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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8718 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato all'udienza del 28/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11249/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 13/12/1965 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti PANICO ANTONIO e RAMBONE LUCIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCIANI VINCENZO, LUCIANI VALENTINA e
TO DR come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13/05/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
- Essere dipendente della società resistente a far data dal 27.09.2000;
- Ricoprire la mansione di capo squadra dal 2001, prima presso il Distretto di Scampia
e poi, dal 2007, presso l'autoparco A di Agnano, ove attualmente è ancora impiegato;
- Di lavorare attualmente su due turni quello di notte 22.50 - 05.10 e quello di mattina
06.00 – 12.20, mentre precedentemente la sua prestazione era articolata su una sola fascia oraria;
- Che i referenti dei capo squadra sono i capo turni i quali, attualmente, lavorano esclusivamente nei turni di mattina (06.00 – 14.00);
- Che le sue mansioni comprendono: coordinare gli autisti e verificare le bolle Ecologiche/ DDT nonché organizzare l'uscita del servizio di raccolta mediante l'invio di automezzi e autisti presso i Distretti richiedenti e il trasporto dei rifiuti per lo smaltimento presso gli Impianti, con assunzione in proprio della responsabilità per la compilazione e sottoscrizione per conto del produttore ( Comune di Napoli) dei modelli contabili ambientali c.d. Bolla Ecologica e come responsabile Asia S.p.a. per le Bolle Ecologiche/DDT delle Aziende aggiudicatrice dei servizi esternalizzati della resistente;
- Che inoltre detiene e cura la custodia delle scritture contabili ambientali quali Bolle e le password dei gestionali Aziendali;
- Che periodicamente deve aggiornarsi seguendo corsi organizzati dall'azienda.
Egli, quindi, ritenendo che le mansioni in concreto svolte – ritenute altamente specializzate – svolte in completa autonomia (attesa la non contemporanea presenza di un capo turno) non fossero compatibili con il formale inquadramento (IV livello), ha agito in giudizio chiedendo accertarsi il diritto all'inquadramento nel VI livello (o, in subordine, nel V) a far data dal 01 gennaio 2007.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Veniva svolta istruttoria ed all'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa.
Thema decidendum
L'oggetto del presente giudizio consiste nell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento di un inquadramento superiore del ricorrente, in ragione delle mansioni in concreto svolte.
Mansioni – diritto alla mansione – demansionamento e mansioni superiori nell'impiego privato
Nel rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica, il diritto del lavoratore a essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle corrispondenti all'inquadramento successivamente acquisito, costituisce espressione del principio di tutela della professionalità sancito dall'art. 2103 c.c. Tale norma, di natura inderogabile, garantisce la coerenza tra mansioni effettivamente svolte, livello di inquadramento e posizione retributiva, impedendo che il datore di lavoro possa unilateralmente incidere in senso peggiorativo sull'assetto professionale del dipendente.
Ne consegue che l'adibizione a mansioni inferiori, ancorché temporanea, integra un demansionamento vietato, in quanto comporta un depauperamento oggettivo e soggettivo della professionalità, rilevante ai fini della tutela risarcitoria, anche in assenza di una specifica prova di danno patrimoniale, ove la violazione si traduca in una lesione del diritto fondamentale al lavoro in condizioni di pari dignità e sviluppo professionale.
Diversamente, lo svolgimento di mansioni superiori, ove accertato in sede giudiziale quale posto in essere in modo continuativo e non occasionale, comporta il diritto del lavoratore al riconoscimento della corrispondente qualifica e del relativo trattamento economico, in applicazione del principio di effettività della prestazione. Tale principio valorizza la concreta entità e qualità del lavoro prestato rispetto alla mera formale assegnazione contrattuale, impedendo che la discrezionalità datoriale si traduca in un indebito arricchimento del datore di lavoro a danno del prestatore.
In tal senso, il sistema delle mansioni nell'impiego privato realizza un equilibrio di segno opposto ma coerente: da un lato, il divieto assoluto di demansionamento, a presidio dell'integrità della professionalità acquisita;
dall'altro, il riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte, quale strumento di tutela della corrispondenza tra lavoro prestato e inquadramento dovuto, secondo i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
Mansioni superiori onere della prova
L'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale
è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha
l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro
l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente.” (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536).
Analisi del CCNL di Settore e Criteri per l'Inquadramento Superiore
Posti i principi di diritto sopra delineati in tema di prevalenza e onere della prova, la decisione in merito alla fondatezza del ricorso dipende dalla corretta interpretazione e applicazione delle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato ratione materiae al rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Il diritto all'inquadramento superiore richiesto dal ricorrente, nel VI o V Livello Area Tecnico-
Amministrativa, non può prescindere da una rigorosa verifica dei profili professionali descritti dal CCNL per ciascun livello rivendicato, ponendoli a confronto con il contenuto intrinseco delle mansioni in concreto svolte.
In particolare, occorre accertare se le mansioni esposte in ricorso (gestione sistemi informatici, sottoscrizione atti contabili e delega di autonomia) configurino la "specifica professionalità" e l'"autonomia di concetto" richieste dai livelli impiegatizi superiori, o se esse debbano essere ricondotte alla massima "specializzazione tecnica" e "coordinamento esecutivo" tipiche del IV Livello (Capo Squadra / Operaio Specializzato) di cui il ricorrente
è formalmente investito. La norma collettiva funge da parametro esclusivo per tale valutazione.
Giova, pertanto, all'analisi, il puntuale riferimento alla disposizioni contrattuali di riferimento. Il profilo professionale del ricorrente è formalmente inquadrato nelle declaratorie dell' DEL TERRITORIO, ove il Controparte_2 caposquadra è annoverato tra i profili esemplificativi
- IV LIVELLO: Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure nonché specifiche conoscenze teorico pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate e punto operano individualmente o in concorso da altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
o caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori;
o coordinatore di nucleo operativi ai quali fanno capo più lavoratori;
ecc. Per quanto attiene, invece, all'inquadramento superiore richiesto, occorre far riferimento alle declaratorie dell' Controparte_3
: Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto
[...] professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione e di grado superiore o conseguite con approfondite esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente
o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
A titolo esemplificativo, in tale categoria sono inseriti impiegati amministrativi contabili, assistenti segretati, programmatori.
- VI LIVELLO: Lavoratori di concetto che svolgono attività pura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro servizi di notevole rilevanza a cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori dell'unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.
A titolo esemplificativo, in tale categoria sono inseriti: capi ufficio, ispettori preposti al controllo di più centri di servizio, analisti EDP, responsabili tecnico amministrativi.
Valutazione prova testimoniale
Alla luce di tali principi, occorre verificare se le mansioni in concreto svolte dal ricorrente, così come risultanti dalle prove assunte, corrispondano a quelle proprie dei livelli V o VI del
CCNL di settore.
Tenuto conto di quanto già prospettato con riguardo all'onere probatorio nel caso di specie, occorre proseguire l'analisi con la disamina delle risultanze delle prove testimoniali assunte alle udienze del 24.06.25 e 17.07.2025.
All'udienza del 24.06.25 è stato sentito, per parte ricorrente , Parte_2 dipendente A.S.I.A. il quale ha dichiarato di avere un contenzioso pendente con la società con medesimo oggetto. Con riguardo alle mansioni svolte da (egli stesso e) dal ricorrente, ha riferito: Sono caposquadra dell'autoparco A di Agnano, mi occupo della gestione degli automezzi che vengono inviati nei vari distretti per la raccolta dei rifiuti.
Io e il ricorrente siano colleghi;
lavoriamo entrambi ad Agnano, sullo stesso turno. Quando è arrivato il ricorrente ero già collocato nell'ufficio dell'autoparco A;
non ricordo precisamente l'anno in cui è Pt_1 stato collocato nel mio ufficio;
credo fosse il 2008.
Circa i turni, i caposquadra sono articolati su due turni: uno di notte dalle 22.50 alle 05.10 e uno di giorno dalle 06.00 alle 12.20. Io e il ricorrente siamo sempre calendarizzati insieme. L'organizzazione del turno prevede la presenza di tre caposquadra in compresenza. Nell'ambito del turno notturno, quali caposquadra, curiamo l'uscita dei mezzi del “turno alba”.
Circa il capoturno, fino a pochi anni fa era presente sia di giorno che di notte. Attualmente non è previsto capoturno nell'autoparco A. Precedentemente il capoturno si occupava di alcune mansioni che attualmente svolgiamo io e il ricorrente, quali caposquadra;
ad esempio della gestione degli imprevisti. Con i ROA e i
ROD ci interfacciamo solo di mattina.
Le programmate sulla base delle quali avvengono gli abbinamenti sono tendenzialmente stabili;
eventuali modifiche vengono poste in essere dalla ROA.
Quali caposquadra ci occupiamo di organizzare il prelievo su strada dei rifiuti:
- a mezzo dell'organizzazione degli automezzi che consiste nell'abbinamento tra mezzo e autista che avviene sulla base di una programmazione che tiene conto della tipologia di rifiuto che va gestito quel giorno;
ci occupiamo autonomamente della gestione degli imprevisti, che può derivare da mancanza di personale o dall'avaria dei mezzi. In questi casi, discostandoci dalla programmazione ai turni così come predeterminati o gestiamo la raccolta con mezzi diversi.
- Compilazione bolla ecologica: la bolla ecologica è un documento contabile aziendale che si consegna all'autista e che lo deve accompagnare nelle fasi della raccolta e di conferimento nell'impianto. Si utilizza un programma “Winwast” nel quale i caposquadra inseriscono i dati di automezzo, autista, impianto di scarico
e zona. Gli abbinamenti avvengono così come spiegato. L'impianto è predeterminato, salvo imprevisti. La zona di raccolta è parimenti determinata, salvo imprevisti.
- La raccolta avviene sulla base di una programmazione;
nei giorni di raccolta i caposquadra inseriscono i codici CER sulla base di giorno di raccolta e zona. I caposquadra si possono muovere sui turni nel caso di mancanza di mezzi o personale.
- Gestione avaria: nel caso in cui un autista riscontri un guasto nel corso del servizio, il caposquadra sottoscrive, con un programma fornito dall'azienda, un form ove vengono inseriti i dati di autista e automezzo, cristallizzata la problematica riscontrata. Nel caso di avaria su strada, inoltre, il caposquadra si occupa di allertare le autorità.
- Gestione infortuni: se si verifica un infortunio di autisti nel corso del servizio, ci occupiamo di compilare la relazione di infortunio, che viene trasmessa al ROA.
- Ove gli autisti vogliano richiedere ferie e permessi io caposquadra li autorizzano compatibilmente con le esigenze del servizio;
il permesso è rilasciato in tre copie, una va all'amministrazione per il solo inserimento nel sistema di gestione del personale. La programmazione del numero di persone che può assentarsi è predeterminata. Il numero di autisti previsti è superiore rispetto a quelli che devono uscire, pertanto, quali caposquadra, ci discostiamo anche dalla programmazione autonomamente la domenica poiché un'autorizzazione in misura maggiore non impatti sul servizio.
- Dei rifiuti abbandonati su strada si occupa il distretto;
i caposquadra forniscono solo i “BOBCAT”; Nel caso in cui un cassonetto resti non svuotato per avaria del mezzo, della gestione se ne occupa il distretto.
ADR preciso che parlavo della gestione cumuli in strada e non dei cassonetti e che il distretto si occupa della rilevazione della criticità in strada e caposquadra dell'invio mezzi.
- Lavaggio automezzi: nel turno di mattina, ci occupiamo della gestione della bolla di invio al centro di lavaggio, che è esterno. C'è un programma, la bolla si compila al pc e prevede anche il tipo di lavaggio, che si determina in ragione dello stato del mezzo.
E' previsto una turnazione di lavaggio automezzi, dalla quale ci discostiamo ove sia necessario.
- Schede carburante: quali caposquadra ci occupiamo della distribuzione delle carte prepagate e ne curiamo la successiva contabilizzazione telematica.
Al momento in cui l'autista la riporta, registriamo manualmente gli estremi del rifornimento.
Proseguendo l'analisi con le risultanze dell'escussione dell'altro teste di parte ricorrente, avvenuta all'udienza del 17.07.25, va evidenziato che è un Parte_3 autista, e quindi si interfaccia con il ricorrente allorquando egli, come già specificato, pone in essere l'abbinamento tra autisti e mezzi. Il teste ha comunque confermato che “ si Pt_1 occupa della gestione dell'uscita degli automezzi dall'autoparco… La tipologia di rifiuti di cui effettuare la raccolta è predeterminata ... L'articolazione dei percorsi è predeterminata;
nella gestione degli imprevisti, mi interfaccio anche con il ricorrente, ma non so chi determini i criteri di risoluzione… Per la pianificazione delle ferie c'è un turno da rispettare con la individuazione puntuale del personale in servizio. Il turno è predeterminato e cristallizzato con largo anticipo. Non sono a conoscenza di chi si occupi di definirlo. Nel caso di esigenza improvvisa, telefono al caposquadra e chiedo se è possibile assentarmi. Poiché gli autisti del turno sono in sovrannumero rispetto a quelli che devono uscire per il servizio, il caposquadra si occupa di verificare che ci siano in servizio abbastanza austisti. La bolla ecologica mi viene consegnata dai capisquadra che provvedono a compilarla. Non so quali siano le modalità di compilazione”.
Con riguardo ai testi escussi di parte resistente, quanto riferito da appare Testimone_1 poco rilevante poiché attinente ad un periodo circoscritto, quello nel quale ha lavorato direttamente con il ricorrente, peraltro in un momento storico in cui l'organizzazione aziendale era differente, con la compresenza di capisquadra e capiturno. Testim La testimonianza resa dalla dell'autoparco A appare, poi, Testimone_3
sostanzialmente confermativa del quadro emerso da quanto riferito dai testi di parte ricorrente, che hanno caratterizzato le competenze e mansioni del ricorrete in maniera puntuale, anche con riguardo al grado di tecnicità richiesto e all'autonomia del lavoratore.
Dalla disamina delle prove testimoniali emerge come le mansioni in concreto svolte siamo perfettamente rispondenti al formale inquadramento nel IV livello. Infatti, i testi tutti hanno riferito che i caposquadra si occupano dell'abbinamento tra mezzi e guidatori;
ma la predeterminazione di quali mezzi debbano uscire e quali rifiuti vadano raccolti non è da loro effettuata;
è emerso inoltre, per quanto riguarda la gestione delle ferie, che per organizzazione aziendale gli autisti in turno sono in misura superiore rispetto ai mezzi che devono uscire per la raccolta;
sicchè la gestione del personale si limita a verificare che, tra malattie e altre incombenze improvvise, tutti i mezzi siano comunque dotati di conducente.
Accomunano, poi, la gestione bolle ecologiche, la segnalazione avarie e infortuni, la gestione carburante e il lavaggio di automezzi il fatto di essere gestiti con mansioni esecutive, in applicazione di una programmazione a monte del calendario dei rifiuti da raccogliere, con programmi predeterminati (menu a tendina) o comunque con formulari da compilare;
non si ravvisa, pertanto, in questo campo, alcuna mansione di concetto che giustifichi il discostamento dal IV livello che, comunque, prevede professionalità adeguata per
l'applicazione di procedure nonché specifiche conoscenze teorico pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali.
Tali attività, quindi, pur implicando un certo grado di responsabilità operativa, restano circoscritte all'applicazione di procedure standardizzate e non comportano decisioni discrezionali di tipo tecnico o gestionale, che sono invece proprie del V o VI livello.
Né la compilazione di documenti contabili (bolle ecologiche, moduli carburante), né la gestione di imprevisti operativi può essere ricondotta alla 'pura attività tecnica' o alla
'responsabilità di unità organizzativa' di cui al VI livello, trattandosi di compiti standardizzati e privi di autonomia strategica o gestionale.
Inoltre, l'asserita assunzione di responsabilità ex lege derivante dalla sottoscrizione delle
Bolle Ecologiche/DDT, pur implicando un onere di diligenza tecnica, non configura un autonomo potere di gestione amministrativa e fiscale dell'azienda. Tale responsabilità è funzionale e necessaria all'esecuzione del trasporto di rifiuti e non alla pianificazione o alla consulenza amministrativa, attività che rimangono proprie del V e VI Livello
Dall'analisi delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, emerge che le attività da lui espletate, sebbene comportino responsabilità operative e gestione di procedure aziendali, non raggiungono il grado di autonomia, discrezionalità e contenuto concettuale richiesto per l'inquadramento ai livelli V o VI del CCNL applicato. In particolare:
Il V livello richiede l'espletamento di attività di elevato contenuto tecnico- amministrativo, con autonomia decisionale significativa nell'adattamento di procedure e processi, nonché capacità di coordinare altri lavoratori in contesti complessi. Le mansioni del ricorrente consistono principalmente nella gestione di turni, abbinamento mezzi-autisti e compilazione di bolle ecologiche secondo procedure predefinite: si tratta di attività esecutive e procedurali, senza discrezionalità strategica.
Il VI livello presuppone responsabilità su unità organizzative, attività tecniche o amministrative complesse svolte con autonomia operativa e capacità decisionale sugli obiettivi di ufficio o reparto. Dall'istruttoria risulta invece che il ricorrente opera entro schemi predeterminati, senza incidere sulla pianificazione generale, né sulle strategie aziendali, né sulla definizione dei turni o della raccolta dei rifiuti, che rimangono a carico della direzione.
Alla luce di quanto sopra, le mansioni concretamente svolte rientrano nel IV livello, che contempla professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e specifiche conoscenze acquisite con esperienza, con autonomia operativa limitata, senza le caratteristiche di concetto o gestione previste dai livelli superiori.
Tanto premesso con riguardo all'organizzazione delle mansioni, che non lascerebbe spazio operativo al ricorrente, va ulteriormente evidenziato che dall'istruttoria non è emerso neanche che il ricorrente fosse “obbligato dalle circostanze” a svolgere mansioni di maggiore concetto;
infatti, anche a prescindere dalla struttura organizzativa delineata, le attività effettivamente svolte dal ricorrente, per come emerse in istruttoria, non presentano contenuti di autonomia decisionale o di concetto tali da integrare i presupposti per il riconoscimento di alcun livello superiore.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato, non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio a suo carico.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 4629,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Napoli, 26/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Scognamiglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato all'udienza del 28/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11249/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 13/12/1965 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti PANICO ANTONIO e RAMBONE LUCIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCIANI VINCENZO, LUCIANI VALENTINA e
TO DR come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13/05/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
- Essere dipendente della società resistente a far data dal 27.09.2000;
- Ricoprire la mansione di capo squadra dal 2001, prima presso il Distretto di Scampia
e poi, dal 2007, presso l'autoparco A di Agnano, ove attualmente è ancora impiegato;
- Di lavorare attualmente su due turni quello di notte 22.50 - 05.10 e quello di mattina
06.00 – 12.20, mentre precedentemente la sua prestazione era articolata su una sola fascia oraria;
- Che i referenti dei capo squadra sono i capo turni i quali, attualmente, lavorano esclusivamente nei turni di mattina (06.00 – 14.00);
- Che le sue mansioni comprendono: coordinare gli autisti e verificare le bolle Ecologiche/ DDT nonché organizzare l'uscita del servizio di raccolta mediante l'invio di automezzi e autisti presso i Distretti richiedenti e il trasporto dei rifiuti per lo smaltimento presso gli Impianti, con assunzione in proprio della responsabilità per la compilazione e sottoscrizione per conto del produttore ( Comune di Napoli) dei modelli contabili ambientali c.d. Bolla Ecologica e come responsabile Asia S.p.a. per le Bolle Ecologiche/DDT delle Aziende aggiudicatrice dei servizi esternalizzati della resistente;
- Che inoltre detiene e cura la custodia delle scritture contabili ambientali quali Bolle e le password dei gestionali Aziendali;
- Che periodicamente deve aggiornarsi seguendo corsi organizzati dall'azienda.
Egli, quindi, ritenendo che le mansioni in concreto svolte – ritenute altamente specializzate – svolte in completa autonomia (attesa la non contemporanea presenza di un capo turno) non fossero compatibili con il formale inquadramento (IV livello), ha agito in giudizio chiedendo accertarsi il diritto all'inquadramento nel VI livello (o, in subordine, nel V) a far data dal 01 gennaio 2007.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Veniva svolta istruttoria ed all'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa.
Thema decidendum
L'oggetto del presente giudizio consiste nell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento di un inquadramento superiore del ricorrente, in ragione delle mansioni in concreto svolte.
Mansioni – diritto alla mansione – demansionamento e mansioni superiori nell'impiego privato
Nel rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica, il diritto del lavoratore a essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle corrispondenti all'inquadramento successivamente acquisito, costituisce espressione del principio di tutela della professionalità sancito dall'art. 2103 c.c. Tale norma, di natura inderogabile, garantisce la coerenza tra mansioni effettivamente svolte, livello di inquadramento e posizione retributiva, impedendo che il datore di lavoro possa unilateralmente incidere in senso peggiorativo sull'assetto professionale del dipendente.
Ne consegue che l'adibizione a mansioni inferiori, ancorché temporanea, integra un demansionamento vietato, in quanto comporta un depauperamento oggettivo e soggettivo della professionalità, rilevante ai fini della tutela risarcitoria, anche in assenza di una specifica prova di danno patrimoniale, ove la violazione si traduca in una lesione del diritto fondamentale al lavoro in condizioni di pari dignità e sviluppo professionale.
Diversamente, lo svolgimento di mansioni superiori, ove accertato in sede giudiziale quale posto in essere in modo continuativo e non occasionale, comporta il diritto del lavoratore al riconoscimento della corrispondente qualifica e del relativo trattamento economico, in applicazione del principio di effettività della prestazione. Tale principio valorizza la concreta entità e qualità del lavoro prestato rispetto alla mera formale assegnazione contrattuale, impedendo che la discrezionalità datoriale si traduca in un indebito arricchimento del datore di lavoro a danno del prestatore.
In tal senso, il sistema delle mansioni nell'impiego privato realizza un equilibrio di segno opposto ma coerente: da un lato, il divieto assoluto di demansionamento, a presidio dell'integrità della professionalità acquisita;
dall'altro, il riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte, quale strumento di tutela della corrispondenza tra lavoro prestato e inquadramento dovuto, secondo i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
Mansioni superiori onere della prova
L'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale
è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha
l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro
l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente.” (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536).
Analisi del CCNL di Settore e Criteri per l'Inquadramento Superiore
Posti i principi di diritto sopra delineati in tema di prevalenza e onere della prova, la decisione in merito alla fondatezza del ricorso dipende dalla corretta interpretazione e applicazione delle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato ratione materiae al rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Il diritto all'inquadramento superiore richiesto dal ricorrente, nel VI o V Livello Area Tecnico-
Amministrativa, non può prescindere da una rigorosa verifica dei profili professionali descritti dal CCNL per ciascun livello rivendicato, ponendoli a confronto con il contenuto intrinseco delle mansioni in concreto svolte.
In particolare, occorre accertare se le mansioni esposte in ricorso (gestione sistemi informatici, sottoscrizione atti contabili e delega di autonomia) configurino la "specifica professionalità" e l'"autonomia di concetto" richieste dai livelli impiegatizi superiori, o se esse debbano essere ricondotte alla massima "specializzazione tecnica" e "coordinamento esecutivo" tipiche del IV Livello (Capo Squadra / Operaio Specializzato) di cui il ricorrente
è formalmente investito. La norma collettiva funge da parametro esclusivo per tale valutazione.
Giova, pertanto, all'analisi, il puntuale riferimento alla disposizioni contrattuali di riferimento. Il profilo professionale del ricorrente è formalmente inquadrato nelle declaratorie dell' DEL TERRITORIO, ove il Controparte_2 caposquadra è annoverato tra i profili esemplificativi
- IV LIVELLO: Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure nonché specifiche conoscenze teorico pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate e punto operano individualmente o in concorso da altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
o caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori;
o coordinatore di nucleo operativi ai quali fanno capo più lavoratori;
ecc. Per quanto attiene, invece, all'inquadramento superiore richiesto, occorre far riferimento alle declaratorie dell' Controparte_3
: Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto
[...] professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione e di grado superiore o conseguite con approfondite esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente
o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
A titolo esemplificativo, in tale categoria sono inseriti impiegati amministrativi contabili, assistenti segretati, programmatori.
- VI LIVELLO: Lavoratori di concetto che svolgono attività pura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro servizi di notevole rilevanza a cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori dell'unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.
A titolo esemplificativo, in tale categoria sono inseriti: capi ufficio, ispettori preposti al controllo di più centri di servizio, analisti EDP, responsabili tecnico amministrativi.
Valutazione prova testimoniale
Alla luce di tali principi, occorre verificare se le mansioni in concreto svolte dal ricorrente, così come risultanti dalle prove assunte, corrispondano a quelle proprie dei livelli V o VI del
CCNL di settore.
Tenuto conto di quanto già prospettato con riguardo all'onere probatorio nel caso di specie, occorre proseguire l'analisi con la disamina delle risultanze delle prove testimoniali assunte alle udienze del 24.06.25 e 17.07.2025.
All'udienza del 24.06.25 è stato sentito, per parte ricorrente , Parte_2 dipendente A.S.I.A. il quale ha dichiarato di avere un contenzioso pendente con la società con medesimo oggetto. Con riguardo alle mansioni svolte da (egli stesso e) dal ricorrente, ha riferito: Sono caposquadra dell'autoparco A di Agnano, mi occupo della gestione degli automezzi che vengono inviati nei vari distretti per la raccolta dei rifiuti.
Io e il ricorrente siano colleghi;
lavoriamo entrambi ad Agnano, sullo stesso turno. Quando è arrivato il ricorrente ero già collocato nell'ufficio dell'autoparco A;
non ricordo precisamente l'anno in cui è Pt_1 stato collocato nel mio ufficio;
credo fosse il 2008.
Circa i turni, i caposquadra sono articolati su due turni: uno di notte dalle 22.50 alle 05.10 e uno di giorno dalle 06.00 alle 12.20. Io e il ricorrente siamo sempre calendarizzati insieme. L'organizzazione del turno prevede la presenza di tre caposquadra in compresenza. Nell'ambito del turno notturno, quali caposquadra, curiamo l'uscita dei mezzi del “turno alba”.
Circa il capoturno, fino a pochi anni fa era presente sia di giorno che di notte. Attualmente non è previsto capoturno nell'autoparco A. Precedentemente il capoturno si occupava di alcune mansioni che attualmente svolgiamo io e il ricorrente, quali caposquadra;
ad esempio della gestione degli imprevisti. Con i ROA e i
ROD ci interfacciamo solo di mattina.
Le programmate sulla base delle quali avvengono gli abbinamenti sono tendenzialmente stabili;
eventuali modifiche vengono poste in essere dalla ROA.
Quali caposquadra ci occupiamo di organizzare il prelievo su strada dei rifiuti:
- a mezzo dell'organizzazione degli automezzi che consiste nell'abbinamento tra mezzo e autista che avviene sulla base di una programmazione che tiene conto della tipologia di rifiuto che va gestito quel giorno;
ci occupiamo autonomamente della gestione degli imprevisti, che può derivare da mancanza di personale o dall'avaria dei mezzi. In questi casi, discostandoci dalla programmazione ai turni così come predeterminati o gestiamo la raccolta con mezzi diversi.
- Compilazione bolla ecologica: la bolla ecologica è un documento contabile aziendale che si consegna all'autista e che lo deve accompagnare nelle fasi della raccolta e di conferimento nell'impianto. Si utilizza un programma “Winwast” nel quale i caposquadra inseriscono i dati di automezzo, autista, impianto di scarico
e zona. Gli abbinamenti avvengono così come spiegato. L'impianto è predeterminato, salvo imprevisti. La zona di raccolta è parimenti determinata, salvo imprevisti.
- La raccolta avviene sulla base di una programmazione;
nei giorni di raccolta i caposquadra inseriscono i codici CER sulla base di giorno di raccolta e zona. I caposquadra si possono muovere sui turni nel caso di mancanza di mezzi o personale.
- Gestione avaria: nel caso in cui un autista riscontri un guasto nel corso del servizio, il caposquadra sottoscrive, con un programma fornito dall'azienda, un form ove vengono inseriti i dati di autista e automezzo, cristallizzata la problematica riscontrata. Nel caso di avaria su strada, inoltre, il caposquadra si occupa di allertare le autorità.
- Gestione infortuni: se si verifica un infortunio di autisti nel corso del servizio, ci occupiamo di compilare la relazione di infortunio, che viene trasmessa al ROA.
- Ove gli autisti vogliano richiedere ferie e permessi io caposquadra li autorizzano compatibilmente con le esigenze del servizio;
il permesso è rilasciato in tre copie, una va all'amministrazione per il solo inserimento nel sistema di gestione del personale. La programmazione del numero di persone che può assentarsi è predeterminata. Il numero di autisti previsti è superiore rispetto a quelli che devono uscire, pertanto, quali caposquadra, ci discostiamo anche dalla programmazione autonomamente la domenica poiché un'autorizzazione in misura maggiore non impatti sul servizio.
- Dei rifiuti abbandonati su strada si occupa il distretto;
i caposquadra forniscono solo i “BOBCAT”; Nel caso in cui un cassonetto resti non svuotato per avaria del mezzo, della gestione se ne occupa il distretto.
ADR preciso che parlavo della gestione cumuli in strada e non dei cassonetti e che il distretto si occupa della rilevazione della criticità in strada e caposquadra dell'invio mezzi.
- Lavaggio automezzi: nel turno di mattina, ci occupiamo della gestione della bolla di invio al centro di lavaggio, che è esterno. C'è un programma, la bolla si compila al pc e prevede anche il tipo di lavaggio, che si determina in ragione dello stato del mezzo.
E' previsto una turnazione di lavaggio automezzi, dalla quale ci discostiamo ove sia necessario.
- Schede carburante: quali caposquadra ci occupiamo della distribuzione delle carte prepagate e ne curiamo la successiva contabilizzazione telematica.
Al momento in cui l'autista la riporta, registriamo manualmente gli estremi del rifornimento.
Proseguendo l'analisi con le risultanze dell'escussione dell'altro teste di parte ricorrente, avvenuta all'udienza del 17.07.25, va evidenziato che è un Parte_3 autista, e quindi si interfaccia con il ricorrente allorquando egli, come già specificato, pone in essere l'abbinamento tra autisti e mezzi. Il teste ha comunque confermato che “ si Pt_1 occupa della gestione dell'uscita degli automezzi dall'autoparco… La tipologia di rifiuti di cui effettuare la raccolta è predeterminata ... L'articolazione dei percorsi è predeterminata;
nella gestione degli imprevisti, mi interfaccio anche con il ricorrente, ma non so chi determini i criteri di risoluzione… Per la pianificazione delle ferie c'è un turno da rispettare con la individuazione puntuale del personale in servizio. Il turno è predeterminato e cristallizzato con largo anticipo. Non sono a conoscenza di chi si occupi di definirlo. Nel caso di esigenza improvvisa, telefono al caposquadra e chiedo se è possibile assentarmi. Poiché gli autisti del turno sono in sovrannumero rispetto a quelli che devono uscire per il servizio, il caposquadra si occupa di verificare che ci siano in servizio abbastanza austisti. La bolla ecologica mi viene consegnata dai capisquadra che provvedono a compilarla. Non so quali siano le modalità di compilazione”.
Con riguardo ai testi escussi di parte resistente, quanto riferito da appare Testimone_1 poco rilevante poiché attinente ad un periodo circoscritto, quello nel quale ha lavorato direttamente con il ricorrente, peraltro in un momento storico in cui l'organizzazione aziendale era differente, con la compresenza di capisquadra e capiturno. Testim La testimonianza resa dalla dell'autoparco A appare, poi, Testimone_3
sostanzialmente confermativa del quadro emerso da quanto riferito dai testi di parte ricorrente, che hanno caratterizzato le competenze e mansioni del ricorrete in maniera puntuale, anche con riguardo al grado di tecnicità richiesto e all'autonomia del lavoratore.
Dalla disamina delle prove testimoniali emerge come le mansioni in concreto svolte siamo perfettamente rispondenti al formale inquadramento nel IV livello. Infatti, i testi tutti hanno riferito che i caposquadra si occupano dell'abbinamento tra mezzi e guidatori;
ma la predeterminazione di quali mezzi debbano uscire e quali rifiuti vadano raccolti non è da loro effettuata;
è emerso inoltre, per quanto riguarda la gestione delle ferie, che per organizzazione aziendale gli autisti in turno sono in misura superiore rispetto ai mezzi che devono uscire per la raccolta;
sicchè la gestione del personale si limita a verificare che, tra malattie e altre incombenze improvvise, tutti i mezzi siano comunque dotati di conducente.
Accomunano, poi, la gestione bolle ecologiche, la segnalazione avarie e infortuni, la gestione carburante e il lavaggio di automezzi il fatto di essere gestiti con mansioni esecutive, in applicazione di una programmazione a monte del calendario dei rifiuti da raccogliere, con programmi predeterminati (menu a tendina) o comunque con formulari da compilare;
non si ravvisa, pertanto, in questo campo, alcuna mansione di concetto che giustifichi il discostamento dal IV livello che, comunque, prevede professionalità adeguata per
l'applicazione di procedure nonché specifiche conoscenze teorico pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali.
Tali attività, quindi, pur implicando un certo grado di responsabilità operativa, restano circoscritte all'applicazione di procedure standardizzate e non comportano decisioni discrezionali di tipo tecnico o gestionale, che sono invece proprie del V o VI livello.
Né la compilazione di documenti contabili (bolle ecologiche, moduli carburante), né la gestione di imprevisti operativi può essere ricondotta alla 'pura attività tecnica' o alla
'responsabilità di unità organizzativa' di cui al VI livello, trattandosi di compiti standardizzati e privi di autonomia strategica o gestionale.
Inoltre, l'asserita assunzione di responsabilità ex lege derivante dalla sottoscrizione delle
Bolle Ecologiche/DDT, pur implicando un onere di diligenza tecnica, non configura un autonomo potere di gestione amministrativa e fiscale dell'azienda. Tale responsabilità è funzionale e necessaria all'esecuzione del trasporto di rifiuti e non alla pianificazione o alla consulenza amministrativa, attività che rimangono proprie del V e VI Livello
Dall'analisi delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, emerge che le attività da lui espletate, sebbene comportino responsabilità operative e gestione di procedure aziendali, non raggiungono il grado di autonomia, discrezionalità e contenuto concettuale richiesto per l'inquadramento ai livelli V o VI del CCNL applicato. In particolare:
Il V livello richiede l'espletamento di attività di elevato contenuto tecnico- amministrativo, con autonomia decisionale significativa nell'adattamento di procedure e processi, nonché capacità di coordinare altri lavoratori in contesti complessi. Le mansioni del ricorrente consistono principalmente nella gestione di turni, abbinamento mezzi-autisti e compilazione di bolle ecologiche secondo procedure predefinite: si tratta di attività esecutive e procedurali, senza discrezionalità strategica.
Il VI livello presuppone responsabilità su unità organizzative, attività tecniche o amministrative complesse svolte con autonomia operativa e capacità decisionale sugli obiettivi di ufficio o reparto. Dall'istruttoria risulta invece che il ricorrente opera entro schemi predeterminati, senza incidere sulla pianificazione generale, né sulle strategie aziendali, né sulla definizione dei turni o della raccolta dei rifiuti, che rimangono a carico della direzione.
Alla luce di quanto sopra, le mansioni concretamente svolte rientrano nel IV livello, che contempla professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e specifiche conoscenze acquisite con esperienza, con autonomia operativa limitata, senza le caratteristiche di concetto o gestione previste dai livelli superiori.
Tanto premesso con riguardo all'organizzazione delle mansioni, che non lascerebbe spazio operativo al ricorrente, va ulteriormente evidenziato che dall'istruttoria non è emerso neanche che il ricorrente fosse “obbligato dalle circostanze” a svolgere mansioni di maggiore concetto;
infatti, anche a prescindere dalla struttura organizzativa delineata, le attività effettivamente svolte dal ricorrente, per come emerse in istruttoria, non presentano contenuti di autonomia decisionale o di concetto tali da integrare i presupposti per il riconoscimento di alcun livello superiore.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato, non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio a suo carico.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 4629,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Napoli, 26/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Scognamiglio