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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Silvia Governatori Presidente
dott. Niccolo' Calvani Giudice dott.ssa Laura Maione Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1722/2023 tra le parti: rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Parte_1
BARTOLETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Calenzano in via della Gora 55, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE
e rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMILIANO Controparte_1
BI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Firenze in Piazza
Massimo D'Azeglio 29, come da procura allegata telematicamente.
CONVENUTO
OGGETTO: cause di responsabilità verso gli amministratori delle società di capitali.
1 CONCLUSIONI
Attrice: come da atto di citazione e in via istruttoria come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183/2 c.p.c..
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria richiesta,
NEL MERITO:
- Accertare la responsabilità del Sig. verso la società Controparte_1 [...] per le condotte attive e omissive allo stesso imputabili in qualità Parte_1 di amministratore unico nel periodo Maggio 2020 – Settembre 2021, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2392 e 1176 c.c. e per l'effetto - condannare il Sig. al risarcimento dei danni in favore della Controparte_1 Parte_1 quantificati in € 241.562,87 o nella maggiore o minor somma ritenuta di
[...] giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede disporsi CTU volta a quantificare il danno subito dalla società in ragione delle condotte di mala gestio poste in essere dall'amministratore unico
Sig. . Controparte_1
Convenuto: come da comparsa di costituzione e in via istruttoria come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183/2-3 c.p.c. opponendosi a tutte le richieste avversarie.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, rigettata e respinta ogni diversa domanda ed eccezione formulata dalla Pt_1 Parte_1
In via preliminare:
• accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice adito a favore del Tribunale di Firenze Sezione Imprese;
• accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_1 rispetto alla domanda avversaria rubricata al punto C) della citazione dal
[...] titolo Violazione degli obblighi tributari per i motivi descritti in premessa;
Nel merito:
2 respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa
• In ogni caso, con vittoria competenze e spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario il suo ex amministratore esercitando nei suoi confronti l'azione sociale Controparte_2 di responsabilità per danni causati alla società da atti di mala gestio.
L'attrice ha allegato in citazione che:
- con scrittura privata del 14.5.2020 in qualità di Persona_1 amministratore delegato e legale rappresentante di Controparte_3
ha acquistato da e le quote di
[...] Controparte_1 Parte_2 partecipazione al capitale sociale di per il prezzo Parte_1 complessivo di € 208.127,57, da corrispondersi in parte alla sottoscrizione e in parte in tre rate annuali condizionate al raggiungimento di specifici obiettivi economici;
- le parti del contratto di cessione di quote hanno convenuto, altresì, che l'odierno convenuto mantenesse la carica di AU della società sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, con compenso annuo netto di € 36.000, impegnandosi a operare nell'interesse sociale e nel rispetto dell'oggetto sociale, consistente nella gestione di autorimesse e servizi connessi;
- nel periodo in cui il convenuto ha rivestito la carica di AU (maggio
2020 – settembre 2021, data delle dimissioni e del subentro di
[...] nella carica di amministratore) la società ha registrato Persona_1 una grave perdita di esercizio e, secondo la prospettazione attorea, ha subìto danni economici derivanti da condotte di mala gestio quali:
a) omissione e/o irregolare tenuta della contabilità: in particolare l'esame delle schede giornaliere di lavoro del periodo in questione consentirebbe di accertare l'esatta consistenza del parco autoveicoli
3 ricoverato nei parcheggi e la relazione del consulente di parte, dott.
avrebbe evidenziato un sistematico scostamento tra Per_2
l'importo mensile di cui alle fatture o ricevute fiscali e il valore dei servizi prestati sulla base delle schede per un importo complessivo di € 36.580; ciò probabilmente a causa della mancata contabilizzazione di circa il 40% dei ricavi e del corrispondente mancato introito di liquidità alla società;
b) chiusura ingiustificata del Parcheggio/Autorimessa San Gallo: da dicembre 2020 detta struttura è risultata sprovvista di custodia e di controllo, poiché gli accessi sono stati regolati a distanza senza verifica del pagamento da parte degli utenti;
l'AU avrebbe poi impedito agli utenti abituali di rinnovare mensilmente gli abbonamenti e avrebbe sospeso le piattaforme di prenotazione online impedendo a nuovi clienti di usufruire dei servizi dell'autorimessa; oltre a ciò i locali sarebbero stati lasciati in stato di abbandono, con scarsa igiene, accatastamento di rifiuti, carcasse di topi, corrispondenza accumulata sulla scrivania insieme a somme di denaro in contante presumibilmente lasciate da utenti;
a tali fatti è conseguita la quasi totale perdita di fatturato, che dai circa € 40.000 annui (circa € 3.300 mensili) è stato totalmente azzerato durante la gestione del convenuto, sicché il lucro cessante attribuibile ai nove mesi di gestione di sarebbe CP_1 quantificabile in € 29.700, oltre al danno subìto per la irreparabile perdita di clientela, tenuto conto dell'ubicazione del garage in una zona ZTL;
c) violazione degli obblighi tributari: in particolare l'AU ha omesso la presentazione delle dichiarazioni TARI per gli anni 2016/2020, circostanza che ha comportato a carico dell'attrice l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa e delle sanzioni anche per gli anni precedenti rispetto all'acquisto della società; difatti sono stati corrisposti € 20.260,80 a titolo di sanzioni (s.e.o.), € 11.317,07
(s.e.o.) a titolo di tassa sui rifiuti per gli anni 2016-2019 e €
4 1.222,60 (s.e.o.) per i primi cinque mesi del 2020, per un danno complessivo di € 32.800,47;
d) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: l'impianto elettrico e antincendio dei non sono Pt_3 risultati conformi e per il loro adeguamento l'attrice ha dovuto sostenere costi per complessivi € 17.065;
e) omesso svolgimento dell'attività di AU: sarebbe stato assente CP_1 dal giugno 2021 e i dipendenti si sarebbero trovati a operare senza alcun riferimento e quindi privi di qualsiasi tipo di direzione, coordinamento e controllo;
per dette mensilità il convenuto ha percepito illegittimamente il compenso di amministratore per €
9.000 netti ovvero € 14.565,18, che costituisce un danno per la società in assenza di controprestazione dell'AU;
f) inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile: la destinazione dei lavoratori alle singole mansioni è stata del tutto inadeguata, tanto che taluni dipendenti sono stati destinati a servizi che ben potevano essere automatizzati, a discapito di altri servizi che, invece, richiedevano l'assistenza di un operatore e che ne sono rimasti privi;
l'AU ha poi omesso di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti della dipendente
(coniuge del convenuto) per l'assenza ingiustificata dal Per_3 lavoro;
il 16.11.2021 la dipendente è stata licenziata per giusta causa e detto licenziamento non è stato impugnato, mentre il nuovo
AU dell'attrice ha introdotto un ricorso ex art. 414 c.p.c. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla dipendente a titolo di retribuzione e premi per il periodo luglio 2020/giugno 2021 per complessivi € 10.852,22; in questa sede è chiesto il risarcimento del danno quantificato nel medesimo importo;
g) mancato rispetto del Codice della Strada in relazione alla circolazione di autoveicoli immatricolati all'estero: non è stata rispettata la normativa per il servizio in particolare le CP_4 macchine immatricolate all'estero, con targa straniera, potevano
5 circolare in territorio italiano con conducente italiano previo rilascio, da parte dell'intestatario, di un documento avente data certa dal quale risultava il titolo e la durata della disponibilità del veicolo;
il mancato rispetto di suddetta normativa ha esposto la società e i dipendenti al rischio di sanzioni economiche e amministrative;
poiché non sono state elevate sanzioni nei confronti della società a tale tolo, l'attrice ha rimesso alla valutazione del
Tribunale la quantificazione del danno conseguente a detta condotta;
h) mala gestio dell'AU che ha creato disservizi a discapito degli utenti, con la conseguente perdita di tutta la clientela, circostanza che ha portato a sua volta alla perdita della gestione di tutti i garage/autorimesse dell'attrice, impedendo la prosecuzione dell'attività e causando la totale perdita di valore della società, con un danno quantificato in misura equivalente al prezzo pagato per l'acquisto della società (€ 100.000).
- poiché il contratto di cessione delle quote prevedeva che a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi annuali per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 l'acquirente era autorizzato “a trattenere dalle prime somme in scadenza fra quelle dovute ai venditori ai sensi del b.2 delle premesse la differenza tra l'obbiettivo stabilito in €
80.000,00 per ciascun anno e l'EBIT effettivo di ciascun esercizio, quale risulterà dal bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci, con le rettifiche indicate al precedente punto 3.1, qualora l'importo così determinato dovesse essere minore dell'obbiettivo annuo concordato”,
l'acquirente non ha corrisposto le rate annuali del prezzo, senza che la controparte abbia mai lamentato alcunché.
Alla luce dei fatti narrati e sulla premessa della esistenza di una delibera dell'assemblea ordinaria di del 20.6.2022 di Parte_1 autorizzazione alla promozione dell'azione sociale di responsabilità, l'odierna attrice ha inviato al convenuto una formale richiesta di risarcimento danni, rimasta senza riscontro, e ha quindi introdotto il presente giudizio.
6 Si è costituito in giudizio il quale ha preliminarmente Controparte_2 eccepito l'incompetenza del Tribunale Ordinario in favore della Sezione
Specializzata in materia di impresa e nel merito ha contestato gli addebiti mossi dall'attrice e ha chiesto il rigetto della domanda.
Con riferimento alla scrittura privata di cessione delle quote sociali del
14.5.2020 il convenuto ha riferito che l'atto è da ritenersi novato dalla cessione sottoscritta successivamente il 15.5.2020 nella quale non è stata prevista nessuna condizione in relazione al pagamento del prezzo.
Il convenuto ha poi evidenziato che le proprie dimissioni dalla carica di
AU non sono state dettate dalla grave perdita di esercizio, come sostenuto dalla controparte, ma da motivazioni personali.
Quanto agli addebiti, ha affermato che è sempre stato CP_1 Per_1 informato dell'attività imprenditoriale svolta e in molte occasioni è stato costui ad agire quale vero e proprio amministratore di fatto.
Il convenuto ha contrastato l'imputazione di cui alla lett. a), evidenziando che si tratta di una contestazione generica, che in ogni caso a partire dal 1° gennaio 2021 la contabilità è stata tenta dal dott. che Per_2 gli scostamenti sono riferiti per la maggior parte a periodi estivi ed è proprio dal mese di giugno che ha iniziato a recarsi frequentemente al garage e Per_1
a gestire personalmente la società, escludendo di fatto il convenuto dalla gestione sociale.
Sull'addebito di cui alla lett. b), ha riferito che il fondo era poco CP_1 adatto, per conformazione e caratteristiche, a essere adibito a garage e si trovava in pessime condizioni di manutenzione;
oltre a ciò ha contestato che il garage generasse il fatturato indicato dalla controparte e quindi che vi sia stato il lucro cessante richiesto dall'attrice, tenuto conto oltretutto che le mensilità in questione sono riferite al periodo Covid con le relative limitazioni.
Quanto all'addebito di cui alla lett. c), il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, tenuto conto che l'esistenza o meno del debito TARI rappresenta, tutt'al più, un inadempimento (comunque
7 contestato) rispetto al contratto di cessione quote tra i Sigg.ri e la CP_1
Ha inoltre sostenuto che nessuno dei professionisti, Controparte_3 neppure il dott. ha mai rilevato il mancato pagamento del tributo e Per_2 ciò interromperebbe il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno;
ha aggiunto che gli atti per il pagamento della TARI sono stati notificati alla proprietaria del fondo e mai ai conduttori, sicché il convenuto non è mai stato a conoscenza dell'esistenza di detto obbligo tributario;
infine ha evidenziato che l'attrice non ha dato la prova del pagamento del tributo.
Sull'addebito di cui alla lett. d), il convenuto ha affermato l'assenza di prova della non conformità degli impianti, i quali al contrario erano tutti in regola e certificati dai vari organi competenti;
ha aggiunto che vi è stato un accordo tra e le proprietarie di uno dei fondi, le quali hanno Per_1 corrisposto al primo € 15.000, sicché la richiesta di risarcimento dell'attrice equivarrebbe a una locupletazione.
Quanto all'addebito di cui alla lett. e), ha affermato che la sua CP_1 saltuaria assenza era stata imposta dallo stesso il quale in più Per_1 occasioni avrebbe aggredito verbalmente il convenuto, portandolo poi alle dimissioni;
in ogni caso dal giugno 2021 ha iniziato a recarsi presso il Per_1 garage gestendo personalmente l'attività e i dipendenti non rispondevano più alle indicazioni del convenuto. ha contestato l'addebito di cui alla lett. f), evidenziandone la CP_1 genericità e assenza di prova;
quanto alla posizione della dipendente Per_3 ha contestato l'assunto relativo alla sua assenza dal lavoro, evidenziando che il licenziamento venne impugnato e che la controversia è stata definita con un verbale di conciliazione, il quale avrebbe statuito anche in relazione alla domanda restitutoria della società.
Quanto all'addebito di cui alla lett. g), ha contestato l'assunto evidenziando la carenza di prova e l'assenza di contravvenzioni e, quindi, di danno.
Infine il convenuto ha contestato pure la doglianza di cui alla lett. h), evidenziando di aver sempre garantito la propria presenza presso il garage e di aver deciso di ridurre gli affitti per non perdere la clientela e di erogare 8 alcuni servizi gratuiti, come il lavaggio dell'auto, per fidelizzare i clienti in un momento di difficoltà quale il periodo Covid.
La causa, inizialmente avviata dinanzi al Tribunale Ordinario di
Firenze, è stata assegnata alla Sezione Specializzata;
dipoi è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.
All'udienza del 14.10.2025 i procuratori hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini abbreviati (20+20) per il deposito delle comparse conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
1. In via preliminare si osserva che è del tutto superata, a seguito dell'assegnazione a questo Tribunale delle Imprese, l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto.
2. Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione del convenuto formulata con la comparsa conclusionale di replica in ordine a un presunto tardivo deposito di documenti da parte dell'attrice con gli scritti conclusivi:
l'esame del fascicolo consente di affermare che detta circostanza non è riscontrabile, non risultando prodotto nessun documento unitamente alla comparsa conclusionale dell'attrice.
3. Sempre in via preliminare si osserva che la questione relativa all'eventuale novazione della scrittura privata avente a oggetto la cessione delle quote sociali non appare conferente, non rilevando sul presente giudizio le vicende inerenti all'adempimento o all'inadempimento del contratto di trasferimento delle partecipazioni. Parimenti occorre rilevare che le circostanze relative a eventuali rinunce del convenuto in ordine al saldo del corrispettivo della cessione di quote risultano irrilevanti ai fini della presente decisione, non potendosi peraltro inferire da tale circostanza una ammissione, così come invece ritenuto dall'attrice, degli illeciti da parte dell'ex amministratore e di una sua conseguente responsabilità.
4. Ancora, mette conto rilevare che la circostanza evidenziata dal convenuto relativa al fatto che cessionario delle quote, sia sempre Per_1
9 stato informato dell'attività di gestione compiuta da CP_1 indipendentemente dall'eventuale sua fondatezza, non assume nessun rilievo ai fini che qui interessano, non escludendo la responsabilità dell'amministratore per il caso di atti illeciti causativi di danni alla società. E, allo stesso modo, l'assunto del convenuto relativo al fatto che (o tale Per_1
sia stato amministratore di fatto della società ancor prima di CP_5 assumerne ufficialmente l'incarico, anche laddove fosse dimostrato non escluderebbe la responsabilità del convenuto, non essendo stata svolta peraltro nessuna domanda risarcitoria nei confronti di Per_1
5. Si deve passare ora all'esame dei singoli addebiti.
5.a) Omissione e/o irregolare tenuta della contabilità: l'addebito si fonda sull'assunto della omessa o irregolare tenuta delle schede giornaliere di lavoro che avrebbe fatto emergere uno scostamento tra i documenti fiscali e i servizi prestati.
La documentazione oggetto dell'addebito dell'attrice è stata da questa prodotta con la seconda memoria;
nella terza memoria il convenuto ha disconosciuto formalmente la conformità agli originali di detti documenti e nella prima difesa utile, ovvero all'udienza di esame delle istanze istruttorie,
l'attrice non ha preso specifica posizione sul punto;
lo ha fatto solo nella comparsa conclusionale di replica eccependo la decadenza del convenuto sull'assunto del tardivo rilievo, ma come già evidenziato detta contestazione è stata mossa da sin dalla terza memoria e non, come affermato CP_1 dall'attrice, nella comparsa conclusionale.
Il Tribunale osserva che il disconoscimento è stato effettuato dal convenuto attraverso una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si è concretata nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta;
infatti è stata allegata la incompletezza delle schede, con la mancanza di alcuni fogli relativi a giornate di lavoro o alcuni dati;
è stata segnalata la presenza di bigliettini sul retro e di scritte in pennarello rosso non presenti in precedenza. È stata disconosciuta la grafia contenente l'indicazione degli importi e soprattutto il convenuto ha rilevato che risultano inserite alcune
10 pagine in formato diverso non veritiere ma frutto, secondo la prospettazione della parte, di una possibile alterazione documentale;
la parte ha fatto specifico riferimento ai seguenti documenti: doc. 12h2 per il giorno
19.8.2021 (da pag. 56 a 60); doc. 12h3 per il giorno 25.8.2021 (da pag. 30 a
32), il giorno 26.8.2021 (da pag. 38 a 40) e i giorni dal 29.8.2021 al
31.8.2021 (da pag. 60 a 75) ove compare un formato nuovo e non conosciuto dal convenuto contenente per esempio le date di partenza dei veicoli, dato che il convenuto dichiara di non aver mai inserito. Ancora, ha CP_1 affermato che le schede avrebbero dovuto riportare la N cerchiata di CP_2 che veniva apposta a fine serata al momento della consegna dei contanti da parte del dipendente. È stata rilevata, altresì, l'assenza di data certa e l'impossibilità di ricondurre i documenti versati in atti dall'attrice a quelli effettivamente redatti dal convenuto nel periodo in questione.
Ebbene, a fronte di queste puntuali contestazioni, non Parte_1 ha formulato nessuna tempestiva controdeduzione;
reputa, pertanto, il
Tribunale che la documentazione prodotta dall'attrice non possa essere utilizzata ai fini della decisione, con la conseguenza per cui l'addebito della parte deve essere considerato in definitiva indimostrato, dal momento che la stessa relazione di parte prodotta in giudizio si è basata sulla medesima documentazione contestata e che neppure una CTU avrebbe potuto sopperire alle carenze probatorie della parte, non essendovi in atti altri elementi utili a dimostrare l'eventuale misura dello scostamento tra i servizi effettivamente prestati e quelli registrati.
L'addebito deve, quindi, essere rigettato.
5.b) Chiusura ingiustificata del Parcheggio/Autorimessa San Gallo: sul punto l'attrice sostiene l'imputabilità al convenuto della perdita di fatturato registrata dalla società per circa € 40.000 annui, evidenziando che l'AU avrebbe compiuto attività di dismissione dei locali e di ostruzionismo nei rapporti coi clienti.
Ciò posto, il Tribunale rileva che non è dato comprendere da quali documenti siano estrapolati i dati affermati dalla parte, tenuto conto che la relazione del CTP non ha a oggetto questa voce;
in ogni caso si Per_2
11 osserva che dai bilanci depositati in atti (docc. 3 e 4 fasc. att.) emerge in effetti un calo di ricavi per vendite e prestazioni nel 2020 rispetto al precedente anno col passaggio da € 332.561 a € 258.091, in misura evidentemente diversa rispetto a quanto affermato dall'attrice; così pure nel
2021 si registra un'ulteriore diminuzione a € 237.640.
Tuttavia, il dato che pare essere dirimente, e che costituisce una delle difese sul punto del convenuto, è che il periodo preso in esame dall'attrice
(da dicembre 2020 per nove mensilità) è esattamente quello maggiormente colpito dalle conseguenze economiche della pandemia Covid;
sicché, non essendo stato introdotto in giudizio nessun ulteriore elemento a comprova dell'assunto attoreo, si deve affermare l'assenza di prova del nesso di causa col danno affermato in citazione. Lo stesso è a dirsi con riferimento all'imputazione di aver determinato la perdita della clientela, generico e indimostrato.
5.c) Violazione degli obblighi tributari: l'addebito è fondato. È risultato pacifico il fatto dell'omessa presentazione delle dichiarazioni TARI per gli anni 2016/2020 da parte dell'AU, il quale si è difeso affermando di non essere a conoscenza dell'esistenza di detto obbligo. Questa difesa non è condivisibile poiché è onere dell'amministratore conoscere e rispettare la normativa applicabile alla società in relazione al tipo di attività esercitata.
Tuttavia, il danno corrispondente a tale illecito non può essere costituito dai tributi in quanto la società avrebbe comunque dovuto provvedere al loro pagamento;
costituiscono invece voce di danno risarcibile le sanzioni, che l'attrice ha quantificato in € 20.260,80 (cfr. doc. 7). La circostanza che non vi sia prova del loro pagamento da parte della società non esclude il danno, poiché l'esposizione debitoria dell'ente rimane anche se l'obbligazione non è adempiuta.
Non può invece essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, essendo evidente che la domanda risarcitoria svolta anche con riferimento alle conseguenze dell'omissione tributaria dell'AU rientra nell'azione sociale che la società è titolata a esercitare.
12 Neppure è condivisibile la difesa del convenuto fondata sulla circostanza che gli avvisi di richiesta di pagamento relativi al tributo sono stati notificati alla società proprietaria degli immobili condotti in locazione da e non direttamente a quest'ultima: è pacifico che l'obbligo di Parte_1 pagamento della TARI incombe sul conduttore, sicché si deve ritenere presuntivamente sussistente il debito in capo a relativo alle Parte_1 sanzioni già applicate per l'omesso pagamento, poiché le stesse saranno dovute dalla conduttrice.
Infine, mette conto rilevare che solo in conclusionale il convenuto ha introdotto un tema nuovo relativo alla presunta illegittimità degli accertamenti e alla possibilità della proprietaria di impugnarli in ragione del fatto che i locali in questione non sarebbero accatastati come uffici, con la conseguenza per cui il tributo dovuto sarebbe stato inferiore: sul punto è sufficiente rilevare che l'assunto è tardivo e comunque non è dimostrato.
5.d) Mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: l'addebito non è fondato. La circostanza per cui l'impianto elettrico e antincendio dei garage non siano risultati conformi e che per il loro adeguamento l'attrice ha dovuto sostenere costi per complessivi €
17.065 non è idonea a condurre all'affermazione dell'esistenza di un danno.
Infatti, la società avrebbe in ogni caso dovuto sostenere le spese per l'adeguamento degli impianti, sicché l'importo indicato dall'attrice non costituisce un danno.
5.e) Omesso svolgimento dell'attività di AU: per questo addebito l'attrice domanda il risarcimento del danno parametrato ai compensi percepiti da dal giugno 2021 sino alle sue dimissioni nel dicembre CP_1
2021; in particolare la società imputa al convenuto di essere stato assente dai luoghi di lavoro lasciando i dipendenti privi di una figura di coordinamento, direzione e controllo. L'assunto, però, non convince tenuto conto del fatto che si sta parlando del compenso quale AU della società, ruolo che comporta lo svolgimento di una serie di attività ulteriori rispetto a quella indicata in citazione come omessa (si veda a esempio la redazione del bilancio 2020 -doc. 3 fasc. att.- che risulta effettuata da oppure i CP_1
13 messaggi whatsapp scambiati dal convenuto con i dipendenti e relativi alla organizzazione del lavoro, doc. 1 seconda memoria conv.). Occorre poi rilevare che è lo stesso convenuto a confermare la sua assenza quantomeno saltuaria, addebitando le ragioni di tale comportamento al clima teso venutosi a creare con tuttavia non pare che questa unica circostanza Per_1 possa essere utile a condurre il Tribunale ad affermare l'inadempimento di rispetto a tutte le obbligazioni sullo stesso incombenti quale AU tale CP_1 da giustificare la restituzione degli importi percepiti.
5.f) Inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile: l'addebito formulato in citazione è più ampio, ma a ben vedere il danno richiesto a questo titolo è pari alle somme percepite a titolo di retribuzione e premi per il periodo luglio 2020/giugno 2021 dalla dipendente per complessivi € 10.852,22. Sul punto occorre rilevare che in Per_3 citazione è la stessa attrice ad affermare di aver introdotto un autonomo giudizio per la restituzione delle somme illegittimamente -secondo la prospettazione di parte- percepite dalla lavoratrice;
in sede di prima memoria l'attrice ha affermato che le controversie con la dipendente sono state definite con un verbale di conciliazione che è stato sottoscritto per mere ragioni di opportunità che nulla dimostrano in merito all'assenza ingiustificata della lavoratrice. Ciò posto il Tribunale reputa che non possa essere riconosciuto il risarcimento del danno così come richiesto, dal momento che la società per mezzo della conciliazione intervenuta sul punto (sebbene l'atto non risulti prodotto in giudizio e l'attrice non abbia specificato alcunché sul punto neppure negli scritti conclusivi) ha assunto un comportamento decisivo in ordine al pregiudizio lamentato ed eventuali rinunce a maggiori somme (non è dato sapere il contenuto dell'accordo) devono essere valutate come idonee a interrompere il nesso di causa col danno lamentato. Oltre a ciò si evidenzia che la parte avrebbe potuto soddisfare per intero il credito restitutorio nella causa avviata nei confronti della ex lavoratrice, sicché il credito non era perduto, con ciò dovendosi quindi escludere in radice anche l'esistenza stessa del danno.
14 Infine, occorre rilevare che l'attrice non ha chiarito le ragioni per le quali invoca, a proposito di questo addebito, la inadeguatezza degli assetti organizzativi;
non ha allegato quale assetto era inadeguato, quale sarebbe stato quello corretto, perché l'assetto esistente avrebbe impedito il pagamento dell'indebito; sicché anche in questa prospettiva la doglianza si palesa infondata.
5.g) Mancato rispetto del Codice della Strada in relazione alla circolazione di autoveicoli immatricolati all'estero: l'addebito è infondato in quanto la violazione lamentata dalla società non ha causato alla stessa nessun danno, non essendovi prova dell'irrogazione di sanzioni a tale titolo.
5.h) Mala gestio dell'AU: sul punto l'attrice domanda il risarcimento del danno pari a € 100.000 che la parte assume essere il valore della società che sarebbe stato azzerato dalle condotte dell'amministratore. Al riguardo, come già osservato al punto 4.b), è sufficiente rilevare l'assenza di prova del nesso di causa oltre che del danno, non essendo dato verificare né che eventuali disservizi causati agli utenti possano aver fatto perdere il complessivo valore della società né che effettivamente si sia verificato il danno lamentato ovvero l'azzeramento del valore dell'ente.
6. Alla luce delle considerazioni svolte si deve concludere per il riconoscimento del risarcimento del danno in favore dell'attrice per la sola somma pari a € 20.260,80 per le omissioni tributarie imputabili al convenuto;
mentre tutti gli altri addebiti devono essere rigettati.
Trattandosi del riconoscimento di un danno determinati nel quantum, va affermata la natura di debito di valuta (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
14573 del 22/06/2007 “Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando
l'originaria indeterminatezza della somma stessa. Ne consegue che il debito per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di
15 un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art. 1224 cod. civ., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata”), per cui non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre gli interessi sono dovuti dalla sentenza al saldo.
7. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai medi per tutte le fasi di giudizio con riferimento allo scaglione determinato dal decisum, tenuto conto delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. condanna a pagare a € 20.260,80 a Controparte_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi come in motivazione,
2. condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_1 lite, liquidate in € 5.077 per compensi, € 822,07 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 28.11.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Silvia Governatori Presidente
dott. Niccolo' Calvani Giudice dott.ssa Laura Maione Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1722/2023 tra le parti: rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Parte_1
BARTOLETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Calenzano in via della Gora 55, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE
e rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMILIANO Controparte_1
BI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Firenze in Piazza
Massimo D'Azeglio 29, come da procura allegata telematicamente.
CONVENUTO
OGGETTO: cause di responsabilità verso gli amministratori delle società di capitali.
1 CONCLUSIONI
Attrice: come da atto di citazione e in via istruttoria come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183/2 c.p.c..
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria richiesta,
NEL MERITO:
- Accertare la responsabilità del Sig. verso la società Controparte_1 [...] per le condotte attive e omissive allo stesso imputabili in qualità Parte_1 di amministratore unico nel periodo Maggio 2020 – Settembre 2021, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2392 e 1176 c.c. e per l'effetto - condannare il Sig. al risarcimento dei danni in favore della Controparte_1 Parte_1 quantificati in € 241.562,87 o nella maggiore o minor somma ritenuta di
[...] giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede disporsi CTU volta a quantificare il danno subito dalla società in ragione delle condotte di mala gestio poste in essere dall'amministratore unico
Sig. . Controparte_1
Convenuto: come da comparsa di costituzione e in via istruttoria come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183/2-3 c.p.c. opponendosi a tutte le richieste avversarie.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, rigettata e respinta ogni diversa domanda ed eccezione formulata dalla Pt_1 Parte_1
In via preliminare:
• accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice adito a favore del Tribunale di Firenze Sezione Imprese;
• accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_1 rispetto alla domanda avversaria rubricata al punto C) della citazione dal
[...] titolo Violazione degli obblighi tributari per i motivi descritti in premessa;
Nel merito:
2 respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa
• In ogni caso, con vittoria competenze e spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario il suo ex amministratore esercitando nei suoi confronti l'azione sociale Controparte_2 di responsabilità per danni causati alla società da atti di mala gestio.
L'attrice ha allegato in citazione che:
- con scrittura privata del 14.5.2020 in qualità di Persona_1 amministratore delegato e legale rappresentante di Controparte_3
ha acquistato da e le quote di
[...] Controparte_1 Parte_2 partecipazione al capitale sociale di per il prezzo Parte_1 complessivo di € 208.127,57, da corrispondersi in parte alla sottoscrizione e in parte in tre rate annuali condizionate al raggiungimento di specifici obiettivi economici;
- le parti del contratto di cessione di quote hanno convenuto, altresì, che l'odierno convenuto mantenesse la carica di AU della società sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, con compenso annuo netto di € 36.000, impegnandosi a operare nell'interesse sociale e nel rispetto dell'oggetto sociale, consistente nella gestione di autorimesse e servizi connessi;
- nel periodo in cui il convenuto ha rivestito la carica di AU (maggio
2020 – settembre 2021, data delle dimissioni e del subentro di
[...] nella carica di amministratore) la società ha registrato Persona_1 una grave perdita di esercizio e, secondo la prospettazione attorea, ha subìto danni economici derivanti da condotte di mala gestio quali:
a) omissione e/o irregolare tenuta della contabilità: in particolare l'esame delle schede giornaliere di lavoro del periodo in questione consentirebbe di accertare l'esatta consistenza del parco autoveicoli
3 ricoverato nei parcheggi e la relazione del consulente di parte, dott.
avrebbe evidenziato un sistematico scostamento tra Per_2
l'importo mensile di cui alle fatture o ricevute fiscali e il valore dei servizi prestati sulla base delle schede per un importo complessivo di € 36.580; ciò probabilmente a causa della mancata contabilizzazione di circa il 40% dei ricavi e del corrispondente mancato introito di liquidità alla società;
b) chiusura ingiustificata del Parcheggio/Autorimessa San Gallo: da dicembre 2020 detta struttura è risultata sprovvista di custodia e di controllo, poiché gli accessi sono stati regolati a distanza senza verifica del pagamento da parte degli utenti;
l'AU avrebbe poi impedito agli utenti abituali di rinnovare mensilmente gli abbonamenti e avrebbe sospeso le piattaforme di prenotazione online impedendo a nuovi clienti di usufruire dei servizi dell'autorimessa; oltre a ciò i locali sarebbero stati lasciati in stato di abbandono, con scarsa igiene, accatastamento di rifiuti, carcasse di topi, corrispondenza accumulata sulla scrivania insieme a somme di denaro in contante presumibilmente lasciate da utenti;
a tali fatti è conseguita la quasi totale perdita di fatturato, che dai circa € 40.000 annui (circa € 3.300 mensili) è stato totalmente azzerato durante la gestione del convenuto, sicché il lucro cessante attribuibile ai nove mesi di gestione di sarebbe CP_1 quantificabile in € 29.700, oltre al danno subìto per la irreparabile perdita di clientela, tenuto conto dell'ubicazione del garage in una zona ZTL;
c) violazione degli obblighi tributari: in particolare l'AU ha omesso la presentazione delle dichiarazioni TARI per gli anni 2016/2020, circostanza che ha comportato a carico dell'attrice l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa e delle sanzioni anche per gli anni precedenti rispetto all'acquisto della società; difatti sono stati corrisposti € 20.260,80 a titolo di sanzioni (s.e.o.), € 11.317,07
(s.e.o.) a titolo di tassa sui rifiuti per gli anni 2016-2019 e €
4 1.222,60 (s.e.o.) per i primi cinque mesi del 2020, per un danno complessivo di € 32.800,47;
d) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: l'impianto elettrico e antincendio dei non sono Pt_3 risultati conformi e per il loro adeguamento l'attrice ha dovuto sostenere costi per complessivi € 17.065;
e) omesso svolgimento dell'attività di AU: sarebbe stato assente CP_1 dal giugno 2021 e i dipendenti si sarebbero trovati a operare senza alcun riferimento e quindi privi di qualsiasi tipo di direzione, coordinamento e controllo;
per dette mensilità il convenuto ha percepito illegittimamente il compenso di amministratore per €
9.000 netti ovvero € 14.565,18, che costituisce un danno per la società in assenza di controprestazione dell'AU;
f) inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile: la destinazione dei lavoratori alle singole mansioni è stata del tutto inadeguata, tanto che taluni dipendenti sono stati destinati a servizi che ben potevano essere automatizzati, a discapito di altri servizi che, invece, richiedevano l'assistenza di un operatore e che ne sono rimasti privi;
l'AU ha poi omesso di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti della dipendente
(coniuge del convenuto) per l'assenza ingiustificata dal Per_3 lavoro;
il 16.11.2021 la dipendente è stata licenziata per giusta causa e detto licenziamento non è stato impugnato, mentre il nuovo
AU dell'attrice ha introdotto un ricorso ex art. 414 c.p.c. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla dipendente a titolo di retribuzione e premi per il periodo luglio 2020/giugno 2021 per complessivi € 10.852,22; in questa sede è chiesto il risarcimento del danno quantificato nel medesimo importo;
g) mancato rispetto del Codice della Strada in relazione alla circolazione di autoveicoli immatricolati all'estero: non è stata rispettata la normativa per il servizio in particolare le CP_4 macchine immatricolate all'estero, con targa straniera, potevano
5 circolare in territorio italiano con conducente italiano previo rilascio, da parte dell'intestatario, di un documento avente data certa dal quale risultava il titolo e la durata della disponibilità del veicolo;
il mancato rispetto di suddetta normativa ha esposto la società e i dipendenti al rischio di sanzioni economiche e amministrative;
poiché non sono state elevate sanzioni nei confronti della società a tale tolo, l'attrice ha rimesso alla valutazione del
Tribunale la quantificazione del danno conseguente a detta condotta;
h) mala gestio dell'AU che ha creato disservizi a discapito degli utenti, con la conseguente perdita di tutta la clientela, circostanza che ha portato a sua volta alla perdita della gestione di tutti i garage/autorimesse dell'attrice, impedendo la prosecuzione dell'attività e causando la totale perdita di valore della società, con un danno quantificato in misura equivalente al prezzo pagato per l'acquisto della società (€ 100.000).
- poiché il contratto di cessione delle quote prevedeva che a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi annuali per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 l'acquirente era autorizzato “a trattenere dalle prime somme in scadenza fra quelle dovute ai venditori ai sensi del b.2 delle premesse la differenza tra l'obbiettivo stabilito in €
80.000,00 per ciascun anno e l'EBIT effettivo di ciascun esercizio, quale risulterà dal bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci, con le rettifiche indicate al precedente punto 3.1, qualora l'importo così determinato dovesse essere minore dell'obbiettivo annuo concordato”,
l'acquirente non ha corrisposto le rate annuali del prezzo, senza che la controparte abbia mai lamentato alcunché.
Alla luce dei fatti narrati e sulla premessa della esistenza di una delibera dell'assemblea ordinaria di del 20.6.2022 di Parte_1 autorizzazione alla promozione dell'azione sociale di responsabilità, l'odierna attrice ha inviato al convenuto una formale richiesta di risarcimento danni, rimasta senza riscontro, e ha quindi introdotto il presente giudizio.
6 Si è costituito in giudizio il quale ha preliminarmente Controparte_2 eccepito l'incompetenza del Tribunale Ordinario in favore della Sezione
Specializzata in materia di impresa e nel merito ha contestato gli addebiti mossi dall'attrice e ha chiesto il rigetto della domanda.
Con riferimento alla scrittura privata di cessione delle quote sociali del
14.5.2020 il convenuto ha riferito che l'atto è da ritenersi novato dalla cessione sottoscritta successivamente il 15.5.2020 nella quale non è stata prevista nessuna condizione in relazione al pagamento del prezzo.
Il convenuto ha poi evidenziato che le proprie dimissioni dalla carica di
AU non sono state dettate dalla grave perdita di esercizio, come sostenuto dalla controparte, ma da motivazioni personali.
Quanto agli addebiti, ha affermato che è sempre stato CP_1 Per_1 informato dell'attività imprenditoriale svolta e in molte occasioni è stato costui ad agire quale vero e proprio amministratore di fatto.
Il convenuto ha contrastato l'imputazione di cui alla lett. a), evidenziando che si tratta di una contestazione generica, che in ogni caso a partire dal 1° gennaio 2021 la contabilità è stata tenta dal dott. che Per_2 gli scostamenti sono riferiti per la maggior parte a periodi estivi ed è proprio dal mese di giugno che ha iniziato a recarsi frequentemente al garage e Per_1
a gestire personalmente la società, escludendo di fatto il convenuto dalla gestione sociale.
Sull'addebito di cui alla lett. b), ha riferito che il fondo era poco CP_1 adatto, per conformazione e caratteristiche, a essere adibito a garage e si trovava in pessime condizioni di manutenzione;
oltre a ciò ha contestato che il garage generasse il fatturato indicato dalla controparte e quindi che vi sia stato il lucro cessante richiesto dall'attrice, tenuto conto oltretutto che le mensilità in questione sono riferite al periodo Covid con le relative limitazioni.
Quanto all'addebito di cui alla lett. c), il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, tenuto conto che l'esistenza o meno del debito TARI rappresenta, tutt'al più, un inadempimento (comunque
7 contestato) rispetto al contratto di cessione quote tra i Sigg.ri e la CP_1
Ha inoltre sostenuto che nessuno dei professionisti, Controparte_3 neppure il dott. ha mai rilevato il mancato pagamento del tributo e Per_2 ciò interromperebbe il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno;
ha aggiunto che gli atti per il pagamento della TARI sono stati notificati alla proprietaria del fondo e mai ai conduttori, sicché il convenuto non è mai stato a conoscenza dell'esistenza di detto obbligo tributario;
infine ha evidenziato che l'attrice non ha dato la prova del pagamento del tributo.
Sull'addebito di cui alla lett. d), il convenuto ha affermato l'assenza di prova della non conformità degli impianti, i quali al contrario erano tutti in regola e certificati dai vari organi competenti;
ha aggiunto che vi è stato un accordo tra e le proprietarie di uno dei fondi, le quali hanno Per_1 corrisposto al primo € 15.000, sicché la richiesta di risarcimento dell'attrice equivarrebbe a una locupletazione.
Quanto all'addebito di cui alla lett. e), ha affermato che la sua CP_1 saltuaria assenza era stata imposta dallo stesso il quale in più Per_1 occasioni avrebbe aggredito verbalmente il convenuto, portandolo poi alle dimissioni;
in ogni caso dal giugno 2021 ha iniziato a recarsi presso il Per_1 garage gestendo personalmente l'attività e i dipendenti non rispondevano più alle indicazioni del convenuto. ha contestato l'addebito di cui alla lett. f), evidenziandone la CP_1 genericità e assenza di prova;
quanto alla posizione della dipendente Per_3 ha contestato l'assunto relativo alla sua assenza dal lavoro, evidenziando che il licenziamento venne impugnato e che la controversia è stata definita con un verbale di conciliazione, il quale avrebbe statuito anche in relazione alla domanda restitutoria della società.
Quanto all'addebito di cui alla lett. g), ha contestato l'assunto evidenziando la carenza di prova e l'assenza di contravvenzioni e, quindi, di danno.
Infine il convenuto ha contestato pure la doglianza di cui alla lett. h), evidenziando di aver sempre garantito la propria presenza presso il garage e di aver deciso di ridurre gli affitti per non perdere la clientela e di erogare 8 alcuni servizi gratuiti, come il lavaggio dell'auto, per fidelizzare i clienti in un momento di difficoltà quale il periodo Covid.
La causa, inizialmente avviata dinanzi al Tribunale Ordinario di
Firenze, è stata assegnata alla Sezione Specializzata;
dipoi è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.
All'udienza del 14.10.2025 i procuratori hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini abbreviati (20+20) per il deposito delle comparse conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
1. In via preliminare si osserva che è del tutto superata, a seguito dell'assegnazione a questo Tribunale delle Imprese, l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto.
2. Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione del convenuto formulata con la comparsa conclusionale di replica in ordine a un presunto tardivo deposito di documenti da parte dell'attrice con gli scritti conclusivi:
l'esame del fascicolo consente di affermare che detta circostanza non è riscontrabile, non risultando prodotto nessun documento unitamente alla comparsa conclusionale dell'attrice.
3. Sempre in via preliminare si osserva che la questione relativa all'eventuale novazione della scrittura privata avente a oggetto la cessione delle quote sociali non appare conferente, non rilevando sul presente giudizio le vicende inerenti all'adempimento o all'inadempimento del contratto di trasferimento delle partecipazioni. Parimenti occorre rilevare che le circostanze relative a eventuali rinunce del convenuto in ordine al saldo del corrispettivo della cessione di quote risultano irrilevanti ai fini della presente decisione, non potendosi peraltro inferire da tale circostanza una ammissione, così come invece ritenuto dall'attrice, degli illeciti da parte dell'ex amministratore e di una sua conseguente responsabilità.
4. Ancora, mette conto rilevare che la circostanza evidenziata dal convenuto relativa al fatto che cessionario delle quote, sia sempre Per_1
9 stato informato dell'attività di gestione compiuta da CP_1 indipendentemente dall'eventuale sua fondatezza, non assume nessun rilievo ai fini che qui interessano, non escludendo la responsabilità dell'amministratore per il caso di atti illeciti causativi di danni alla società. E, allo stesso modo, l'assunto del convenuto relativo al fatto che (o tale Per_1
sia stato amministratore di fatto della società ancor prima di CP_5 assumerne ufficialmente l'incarico, anche laddove fosse dimostrato non escluderebbe la responsabilità del convenuto, non essendo stata svolta peraltro nessuna domanda risarcitoria nei confronti di Per_1
5. Si deve passare ora all'esame dei singoli addebiti.
5.a) Omissione e/o irregolare tenuta della contabilità: l'addebito si fonda sull'assunto della omessa o irregolare tenuta delle schede giornaliere di lavoro che avrebbe fatto emergere uno scostamento tra i documenti fiscali e i servizi prestati.
La documentazione oggetto dell'addebito dell'attrice è stata da questa prodotta con la seconda memoria;
nella terza memoria il convenuto ha disconosciuto formalmente la conformità agli originali di detti documenti e nella prima difesa utile, ovvero all'udienza di esame delle istanze istruttorie,
l'attrice non ha preso specifica posizione sul punto;
lo ha fatto solo nella comparsa conclusionale di replica eccependo la decadenza del convenuto sull'assunto del tardivo rilievo, ma come già evidenziato detta contestazione è stata mossa da sin dalla terza memoria e non, come affermato CP_1 dall'attrice, nella comparsa conclusionale.
Il Tribunale osserva che il disconoscimento è stato effettuato dal convenuto attraverso una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si è concretata nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta;
infatti è stata allegata la incompletezza delle schede, con la mancanza di alcuni fogli relativi a giornate di lavoro o alcuni dati;
è stata segnalata la presenza di bigliettini sul retro e di scritte in pennarello rosso non presenti in precedenza. È stata disconosciuta la grafia contenente l'indicazione degli importi e soprattutto il convenuto ha rilevato che risultano inserite alcune
10 pagine in formato diverso non veritiere ma frutto, secondo la prospettazione della parte, di una possibile alterazione documentale;
la parte ha fatto specifico riferimento ai seguenti documenti: doc. 12h2 per il giorno
19.8.2021 (da pag. 56 a 60); doc. 12h3 per il giorno 25.8.2021 (da pag. 30 a
32), il giorno 26.8.2021 (da pag. 38 a 40) e i giorni dal 29.8.2021 al
31.8.2021 (da pag. 60 a 75) ove compare un formato nuovo e non conosciuto dal convenuto contenente per esempio le date di partenza dei veicoli, dato che il convenuto dichiara di non aver mai inserito. Ancora, ha CP_1 affermato che le schede avrebbero dovuto riportare la N cerchiata di CP_2 che veniva apposta a fine serata al momento della consegna dei contanti da parte del dipendente. È stata rilevata, altresì, l'assenza di data certa e l'impossibilità di ricondurre i documenti versati in atti dall'attrice a quelli effettivamente redatti dal convenuto nel periodo in questione.
Ebbene, a fronte di queste puntuali contestazioni, non Parte_1 ha formulato nessuna tempestiva controdeduzione;
reputa, pertanto, il
Tribunale che la documentazione prodotta dall'attrice non possa essere utilizzata ai fini della decisione, con la conseguenza per cui l'addebito della parte deve essere considerato in definitiva indimostrato, dal momento che la stessa relazione di parte prodotta in giudizio si è basata sulla medesima documentazione contestata e che neppure una CTU avrebbe potuto sopperire alle carenze probatorie della parte, non essendovi in atti altri elementi utili a dimostrare l'eventuale misura dello scostamento tra i servizi effettivamente prestati e quelli registrati.
L'addebito deve, quindi, essere rigettato.
5.b) Chiusura ingiustificata del Parcheggio/Autorimessa San Gallo: sul punto l'attrice sostiene l'imputabilità al convenuto della perdita di fatturato registrata dalla società per circa € 40.000 annui, evidenziando che l'AU avrebbe compiuto attività di dismissione dei locali e di ostruzionismo nei rapporti coi clienti.
Ciò posto, il Tribunale rileva che non è dato comprendere da quali documenti siano estrapolati i dati affermati dalla parte, tenuto conto che la relazione del CTP non ha a oggetto questa voce;
in ogni caso si Per_2
11 osserva che dai bilanci depositati in atti (docc. 3 e 4 fasc. att.) emerge in effetti un calo di ricavi per vendite e prestazioni nel 2020 rispetto al precedente anno col passaggio da € 332.561 a € 258.091, in misura evidentemente diversa rispetto a quanto affermato dall'attrice; così pure nel
2021 si registra un'ulteriore diminuzione a € 237.640.
Tuttavia, il dato che pare essere dirimente, e che costituisce una delle difese sul punto del convenuto, è che il periodo preso in esame dall'attrice
(da dicembre 2020 per nove mensilità) è esattamente quello maggiormente colpito dalle conseguenze economiche della pandemia Covid;
sicché, non essendo stato introdotto in giudizio nessun ulteriore elemento a comprova dell'assunto attoreo, si deve affermare l'assenza di prova del nesso di causa col danno affermato in citazione. Lo stesso è a dirsi con riferimento all'imputazione di aver determinato la perdita della clientela, generico e indimostrato.
5.c) Violazione degli obblighi tributari: l'addebito è fondato. È risultato pacifico il fatto dell'omessa presentazione delle dichiarazioni TARI per gli anni 2016/2020 da parte dell'AU, il quale si è difeso affermando di non essere a conoscenza dell'esistenza di detto obbligo. Questa difesa non è condivisibile poiché è onere dell'amministratore conoscere e rispettare la normativa applicabile alla società in relazione al tipo di attività esercitata.
Tuttavia, il danno corrispondente a tale illecito non può essere costituito dai tributi in quanto la società avrebbe comunque dovuto provvedere al loro pagamento;
costituiscono invece voce di danno risarcibile le sanzioni, che l'attrice ha quantificato in € 20.260,80 (cfr. doc. 7). La circostanza che non vi sia prova del loro pagamento da parte della società non esclude il danno, poiché l'esposizione debitoria dell'ente rimane anche se l'obbligazione non è adempiuta.
Non può invece essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, essendo evidente che la domanda risarcitoria svolta anche con riferimento alle conseguenze dell'omissione tributaria dell'AU rientra nell'azione sociale che la società è titolata a esercitare.
12 Neppure è condivisibile la difesa del convenuto fondata sulla circostanza che gli avvisi di richiesta di pagamento relativi al tributo sono stati notificati alla società proprietaria degli immobili condotti in locazione da e non direttamente a quest'ultima: è pacifico che l'obbligo di Parte_1 pagamento della TARI incombe sul conduttore, sicché si deve ritenere presuntivamente sussistente il debito in capo a relativo alle Parte_1 sanzioni già applicate per l'omesso pagamento, poiché le stesse saranno dovute dalla conduttrice.
Infine, mette conto rilevare che solo in conclusionale il convenuto ha introdotto un tema nuovo relativo alla presunta illegittimità degli accertamenti e alla possibilità della proprietaria di impugnarli in ragione del fatto che i locali in questione non sarebbero accatastati come uffici, con la conseguenza per cui il tributo dovuto sarebbe stato inferiore: sul punto è sufficiente rilevare che l'assunto è tardivo e comunque non è dimostrato.
5.d) Mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: l'addebito non è fondato. La circostanza per cui l'impianto elettrico e antincendio dei garage non siano risultati conformi e che per il loro adeguamento l'attrice ha dovuto sostenere costi per complessivi €
17.065 non è idonea a condurre all'affermazione dell'esistenza di un danno.
Infatti, la società avrebbe in ogni caso dovuto sostenere le spese per l'adeguamento degli impianti, sicché l'importo indicato dall'attrice non costituisce un danno.
5.e) Omesso svolgimento dell'attività di AU: per questo addebito l'attrice domanda il risarcimento del danno parametrato ai compensi percepiti da dal giugno 2021 sino alle sue dimissioni nel dicembre CP_1
2021; in particolare la società imputa al convenuto di essere stato assente dai luoghi di lavoro lasciando i dipendenti privi di una figura di coordinamento, direzione e controllo. L'assunto, però, non convince tenuto conto del fatto che si sta parlando del compenso quale AU della società, ruolo che comporta lo svolgimento di una serie di attività ulteriori rispetto a quella indicata in citazione come omessa (si veda a esempio la redazione del bilancio 2020 -doc. 3 fasc. att.- che risulta effettuata da oppure i CP_1
13 messaggi whatsapp scambiati dal convenuto con i dipendenti e relativi alla organizzazione del lavoro, doc. 1 seconda memoria conv.). Occorre poi rilevare che è lo stesso convenuto a confermare la sua assenza quantomeno saltuaria, addebitando le ragioni di tale comportamento al clima teso venutosi a creare con tuttavia non pare che questa unica circostanza Per_1 possa essere utile a condurre il Tribunale ad affermare l'inadempimento di rispetto a tutte le obbligazioni sullo stesso incombenti quale AU tale CP_1 da giustificare la restituzione degli importi percepiti.
5.f) Inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile: l'addebito formulato in citazione è più ampio, ma a ben vedere il danno richiesto a questo titolo è pari alle somme percepite a titolo di retribuzione e premi per il periodo luglio 2020/giugno 2021 dalla dipendente per complessivi € 10.852,22. Sul punto occorre rilevare che in Per_3 citazione è la stessa attrice ad affermare di aver introdotto un autonomo giudizio per la restituzione delle somme illegittimamente -secondo la prospettazione di parte- percepite dalla lavoratrice;
in sede di prima memoria l'attrice ha affermato che le controversie con la dipendente sono state definite con un verbale di conciliazione che è stato sottoscritto per mere ragioni di opportunità che nulla dimostrano in merito all'assenza ingiustificata della lavoratrice. Ciò posto il Tribunale reputa che non possa essere riconosciuto il risarcimento del danno così come richiesto, dal momento che la società per mezzo della conciliazione intervenuta sul punto (sebbene l'atto non risulti prodotto in giudizio e l'attrice non abbia specificato alcunché sul punto neppure negli scritti conclusivi) ha assunto un comportamento decisivo in ordine al pregiudizio lamentato ed eventuali rinunce a maggiori somme (non è dato sapere il contenuto dell'accordo) devono essere valutate come idonee a interrompere il nesso di causa col danno lamentato. Oltre a ciò si evidenzia che la parte avrebbe potuto soddisfare per intero il credito restitutorio nella causa avviata nei confronti della ex lavoratrice, sicché il credito non era perduto, con ciò dovendosi quindi escludere in radice anche l'esistenza stessa del danno.
14 Infine, occorre rilevare che l'attrice non ha chiarito le ragioni per le quali invoca, a proposito di questo addebito, la inadeguatezza degli assetti organizzativi;
non ha allegato quale assetto era inadeguato, quale sarebbe stato quello corretto, perché l'assetto esistente avrebbe impedito il pagamento dell'indebito; sicché anche in questa prospettiva la doglianza si palesa infondata.
5.g) Mancato rispetto del Codice della Strada in relazione alla circolazione di autoveicoli immatricolati all'estero: l'addebito è infondato in quanto la violazione lamentata dalla società non ha causato alla stessa nessun danno, non essendovi prova dell'irrogazione di sanzioni a tale titolo.
5.h) Mala gestio dell'AU: sul punto l'attrice domanda il risarcimento del danno pari a € 100.000 che la parte assume essere il valore della società che sarebbe stato azzerato dalle condotte dell'amministratore. Al riguardo, come già osservato al punto 4.b), è sufficiente rilevare l'assenza di prova del nesso di causa oltre che del danno, non essendo dato verificare né che eventuali disservizi causati agli utenti possano aver fatto perdere il complessivo valore della società né che effettivamente si sia verificato il danno lamentato ovvero l'azzeramento del valore dell'ente.
6. Alla luce delle considerazioni svolte si deve concludere per il riconoscimento del risarcimento del danno in favore dell'attrice per la sola somma pari a € 20.260,80 per le omissioni tributarie imputabili al convenuto;
mentre tutti gli altri addebiti devono essere rigettati.
Trattandosi del riconoscimento di un danno determinati nel quantum, va affermata la natura di debito di valuta (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
14573 del 22/06/2007 “Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando
l'originaria indeterminatezza della somma stessa. Ne consegue che il debito per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di
15 un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art. 1224 cod. civ., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata”), per cui non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre gli interessi sono dovuti dalla sentenza al saldo.
7. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai medi per tutte le fasi di giudizio con riferimento allo scaglione determinato dal decisum, tenuto conto delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. condanna a pagare a € 20.260,80 a Controparte_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi come in motivazione,
2. condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Parte_1 lite, liquidate in € 5.077 per compensi, € 822,07 per esborsi, oltre al
15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 28.11.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
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