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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1577/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 11/12/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 11:44
Per , l'avv. BOZZI SILVIA CP_1
Per nessuno. CP_2
Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Bozzi conclude come da ricorso riportandosi agli atti e in particolare alla nota conclusiva depositata ai fini della discussione.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. N. R.G. 1577/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1577/2024 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “Altri contratti atipici” vertente tra
(P.I ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Silvia Bozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, posto in Pisa, Via San Francesco n. 105, giusta procura posta in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE e (C.F. con sede legale in Via Vincenzo CP_2 C.F._1
RR PA n. 6 – (PA);
- CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Come da suesteso verbale di udienza.
Premesso
Con atto di citazione del 23.05.2024 ha convenuto in giudizio CP_1
l Individuale per ivi vederla condannata, in forza del contratto CP_3 CP_2 di stipulato tra le parti in data 15.09.2023, all'immediato Controparte_4 pagamento, in suo favore, della somma di €. 12.200,00, oltre interessi maturati e maturandi sulla sorte delle scadenze indicate in fattura sino al saldo effettivo, al tasso calcolato in base al D. Lgs 231/02 trattandosi di rapporti tra imprenditori commerciali.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- che in data 15.09.2023 le parti hanno stipulato un contratto avente per oggetto un percorso personalizzato di alta formazione e potenziamento di tecniche specifiche volte all'attività di agente immobiliare, articolato in 40 sessioni telefoniche e in conference call da svolgersi nell'arco di dodici mesi, da calendarizzarsi in accordo tra il singolo contraente e il coach designato;
- che, a sua volta, si è impegnato al pagamento di € 12.200,00, Iva CP_2 inclusa, quale prezzo unitario della prestazione offerta;
- che dalla sottoscrizione del contratto la ha attivato tutti i servizi inclusi CP_1 nel contratto di coaching;
- che, individuato il formatore che all'uopo si sarebbe dovuto occupare dell'integrale formazione del contraente de quo;
- che, dal mese di gennaio 2024, l'Impresa Individuale si è resa oppositiva nella regolare esecuzione del contratto viziando così l'esecuzione del contratto;
- che l'Impresa individuale OR VI, nonostante la regolare attivazione di tutti i servizi offerti, si è sottratta alla regolare esecuzione del contratto, non pagando quanto dovuto;
- che ha provveduto a contattare ripetutamente il convenuto, sia a mezzo CP_1 del coach sia a mezzo dell'amministrazione;
- che i tentativi di comporre bonariamente la questione non hanno sortito alcun effetto. Non si è costituito CP_2
Con provvedimento del 02.10.2024 il Giudice, rilevato il difetto di attestazione dell'avvenuta notifica al convenuto, ha rinviato ex art. 171 bis c.p.c. all'udienza del 23.01.2025 onerando parte attrice di depositare attestazione dell'avvenuta notifica, e assegnando i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 23.01.2025, il Giudice, constatata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte convenuta.
La causa è stata istruita in via documentale e a mezzo prova per testi.
All'udienza del 09.04.2025 il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 11.12.2025.
***
La domanda è meritevole di accoglimento.
In applicazione dei noti criteri che governano l'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale (a partire da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), parte attrice dimostra i fatti costitutivi della domanda, ossia dà prova del titolo – contratto del 15.09.2023 stipulato con il professionista – e allega l'inadempimento della controparte, lamentando l'omesso pagamento del compenso pattuito e la mancata partecipazione alle sessioni individuali.
In forza della clausola di cui al punto 4 del contratto è esigibile l'intero compenso, dovendosi ritenere l'intervenuta decadenza del debitore dal beneficio dal termine ex art. 1186 c.c. in relazione alle rate di pagamento dell'unitario compenso pattuito.
Non si apprezzano, anche in considerazione della mancata partecipazione attiva al processo da parte della convenuta, rimasta contumace, circostanze idonee, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a confutare gli elementi posti a sostegno della domanda.
Anzi, la corrispondenza in atti (doc. 5) e la prova orale espletata corrobora la prospettazione della vicenda di cui al libello introduttivo. Il teste ha, infatti, confermato l'esecuzione iniziale del contratto, Testimone_1 con immediata attivazione dei servizi diversi dal coaching individuale, in relazione al quale l'Impresa Individuale si è rifiutata di prendere contatto con la CP_2 società per pianificare le sessioni, nonostante i solleciti.
Per quanto esposto, è fondata la domanda di condanna al pagamento di € 12.200,00, oltre interessi moratori al tasso previsto per le transazioni commerciali dal dì del dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo ai parametri medi ridotti in considerazione della natura contumaciale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in CP_2 favore di parte attrice, della complessiva somma di € 12.200,00 oltre interessi al tasso ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
- condanna al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese del CP_2 presente giudizio, che liquida in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Pisa, 11.12.2025
Il Giudice Luca Pruneti Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.