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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 3098/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CALI' STEFANIA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CONVERTINI ANGELO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 13/02/2025, con cui e Parte_1 [...] hanno chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento Controparte_1 di (25.10.24); Per_1
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 17.2.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affido condiviso, mantenendo la Per_1 residenza presso l'abitazione della madre alla quale è delegata l'ordinaria amministrazione. Resta inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia minore saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia stessa.
2) Il padre vedrà la figlia minore tutte le volte che il medesimo lo desideri, previa comunicazione alla NO Per_1 Pt_1
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e compatibilmente agli impegni della stessa e della minore. In ogni caso, il padre potrà far visita alla minore, Parte_1 presso l'abitazione della madre NO , nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16:30 Parte_1 alle ore 18:30, e questo fino al compimento dell'anno della minore. Dal compimento dell'anno della minore, il padre, compatibilmente con la sua attività lavorativa, avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore per tre (3) giorni a settimana dalle ore 16.30 alle ore 20.00 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, e questo fino al compimento dei 2 (due) anni della minore, con onere di prelevare la bambina dall'asilo frequentato dalla minore a carico del padre. Dal compimento dei 2 (due) anni della minore, il padre, compatibilmente con la sua attività lavorativa, avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia minore per 2 (due) giorni a settimana dalle ore 16:30 alle ore 20:00 nei giorni di martedì e giovedì con onere di prelevare la bambina dalla scuola frequentata dalla minore a carico del padre - ed un (1) fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del Sabato sino alle ore 20.30 della Domenica.
3) Durante le festività natalizie e pasquali, il padre potrà vedere la figlia minore previa comunicazione alla NO Per_1
e compatibilmente agli impegni della stessa e della minore, impegnandosi la madre, in ogni caso, Parte_1
a rendersi quanto più disponibile in tal senso, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale ed il Capodanno, nonché il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco Pers preavviso, e questo fino al compimento dei 2 (due) anni di età della minore ompimento dei 2 (due) anni di età della minore la figlia trascorrerà con il padre, ed in via alternativa ogni anno, le vacanze natalizie dalle ore 17.00 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 30 dicembre, ovvero dalle ore 19.00 del 30 dicembre alle ore 19.00 del 6 gennaio. Dal compimento dei 2(due) anni di età della minore, la figlia trascorrerà con il padre, ed in via alternativa ogni anno, le vacanze pasquali dalle ore 17.00 del Giovedì Santo alle ore 19.00 della Domenica di Pasqua, ovvero dalle ore 19.00 della Domenica di Pasqua alle ore 20.00 del giorno successivo al Lunedì dell'Angelo. Dal compimento dei 2(due) anni di età della minore, la figlia trascorrerà con il padre 2 (due) settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, il cui periodo sarà comunicato alla madre entro il termine del 30 aprile di ogni anno. Diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e la figlia minore verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
4) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la Controparte_1 Per_1 somma mensile di € 200,00, sino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente. Il contributo al mantenimento verrà versato alla NO , entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e verrà Parte_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) L'Assegno Unico per la figlia verrà richiesto e percepito al 100% dalla NO , mentre le Parte_1 detrazioni fiscali per i figli a carico verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Il signor Controparte_1 per l'effetto, si impegna a rinunciare al 50% dell'Assegno Unico per il tramite di precipua procedura da inoltrarsi con l'intermediazione del competente CAF (al quale già formulava la richiesta di erogazione).
6) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche) che si renderanno necessarie per i figli nonché al 50% delle ulteriori spese straordinarie, preventivamente concordate, che si renderanno necessarie per secondo la Convenzione sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, sottoscritta Per_1 tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14/07/16 (Prot. n. 2208/16), qui integralmente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente.
7) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alla spesa che si renderà necessaria per il servizio mensa per la figlia minore quando Ella frequenterà l'asilo nido, la scuola dell'infanzia e/o i percorsi di istruzione successivi tutti. Per_1
8) Le parti, infine, si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé e la figlia minore Per_1
9) I signori e dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto economico Parte_1 Controparte_1 connesso all'intercorsa e cessata relazione sentimentale e, per l'effetto, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere
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reciprocamente, per alcun titolo o ragione, ad esclusione dei titoli connessi al presente accordo relativo al mantenimento ed affidamento della figlia minore.
10) Spese di causa compensate tra le parti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 03/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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