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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1707/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5847/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia ordinanza decisoria n. 1211/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CATANIA sez. 14 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 00000000 IRPEF-ALTRO 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con D.P. 4693/2023 depositato il 17.11.2023 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio introdotto col ricorso in epigrafe, con compensazione delle spese legali, in considerazione del fatto che l'Agenzia delle entrate resistente aveva successivamente accolto l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente, sulla quale si era in precedenza formato il silenzio/rigetto avversato col ricorso in esame.
La ricorrente Ricorrente_1 ha presentato reclamo al Collegio – ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 546/92 – notificato alla controparte in data 18.12.2023, ritenendo che non sia intervenuta nella vicenda la dichiarata cessazione della contesa, in quanto l'Agenzia avrebbe operato un riconoscimento solo parziale delle somme a lei spettanti, con la conseguenza che il giudizio dovrebbe essere definito nel merito, con integrale accoglimento e con condanna alle spese dell'Agenzia resistente, incluse quelle relative al reclamo, da distrarre in favore del proprio difensore. Ha chiesto, quindi, in conclusione di adottare i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
L'Agenzia delle entrate non ha controdedotto in relazione al reclamo.
All'udienza del 23 febbraio 2023 la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Va premesso che con l'istanza presentata dalla ricorrente era stato chiesto il rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990/1992, in relazione all'evento sismico verificatosi nel dicembre 1990; ma la somma pretesa non era stata quantificata nell'istanza.
Nel ricorso proposto contro il silenzio/rigetto formatosi sulla istanza di rimborso il credito vantato viene quantificato in euro 6.239,16, pari al 90% delle imposte versate nel citato triennio tramite ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro della ricorrente.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando e comprovando di aver riconosciuto il diritto al rimborso a favore della ricorrente, in conformità alle somme richieste anno per anno, nella misura di euro 1915 (per l'anno 1990), euro 2094
(per l'anno 1991), euro 2247 (per l'anno 1992); per un totale complessivo ammontante ad euro 6.256.
Con il reclamo in esame la ricorrente lamenta che l'Agenzia abbia applicato una illegittima decurtazione del
50% delle somme richieste in rimborso, facendo applicazione di una specifica normativa – l'art. 16 octies del D.L. 91/2017, che ha modificato l'art. 1, co. 665, della L. 190/2014 – che era stata dettata con riferimento ad altri fini, e che non avrebbe potuto intaccare nella sua totalità il credito da rimborso spettante ai contribuenti che hanno beneficiato delle agevolazioni per il cd. sisma 90.
Il reclamo è infondato e va respinto.
Invero, va osservato che nella memoria di costituzione dell'Agenzia delle entrate non viene menzionata alcuna decurtazione al 50% delle somme riconosciute alla ricorrente;
viene – questo sì – citato l'art. 16 octies del D.L. 91/2017 quale norma che ha modificato l'art. 1, co. 665, della L. 190/2014, ma solo per affermare che il legislatore ha con quest'ultimo intervento normativo inserito nella platea degli aventi diritto al rimborso per “sisma 90” anche i lavoratori dipendenti (quale era, a quel tempo, la ricorrente). Né può dirsi che il denunciato dimezzamento del rimborso emerga dagli atti allegati alla memoria dell'Agenzia, relativi alla validazione delle somme riconosciute alla ricorrente, atteso che per ciascun anno di imposta viene riconosciuta esattamente la somma richiesta dalla contribuente. Dalla documentazione versata dall'Agenzia emerge, anzi, che la ricorrente abbia beneficiato di un rimborso (euro 6256) superiore alla somma richiesta
(6239,16).
Pertanto, va confermata la già dichiarata cessazione della materia del contendere, e va rigettato il reclamo.
Nessuna statuizione va resa sulle spese relative alla fase del reclamo, stante la mancanza di difese della resistente Agenzia.“
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 22 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 28 D.Lgs. 546/92, dell'art. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 Convenzione EDU
L'appellante sostiene che il provvedimento impugnato, pur avendo tutti i requisiti formali di una sentenza, è stato denominato "ordinanza". Si ritiene che ciò costituisca un errore materiale, per il quale si chiede la correzione. In via prudenziale, si impugna il provvedimento anche nella parte in cui viene erroneamente denominato "ordinanza", in violazione dell'art. 28 D.Lgs. 546/92, che disciplina le forme e i limiti delle decisioni della commissione tributaria in sede di reclamo.
2) Violazione e/o falsa applicazione art. 16 octies D.L. 91/2017 dell' art. 46 D.Lgs. 546/92, Erronea valutazione della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Violazione e/o falsa applicazione art. 2697 cod. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.9 comma 17 L.289/02 (e delle successive norme di legge modificative e integrative) e dell'art. 3 Cost. – Violazione art. 16 octies D.L. 91/2017 e dell'art. 1 comma 665 legge 190/2014
L'appellante contesta che non possa configurarsi la cessazione della materia del contendere né la definizione di una pendenza tributaria prevista dalla legge, in quanto non è stato corrisposto l'intero importo richiesto.
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, secondo l'appellante, dimostra solo la convalida dell'importo rimborsabile e non l'effettiva erogazione delle somme. L'onere della prova dell'avvenuto pagamento integrale spetta all'Agenzia delle Entrate. L'appellante afferma di aver percepito solo il 50% del rimborso e produce estratto conto a supporto. Si sostiene che la cessazione della materia del contendere può configurarsi solo in caso di corresponsione integrale dell'importo richiesto, oltre accessori. L'art. 16 octies D.L. 91/2017, secondo l'appellante, non ha definito la pendenza tributaria e non è rilevante nei giudizi di merito, ma solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Si richiama la giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui il giudice deve accertare il diritto al 100% del rimborso e condannare l'Ufficio alla corresponsione integrale.
3) Violazione art. 15 D. lgs 546/92
L'appellante contesta la compensazione delle spese di lite, sostenendo che non sussistono gravi ed eccezionali ragioni che la giustifichino. Si evidenzia che il D.L. 91/2017 è stato convertito prima della notifica del ricorso, rendendo irrilevante l'intervento normativo ai fini della regolamentazione delle spese. Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude incertezze interpretative sulla materia (sisma '90)
e afferma che il principio di soccombenza virtuale deve essere applicato.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata l'ordinanza n. 1211/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 14 e depositata il 25
Marzo 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. L'Agenzia delle Entrate, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello avverso un'ordinanza definitiva che ha statuito su un reclamo contro decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 546/92. In via subordinata, l'Ufficio sostiene: L'ordinanza impugnata è corretta e legittima, poiché la richiesta di rimborso
(c.d. sisma '90) è stata riconosciuta e, in base alla normativa vigente (art. 16 octies D.L. 91/2017 e art. 1 comma 665 L. 190/2014), è stato erogato il 50% delle somme, in attesa della disponibilità di ulteriori fondi.
La cessazione della materia del contendere è stata correttamente dichiarata, essendo state riconosciute le somme spettanti. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla complessità e dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla materia (sisma '90). L'entità del rimborso concretamente erogabile dipende dalla disponibilità delle risorse statali stanziate, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 19 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata. Dagli atti risulta che il provvedimento impugnato:
è stato emesso a definizione del reclamo proposto avverso un decreto presidenziale (che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere); è qualificato dalle parti e dall'Amministrazione come ordinanza definitiva di rigetto del reclamo. Orbene, il sistema del processo tributario (D. Lgs.546/1992) disciplina il reclamo avverso il decreto presidenziale e i relativi esiti, circoscrivendo la tipologia degli atti adottabili e, soprattutto, il regime delle impugnazioni. Nel caso di specie, l'atto introduttivo dell'odierno giudizio è diretto contro un provvedimento reso su reclamo avverso decreto presidenziale: si tratta, dunque, di un provvedimento che non è suscettibile di appello, non essendo previsto dall'ordinamento tributario un ordinario mezzo di gravame di secondo grado contro tale tipologia di decisione, salva la prosecuzione del giudizio di merito nei casi e nei modi stabiliti. Ne consegue che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità, avente natura pregiudiziale, assorbe l'esame di ogni altra censura, ivi incluse: la contestazione relativa alla cessazione della materia del contendere;
le questioni sull'effettiva erogazione del rimborso e sull'asserita liquidazione parziale;
le doglianze in tema di spese del primo grado e della fase di reclamo.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Sulle spese di lite, si rileva che in considerazione: della natura prettamente processuale della pronuncia
(inammissibilità del gravame), della particolarità della sequenza procedimentale (decreto presidenziale/ ordinanza definitiva – reclamo – impugnazione denominata appello), nonché dell'oggettiva complessità delle questioni sottese al rito e alla qualificazione/impugnabilità del provvedimento, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso l'ordinanza definitiva n. 1211/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5847/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia ordinanza decisoria n. 1211/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CATANIA sez. 14 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 00000000 IRPEF-ALTRO 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con D.P. 4693/2023 depositato il 17.11.2023 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio introdotto col ricorso in epigrafe, con compensazione delle spese legali, in considerazione del fatto che l'Agenzia delle entrate resistente aveva successivamente accolto l'istanza di rimborso presentata dalla contribuente, sulla quale si era in precedenza formato il silenzio/rigetto avversato col ricorso in esame.
La ricorrente Ricorrente_1 ha presentato reclamo al Collegio – ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 546/92 – notificato alla controparte in data 18.12.2023, ritenendo che non sia intervenuta nella vicenda la dichiarata cessazione della contesa, in quanto l'Agenzia avrebbe operato un riconoscimento solo parziale delle somme a lei spettanti, con la conseguenza che il giudizio dovrebbe essere definito nel merito, con integrale accoglimento e con condanna alle spese dell'Agenzia resistente, incluse quelle relative al reclamo, da distrarre in favore del proprio difensore. Ha chiesto, quindi, in conclusione di adottare i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
L'Agenzia delle entrate non ha controdedotto in relazione al reclamo.
All'udienza del 23 febbraio 2023 la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Va premesso che con l'istanza presentata dalla ricorrente era stato chiesto il rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990/1992, in relazione all'evento sismico verificatosi nel dicembre 1990; ma la somma pretesa non era stata quantificata nell'istanza.
Nel ricorso proposto contro il silenzio/rigetto formatosi sulla istanza di rimborso il credito vantato viene quantificato in euro 6.239,16, pari al 90% delle imposte versate nel citato triennio tramite ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro della ricorrente.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando e comprovando di aver riconosciuto il diritto al rimborso a favore della ricorrente, in conformità alle somme richieste anno per anno, nella misura di euro 1915 (per l'anno 1990), euro 2094
(per l'anno 1991), euro 2247 (per l'anno 1992); per un totale complessivo ammontante ad euro 6.256.
Con il reclamo in esame la ricorrente lamenta che l'Agenzia abbia applicato una illegittima decurtazione del
50% delle somme richieste in rimborso, facendo applicazione di una specifica normativa – l'art. 16 octies del D.L. 91/2017, che ha modificato l'art. 1, co. 665, della L. 190/2014 – che era stata dettata con riferimento ad altri fini, e che non avrebbe potuto intaccare nella sua totalità il credito da rimborso spettante ai contribuenti che hanno beneficiato delle agevolazioni per il cd. sisma 90.
Il reclamo è infondato e va respinto.
Invero, va osservato che nella memoria di costituzione dell'Agenzia delle entrate non viene menzionata alcuna decurtazione al 50% delle somme riconosciute alla ricorrente;
viene – questo sì – citato l'art. 16 octies del D.L. 91/2017 quale norma che ha modificato l'art. 1, co. 665, della L. 190/2014, ma solo per affermare che il legislatore ha con quest'ultimo intervento normativo inserito nella platea degli aventi diritto al rimborso per “sisma 90” anche i lavoratori dipendenti (quale era, a quel tempo, la ricorrente). Né può dirsi che il denunciato dimezzamento del rimborso emerga dagli atti allegati alla memoria dell'Agenzia, relativi alla validazione delle somme riconosciute alla ricorrente, atteso che per ciascun anno di imposta viene riconosciuta esattamente la somma richiesta dalla contribuente. Dalla documentazione versata dall'Agenzia emerge, anzi, che la ricorrente abbia beneficiato di un rimborso (euro 6256) superiore alla somma richiesta
(6239,16).
Pertanto, va confermata la già dichiarata cessazione della materia del contendere, e va rigettato il reclamo.
Nessuna statuizione va resa sulle spese relative alla fase del reclamo, stante la mancanza di difese della resistente Agenzia.“
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 22 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 28 D.Lgs. 546/92, dell'art. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 Convenzione EDU
L'appellante sostiene che il provvedimento impugnato, pur avendo tutti i requisiti formali di una sentenza, è stato denominato "ordinanza". Si ritiene che ciò costituisca un errore materiale, per il quale si chiede la correzione. In via prudenziale, si impugna il provvedimento anche nella parte in cui viene erroneamente denominato "ordinanza", in violazione dell'art. 28 D.Lgs. 546/92, che disciplina le forme e i limiti delle decisioni della commissione tributaria in sede di reclamo.
2) Violazione e/o falsa applicazione art. 16 octies D.L. 91/2017 dell' art. 46 D.Lgs. 546/92, Erronea valutazione della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Violazione e/o falsa applicazione art. 2697 cod. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.9 comma 17 L.289/02 (e delle successive norme di legge modificative e integrative) e dell'art. 3 Cost. – Violazione art. 16 octies D.L. 91/2017 e dell'art. 1 comma 665 legge 190/2014
L'appellante contesta che non possa configurarsi la cessazione della materia del contendere né la definizione di una pendenza tributaria prevista dalla legge, in quanto non è stato corrisposto l'intero importo richiesto.
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, secondo l'appellante, dimostra solo la convalida dell'importo rimborsabile e non l'effettiva erogazione delle somme. L'onere della prova dell'avvenuto pagamento integrale spetta all'Agenzia delle Entrate. L'appellante afferma di aver percepito solo il 50% del rimborso e produce estratto conto a supporto. Si sostiene che la cessazione della materia del contendere può configurarsi solo in caso di corresponsione integrale dell'importo richiesto, oltre accessori. L'art. 16 octies D.L. 91/2017, secondo l'appellante, non ha definito la pendenza tributaria e non è rilevante nei giudizi di merito, ma solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Si richiama la giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui il giudice deve accertare il diritto al 100% del rimborso e condannare l'Ufficio alla corresponsione integrale.
3) Violazione art. 15 D. lgs 546/92
L'appellante contesta la compensazione delle spese di lite, sostenendo che non sussistono gravi ed eccezionali ragioni che la giustifichino. Si evidenzia che il D.L. 91/2017 è stato convertito prima della notifica del ricorso, rendendo irrilevante l'intervento normativo ai fini della regolamentazione delle spese. Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude incertezze interpretative sulla materia (sisma '90)
e afferma che il principio di soccombenza virtuale deve essere applicato.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata l'ordinanza n. 1211/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 14 e depositata il 25
Marzo 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. L'Agenzia delle Entrate, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello avverso un'ordinanza definitiva che ha statuito su un reclamo contro decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 546/92. In via subordinata, l'Ufficio sostiene: L'ordinanza impugnata è corretta e legittima, poiché la richiesta di rimborso
(c.d. sisma '90) è stata riconosciuta e, in base alla normativa vigente (art. 16 octies D.L. 91/2017 e art. 1 comma 665 L. 190/2014), è stato erogato il 50% delle somme, in attesa della disponibilità di ulteriori fondi.
La cessazione della materia del contendere è stata correttamente dichiarata, essendo state riconosciute le somme spettanti. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla complessità e dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla materia (sisma '90). L'entità del rimborso concretamente erogabile dipende dalla disponibilità delle risorse statali stanziate, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 19 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata. Dagli atti risulta che il provvedimento impugnato:
è stato emesso a definizione del reclamo proposto avverso un decreto presidenziale (che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere); è qualificato dalle parti e dall'Amministrazione come ordinanza definitiva di rigetto del reclamo. Orbene, il sistema del processo tributario (D. Lgs.546/1992) disciplina il reclamo avverso il decreto presidenziale e i relativi esiti, circoscrivendo la tipologia degli atti adottabili e, soprattutto, il regime delle impugnazioni. Nel caso di specie, l'atto introduttivo dell'odierno giudizio è diretto contro un provvedimento reso su reclamo avverso decreto presidenziale: si tratta, dunque, di un provvedimento che non è suscettibile di appello, non essendo previsto dall'ordinamento tributario un ordinario mezzo di gravame di secondo grado contro tale tipologia di decisione, salva la prosecuzione del giudizio di merito nei casi e nei modi stabiliti. Ne consegue che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità, avente natura pregiudiziale, assorbe l'esame di ogni altra censura, ivi incluse: la contestazione relativa alla cessazione della materia del contendere;
le questioni sull'effettiva erogazione del rimborso e sull'asserita liquidazione parziale;
le doglianze in tema di spese del primo grado e della fase di reclamo.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Sulle spese di lite, si rileva che in considerazione: della natura prettamente processuale della pronuncia
(inammissibilità del gravame), della particolarità della sequenza procedimentale (decreto presidenziale/ ordinanza definitiva – reclamo – impugnazione denominata appello), nonché dell'oggettiva complessità delle questioni sottese al rito e alla qualificazione/impugnabilità del provvedimento, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso l'ordinanza definitiva n. 1211/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)