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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/04/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. r.g. 2818/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2818 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 24.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Venezia Mestre, alla via Daniele Manin n. 44, presso lo studio dell'avv. Umberto Vianello, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Attori contro
(C.F. , in persona del direttore generale pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Albano Laziale, Borgo Garibaldi n. 12, presso l'avv. Stefano
Merelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
1 Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale;
Conclusioni di parte comvenuta: come da note depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
al fine di ottenere la condanna della al risarcimento dei danni patiti in
[...] CP_1
ragione della perdita del proprio congiunto, asseritamente cagionata dalla Persona_1
condotta imperita tenuta dal personale sanitario degli , Controparte_2 in occasione dell'intervento chirurgico a cui lo stesso è stato sottoposto.
A fondamento della predetta domanda, i ricorrenti hanno, nella specie, sostenuto:
- che, a seguito della diagnosi di frattura del terzo prossimale del femore sinistro posta in data 21.12.2016, è stato sottoposto, presso gli Persona_1 Controparte_2
, ad un primo intervento chirurgico di osteosintesi e ad un secondo intervento di
[...]
riposizionamento della vite encefalica;
- che, in data 17.1.2017, dopo avere iniziato il percorso riabilitativo, dato il peggioramento delle condizioni generali, lo stesso è stato nuovamente trasferito presso il
Pronto Soccorso della menzionata struttura e ricoverato presso il reparto di Ortopedia, con diagnosi di “leucocitosi - sospetta infezione protesi anca sinistra”;
- che il 21.1.2017 è stata eseguita un'emocoltura ed un tampone della ferita ed è emersa la presenza di una “fistola a livello femorale”;
- che alle ore 22.00 del medesimo giorno, ne è stato constatato il decesso;
- che, nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, i consulenti hanno rilevato che la formulazione della diagnosi, in occasione degli accessi presso l'Ospedale di , non è stata né corretta né tempestiva, in quanto non è stata CP_2
prontamente identificata la condizione di pericolosità dell'infezione del sito chirurgico;
- che, infatti, l'infezione patita da è con elevata probabilità di origine Persona_2
nosocomiale ed è stata trattata in modo tardivo, mediante la somministrazione di farmaci non efficaci.
2 I ricorrenti hanno, sulla scorta di tali circostanze, così concluso: “nel merito in via principale: Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente dell' per il CP_1
decesso del sig. condannarsi, per l'effetto, la resistente al risarcimento dei Persona_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio et iure hereditatis, subiti dai ricorrenti, ammontanti nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi compensativi dal dì del dovuto al soddisfo. Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege. Nel merito in via subordinata:
Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente dell' per la perdita di CP_1
chances di sopravvivenza subita dal sig. a seguito dei fatti per cui è Persona_1
denunzia, condannarsi, per l'effetto, la resistente, al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali, iure proprio et iure hereditatis, patiti dai ricorrenti, ed ammontanti nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo nonché oltre agli interessi compensativi. Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche con riguardo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. Disporsi, ai sensi dell'art. 93, comma I°, c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate, a titolo di compensi professionali, in favore del sottoscritto difensore, Avv. Umberto Vianello, che si dichiara antistatario”.
La , costituitasi in giudizio, ha dedotto: CP_1
- che la relazione tecnica, redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, posta a fondamento delle domande attoree, è inutilizzabile, in quanto la procedura non è stata conclusa nel termine perentorio di sei mesi;
- che le pretese di parte ricorrente sono incompatibili con il procedimento sommario, stante la complessità delle questioni sollevate;
- che le domande avanzate dall'attrice sono infondate, in quanto l'operato complessivamente tenuto dai sanitari della struttura facente capo alla stessa azienda è immune da qualsivoglia censura di imperizia, negligenza e imprudenza;
- che, per quanto concerne la quantificazione del danno, nel ricorso sono riportate
3 definizioni generiche senza alcuna specifica allegazione dei danni patiti.
Alla luce di tali deduzioni, la ha così concluso: “- in via preliminare e CP_1
pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'intestato ricorso, per duplice violazione dei termini perentorio di cui all'art.
8. C. 3, prima e seconda parte, della L. n.
24/2017; - ancora in via preliminare e pregiudiziale, subordinatamente e gradatamente, disporre, ex art. 702-ter, c. 3, c.p.c. la prosecuzione dell'intestato giudizio secondo le regole del processo civile ordinario;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza integrale della domanda attrice in fatto ed in diritto e, comunque, la mancanza della prova parimenti sottesa alla stessa, previa declaratoria di inutilizzabilità della bozza di
CTU dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c., Rgn 48183/2020, ancora per la già eccepita ed opposta duplice violazione dei termini perentori di cui all'art. 8, c. 3, prima e seconda parte, della L. n. 24/2017; - di nuovo nel merito ed in via gradata e subordinata, che il terzo chiamato C.F. , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Roma (Rm), 00144, Via dei Carpazi n. 42, in persona del Curatore Fallimentare, l.r.p.t.,
Avv. Katiuscia Perna ( ), con Studio in Roma CodiceFiscale_4
(Rm), Via Fabio Massimo, n. 88, 00192, giusta sentenza n. 341/2021 emessa il
22.04.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Fallimentare
( , è obbligato a garantire e manlevare in via integrale, Email_1 ovvero parziale, ovvero concorrente, l'Amministrazione chiamante da ogni e qualsiasi pretesa attorea e, per l'effetto, a mantenere inoltre indenne l'Amministrazione chiamante medesima dalle spese di lite sostenute per la costituzione e la partecipazione al presente giudizio”.
Disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione della prova per testi richiesta dagli attori.
Con provvedimento adottato in data 12.2.2024, è stata, quindi, formulata una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., in virtù della quale la si sarebbe CP_1
impegnata a corrispondere, in favore di , la somma di euro 310.000,00, in Parte_3
favore di , la somma di euro 280.000,00, in favore di , la Parte_2 Parte_1
4 somma di euro 145.000,00, nonché a versare in favore di tutti gli attori la complessiva somma di euro 13.000,00, oltre accessori di legge, quale contributo per le spese di lite, in ipotesi da corrispondere al difensore, stante la sua dichiarazione di antistatarietà.
Alla luce dell'adesione manifestata dalle parti alla predetta proposta, la causa è definita a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., tenutasi all'udienza del 24.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, con provvedimento comunicato alle parti in data 28.4.2025, è stato riservato il deposito della sentenza in trenta giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, risulta assorbente Cont evidenziare che la convenuta ha affermato e documentato che le parti del presente giudizio, sulla base della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., hanno raggiunto un accordo transattivo, allo stato integralmente eseguito, per la Cont definizione della presente lite, in virtù del quale la stessa ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Dalla documentazione versata in atti dalla convenuta, si evince che le parti del presente giudizio hanno effettivamente stipulato una transazione, in cui la si è CP_1
impegnata alla corresponsione, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 753.968,56, ivi meglio specificata, e le parti hanno convenuto che, a seguito dell'integrale corresponsione della predetta somma, avrebbero chiesto nel presente giudizio di pronunciare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite (cfr. documenti allegati alle note del 17.4.2025).
La stessa convenuta ha, inoltre, documentato di avere provveduto all'integrale esecuzione dell'accordo mediante produzione delle ricevute dei mandati di pagamento ordinati in favore dei tre attori e del loro difensore, come espressamente pattuito nello stesso accordo (cfr. documenti allegati alle note del 17.4.2025).
Tanto premesso, deve osservarsi che la definizione in via consensuale della lite avvenuta nel corso del giudizio, per come ampiamente documentata, è idonea a determinare una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione delle domande
5 originariamente proposte, stante il diverso assetto di interessi individuato dalle parti in via stragiudiziale.
3. In definitiva, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, alla luce della specifica richiesta di parte convenuta, in conformità a quanto emerge dall'accordo transattivo in atti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara cessata la materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.
Velletri, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2818 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 24.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Venezia Mestre, alla via Daniele Manin n. 44, presso lo studio dell'avv. Umberto Vianello, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Attori contro
(C.F. , in persona del direttore generale pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Albano Laziale, Borgo Garibaldi n. 12, presso l'avv. Stefano
Merelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
1 Oggetto: risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale;
Conclusioni di parte comvenuta: come da note depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
al fine di ottenere la condanna della al risarcimento dei danni patiti in
[...] CP_1
ragione della perdita del proprio congiunto, asseritamente cagionata dalla Persona_1
condotta imperita tenuta dal personale sanitario degli , Controparte_2 in occasione dell'intervento chirurgico a cui lo stesso è stato sottoposto.
A fondamento della predetta domanda, i ricorrenti hanno, nella specie, sostenuto:
- che, a seguito della diagnosi di frattura del terzo prossimale del femore sinistro posta in data 21.12.2016, è stato sottoposto, presso gli Persona_1 Controparte_2
, ad un primo intervento chirurgico di osteosintesi e ad un secondo intervento di
[...]
riposizionamento della vite encefalica;
- che, in data 17.1.2017, dopo avere iniziato il percorso riabilitativo, dato il peggioramento delle condizioni generali, lo stesso è stato nuovamente trasferito presso il
Pronto Soccorso della menzionata struttura e ricoverato presso il reparto di Ortopedia, con diagnosi di “leucocitosi - sospetta infezione protesi anca sinistra”;
- che il 21.1.2017 è stata eseguita un'emocoltura ed un tampone della ferita ed è emersa la presenza di una “fistola a livello femorale”;
- che alle ore 22.00 del medesimo giorno, ne è stato constatato il decesso;
- che, nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, i consulenti hanno rilevato che la formulazione della diagnosi, in occasione degli accessi presso l'Ospedale di , non è stata né corretta né tempestiva, in quanto non è stata CP_2
prontamente identificata la condizione di pericolosità dell'infezione del sito chirurgico;
- che, infatti, l'infezione patita da è con elevata probabilità di origine Persona_2
nosocomiale ed è stata trattata in modo tardivo, mediante la somministrazione di farmaci non efficaci.
2 I ricorrenti hanno, sulla scorta di tali circostanze, così concluso: “nel merito in via principale: Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente dell' per il CP_1
decesso del sig. condannarsi, per l'effetto, la resistente al risarcimento dei Persona_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio et iure hereditatis, subiti dai ricorrenti, ammontanti nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi compensativi dal dì del dovuto al soddisfo. Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege. Nel merito in via subordinata:
Accertata e dichiarata la responsabilità concorrente dell' per la perdita di CP_1
chances di sopravvivenza subita dal sig. a seguito dei fatti per cui è Persona_1
denunzia, condannarsi, per l'effetto, la resistente, al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali, iure proprio et iure hereditatis, patiti dai ricorrenti, ed ammontanti nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo nonché oltre agli interessi compensativi. Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche con riguardo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. Disporsi, ai sensi dell'art. 93, comma I°, c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate, a titolo di compensi professionali, in favore del sottoscritto difensore, Avv. Umberto Vianello, che si dichiara antistatario”.
La , costituitasi in giudizio, ha dedotto: CP_1
- che la relazione tecnica, redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, posta a fondamento delle domande attoree, è inutilizzabile, in quanto la procedura non è stata conclusa nel termine perentorio di sei mesi;
- che le pretese di parte ricorrente sono incompatibili con il procedimento sommario, stante la complessità delle questioni sollevate;
- che le domande avanzate dall'attrice sono infondate, in quanto l'operato complessivamente tenuto dai sanitari della struttura facente capo alla stessa azienda è immune da qualsivoglia censura di imperizia, negligenza e imprudenza;
- che, per quanto concerne la quantificazione del danno, nel ricorso sono riportate
3 definizioni generiche senza alcuna specifica allegazione dei danni patiti.
Alla luce di tali deduzioni, la ha così concluso: “- in via preliminare e CP_1
pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'intestato ricorso, per duplice violazione dei termini perentorio di cui all'art.
8. C. 3, prima e seconda parte, della L. n.
24/2017; - ancora in via preliminare e pregiudiziale, subordinatamente e gradatamente, disporre, ex art. 702-ter, c. 3, c.p.c. la prosecuzione dell'intestato giudizio secondo le regole del processo civile ordinario;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza integrale della domanda attrice in fatto ed in diritto e, comunque, la mancanza della prova parimenti sottesa alla stessa, previa declaratoria di inutilizzabilità della bozza di
CTU dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c., Rgn 48183/2020, ancora per la già eccepita ed opposta duplice violazione dei termini perentori di cui all'art. 8, c. 3, prima e seconda parte, della L. n. 24/2017; - di nuovo nel merito ed in via gradata e subordinata, che il terzo chiamato C.F. , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Roma (Rm), 00144, Via dei Carpazi n. 42, in persona del Curatore Fallimentare, l.r.p.t.,
Avv. Katiuscia Perna ( ), con Studio in Roma CodiceFiscale_4
(Rm), Via Fabio Massimo, n. 88, 00192, giusta sentenza n. 341/2021 emessa il
22.04.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Fallimentare
( , è obbligato a garantire e manlevare in via integrale, Email_1 ovvero parziale, ovvero concorrente, l'Amministrazione chiamante da ogni e qualsiasi pretesa attorea e, per l'effetto, a mantenere inoltre indenne l'Amministrazione chiamante medesima dalle spese di lite sostenute per la costituzione e la partecipazione al presente giudizio”.
Disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., è stata svolta l'istruttoria mediante assunzione della prova per testi richiesta dagli attori.
Con provvedimento adottato in data 12.2.2024, è stata, quindi, formulata una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., in virtù della quale la si sarebbe CP_1
impegnata a corrispondere, in favore di , la somma di euro 310.000,00, in Parte_3
favore di , la somma di euro 280.000,00, in favore di , la Parte_2 Parte_1
4 somma di euro 145.000,00, nonché a versare in favore di tutti gli attori la complessiva somma di euro 13.000,00, oltre accessori di legge, quale contributo per le spese di lite, in ipotesi da corrispondere al difensore, stante la sua dichiarazione di antistatarietà.
Alla luce dell'adesione manifestata dalle parti alla predetta proposta, la causa è definita a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., tenutasi all'udienza del 24.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, con provvedimento comunicato alle parti in data 28.4.2025, è stato riservato il deposito della sentenza in trenta giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, risulta assorbente Cont evidenziare che la convenuta ha affermato e documentato che le parti del presente giudizio, sulla base della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., hanno raggiunto un accordo transattivo, allo stato integralmente eseguito, per la Cont definizione della presente lite, in virtù del quale la stessa ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Dalla documentazione versata in atti dalla convenuta, si evince che le parti del presente giudizio hanno effettivamente stipulato una transazione, in cui la si è CP_1
impegnata alla corresponsione, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 753.968,56, ivi meglio specificata, e le parti hanno convenuto che, a seguito dell'integrale corresponsione della predetta somma, avrebbero chiesto nel presente giudizio di pronunciare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite (cfr. documenti allegati alle note del 17.4.2025).
La stessa convenuta ha, inoltre, documentato di avere provveduto all'integrale esecuzione dell'accordo mediante produzione delle ricevute dei mandati di pagamento ordinati in favore dei tre attori e del loro difensore, come espressamente pattuito nello stesso accordo (cfr. documenti allegati alle note del 17.4.2025).
Tanto premesso, deve osservarsi che la definizione in via consensuale della lite avvenuta nel corso del giudizio, per come ampiamente documentata, è idonea a determinare una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione delle domande
5 originariamente proposte, stante il diverso assetto di interessi individuato dalle parti in via stragiudiziale.
3. In definitiva, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, alla luce della specifica richiesta di parte convenuta, in conformità a quanto emerge dall'accordo transattivo in atti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara cessata la materia del contendere, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.
Velletri, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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