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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1480 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ) e (codice fiscale C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Barchiesi ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio in Jesi, Via Costa Mezzalancia n. 1; attori contro
E/O AVENTI Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
;
[...] CP_7 convenuti - contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI:
PER GLI ATTORI: “- Per i motivi di cui alla premessa, accertare e dichiarare che, per effetto del possesso pubblico e pacifico, continuato ed ininterrotto protrattosi per più di venti anni, iniziato dal sig. e, poi, trasmesso e proseguito, ai sensi dell'art. 1146 cc., in capo ai Parte_4 suoi eredi ed aventi causa, infine, trasmesso ininterrottamente ai qui attori, i sigg.ri Pt_1
- 1 - , e , hanno acquisito, per usucapione ultraventennale ai Pt_1 Parte_2 Parte_3 sensi dell'art. 1158 cc., in danno e nei confronti del sig. – detto anche Controparte_8
(figlio di e , nato a [...] – AN - in data 13.02.1861, C.F.: CP_3 CP_9 CP_10
, già residente a [...], Frazione Cervidone, nonché, degli altri C.F._4 convenuti e degli eventuali loro eredi e/o aventi causa, la quota di 18/36 del diritto di proprietà, ad Essi spettante, sulla casa di abitazione da cielo a terra ed annessa corte circostante, sita a
Filottrano (AN), alla Via Cantalupo n. 198, censita al CF del predetto Comune al Foglio 37,
Particella 70 Sub. 1 e Particella 70 Sub 2 graffate, Cat. A/4, Classe 1, vani 4, RC € 101,23
(precedentemente censite al N.C.E.U. alla sezione C – Foglio 1 – particelle 70 – 128 graffate ed al cessato Catasto Fabbricati alla medesima Sezione e Foglio – particella 70).
- Ordinarsi, al Conservatore dei Registri Immobiliari, di eseguire le conseguenti trascrizioni della sentenza, a norma di legge, con esonero del medesimo da qualsivoglia responsabilità.
- In caso di opposizione, con vittoria di anticipazioni e compenso professionale, come per legge.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e hanno introdotto il presente giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo di accertare il loro acquisto per usucapione della quota di 18/36 di proprietà della casa di abitazione da cielo a terra, con annessa corte circostante, di complessivi 325 mq, sita a
Filottrano (AN), alla Via Cantalupo n. 198.
2. Dalle ispezioni ipotecarie e catastali il bene risulta apparentemente già in capo agli attori, in realtà, come accertato dal Notaio di Jesi (doc. 3), in mancanza di continuità delle Persona_1 trascrizioni una quota risulta di fatto ancora in capo al signor , il quale nel Controparte_8
1906 (doc. 1) acquistò il bene in questione ed i terreni circostanti, in comunione con Parte_4
(nonno degli attori).
Il signor tuttavia, è emigrato all'estero, ma non è stato possibile accertare la località CP_8
(doc. 5) per cui la notifica è stata effettuata per pubblici proclami.
Nessuno si è costituito per i convenuti che, quindi, sono stati dichiarati contumaci.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
All'udienza del 3.12.2025 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione.
- 2 - * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione della quota di 18/36 di un immobile e della annessa corte, rispetto ai quali gli attori sono proprietari della restante quota per effetto delle vicende successorie analiticamente ricostruite nell'atto di citazione, al quale si rimanda integralmente per relationem.
Gli attori a sostegno della domanda hanno dedotto che:
- con sentenza della Pretura di Osimo emessa nell'anno 1979 (doc. 11), e Parte_5 Tes_1
figlie del capostipite rispettivamente madre e zia degli attori, hanno già
[...] Parte_4 ottenuto il riconoscimento dell'avvenuto acquisto, per usucapione ultraventennale, dei terreni circostanti l'abitazione, che tuttavia per mero refuso non era stata inserita nell'ambito di tale giudizio;
- successivamente alla morte di e di il possesso è continuato Parte_5 Tes_1 ininterrottamente in capo agli attori che si sono sempre fatti carico della manutenzione e delle spese dell'immobile, che è anche stato messo in vendita (doc. 12).
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che gli attori da almeno venti anni stanno possedendo la casa ed il terreno circostante.
- 3 - Il testimone che abita a pochissima distanza dall'immobile oggetto di causa, ha Testimone_2 riferito che “per quanto a mia conoscenza è stata edificata da La casa è da sempre Parte_4 circondata da un recinto con un cancello, dietro la casa c'è un terreno mentre davanti c'è un spazio usato come giardino, nel quale venivano piantati anche i pomodori;
2) io posso dire che ho sempre visto in quella casa e la mamma fino a quando non è Tes_1 deceduta, poi è rimasta a viverci soltanto;
Tes_1
3) ricordo che il portone è stato ristrutturato oramai da diversi anni ed ha la serratura;
4) lo confermo, nonostante fosse andata a vivere in una casa di riposo nel fine settimana Tes_1 di solito tornava sempre nella sua casa;
5) si è vero;
6) si lo confermo;
7) si confermo che la casa veniva utilizzata anche dai signori che sono i nipoti di Pt_1 Tes_1 che non ha mai avuto figli né si è sposata e che oggi hanno messo in vendita la casa;
8) non ho minimamente idea di chi sia che non ho mai visto nell'immobile; Persona_2
9 e 10) ricordo che parlando con mia madre si lamentava dei soldi che doveva spendere Tes_1 per i lavori, per quanto riguarda le tasse sinceramente non so che dire”.
Il testimone, dunque, ha confermato che la casa ed il relativo terreno sono sempre stati utilizzati dai signori e prima ancora dai loro avi. Pt_1
Anche l'altro testimone sentito, moglie di ha confermato Testimone_3 Parte_1 tale situazione di fatto.
Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo i luoghi.
Va poi evidenziato che gli attori hanno allegato la documentazione attestante il pagamento dei tributi sull'immobile e che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
Vi è dunque piena prova del fatto che gli attori sono nel possesso dell'edificio e del terreno adiacente da almeno venti anni.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione.
Nulla sulle spese di lite, considerato che gli attori ne hanno chiesto la condanna in loro favore soltanto in caso di resistenza in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara e proprietari esclusivi per intervenuta Parte_1 Parte_2 Parte_3 usucapione della casa ed annessa corte circostante siti a Filottrano (AN), Via Cantalupo n. 198, censita al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 37, Particella 70 Sub. 1 e Particella
70 Sub 2 graffate, Cat. A/4, Classe 1, vani 4, RC € 101,23; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1480 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ) e (codice fiscale C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Barchiesi ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio in Jesi, Via Costa Mezzalancia n. 1; attori contro
E/O AVENTI Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
;
[...] CP_7 convenuti - contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI:
PER GLI ATTORI: “- Per i motivi di cui alla premessa, accertare e dichiarare che, per effetto del possesso pubblico e pacifico, continuato ed ininterrotto protrattosi per più di venti anni, iniziato dal sig. e, poi, trasmesso e proseguito, ai sensi dell'art. 1146 cc., in capo ai Parte_4 suoi eredi ed aventi causa, infine, trasmesso ininterrottamente ai qui attori, i sigg.ri Pt_1
- 1 - , e , hanno acquisito, per usucapione ultraventennale ai Pt_1 Parte_2 Parte_3 sensi dell'art. 1158 cc., in danno e nei confronti del sig. – detto anche Controparte_8
(figlio di e , nato a [...] – AN - in data 13.02.1861, C.F.: CP_3 CP_9 CP_10
, già residente a [...], Frazione Cervidone, nonché, degli altri C.F._4 convenuti e degli eventuali loro eredi e/o aventi causa, la quota di 18/36 del diritto di proprietà, ad Essi spettante, sulla casa di abitazione da cielo a terra ed annessa corte circostante, sita a
Filottrano (AN), alla Via Cantalupo n. 198, censita al CF del predetto Comune al Foglio 37,
Particella 70 Sub. 1 e Particella 70 Sub 2 graffate, Cat. A/4, Classe 1, vani 4, RC € 101,23
(precedentemente censite al N.C.E.U. alla sezione C – Foglio 1 – particelle 70 – 128 graffate ed al cessato Catasto Fabbricati alla medesima Sezione e Foglio – particella 70).
- Ordinarsi, al Conservatore dei Registri Immobiliari, di eseguire le conseguenti trascrizioni della sentenza, a norma di legge, con esonero del medesimo da qualsivoglia responsabilità.
- In caso di opposizione, con vittoria di anticipazioni e compenso professionale, come per legge.”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e hanno introdotto il presente giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo di accertare il loro acquisto per usucapione della quota di 18/36 di proprietà della casa di abitazione da cielo a terra, con annessa corte circostante, di complessivi 325 mq, sita a
Filottrano (AN), alla Via Cantalupo n. 198.
2. Dalle ispezioni ipotecarie e catastali il bene risulta apparentemente già in capo agli attori, in realtà, come accertato dal Notaio di Jesi (doc. 3), in mancanza di continuità delle Persona_1 trascrizioni una quota risulta di fatto ancora in capo al signor , il quale nel Controparte_8
1906 (doc. 1) acquistò il bene in questione ed i terreni circostanti, in comunione con Parte_4
(nonno degli attori).
Il signor tuttavia, è emigrato all'estero, ma non è stato possibile accertare la località CP_8
(doc. 5) per cui la notifica è stata effettuata per pubblici proclami.
Nessuno si è costituito per i convenuti che, quindi, sono stati dichiarati contumaci.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
All'udienza del 3.12.2025 il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione.
- 2 - * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione della quota di 18/36 di un immobile e della annessa corte, rispetto ai quali gli attori sono proprietari della restante quota per effetto delle vicende successorie analiticamente ricostruite nell'atto di citazione, al quale si rimanda integralmente per relationem.
Gli attori a sostegno della domanda hanno dedotto che:
- con sentenza della Pretura di Osimo emessa nell'anno 1979 (doc. 11), e Parte_5 Tes_1
figlie del capostipite rispettivamente madre e zia degli attori, hanno già
[...] Parte_4 ottenuto il riconoscimento dell'avvenuto acquisto, per usucapione ultraventennale, dei terreni circostanti l'abitazione, che tuttavia per mero refuso non era stata inserita nell'ambito di tale giudizio;
- successivamente alla morte di e di il possesso è continuato Parte_5 Tes_1 ininterrottamente in capo agli attori che si sono sempre fatti carico della manutenzione e delle spese dell'immobile, che è anche stato messo in vendita (doc. 12).
5. La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
6. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che gli attori da almeno venti anni stanno possedendo la casa ed il terreno circostante.
- 3 - Il testimone che abita a pochissima distanza dall'immobile oggetto di causa, ha Testimone_2 riferito che “per quanto a mia conoscenza è stata edificata da La casa è da sempre Parte_4 circondata da un recinto con un cancello, dietro la casa c'è un terreno mentre davanti c'è un spazio usato come giardino, nel quale venivano piantati anche i pomodori;
2) io posso dire che ho sempre visto in quella casa e la mamma fino a quando non è Tes_1 deceduta, poi è rimasta a viverci soltanto;
Tes_1
3) ricordo che il portone è stato ristrutturato oramai da diversi anni ed ha la serratura;
4) lo confermo, nonostante fosse andata a vivere in una casa di riposo nel fine settimana Tes_1 di solito tornava sempre nella sua casa;
5) si è vero;
6) si lo confermo;
7) si confermo che la casa veniva utilizzata anche dai signori che sono i nipoti di Pt_1 Tes_1 che non ha mai avuto figli né si è sposata e che oggi hanno messo in vendita la casa;
8) non ho minimamente idea di chi sia che non ho mai visto nell'immobile; Persona_2
9 e 10) ricordo che parlando con mia madre si lamentava dei soldi che doveva spendere Tes_1 per i lavori, per quanto riguarda le tasse sinceramente non so che dire”.
Il testimone, dunque, ha confermato che la casa ed il relativo terreno sono sempre stati utilizzati dai signori e prima ancora dai loro avi. Pt_1
Anche l'altro testimone sentito, moglie di ha confermato Testimone_3 Parte_1 tale situazione di fatto.
Sono entrambi testimoni attendibili in quanto conoscono da molto tempo i luoghi.
Va poi evidenziato che gli attori hanno allegato la documentazione attestante il pagamento dei tributi sull'immobile e che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
Vi è dunque piena prova del fatto che gli attori sono nel possesso dell'edificio e del terreno adiacente da almeno venti anni.
7. Per queste ragioni la domanda va accolta e va dichiarato l'acquisto per usucapione.
Nulla sulle spese di lite, considerato che gli attori ne hanno chiesto la condanna in loro favore soltanto in caso di resistenza in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara e proprietari esclusivi per intervenuta Parte_1 Parte_2 Parte_3 usucapione della casa ed annessa corte circostante siti a Filottrano (AN), Via Cantalupo n. 198, censita al catasto fabbricati del predetto Comune al Foglio 37, Particella 70 Sub. 1 e Particella
70 Sub 2 graffate, Cat. A/4, Classe 1, vani 4, RC € 101,23; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
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