CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, RE
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11773/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Casoria - Piazza Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 IMU 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21595/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso
contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE DP 1 NAPOLI Uff. terr. Casoria, CCIAA NAPOLI, COMUNE DI
CA e NE IA avverso intimazione di pagamento n. 071/2025/90284936/61 e le cartelle di pagamento sottese nn.07120200098853621, 07120210070000047, 07120230129311062,
07120240032050231, 07120240090314529, 07120240101002350 dell'importo complessivo, riferito alle sole cartelle menzionate, di euro 27.109,06.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione impugnata per inesistenza dei ruoli, omessa notifica degli atti prodromici e carenza di motivazione. Inoltre, contesta la nullità dei ruoli per intervenuta prescrizione delle sanzioni ed interessi ai sensi art.20 D. Lgs.472/1997.
L'Ade si costituisce in giudizio in relazione alla cartella di pagamento n. 07120230129311062000, notificata il 30/01/2024 avente ad oggetto IRPEF ed addizionali regionali e comunali anno di imposta
2020 di euro 23.963,06 compreso sanzioni ed interessi e, in merito ad essa sostiene la correttezza della propria azione e il difetto di legittimazione passiva in merito all'attività di riscossione. L'Ader resiste in giudizio chiedendo l'inammissibilità dell'azione di parte ricorrente in quanto le cartelle sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate e, a prova di quanto sostiene, allega le relative relate. Pertanto, ritiene non verificatasi né decadenza e prescrizione della pretesa tributaria anche per quanto concerne la sanzione e gli interessi e preclusa ogni possibile contestazione sul merito.
La Regione si costituisce e insiste sulla regolarità della propria azione in quanto prova la notifica degli avvisi di accertamento prodromici e fa presente la propria carenza di legittimazione passiva in merito all'attività di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071/2025/90284936/61, nonché le cartelle di pagamento ad essa sottese, deducendo plurimi profili di illegittimità, tra cui l'inesistenza dei ruoli,
l'omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione dell'intimazione e l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997.
In merito alla doglianza sulla inesistenza dei ruoli e sull'omessa notifica degli atti prodromici il Collegio ritiene che, dalla documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate-IO risulta che le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate, come comprovato dalle relate di notifica depositate, che fanno piena prova fino a querela di falso.
In particolare, risulta la rituale notifica della cartella di pagamento n.071 2023 01293 110 62000, notificata in data 30/01/2024, avente ad oggetto IRPEF e addizionali regionali e comunali per l'anno di imposta
2020, per l'importo complessivo di euro 23.963,06, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Ne consegue che deve ritenersi provata l'esistenza dei ruoli e la corretta instaurazione del procedimento di riscossione, con conseguente infondatezza delle doglianze relative alla mancata conoscenza degli atti presupposti.
Anche l'eccezione circa la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento è priva di pregio in quanto tale atto costituisce atto meramente sollecitatorio e presuppone l'esistenza di cartelle di pagamento già validamente notificate. Essa, pertanto, non necessita di una motivazione autonoma ed analitica, essendo sufficiente il rinvio agli atti presupposti, già portati a conoscenza del contribuente.
Nel caso di specie, l'intimazione impugnata indica gli estremi delle cartelle sottese e l'importo complessivamente dovuto, soddisfacendo pienamente i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Anche la doglianza sulla prescrizione delle sanzioni e interessi è infondata e dalla documentazione in atti emerge che non è decorso il termine prescrizionale previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, atteso che la pretesa tributaria è stata tempestivamente azionata mediante la notifica degli atti impositivi e delle successive cartelle di pagamento, idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
Pertanto, non risulta maturata alcuna prescrizione né con riferimento al tributo, né con riferimento alle sanzioni ed agli interessi.
Correttamente l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli 1, la Regione Campania e gli altri enti resistenti hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'attività di riscossione, che compete esclusivamente all'Agente della riscossione, il quale ha legittimamente operato sulla base dei ruoli formati dagli enti impositori.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato, risultando infondate tutte le censure sollevate dal ricorrente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate per ciascun
Ufficio in €1000,00 in favore di AdE-R e AdE ed in €300,00 in favore della Regione Campania e Comune di Casoria oltre altri oneri se dovuti come per legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, RE
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11773/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Casoria - Piazza Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259028493661 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200098853621 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 IMU 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210070000047 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129311062 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240032050231 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240090314529 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240101002350 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21595/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso
contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE DP 1 NAPOLI Uff. terr. Casoria, CCIAA NAPOLI, COMUNE DI
CA e NE IA avverso intimazione di pagamento n. 071/2025/90284936/61 e le cartelle di pagamento sottese nn.07120200098853621, 07120210070000047, 07120230129311062,
07120240032050231, 07120240090314529, 07120240101002350 dell'importo complessivo, riferito alle sole cartelle menzionate, di euro 27.109,06.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione impugnata per inesistenza dei ruoli, omessa notifica degli atti prodromici e carenza di motivazione. Inoltre, contesta la nullità dei ruoli per intervenuta prescrizione delle sanzioni ed interessi ai sensi art.20 D. Lgs.472/1997.
L'Ade si costituisce in giudizio in relazione alla cartella di pagamento n. 07120230129311062000, notificata il 30/01/2024 avente ad oggetto IRPEF ed addizionali regionali e comunali anno di imposta
2020 di euro 23.963,06 compreso sanzioni ed interessi e, in merito ad essa sostiene la correttezza della propria azione e il difetto di legittimazione passiva in merito all'attività di riscossione. L'Ader resiste in giudizio chiedendo l'inammissibilità dell'azione di parte ricorrente in quanto le cartelle sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate e, a prova di quanto sostiene, allega le relative relate. Pertanto, ritiene non verificatasi né decadenza e prescrizione della pretesa tributaria anche per quanto concerne la sanzione e gli interessi e preclusa ogni possibile contestazione sul merito.
La Regione si costituisce e insiste sulla regolarità della propria azione in quanto prova la notifica degli avvisi di accertamento prodromici e fa presente la propria carenza di legittimazione passiva in merito all'attività di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071/2025/90284936/61, nonché le cartelle di pagamento ad essa sottese, deducendo plurimi profili di illegittimità, tra cui l'inesistenza dei ruoli,
l'omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione dell'intimazione e l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997.
In merito alla doglianza sulla inesistenza dei ruoli e sull'omessa notifica degli atti prodromici il Collegio ritiene che, dalla documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate-IO risulta che le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate, come comprovato dalle relate di notifica depositate, che fanno piena prova fino a querela di falso.
In particolare, risulta la rituale notifica della cartella di pagamento n.071 2023 01293 110 62000, notificata in data 30/01/2024, avente ad oggetto IRPEF e addizionali regionali e comunali per l'anno di imposta
2020, per l'importo complessivo di euro 23.963,06, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Ne consegue che deve ritenersi provata l'esistenza dei ruoli e la corretta instaurazione del procedimento di riscossione, con conseguente infondatezza delle doglianze relative alla mancata conoscenza degli atti presupposti.
Anche l'eccezione circa la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento è priva di pregio in quanto tale atto costituisce atto meramente sollecitatorio e presuppone l'esistenza di cartelle di pagamento già validamente notificate. Essa, pertanto, non necessita di una motivazione autonoma ed analitica, essendo sufficiente il rinvio agli atti presupposti, già portati a conoscenza del contribuente.
Nel caso di specie, l'intimazione impugnata indica gli estremi delle cartelle sottese e l'importo complessivamente dovuto, soddisfacendo pienamente i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Anche la doglianza sulla prescrizione delle sanzioni e interessi è infondata e dalla documentazione in atti emerge che non è decorso il termine prescrizionale previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, atteso che la pretesa tributaria è stata tempestivamente azionata mediante la notifica degli atti impositivi e delle successive cartelle di pagamento, idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
Pertanto, non risulta maturata alcuna prescrizione né con riferimento al tributo, né con riferimento alle sanzioni ed agli interessi.
Correttamente l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli 1, la Regione Campania e gli altri enti resistenti hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'attività di riscossione, che compete esclusivamente all'Agente della riscossione, il quale ha legittimamente operato sulla base dei ruoli formati dagli enti impositori.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato, risultando infondate tutte le censure sollevate dal ricorrente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate per ciascun
Ufficio in €1000,00 in favore di AdE-R e AdE ed in €300,00 in favore della Regione Campania e Comune di Casoria oltre altri oneri se dovuti come per legge.