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Sentenza breve 2 marzo 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00809/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00313 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00809/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 809 del 2024, proposto da
ND IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cremona e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Cremona – Ufficio Territoriale del
Governo - Sportello Unico per l'Immigrazione di Cremona - Codice Pratica: P- N. 00809/2024 REG.RIC.
CR/L/Q/2023/101844 in data 19.6.2024, notificato in pari data, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro rilasciato in favore del lavoratore MA IN; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Cremona e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- In data 4.12.2023 ND IN ha richiesto alla Prefettura di Cremona il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato in favore del cittadino extracomunitario MA
IN, effettivamente rilasciato in data 19.5.2024 mediante il meccanismo del silenzio
- assenso.
2.- Previo inoltro di un preavviso di revoca fondato sulla mancata produzione del documento di identità del datore di lavoro e dell'asseverazione, in data 19.6.2024 la
Prefettura di Cremona ha revocato il nulla osta.
3.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, ND IN ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, lamentando
“violazione di legge, eccesso di potere per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria, per carenza e contradditorietà della motivazione”, sostenendo di aver trasmesso all'Amministrazione la documentazione indicata come carente successivamente al preavviso di revoca e, quindi, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento del nulla osta. N. 00809/2024 REG.RIC.
4.- L'Amministrazione si è, dapprima, costituita con atto di mero stile e, successivamente, ha depositato una memoria dando atto di aver emesso un nuovo nulla osta a favore del richiedente, instando per la declaratoria della cessata materia del contendere.
5.- All'udienza del 25.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6.- Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto.
7.- Le spese di lite vanno liquidate, nella misura di cui al dispositivo, secondo il principio della soccombenza virtuale, essendo la gravata revoca affetta da errore sui presupposti di fatto (carenze inerenti la domanda), come sostanzialmente riconosciuto dal provvedimento da ultimo emesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG BR, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00809/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca RD
IL PRESIDENTE
NG BR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00313 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00809/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 809 del 2024, proposto da
ND IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cremona e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Cremona – Ufficio Territoriale del
Governo - Sportello Unico per l'Immigrazione di Cremona - Codice Pratica: P- N. 00809/2024 REG.RIC.
CR/L/Q/2023/101844 in data 19.6.2024, notificato in pari data, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro rilasciato in favore del lavoratore MA IN; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Cremona e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- In data 4.12.2023 ND IN ha richiesto alla Prefettura di Cremona il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato in favore del cittadino extracomunitario MA
IN, effettivamente rilasciato in data 19.5.2024 mediante il meccanismo del silenzio
- assenso.
2.- Previo inoltro di un preavviso di revoca fondato sulla mancata produzione del documento di identità del datore di lavoro e dell'asseverazione, in data 19.6.2024 la
Prefettura di Cremona ha revocato il nulla osta.
3.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, ND IN ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, lamentando
“violazione di legge, eccesso di potere per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria, per carenza e contradditorietà della motivazione”, sostenendo di aver trasmesso all'Amministrazione la documentazione indicata come carente successivamente al preavviso di revoca e, quindi, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento del nulla osta. N. 00809/2024 REG.RIC.
4.- L'Amministrazione si è, dapprima, costituita con atto di mero stile e, successivamente, ha depositato una memoria dando atto di aver emesso un nuovo nulla osta a favore del richiedente, instando per la declaratoria della cessata materia del contendere.
5.- All'udienza del 25.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6.- Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto.
7.- Le spese di lite vanno liquidate, nella misura di cui al dispositivo, secondo il principio della soccombenza virtuale, essendo la gravata revoca affetta da errore sui presupposti di fatto (carenze inerenti la domanda), come sostanzialmente riconosciuto dal provvedimento da ultimo emesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG BR, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00809/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca RD
IL PRESIDENTE
NG BR
IL SEGRETARIO