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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 06/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5977/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DI SALVO ROSARIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ti VITALE SILVESTRO e GULLO ALESSANDRO) CP_1
Controparte_2
” (Avv. BUTTA' FILIPPO)
[...] CP_3
(Avv. BUTTA' FILIPPO) Controparte_4
Controparte_5
(Avv. POLLINA ANTONIO)
[...]
(Avv.te ADRIANA GIOVANNA RIZZO e MARIA GRAZIA SPARACINO) CP_6
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la ad assumere il ricorrente con le mansioni ed il livello di CP_1
inquadramento già posseduti presso la e con effetti dal 01/02/2022 ed a CP_7
corrispondergli, a titolo risarcitorio, un importo pari alle retribuzioni che avrebbe maturato a decorrere dal 19/10/2022 sino alla effettiva assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
◊ rigetta tutte le altre domande;
◊ condanna la in persona del legale rappr.te pro tempore, alla CP_1
rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 4.629,00
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
◊ compensa le spese di lite tra le altre parti.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 10/05/2023 il ricorrente - premesso di essere stato assunto, in data 16/03/2006, dalla Controparte_8
[...
1 con mansioni di “operatore ecologico ed autista di mezzi leggeri di livello
2/B” secondo il CCNL “Federambiente” – esponeva: - che con la legge regionale
08/04/2010 n. 9 era stata prevista l'istituzione di nuovi enti di governo, le S.R.R.,
con il compito di subentrare nelle funzioni di regolazione e vigilanza delle Società
d'Ambito (ATO), e che i lavoratori, dipendenti di queste oltre che dei Consorzi,
sarebbero dovuti transitare alle S.R.R. mantenendo le medesime condizioni giuridiche ed economiche e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, in attesa di passare successivamente alla società aggiudicataria della gara di appalto definitiva;
- che con sentenza n. 71/2018 del giorno 07/05/2018 la Servizi
Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. ATO PA 1 era stata dichiarata fallita e che il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Commissario Straordinario era stato autorizzato, dallo stesso Tribunale
Fallimentare, a gestire il servizio ed il personale dislocando i lavoratori presso società private, aggiudicatarie di gare d'appalto provvisorie, attraverso lo strumento del “distacco”, mantenendo la titolarità dei rapporti d'impiego; - che l'attività di spazzamento e di trasporto dei rifiuti per i comuni di Partinico,
Borgetto, Capaci, Belmonte Mezzagno, Santa Flavia ed era stata CP_9
aggiudicata alla e che tutti i lavoratori ex erano transitati alle CP_1 CP_7
dipendenze di detta società, tranne lui, in quanto risultato “idoneo alla mansione con limitazioni”; - che l'aggiudicataria, avendolo ritenuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni, non aveva provveduto alla sua assunzione;
- che, in data 19/10/2022, la Curatela Fallimentare aveva proceduto al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Tanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “…
In via principale: A. dichiarare, per le causali sopraindicate, la nullità e/o
l'annullabilità e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato dalla
Curatela del Fallimento in persona del Controparte_5
Curatore pro-tempore Avv. Giovanni Battista Coa in data 19.10.2022 al
ricorrente Sig. B. ordinare alle società convenute, ognuna Parte_1
per il proprio ruolo, ad adempiere a quanto previsto dall'art. 19 della legge
regionale 9/2010 e dal contratto di appalto, consentendo il passaggio del
lavoratore alle dipendenze della C. ordinare alla in CP_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata assunzione
dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e
la stessa qualifica, e la corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni
ed oneri accessori, a decorrere dalla data del licenziamento e fino alla data
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'effettiva assunzione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione
monetaria; D. condannare le società convenute al pagamento del risarcimento
dei danni patiti dal ricorrente a seguito del mancato passaggio alla CP_1
con relativo danno economico nella misura che codesto Tribunale vorrà ritenere
più equa;
E. condannare la Controparte_5
al versamento dei contributi assistenziali e
[...]
previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva
reintegrazione nel posto di lavoro”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 07/09/2023, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere mai CP_2
intercorso alcun rapporto di lavoro tra la stessa ed il ricorrente e deduceva in ogni caso l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Parimenti, il costituitosi in giudizio con Controparte_10
memoria difensiva depositata in data 07/09/2009, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva in ogni caso rigettarsi il ricorso, rappresentandone nel merito l'infondatezza.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13/09/2023, la
Controparte_5
eccepiva l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza dell'impugnativa di licenziamento, essendo spirato il termine di 180 giorni previsto dall'art. 6, comma 2, Legge n. 604/1966, e, nel merito, la sua infondatezza.
Infine, costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
18/09/2023, la rappresentava l'infondatezza del ricorso, chiedendone CP_1
il rigetto.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Integrato il contraddittorio nei suoi confronti, l' costituitosi in giudizio con CP_6
memoria depositata in data 03/11/2023, si dichiarava pronto a percepire eventuali contributi non prescritti.
◊
Giova, in primo luogo, richiamare il contesto normativo di riferimento, allo scopo di accertare la sussistenza dell'asserito obbligo di assunzione del ricorrente da parte della ed individuarne la relativa fonte (legale o pattizia), CP_1
limitativa della libertà negoziale del soggetto obbligato.
Orbene, con la legge n. 9/2010, la Regione Sicilia, in attuazione del D. Lgs n.
152/2006, ha adottato un nuovo assetto giuridico ed organizzativo relativamente alla gestione dei rifiuti, abbandonando il precedente modulo di affidamento del servizio alle società d'ambito e prevedendo l'affidamento di una serie di compiti,
in materia, alle “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti”,
la cui costituzione è prevista e disciplinata dall'art. 6 (“In attuazione di quanto
disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per
l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni
ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO,
una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società
stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R. Alla
società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati”).
L'art. 7 della citata L.R. indica le fasi di costituzione di tali società, stabilendo i tempi e le competenze per la redazione dello statuto, la nomina degli organi sociali, le modalità di acquisizione del patrimonio, delle risorse finanziarie e del personale dipendente, prevedendo, a quest'ultimo riguardo, ai commi 9 e 10,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quanto segue: “
9. La dotazione organica della è adottata dagli organi CP_2
della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per
l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4,
quarto comma, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive
modifiche ed integrazioni. La mancata definizione del procedimento di
approvazione impedisce il ricorso, da parte della a qualsiasi assunzione CP_2
ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione
o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 10. Con il decreto di cui al comma
9 sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al
fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via
prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure
di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia
sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso
all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15 nonché dell'articolo 45 della legge regionale 8
febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6.”.
Il comma 11, infine, definisce perentori i termini di cui ai commi precedenti,
prevedendo, in caso di loro inosservanza, l'intervento sostitutivo di un commissario straordinario nominato dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità.
Infine, per quel che rileva in questa sede, l'art. 19 della Legge Regionale in esame disciplina il procedimento mediante il quale si sarebbe dovuto realizzare il passaggio del personale dalle società d'ambito in liquidazione alle neo costituite;
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tale norma di legge prevede, difatti, ai commi 6 e seguenti che: “…
6. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la
partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province,
individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i
consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione. 7.
Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni
di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R.
integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale
fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società
d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione del
servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i
consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i
dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione
integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del
precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche
applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con
espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono
inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando
che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di
gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al
novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione
che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano
stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in
particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di
pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a
seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31
dicembre 2009. 8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle
procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato
con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti
affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e
disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni. … 12. Fino
all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque
fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le
modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle
autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei
rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze
loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere durata di un anno,
decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge …”.
Tale norma si coordina con quanto previsto dall'art. 15 che disciplina l'affidamento, da parte delle S.R.R., del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
laddove precisa: “… il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle
S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati…. Le stesse società,
avvalendosi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di
lavori pubblici, possono individuare….il soggetto incaricato di svolgere la
gestione del servizio per i comuni consorziati”; l'affidamento (del servizio) da
parte dei singoli comuni è effettuato a condizione che:… (le società affidatarie)
utilizzino il personale a qualsiasi titolo trasferito alle società ed ai consorzi
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro d'ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge,
corrispondendo alla S.R.R. i relativi oneri.”
Ed ancora, l'accordo quadro del 6/08/2013, relativo al passaggio del personale dagli ATO alle S.R.R., stabiliva che il personale interessato all'accordo medesimo,
che si trovasse nelle condizioni normativamente previste per il passaggio alle SRR,
doveva essere numericamente non inferiore al 90% dei lavoratori indicati ai commi 6 e 7 della L. R. n. 19/2010, già in servizio presso le società d'ambito alle data in esso indicate, situazione, questa, nella quale certamente versava il ricorrente, alle dipendenze della sin dal 2006. CP_7
Come già sottolineato dalla locale Corte di Appello in occasione della definizione di fattispecie analoga a quella in esame, “… Il quadro delineato è chiaramente
funzionale, ed al tempo stesso conseguenziale, al riassetto organizzativo della
gestione dei rifiuti disciplinato dalla legge, basato fondamentalmente sul
passaggio di tale gestione, senza soluzione di continuità, dalle società e consorzi
Con d'ambito alle , che avrebbero a loro volta assicurato il servizio mediante il
suo affidamento ad altre ditte secondo le procedure di cui all'art. 15; di tal che,
sin tanto che il servizio fosse stato gestito dalle vecchie società d'ambito, il
personale a ciò addetto avrebbe continuato a lavorare alle loro dipendenze, per
Con poi passare alle solo quando queste avessero concretamente dato avvio alla
predetta attività di gestione, che si sarebbe concretizzata proprio con la
definizione delle procedure di gara di cui all'art. 15, ossia con la presa in carico
del medesimo servizio da parte delle società aggiudicatarie degli appalti ed, in
Con definitiva, utilizzatrici del personale assunto dalla in funzione del successivo
passaggio alle società aggiudicatrici” (Corte di Appello di Palermo, sentenza n.
768/2025).
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Orbene, tutte le condizioni previste dalle norme sopra ricordate possono dirsi sussistenti nella fattispecie in esame: la è stata posta in liquidazione e, CP_7
successivamente, è stata dichiarata fallita;
nelle more dell'avvio del funzionamento della S.R.R. territorialmente competente, è stata avviata la gestione commissariale;
nell'ambito di tale gestione commissariale il ricorrente
(insieme a tutti gli altri dipendenti della ) è stato utilizzato, mediante CP_7
distacco presso altre società operanti nel settore, al fine di consentire la prosecuzione del servizio;
infine, la ha avviato la procedura di affidamento CP_2
dell'appalto del servizio che si è definita con l'aggiudicazione in favore della
[...]
CP_1
Ai sensi dell'art. 19, comma 8, sopra citato, dunque, alla data di definitivo avvio del servizio di gestione da parte della società affidataria, si erano verificate tutte le condizioni legalmente previste per l'assunzione dei lavoratori, già impiegati dalle società d'ambito operanti nel settore, da parte della società aggiudicataria, previa la loro assunzione da parte della funzionale al suddetto passaggio. CP_2
A fronte di tale quadro normativo che, come detto, delinea certamente un diritto,
alle condizioni ivi previste, all'assunzione, la ragione ostativa rappresentata dalla in seno al verbale di accordo sindacale del 26/01/2022 appare CP_1
infondata.
Ed invero, il giudizio di idoneità del ricorrente non ha assolutamente affermato l'impossibilità per il lavoratore di essere adibito alla mansione di operatore ecologico, essendo vero, piuttosto, il contrario, giacché, come si legge nella comunicazione dell'esito della visita del 21/01/2022, sottoscritta dal lavoratore
(versata in atti sia dal ricorrente, sia dalla , lo stesso venne giudicato CP_1
“idoneo (alla mansione specifica di operatore ecologico) con limitazioni”
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro consistenti nel non dover essere adibito a mansioni comportanti
“movimentazione manuale dei carichi” e “sforzi fisici intensi e prolungati”.
Aggiungasi che la stessa nella propria memoria di costituzione ha CP_1
tenuto a precisare che “… Il ricorrente in data 21.01.2022 è Parte_1
stato giudicato dal Medico Competente “Idoneo alla mansione con limitazioni”
ed in relazione a tali limitazioni l'Organo di vigilanza sanitaria ha inibito al
datore di lavoro di adibire il detto lavoratore a “mansioni comportanti eccessivi
sforzi fisici come da giudizio ASP del 22.06.2017”, secondo quanto risulta dal
giudizio di idoneità del 21.01.2022 che si produce …”.
Orbene, non risulta contestato che, durante tutto il periodo coperto dal sopracitato giudizio di “idoneità con limitazioni” dell'ASP del 22/06/2017, il ricorrente ebbe sempre a svolgere le mansioni di operatore ecologico, per le quali era stato assunto, né è stato dedotto che ciò abbia mai arrecato alcun danno al lavoratore o inciso negativamente sull'efficienza dell'espletamento del suo lavoro.
L'esclusione del lavoratore dal passaggio diretto, alla luce di un'asserita incompatibilità del suo stato di salute con le mansioni di operatore ecologico e con l'impossibilità di adibirlo a mansioni diverse (“I lavoratori di cui al su indicato
elenco, […], e […] risultano, a seguito di visita medica Parte_1
preventiva a cura del medico competente, idonei al lavoro con gravi limitazioni
incompatibili con le mansioni di competenza (operatore ecologico) per cui, al
fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore stesso e nel contempo
garantire l'efficienza del servizio la non potrà procedere alla cessione dei CP_1
relativi contratti in quanto non ha possibilità di diversa collocazione nel cantiere
in questione (Appalto unico S.S.R. Palermo Città Metropolitana”) e la speculare condizione apposta, a tal proposito, dal presidente della S.R.R. [“rimane inteso
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che qualora i 3 lavoratori non ritenuti idonei dalla […] dovessero CP_1
impugnare i referti medici negativi e avere riconosciuta l'idoneità alla mansione
gli stessi avranno diritto al transito presso la ai sensi dell'articolo 19 CP_1
della L.R. n.9/2010”] appaiono, dunque, del tutto immotivate, non ravvisandosi nel caso in esame alcuna necessità di individuare mansioni diverse cui adibire i suddetti lavoratori, e specificamente il ricorrente, essendo quest'ultimo comunque idoneo alla mansione di operatore ecologico.
Non nuoce aggiungere che, pur nell'ipotesi in cui il ricorrente non avesse potuto essere adibito alla suddetta mansione, la avrebbe dovuto dimostrare - CP_1
a fronte di un obbligo di assunzione, normativamente e pattiziamente previsto - la propria impossibilità di adottare “accorgimenti ragionevoli” tali da non pregiudicare l'inserimento del lavoratore nella nuova compagine aziendale (v.
Cass. n. 5048/2024).
Aggiungasi, a questo punto, quanto pure rilevato dalla già citata corte territoriale:
“L'argomento … secondo cui a tale assunzione non si sarebbe in ogni caso potuto
procedere per non avere, a monte, la provveduto ad assumere il […], CP_2
prova troppo, specie se letta con la speculare deduzione della di non aver CP_2
provveduto all'assunzione stante il diniego opposto dalla CP_1
Va piuttosto osservato che entrambe le società avrebbero, ciascuna per quanto
di rispettiva competenza, dovuto porre in essere gli adempimenti sulle stesse
gravanti nell'ambito della procedura disegnata dall'art. 19 L. R. n. 9/2010,
sussistendone tutti i presupposti;
con l'unica precisazione che, a fronte di uno
specifico, seppure immotivato, rifiuto dell'assunzione da parte della CP_1
la non avrebbe potuto assumere e trattenere presso di sé il lavoratore, CP_2
non essendo prevista, per i profili operativi, la diretta gestione del personale da
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro parte della società medesima, in quanto non deputata alla predisposizione del
servizio cui detto personale deve essere adibito.
D'altronde, come si evince dallo stesso verbale del 26.01.2022, in data 21 ottobre
2021 la stazione appaltante aveva trasmesso alla gli elenchi dei CP_1
lavoratori aventi diritto al passaggio diretto, compresi quelli del personale ex
, e tra essi l'odierno appellante (seppure distaccato alla […] sino al CP_7
31.01.2022); ciò si desume, in particolare, dalla dichiarazione del Presidente
della S.R.R., riportata in seno al verbale citato: 'i lavoratori aventi diritto al
transito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9/2010 sono in numero di
75 e provengono da ATOPA1, ATOPA4, ATOPA 2; da tale numero vanno
sottratte le tre unità non giudicate idonee (come dichiarato dalla e CP_1
pertanto il totale dei lavoratori aventi diritto al transito ai sensi dell'articolo 19
della legge regionale 9/2010 è di numero 72… che transiteranno in data odierna
e con decorrenza 1 Febbraio 2022 nell'organico del nuovo gestore .'
Con ciò si vuol rimarcare che, ove non fosse stata sollevata la ridetta ragione
ostativa al passaggio diretto del […] alla nuova società appaltatrice, lo stesso
sarebbe stato certamente assunto, in quanto già individuato dalla stessa tra i
lavoratori aventi diritto al passaggio medesimo.
Né è condivisibile l'argomento secondo cui ciò non sarebbe stato possibile a
causa del proseguimento del rapporto di lavoro con la curatela fallimentare,
atteso che tale circostanza è stata piuttosto una conseguenza
dell'inadempimento delle società odierne appellate ed, in particolar modo, della
perché, con il proprio diniego dell'assunzione, ha posto in essere un CP_1
illegittimo veto al perfezionarsi della fattispecie circolatoria che, per il tramite
CP_ del passaggio alla , avrebbe dovuto definitivamente culminare con la
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro costituzione del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze. ”
Alla luce delle superiori considerazioni deve, dunque, essere affermato il diritto del ricorrente ad essere assunto dalla con le mansioni ed il livello di CP_1
inquadramento già posseduto presso la , con effetti a far data dal CP_7
01/02/2022, data di decorrenza di tutti gli altri contratti di lavoro ad essa transitati in relazione alla vicenda di che trattasi.
Rimangono a questo punto da valutare le refluenze economiche conseguenti alla disposta costituzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/02/2022,
evidenziando che alla parte ricorrente non può certamente essere riconosciuta alcuna retribuzione, in assenza della prestazione. E tuttavia, l'inadempimento dell'obbligo di assunzione correlato al diritto riconosciuto all'attore rimane soggetto al regime di cui all'art. 1218 cod. civ. e per consolidata giurisprudenza di legittimità il danno conseguentemente arrecato può essere determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità
(salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, poiché il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro
è anche diritto ai vantaggi economici che discendono direttamente dal rapporto,
nella misura in cui tali vantaggi non esigono ulteriori presupposti connessi al fatto dello stesso lavoratore o ad eventi esterni, e poiché con la propria domanda di assunzione il potenziale lavoratore ha offerto la propria collaborazione (ed è solo l'inadempimento datoriale che ne preclude lo svolgimento), mentre spetta al datore di lavoro provare l'"aliunde perceptum", oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (Cass. n. 2402 del 09/02/2004,
Cass. n. 7858 del 26/03/2008; e ancora Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20
gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro espletamento di concorso).
Ora, premesso che ai fini dell'aliunde perceptum assumono rilievo solo i redditi conseguiti attraverso l'impiego della ordinaria capacità lavorativa e non anche le prestazioni di carattere previdenziale (cfr. Cass. n. 14301 del 22/05/2024), è
rimasto del tutto indimostrato che il ricorrente, dopo il licenziamento intimatogli il 19/10/2022, abbia fruito di altri redditi professionali utili ad escludere o quanto meno a ridurre il danno subito (Cass. n. 7858 del 26/03/2008). In maniera, poi,
inammissibilmente generica è stata postulata la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione.
Va conseguentemente disposta la condanna della al pagamento in CP_1
favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, di un importo pari alle retribuzioni che lo stesso, ove fosse stato tempestivamente assunto, al pari degli altri lavoratori trasmigrati dalla (e poi dalla , avrebbe percepito, dalla data del CP_7 CP_2
licenziamento (così come chiesto in domanda) sino all'effettiva assunzione. A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 429
c.p.c..
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente anche nei confronti degli altri soggetti convenuti in giudizio, in quanto non sorretta da idonee allegazioni volte ad evidenziare profili di danno ulteriori rispetto a quelli di cui si è già ordinato il ristoro ad opera della ed CP_1
essendo, si è visto, solo detta società responsabile, in definitiva, del lamentato inadempimento.
Quanto, poi, alle domande formulate nei confronti della Curatela del fallimento in relazione al licenziamento intimatogli il 19/10/2022 ed alla correlata richiesta di regolarizzazione contributiva, è bene ricordare che rientra nel potere-dovere del
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudice qualificare giuridicamente l'azione sulla scorta dei fatti costitutivi e della realtà fattuale dedotta e allegata in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. n. 13945 del
03/08/2012), per di più risultando irrilevanti a tal fine le formule giuridiche utilizzate dall'attore e le richieste rivolte al giudice adito, e necessaria invece la valorizzazione del petitum sostanziale, cioè della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede in concreto tutela.
Nel caso di specie il richiamo al complesso meccanismo previsto dall'art. 19 legge regionale n. 9/2010, chiaramente implicante la cessazione del rapporto di lavoro con la ed il passaggio alla aggiudicataria finale del servizio, la CP_7
rivendicazione del consequenziale obbligo di assunzione del ricorrente alle dipendenze della la deduzione secondo cui il licenziamento ricevuto CP_1
sarebbe “fatto assai grave per la sua innegabile portata discriminatoria nei
confronti degli odierni ricorrenti che hanno diritto ad essere immessi nel posto di
lavoro loro spettante” e non anche per ragioni intrinsecamente connesse alla sua adozione, l'assenza di qualsivoglia domanda di tutela reale o risarcitoria nei termini previsti dall'art. 18 della legge n. 300/70 escludono – unitariamente considerate tutte queste circostanze - la possibilità di individuare nel ricorso una reale domanda di impugnativa del licenziamento: ciò che esime il Tribunale dal valutarne la fondatezza.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, e quelle del ricorrente sono perciò
poste in capo alla commisurandole ai valori minimi indicati dal D.M. CP_1
n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
Il complesso meccanismo legislativo previsto dalla normativa surrichiamata ed il coinvolgimento nel medesimo, ciascuno per quanto di propria competenza, di tutti i soggetti evocati in giudizio e, insieme, la posizione di mero litisconsorte
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro necessario dell'istituto previdenziale giustifica, per i restanti convenuti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 20/10/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 06/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5977/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DI SALVO ROSARIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ti VITALE SILVESTRO e GULLO ALESSANDRO) CP_1
Controparte_2
” (Avv. BUTTA' FILIPPO)
[...] CP_3
(Avv. BUTTA' FILIPPO) Controparte_4
Controparte_5
(Avv. POLLINA ANTONIO)
[...]
(Avv.te ADRIANA GIOVANNA RIZZO e MARIA GRAZIA SPARACINO) CP_6
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna la ad assumere il ricorrente con le mansioni ed il livello di CP_1
inquadramento già posseduti presso la e con effetti dal 01/02/2022 ed a CP_7
corrispondergli, a titolo risarcitorio, un importo pari alle retribuzioni che avrebbe maturato a decorrere dal 19/10/2022 sino alla effettiva assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
◊ rigetta tutte le altre domande;
◊ condanna la in persona del legale rappr.te pro tempore, alla CP_1
rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 4.629,00
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
◊ compensa le spese di lite tra le altre parti.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 10/05/2023 il ricorrente - premesso di essere stato assunto, in data 16/03/2006, dalla Controparte_8
[...
1 con mansioni di “operatore ecologico ed autista di mezzi leggeri di livello
2/B” secondo il CCNL “Federambiente” – esponeva: - che con la legge regionale
08/04/2010 n. 9 era stata prevista l'istituzione di nuovi enti di governo, le S.R.R.,
con il compito di subentrare nelle funzioni di regolazione e vigilanza delle Società
d'Ambito (ATO), e che i lavoratori, dipendenti di queste oltre che dei Consorzi,
sarebbero dovuti transitare alle S.R.R. mantenendo le medesime condizioni giuridiche ed economiche e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, in attesa di passare successivamente alla società aggiudicataria della gara di appalto definitiva;
- che con sentenza n. 71/2018 del giorno 07/05/2018 la Servizi
Comunali Integrati R.S.U. S.p.A. ATO PA 1 era stata dichiarata fallita e che il
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Commissario Straordinario era stato autorizzato, dallo stesso Tribunale
Fallimentare, a gestire il servizio ed il personale dislocando i lavoratori presso società private, aggiudicatarie di gare d'appalto provvisorie, attraverso lo strumento del “distacco”, mantenendo la titolarità dei rapporti d'impiego; - che l'attività di spazzamento e di trasporto dei rifiuti per i comuni di Partinico,
Borgetto, Capaci, Belmonte Mezzagno, Santa Flavia ed era stata CP_9
aggiudicata alla e che tutti i lavoratori ex erano transitati alle CP_1 CP_7
dipendenze di detta società, tranne lui, in quanto risultato “idoneo alla mansione con limitazioni”; - che l'aggiudicataria, avendolo ritenuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni, non aveva provveduto alla sua assunzione;
- che, in data 19/10/2022, la Curatela Fallimentare aveva proceduto al suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Tanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “…
In via principale: A. dichiarare, per le causali sopraindicate, la nullità e/o
l'annullabilità e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato dalla
Curatela del Fallimento in persona del Controparte_5
Curatore pro-tempore Avv. Giovanni Battista Coa in data 19.10.2022 al
ricorrente Sig. B. ordinare alle società convenute, ognuna Parte_1
per il proprio ruolo, ad adempiere a quanto previsto dall'art. 19 della legge
regionale 9/2010 e dal contratto di appalto, consentendo il passaggio del
lavoratore alle dipendenze della C. ordinare alla in CP_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata assunzione
dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e
la stessa qualifica, e la corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni
ed oneri accessori, a decorrere dalla data del licenziamento e fino alla data
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'effettiva assunzione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione
monetaria; D. condannare le società convenute al pagamento del risarcimento
dei danni patiti dal ricorrente a seguito del mancato passaggio alla CP_1
con relativo danno economico nella misura che codesto Tribunale vorrà ritenere
più equa;
E. condannare la Controparte_5
al versamento dei contributi assistenziali e
[...]
previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva
reintegrazione nel posto di lavoro”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 07/09/2023, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere mai CP_2
intercorso alcun rapporto di lavoro tra la stessa ed il ricorrente e deduceva in ogni caso l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Parimenti, il costituitosi in giudizio con Controparte_10
memoria difensiva depositata in data 07/09/2009, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva in ogni caso rigettarsi il ricorso, rappresentandone nel merito l'infondatezza.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13/09/2023, la
Controparte_5
eccepiva l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza dell'impugnativa di licenziamento, essendo spirato il termine di 180 giorni previsto dall'art. 6, comma 2, Legge n. 604/1966, e, nel merito, la sua infondatezza.
Infine, costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
18/09/2023, la rappresentava l'infondatezza del ricorso, chiedendone CP_1
il rigetto.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Integrato il contraddittorio nei suoi confronti, l' costituitosi in giudizio con CP_6
memoria depositata in data 03/11/2023, si dichiarava pronto a percepire eventuali contributi non prescritti.
◊
Giova, in primo luogo, richiamare il contesto normativo di riferimento, allo scopo di accertare la sussistenza dell'asserito obbligo di assunzione del ricorrente da parte della ed individuarne la relativa fonte (legale o pattizia), CP_1
limitativa della libertà negoziale del soggetto obbligato.
Orbene, con la legge n. 9/2010, la Regione Sicilia, in attuazione del D. Lgs n.
152/2006, ha adottato un nuovo assetto giuridico ed organizzativo relativamente alla gestione dei rifiuti, abbandonando il precedente modulo di affidamento del servizio alle società d'ambito e prevedendo l'affidamento di una serie di compiti,
in materia, alle “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti”,
la cui costituzione è prevista e disciplinata dall'art. 6 (“In attuazione di quanto
disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per
l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni
ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO,
una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società
stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R. Alla
società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati”).
L'art. 7 della citata L.R. indica le fasi di costituzione di tali società, stabilendo i tempi e le competenze per la redazione dello statuto, la nomina degli organi sociali, le modalità di acquisizione del patrimonio, delle risorse finanziarie e del personale dipendente, prevedendo, a quest'ultimo riguardo, ai commi 9 e 10,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quanto segue: “
9. La dotazione organica della è adottata dagli organi CP_2
della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per
l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4,
quarto comma, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive
modifiche ed integrazioni. La mancata definizione del procedimento di
approvazione impedisce il ricorso, da parte della a qualsiasi assunzione CP_2
ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione
o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 10. Con il decreto di cui al comma
9 sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al
fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via
prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure
di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia
sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso
all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della legge
regionale 5 novembre 2004, n. 15 nonché dell'articolo 45 della legge regionale 8
febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6.”.
Il comma 11, infine, definisce perentori i termini di cui ai commi precedenti,
prevedendo, in caso di loro inosservanza, l'intervento sostitutivo di un commissario straordinario nominato dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità.
Infine, per quel che rileva in questa sede, l'art. 19 della Legge Regionale in esame disciplina il procedimento mediante il quale si sarebbe dovuto realizzare il passaggio del personale dalle società d'ambito in liquidazione alle neo costituite;
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tale norma di legge prevede, difatti, ai commi 6 e seguenti che: “…
6. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la
partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province,
individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i
consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione. 7.
Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni
di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R.
integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale
fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società
d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione del
servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i
consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i
dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione
integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del
precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche
applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con
espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono
inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando
che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di
gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al
novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione
che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano
stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in
particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di
pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a
seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31
dicembre 2009. 8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle
procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato
con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti
affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e
disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni. … 12. Fino
all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque
fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le
modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle
autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei
rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze
loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere durata di un anno,
decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge …”.
Tale norma si coordina con quanto previsto dall'art. 15 che disciplina l'affidamento, da parte delle S.R.R., del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
laddove precisa: “… il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle
S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati…. Le stesse società,
avvalendosi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di
lavori pubblici, possono individuare….il soggetto incaricato di svolgere la
gestione del servizio per i comuni consorziati”; l'affidamento (del servizio) da
parte dei singoli comuni è effettuato a condizione che:… (le società affidatarie)
utilizzino il personale a qualsiasi titolo trasferito alle società ed ai consorzi
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro d'ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge,
corrispondendo alla S.R.R. i relativi oneri.”
Ed ancora, l'accordo quadro del 6/08/2013, relativo al passaggio del personale dagli ATO alle S.R.R., stabiliva che il personale interessato all'accordo medesimo,
che si trovasse nelle condizioni normativamente previste per il passaggio alle SRR,
doveva essere numericamente non inferiore al 90% dei lavoratori indicati ai commi 6 e 7 della L. R. n. 19/2010, già in servizio presso le società d'ambito alle data in esso indicate, situazione, questa, nella quale certamente versava il ricorrente, alle dipendenze della sin dal 2006. CP_7
Come già sottolineato dalla locale Corte di Appello in occasione della definizione di fattispecie analoga a quella in esame, “… Il quadro delineato è chiaramente
funzionale, ed al tempo stesso conseguenziale, al riassetto organizzativo della
gestione dei rifiuti disciplinato dalla legge, basato fondamentalmente sul
passaggio di tale gestione, senza soluzione di continuità, dalle società e consorzi
Con d'ambito alle , che avrebbero a loro volta assicurato il servizio mediante il
suo affidamento ad altre ditte secondo le procedure di cui all'art. 15; di tal che,
sin tanto che il servizio fosse stato gestito dalle vecchie società d'ambito, il
personale a ciò addetto avrebbe continuato a lavorare alle loro dipendenze, per
Con poi passare alle solo quando queste avessero concretamente dato avvio alla
predetta attività di gestione, che si sarebbe concretizzata proprio con la
definizione delle procedure di gara di cui all'art. 15, ossia con la presa in carico
del medesimo servizio da parte delle società aggiudicatarie degli appalti ed, in
Con definitiva, utilizzatrici del personale assunto dalla in funzione del successivo
passaggio alle società aggiudicatrici” (Corte di Appello di Palermo, sentenza n.
768/2025).
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Orbene, tutte le condizioni previste dalle norme sopra ricordate possono dirsi sussistenti nella fattispecie in esame: la è stata posta in liquidazione e, CP_7
successivamente, è stata dichiarata fallita;
nelle more dell'avvio del funzionamento della S.R.R. territorialmente competente, è stata avviata la gestione commissariale;
nell'ambito di tale gestione commissariale il ricorrente
(insieme a tutti gli altri dipendenti della ) è stato utilizzato, mediante CP_7
distacco presso altre società operanti nel settore, al fine di consentire la prosecuzione del servizio;
infine, la ha avviato la procedura di affidamento CP_2
dell'appalto del servizio che si è definita con l'aggiudicazione in favore della
[...]
CP_1
Ai sensi dell'art. 19, comma 8, sopra citato, dunque, alla data di definitivo avvio del servizio di gestione da parte della società affidataria, si erano verificate tutte le condizioni legalmente previste per l'assunzione dei lavoratori, già impiegati dalle società d'ambito operanti nel settore, da parte della società aggiudicataria, previa la loro assunzione da parte della funzionale al suddetto passaggio. CP_2
A fronte di tale quadro normativo che, come detto, delinea certamente un diritto,
alle condizioni ivi previste, all'assunzione, la ragione ostativa rappresentata dalla in seno al verbale di accordo sindacale del 26/01/2022 appare CP_1
infondata.
Ed invero, il giudizio di idoneità del ricorrente non ha assolutamente affermato l'impossibilità per il lavoratore di essere adibito alla mansione di operatore ecologico, essendo vero, piuttosto, il contrario, giacché, come si legge nella comunicazione dell'esito della visita del 21/01/2022, sottoscritta dal lavoratore
(versata in atti sia dal ricorrente, sia dalla , lo stesso venne giudicato CP_1
“idoneo (alla mansione specifica di operatore ecologico) con limitazioni”
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro consistenti nel non dover essere adibito a mansioni comportanti
“movimentazione manuale dei carichi” e “sforzi fisici intensi e prolungati”.
Aggiungasi che la stessa nella propria memoria di costituzione ha CP_1
tenuto a precisare che “… Il ricorrente in data 21.01.2022 è Parte_1
stato giudicato dal Medico Competente “Idoneo alla mansione con limitazioni”
ed in relazione a tali limitazioni l'Organo di vigilanza sanitaria ha inibito al
datore di lavoro di adibire il detto lavoratore a “mansioni comportanti eccessivi
sforzi fisici come da giudizio ASP del 22.06.2017”, secondo quanto risulta dal
giudizio di idoneità del 21.01.2022 che si produce …”.
Orbene, non risulta contestato che, durante tutto il periodo coperto dal sopracitato giudizio di “idoneità con limitazioni” dell'ASP del 22/06/2017, il ricorrente ebbe sempre a svolgere le mansioni di operatore ecologico, per le quali era stato assunto, né è stato dedotto che ciò abbia mai arrecato alcun danno al lavoratore o inciso negativamente sull'efficienza dell'espletamento del suo lavoro.
L'esclusione del lavoratore dal passaggio diretto, alla luce di un'asserita incompatibilità del suo stato di salute con le mansioni di operatore ecologico e con l'impossibilità di adibirlo a mansioni diverse (“I lavoratori di cui al su indicato
elenco, […], e […] risultano, a seguito di visita medica Parte_1
preventiva a cura del medico competente, idonei al lavoro con gravi limitazioni
incompatibili con le mansioni di competenza (operatore ecologico) per cui, al
fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore stesso e nel contempo
garantire l'efficienza del servizio la non potrà procedere alla cessione dei CP_1
relativi contratti in quanto non ha possibilità di diversa collocazione nel cantiere
in questione (Appalto unico S.S.R. Palermo Città Metropolitana”) e la speculare condizione apposta, a tal proposito, dal presidente della S.R.R. [“rimane inteso
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che qualora i 3 lavoratori non ritenuti idonei dalla […] dovessero CP_1
impugnare i referti medici negativi e avere riconosciuta l'idoneità alla mansione
gli stessi avranno diritto al transito presso la ai sensi dell'articolo 19 CP_1
della L.R. n.9/2010”] appaiono, dunque, del tutto immotivate, non ravvisandosi nel caso in esame alcuna necessità di individuare mansioni diverse cui adibire i suddetti lavoratori, e specificamente il ricorrente, essendo quest'ultimo comunque idoneo alla mansione di operatore ecologico.
Non nuoce aggiungere che, pur nell'ipotesi in cui il ricorrente non avesse potuto essere adibito alla suddetta mansione, la avrebbe dovuto dimostrare - CP_1
a fronte di un obbligo di assunzione, normativamente e pattiziamente previsto - la propria impossibilità di adottare “accorgimenti ragionevoli” tali da non pregiudicare l'inserimento del lavoratore nella nuova compagine aziendale (v.
Cass. n. 5048/2024).
Aggiungasi, a questo punto, quanto pure rilevato dalla già citata corte territoriale:
“L'argomento … secondo cui a tale assunzione non si sarebbe in ogni caso potuto
procedere per non avere, a monte, la provveduto ad assumere il […], CP_2
prova troppo, specie se letta con la speculare deduzione della di non aver CP_2
provveduto all'assunzione stante il diniego opposto dalla CP_1
Va piuttosto osservato che entrambe le società avrebbero, ciascuna per quanto
di rispettiva competenza, dovuto porre in essere gli adempimenti sulle stesse
gravanti nell'ambito della procedura disegnata dall'art. 19 L. R. n. 9/2010,
sussistendone tutti i presupposti;
con l'unica precisazione che, a fronte di uno
specifico, seppure immotivato, rifiuto dell'assunzione da parte della CP_1
la non avrebbe potuto assumere e trattenere presso di sé il lavoratore, CP_2
non essendo prevista, per i profili operativi, la diretta gestione del personale da
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro parte della società medesima, in quanto non deputata alla predisposizione del
servizio cui detto personale deve essere adibito.
D'altronde, come si evince dallo stesso verbale del 26.01.2022, in data 21 ottobre
2021 la stazione appaltante aveva trasmesso alla gli elenchi dei CP_1
lavoratori aventi diritto al passaggio diretto, compresi quelli del personale ex
, e tra essi l'odierno appellante (seppure distaccato alla […] sino al CP_7
31.01.2022); ciò si desume, in particolare, dalla dichiarazione del Presidente
della S.R.R., riportata in seno al verbale citato: 'i lavoratori aventi diritto al
transito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9/2010 sono in numero di
75 e provengono da ATOPA1, ATOPA4, ATOPA 2; da tale numero vanno
sottratte le tre unità non giudicate idonee (come dichiarato dalla e CP_1
pertanto il totale dei lavoratori aventi diritto al transito ai sensi dell'articolo 19
della legge regionale 9/2010 è di numero 72… che transiteranno in data odierna
e con decorrenza 1 Febbraio 2022 nell'organico del nuovo gestore .'
Con ciò si vuol rimarcare che, ove non fosse stata sollevata la ridetta ragione
ostativa al passaggio diretto del […] alla nuova società appaltatrice, lo stesso
sarebbe stato certamente assunto, in quanto già individuato dalla stessa tra i
lavoratori aventi diritto al passaggio medesimo.
Né è condivisibile l'argomento secondo cui ciò non sarebbe stato possibile a
causa del proseguimento del rapporto di lavoro con la curatela fallimentare,
atteso che tale circostanza è stata piuttosto una conseguenza
dell'inadempimento delle società odierne appellate ed, in particolar modo, della
perché, con il proprio diniego dell'assunzione, ha posto in essere un CP_1
illegittimo veto al perfezionarsi della fattispecie circolatoria che, per il tramite
CP_ del passaggio alla , avrebbe dovuto definitivamente culminare con la
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro costituzione del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze. ”
Alla luce delle superiori considerazioni deve, dunque, essere affermato il diritto del ricorrente ad essere assunto dalla con le mansioni ed il livello di CP_1
inquadramento già posseduto presso la , con effetti a far data dal CP_7
01/02/2022, data di decorrenza di tutti gli altri contratti di lavoro ad essa transitati in relazione alla vicenda di che trattasi.
Rimangono a questo punto da valutare le refluenze economiche conseguenti alla disposta costituzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/02/2022,
evidenziando che alla parte ricorrente non può certamente essere riconosciuta alcuna retribuzione, in assenza della prestazione. E tuttavia, l'inadempimento dell'obbligo di assunzione correlato al diritto riconosciuto all'attore rimane soggetto al regime di cui all'art. 1218 cod. civ. e per consolidata giurisprudenza di legittimità il danno conseguentemente arrecato può essere determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità
(salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, poiché il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro
è anche diritto ai vantaggi economici che discendono direttamente dal rapporto,
nella misura in cui tali vantaggi non esigono ulteriori presupposti connessi al fatto dello stesso lavoratore o ad eventi esterni, e poiché con la propria domanda di assunzione il potenziale lavoratore ha offerto la propria collaborazione (ed è solo l'inadempimento datoriale che ne preclude lo svolgimento), mentre spetta al datore di lavoro provare l'"aliunde perceptum", oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (Cass. n. 2402 del 09/02/2004,
Cass. n. 7858 del 26/03/2008; e ancora Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20
gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro espletamento di concorso).
Ora, premesso che ai fini dell'aliunde perceptum assumono rilievo solo i redditi conseguiti attraverso l'impiego della ordinaria capacità lavorativa e non anche le prestazioni di carattere previdenziale (cfr. Cass. n. 14301 del 22/05/2024), è
rimasto del tutto indimostrato che il ricorrente, dopo il licenziamento intimatogli il 19/10/2022, abbia fruito di altri redditi professionali utili ad escludere o quanto meno a ridurre il danno subito (Cass. n. 7858 del 26/03/2008). In maniera, poi,
inammissibilmente generica è stata postulata la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione.
Va conseguentemente disposta la condanna della al pagamento in CP_1
favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, di un importo pari alle retribuzioni che lo stesso, ove fosse stato tempestivamente assunto, al pari degli altri lavoratori trasmigrati dalla (e poi dalla , avrebbe percepito, dalla data del CP_7 CP_2
licenziamento (così come chiesto in domanda) sino all'effettiva assunzione. A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 429
c.p.c..
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente anche nei confronti degli altri soggetti convenuti in giudizio, in quanto non sorretta da idonee allegazioni volte ad evidenziare profili di danno ulteriori rispetto a quelli di cui si è già ordinato il ristoro ad opera della ed CP_1
essendo, si è visto, solo detta società responsabile, in definitiva, del lamentato inadempimento.
Quanto, poi, alle domande formulate nei confronti della Curatela del fallimento in relazione al licenziamento intimatogli il 19/10/2022 ed alla correlata richiesta di regolarizzazione contributiva, è bene ricordare che rientra nel potere-dovere del
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudice qualificare giuridicamente l'azione sulla scorta dei fatti costitutivi e della realtà fattuale dedotta e allegata in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. n. 13945 del
03/08/2012), per di più risultando irrilevanti a tal fine le formule giuridiche utilizzate dall'attore e le richieste rivolte al giudice adito, e necessaria invece la valorizzazione del petitum sostanziale, cioè della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede in concreto tutela.
Nel caso di specie il richiamo al complesso meccanismo previsto dall'art. 19 legge regionale n. 9/2010, chiaramente implicante la cessazione del rapporto di lavoro con la ed il passaggio alla aggiudicataria finale del servizio, la CP_7
rivendicazione del consequenziale obbligo di assunzione del ricorrente alle dipendenze della la deduzione secondo cui il licenziamento ricevuto CP_1
sarebbe “fatto assai grave per la sua innegabile portata discriminatoria nei
confronti degli odierni ricorrenti che hanno diritto ad essere immessi nel posto di
lavoro loro spettante” e non anche per ragioni intrinsecamente connesse alla sua adozione, l'assenza di qualsivoglia domanda di tutela reale o risarcitoria nei termini previsti dall'art. 18 della legge n. 300/70 escludono – unitariamente considerate tutte queste circostanze - la possibilità di individuare nel ricorso una reale domanda di impugnativa del licenziamento: ciò che esime il Tribunale dal valutarne la fondatezza.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, e quelle del ricorrente sono perciò
poste in capo alla commisurandole ai valori minimi indicati dal D.M. CP_1
n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore indeterminabile.
Il complesso meccanismo legislativo previsto dalla normativa surrichiamata ed il coinvolgimento nel medesimo, ciascuno per quanto di propria competenza, di tutti i soggetti evocati in giudizio e, insieme, la posizione di mero litisconsorte
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro necessario dell'istituto previdenziale giustifica, per i restanti convenuti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
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Così deciso in Palermo, il 20/10/2025.
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(firmato digitalmente a margine)
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro