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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
POZZO ELVIRA, AT
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 301/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Regione Calabria - Indirizzo_1 RO CZ
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 336/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240037228980000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240037228980000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Calabria emetteva la cartella di pagamento n. 11020240037228980000 notificata il 12.6.2024 relativa al pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019-2021, e riguardante due veicoli posseduti dal contribuente: annualità 2019 veicolo Targa_1, annualità 2021 veicolo Targa_2 A seguito di ricorso la Corte di primo grado accoglieva in parte per intervenuta prescrizione ed in parte per la demolizione di un veicolo.
Ora la Regione Calabria propone appello per i seguenti motivi:
I veicoli in realtà sono due. Ritiene non avvenuta la prescrizione per l'anno 2019 in quanto ha notificato un atto interruttivo della stessa il 19/4/2022. Per l'anno 2021 ritiene corretta la notifica della relativa cartella senza la necessità di alcun altro atto propedeutico.
Controdeduce il contribuente:
l'autoveicolo targa Targa_1 è stato demolito in data 29.1.2020. Il veicolo targa Targa_2 è stato anch'esso demolito in data 30.10.2023. Oltre alla prima cartella di euro 371,36 ha ricevuto una nuova cartella di euro
698,85. In data 5.5.2025, per come risulta dalla ricevuta che si allega, ha provveduto al pagamento di quanto richiesto per i suddetti bolli, seppure non dovuto. Chiede quindi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto la richiesta della contribuente ivi compresa la documentazione a corredo, che dimostra il pagamento integrale della somma di euro 698,85 in data 5/5/2025.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Torino, 12 gennaio 2026 La Giudice est. Dott.ssa Elvira Pozzo La Presidente Avv. Giuliana Passero
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
POZZO ELVIRA, AT
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 301/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Regione Calabria - Indirizzo_1 RO CZ
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 336/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240037228980000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240037228980000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Calabria emetteva la cartella di pagamento n. 11020240037228980000 notificata il 12.6.2024 relativa al pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019-2021, e riguardante due veicoli posseduti dal contribuente: annualità 2019 veicolo Targa_1, annualità 2021 veicolo Targa_2 A seguito di ricorso la Corte di primo grado accoglieva in parte per intervenuta prescrizione ed in parte per la demolizione di un veicolo.
Ora la Regione Calabria propone appello per i seguenti motivi:
I veicoli in realtà sono due. Ritiene non avvenuta la prescrizione per l'anno 2019 in quanto ha notificato un atto interruttivo della stessa il 19/4/2022. Per l'anno 2021 ritiene corretta la notifica della relativa cartella senza la necessità di alcun altro atto propedeutico.
Controdeduce il contribuente:
l'autoveicolo targa Targa_1 è stato demolito in data 29.1.2020. Il veicolo targa Targa_2 è stato anch'esso demolito in data 30.10.2023. Oltre alla prima cartella di euro 371,36 ha ricevuto una nuova cartella di euro
698,85. In data 5.5.2025, per come risulta dalla ricevuta che si allega, ha provveduto al pagamento di quanto richiesto per i suddetti bolli, seppure non dovuto. Chiede quindi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto la richiesta della contribuente ivi compresa la documentazione a corredo, che dimostra il pagamento integrale della somma di euro 698,85 in data 5/5/2025.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Torino, 12 gennaio 2026 La Giudice est. Dott.ssa Elvira Pozzo La Presidente Avv. Giuliana Passero