'integrativa presentata a verifica già chiusa, quando i termini per emettere un avviso di accertamento per l'anno 2015 erano in ogni caso irrimediabilmente decorsi, restava priva di ogni effetto. Chiede, quindi, l'ufficio, il rigetto del ricorso.
Il consorzio ricorrente, in data 20/11/2025, ha depositato memorie illustrative in replica alle deduzioni dell'ufficio insistendo per l'accoglimento del ricorso sulla base di entrambi i motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni che sottendono all'impugnazione vertono essenzialmente sulla possibilità di poter riconoscere valida la dichiarazione integrativa presentata dal Consorzio, in spregio, tuttavia, ai termini previsti per la presentazione della stessa, essendo peraltro già decorso il termine per accertare quello specifico periodo d'imposta.
L'integrativa ultra tardiva, a dire di parte contribuente, sarebbe ammissibile, per derivazione, sulla base della normativa emergenziale emanata durante la crisi pandemica da COVID 19, trattandosi di dichiarazione relativa all'anno 2015, con termine ultimo per l'emenda al 31 dicembre 2020.
Tale tesi tuttavia non trova alcun conforto nel dato normativo, nè tantomeno nei documenti di prassi, non potendosi riscontrare alcun parallelisimo tra i termini di presentazione della dichiarazione integrativa e di decadenza dal potere di accertamento del relativo anno d'imposta 2015. Peraltro, in relazione a tale annualità, neppure la normativa emergenziale incide sui termini di decadenza, atteso che gli atti dovevano comunque essere emessi entro la naturale scadenza (31/12/2020), con proroga riguardante soltanto l'adempimento della notifica.
Di conseguenza, non potendosi riconoscere alcuna valenza alla dichiarazione ultra tardiva, il ricorso risulta infondato e le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 1.000 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Latina respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidandole in euro 1000,00 onnicomprensive. Il Giudice relatore Costantino Ferrara