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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/07/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
- Ricorrente – contro
“ in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Annachiara Putortì
- Convenuta –
Oggetto: indennità COVID
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di lavorare alle dipendenze della in qualità di operatore infermieristico CPS PPI/118 di Pt_2
Massafra; di aver espletato detta attività lavorativa presso il Triage-Dipartimento di Prevenzione anche durante l'emergenza pandemica ed in particolare durante il periodo di lockdown dal
Febbraio 2020 al Maggio 2020; di essere stato coinvolto in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 - ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare la convenuta al pagamento in proprio favore, dell'importo di euro 2.520,00 a titolo di indennità Covid-19 ex art.1 comma 1 D.L. 18/2020 conv.in L. n. 27 del 24.4.2020 modificato dal D.L. n. 34/2020. Part Si costituiva tempestivamente la onvenuta contestando gli avversi assunti in fatto e in diritto e
1
chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare rilevava che l'attività lavorativa della ricorrente si era svolta esclusivamente presso il pronto soccorso di Massafra, mai adibito alla cura di pazienti affetti da Covid-19, in quali, nel periodo intercorrente tra il Febbraio 2020 e il Maggio 2020, erano in cura esclusivamente presso il presidio sanitario “G. Moscati”.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**
La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi che si andranno ad evidenziare.
L'art. 1 co. 1 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27, come mod. dall'art. 2 co. 6 lett a) d.l.
19.5.2020 n. 34 conv. in l. 17.7.2020 n. 77, ha previsto un incremento dei fondi contrattuali in favore del personale della dirigenza e del comparto sanità per l'anno 2020 allo scopo di remunerare le prestazioni correlate alle condizioni di lavoro del personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da covid-19.
Con accordo sindacale regionale del 28.5.2020 sono state ripartite le risorse disponibili tra le Part diverse della Regione e si è previsto quanto segue: “Nell'ambito di ciascuna azienda/ente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1 co. 1 d.l. 18/2020, gli importi devono essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) coinvolgimento
(diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti covid, come da elenco di cui alla fascia A) della tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla fascia B), alla fascia C) e alla fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale”.
Nella tabella richiamata da tale clausola sono indicate quattro fasce di importi (fascia A: euro 63 per ogni turno;
fascia B: euro 37 per ogni turno;
fascia C: euro 20 per ogni turno;
fascia D: euro 10,00 per ogni turno) con le corrispondenti tipologie di strutture.
2
Con accordo aziendale del 15.4.2021, le oo.ss. hanno rimesso all' la ripartizione delle risorse Pt_2 tra le fasce B, C e D sulla base delle risorse assegnate.
L ha assegnato risorse alle fasce A, B e C mentre nulla ha erogato per la fascia D. Pt_2
Parte ricorrente ha fondato la propria pretesa assumendo di avere diritto ad €63,00 per ogni turno lavorativo effettuato nei due mesi dal 15 marzo al 15 maggio 2020 e dunque all'importo stabilito per i soggetti rientranti nella fascia A deducendo il concorso di entrambi i presupposti previsti dalla normativa richiamata:
- l'aver prestato attività lavorativa nel periodo 15 marzo – 15 maggio 2020;
- coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID
19.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero, anche a voler pretermettere le dichiarazioni dei testi di parte resistente, deve rilevarsi che l'unico teste di parte ricorrente escusso (essendo la parte decaduta dalla prova ex art. 104 disp. Att. cpc relativamente all'altro testimone) non è stato in grado di confermare quanto esposto in ricorso a proposito dello svolgimento di attività, nel periodo indicato, da parte della ricorrente, che prevedevano il coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della convenuta, che liquida in €.1200,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 16 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
- Ricorrente – contro
“ in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Annachiara Putortì
- Convenuta –
Oggetto: indennità COVID
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di lavorare alle dipendenze della in qualità di operatore infermieristico CPS PPI/118 di Pt_2
Massafra; di aver espletato detta attività lavorativa presso il Triage-Dipartimento di Prevenzione anche durante l'emergenza pandemica ed in particolare durante il periodo di lockdown dal
Febbraio 2020 al Maggio 2020; di essere stato coinvolto in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 - ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare la convenuta al pagamento in proprio favore, dell'importo di euro 2.520,00 a titolo di indennità Covid-19 ex art.1 comma 1 D.L. 18/2020 conv.in L. n. 27 del 24.4.2020 modificato dal D.L. n. 34/2020. Part Si costituiva tempestivamente la onvenuta contestando gli avversi assunti in fatto e in diritto e
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chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare rilevava che l'attività lavorativa della ricorrente si era svolta esclusivamente presso il pronto soccorso di Massafra, mai adibito alla cura di pazienti affetti da Covid-19, in quali, nel periodo intercorrente tra il Febbraio 2020 e il Maggio 2020, erano in cura esclusivamente presso il presidio sanitario “G. Moscati”.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi che si andranno ad evidenziare.
L'art. 1 co. 1 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27, come mod. dall'art. 2 co. 6 lett a) d.l.
19.5.2020 n. 34 conv. in l. 17.7.2020 n. 77, ha previsto un incremento dei fondi contrattuali in favore del personale della dirigenza e del comparto sanità per l'anno 2020 allo scopo di remunerare le prestazioni correlate alle condizioni di lavoro del personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da covid-19.
Con accordo sindacale regionale del 28.5.2020 sono state ripartite le risorse disponibili tra le Part diverse della Regione e si è previsto quanto segue: “Nell'ambito di ciascuna azienda/ente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1 co. 1 d.l. 18/2020, gli importi devono essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) coinvolgimento
(diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti covid, come da elenco di cui alla fascia A) della tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla fascia B), alla fascia C) e alla fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale”.
Nella tabella richiamata da tale clausola sono indicate quattro fasce di importi (fascia A: euro 63 per ogni turno;
fascia B: euro 37 per ogni turno;
fascia C: euro 20 per ogni turno;
fascia D: euro 10,00 per ogni turno) con le corrispondenti tipologie di strutture.
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Con accordo aziendale del 15.4.2021, le oo.ss. hanno rimesso all' la ripartizione delle risorse Pt_2 tra le fasce B, C e D sulla base delle risorse assegnate.
L ha assegnato risorse alle fasce A, B e C mentre nulla ha erogato per la fascia D. Pt_2
Parte ricorrente ha fondato la propria pretesa assumendo di avere diritto ad €63,00 per ogni turno lavorativo effettuato nei due mesi dal 15 marzo al 15 maggio 2020 e dunque all'importo stabilito per i soggetti rientranti nella fascia A deducendo il concorso di entrambi i presupposti previsti dalla normativa richiamata:
- l'aver prestato attività lavorativa nel periodo 15 marzo – 15 maggio 2020;
- coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID
19.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero, anche a voler pretermettere le dichiarazioni dei testi di parte resistente, deve rilevarsi che l'unico teste di parte ricorrente escusso (essendo la parte decaduta dalla prova ex art. 104 disp. Att. cpc relativamente all'altro testimone) non è stato in grado di confermare quanto esposto in ricorso a proposito dello svolgimento di attività, nel periodo indicato, da parte della ricorrente, che prevedevano il coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della convenuta, che liquida in €.1200,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 16 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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