Articolo 2 della Legge 29 settembre 1965, n. 1117
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 ottobre 1965
Art. 2.
Il fondo premi nei giuochi di abilita' e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal CONI e dall'UNIRE, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , e' costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco determinato a norma dell'articolo 1.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1965