TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
- Quarta sezione civile -
Il Tribunale di Bergamo, Quarta sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Catia Cusimano, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al N° 7450 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avv. Luca Gamba del C.F._2
Foro di Bergamo e dall'Avv. Elena Ioghà del Foro di Milano - giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore-;
-Attori-
CONTRO
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bergamo (BG), alla via G.B. Moroni 255;
-Convenuta contumace-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
Voglia l'adito Giudicante: In via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della società convenuta a mantenere il manufatto metallico esterno e relativo condotto, ancorato al pavimento del porticato del costituente servitù non autorizzata Controparte_2 ai sensi di legge, con conseguente ordine di demolizione dello stesso e rimessione dei luoghi nel pristino stato;
nonché accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della società convenuta a mantenere il cassonetto in cartongesso con relativo condotto di evacuazione, fumi, odori e vapori da cucina, realizzato nel pianerottolo intermedio della scala “L” civico 23 di Via S. Orsola, con consequenziale condanna alla demolizione del manufatto e rimessione dei luoghi nel pristino stato;
per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti dal Sig. Parte_2 per la costruzione abusiva del suddetto manufatto metallico e del succitato cassonetto contenente parte della canna fumaria, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; sempre in via principale, previo accertamento e dichiarazione che la società convenuta, nel procedimento R.G. n.
1 4729/2012 tenutosi dinanzi al Tribunale di Bergamo, Giudice Dott.ssa Caprino Maria Concetta Elda, ha prodotto quale doc. 9 dichiarazione di fine lavori relativa ad opere diverse da quelle per cui era causa nel predetto procedimento, condannare la medesima al risarcimento del danno patito dal sig.
, nella misura della somma versata a favore della società Parte_1 Parte_3
e degli altri attori convenuti, con relativi interessi a titolo di rifusione di
[...] spese del procedimento;
previo accertamento e dichiarazione che, nel procedimento R.G. n.
10370/2013 tenutosi dinanzi al Tribunale di Bergamo, la relazione peritale sottoscritta dal c.t.u. ing.
ha determinato un condizionamento negativo del giudizio della Giudice Dott.ssa Persona_1
, condannare la società al risarcimento del Parte_4 Parte_3 danno patito dal sig. , nella misura della somma versata a favore della società Parte_1 [...]
e degli altri attori convenuti, con relativi interessi a titolo di Parte_3 rifusione di spese del procedimento da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 7 ottobre 2021, Parte_1
e quali proprietari di unità immobiliari site all'interno del Condominio
[...] Parte_2
“Borfuro – Sant'Orsola” in Bergamo, rispettivamente dell'unità immobiliare al secondo piano, scala
“L” e dell'appartamento bilocale al primo piano, scala “L”, convenivano in giudizio, davanti al
Tribunale di Bergamo, , in qualità di proprietaria dei Parte_3 locali ad uso commerciale posti su tre piani nel Condominio , chiedendo la Controparte_3 rimozione del manufatto metallico posto sotto il porticato esterno dell'edificio sito in Bergamo, Via
Sant'Orsola n 23, nonché della canna fumaria installata nella parte verticale, all'interno del cavedio della scala L e sul pianerottolo ammezzato (sul quale la società non vanta alcun diritto), Parte_3 in quanto privi dell' autorizzazione unanime di tutti i proprietari aventi diritto, come sancito dalla legge, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno dagli stessi patito ai sensi di legge (artt.1226 e 2043 C.C.).
2.Alla prima udienza di comparizione, vista la mancata costituzione della società convenuta e previa verifica della regolarità della notificazione della citazione perfezionatasi tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della società convenuta destinataria quale risultante dal registro INI-PEC, ne veniva dichiarata la contumacia, con contestuale assegnazione a parte attrice dei termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
3.All'udienza del 27.09.2022, la causa, senza ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata al
20.4.2023 per la precisazione delle conclusioni.
4.A seguito della costituzione dei nuovi difensori di parte attrice, veniva celebrata, in data
20.04.2023, l'udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice, allora assegnatario, tratteneva la causa in decisione, con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5.Con provvedimento del 21.06.2023, al fine di istruire compiutamente la lite, ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u. finalizzata alla descrizione dello stato dei luoghi, alla compiuta identificazione delle opere e dei manufatti per cui è causa, realizzati dalla convenuta Parte_5
[...
[...] alla descrizione delle loro caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali (con
[...] particolare incidenza sulle parti comuni).
6.Espletato l'incombente istruttorio, sentito il c.t.u. a chiarimenti, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente, davanti al nuovo giudice nominato in supplenza del precedente, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande proposte dagli attori vanno parzialmente accolte nella misura in cui risultano fondate nei termini che seguono.
1.Le domande di accertamento e dichiarazione di illegittima installazione dei manufatti e di condanna alla loro rimozione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di riduzione in pristino di manufatti realizzati, a detta degli attori, da parte della convenuta su un'area comune dell'edificio condominiale con conseguente richiesta di risarcimento dei danni lamentati.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso, ciascuno dei singoli condomini è legittimato ad esercitare, senza necessità di litisconsorzio con gli altri comunisti, le azioni a difesa della cosa comune ( nella specie, la domanda di natura reale ex art. 1102 c.c, avente quale fine il ripristino dello
“status quo ante” di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino) sia nei confronti dei terzi, che di ogni altro partecipante alla comunione ( cfr. Cass.sez.2,n.3435/2003; Cass. Sez.2 n.41490/2021; Cass. Sez.2 n.31827/2022).
e quali proprietari di unità immobiliari all'interno del Parte_1 Parte_2
“Borfuro – Sant'Orsola” in Bergamo, rispettivamente dell'unità immobiliare al secondo CP_2 piano, scala “L” e dell'appartamento bilocale al primo piano, scala “L”, hanno convenuto davanti al Tribunale di Bergamo, la società in qualità di Parte_3 proprietaria dei locali ad uso commerciale nel Condominio ”, chiedendo la Controparte_3 rimozione del manufatto metallico posto sotto il porticato esterno dell'edificio sito in Bergamo, Via Sant'Orsola n 23, nonché della canna fumaria installata nella parte verticale, all'interno del cavedio della scala L e sul pianerottolo ammezzato, in quanto privi dell' autorizzazione unanime di tutti i proprietari aventi diritto, come sancito dalla legge, con conseguente richiesta di ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno dagli stessi patito.
A sostegno della esperita azione gli attori lamentano che la società convenuta, in qualità di proprietaria dei locali ad uso commerciale posti su tre piani nel Condominio ”, Controparte_3 in forza dell'autorizzazione concessa dal Condominio con delibera assembleare del 17 ottobre 2011, ha provveduto ad installare la canna fumaria all'interno della colonna di scarico dei rifiuti attigua alla scala “L” del Condominio. Inoltre, la stessa ha proceduto, in assenza di tutte le autorizzazioni richieste per legge, all'arbitraria costruzione di un cassonetto contenente una condotta metallica sul pianerottolo ammezzato della scala “L” (sul quale non vantava alcun diritto), che veniva poi rimosso, giusto ordine di demolizione impartito dal e sostituito con la costruzione di un nuovo CP_4 cassonetto, di maggiori dimensioni, in violazione dell'art. 1102 c.c. e del Regolamento d'igiene del Comune di Bergamo.
3 Dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta risulta che la presente azione è stata preceduta da un ricorso per denuncia di nuova opera e reintegrazione del possesso, rigettato con ordinanza del 27.07.2012 e da un successivo ricorso ai sensi dell' art. 1172 c.c., parimenti rigettato con ordinanza del 4.04.2015 a fronte delle conclusioni del c.t.u. nominato, conclusioni tuttavia contestate in quanto ritenute non veritiere e in relazione alle quali gli attori hanno concordato con il nominato c.t.u. una definizione transattiva, secondo quanto emergerebbe dalla scrittura privata prodotta (cfr. doc.12).
Preliminarmente si osserva che nessuna valutazione può essere espressa con riferimento a decisioni già assunte dall'autorità giudiziaria peraltro nell'ambito di azioni con natura cautelare di reintegrazione nel possesso e di nunciazione miranti a prevenire il danno o il pregiudizio derivante da una nuova opera o da una cosa altrui;
tanto più se si tiene conto che i provvedimenti, nella fattispecie, non sono stati oggetto di contestazione dagli allora ricorrenti mediante impugnazione in sede di reclamo nei termini di legge.
Del pari non è possibile entrare nel merito del contenuto della scrittura privata prodotta dagli attori (doc.12) con evidente natura transattiva, avente ad oggetto la lite in relazione alle dichiarazioni e ai contenuti della consulenza tecnica d'ufficio resa dal professionista in qualità di C.T.U. nell'ambito del procedimento per danno temuto promosso ex artt.1172 e ss. c.c. davanti al Tribunale di Bergamo, rubricato al n.r.g.10370/2013, in quanto presupposto necessario della transazione è solo l'esistenza della lite indipendentemente da qualsiasi riconoscimento di responsabilità e dalla certezza o meno del diritto controverso, che quindi non è sindacabile in questa sede.
Ne consegue che, sotto tale profilo, devono essere in via preliminare dichiarate inammissibili le domande degli attori di accertamento e dichiarazione della produzione da parte di Parte_3
nel procedimento R.G.N. 4729/2012 Tribunale di Bergamo, del
[...] documento “dichiarazione di fine lavori” come relativo ad opere diverse da quelle oggetto di causa nel predetto procedimento (rubricato come documento n.9 nell'azione ex art.1172 c.c. ma non prodotto nel presente giudizio) nonché la domanda di condanna della al risarcimento Parte_3 del danno di , pari alla somma versata a favore della Parte_1 Parte_3
a titolo di rifusione di spese del relativo procedimento. Come pure vanno dichiarate
[...] inammissibili, per i motivi già evidenziati e anche in quanto domande nuove formulate per la prima volta soltanto con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 10.1.2025, le domande di accertamento e dichiarazione che nel procedimento R.G.N. 10370/2013 dinanzi al Tribunale di Bergamo, la relazione peritale sottoscritta dal CTU ing. ha condizionato Persona_1 negativamente il giudizio della Giudice a causa delle dichiarazioni mendaci contenute nella Consulenza Tecnica e dallo stesso CTU ammesse con sottoscrizione di Convenzione di Negoziazione Assistita (doc. 12 Conclusionale pag 12, righe 1/4) e di conseguente condanna. al risarcimento del danno a titolo di rifusione di spese del procedimento da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..
Dal permanere delle opere lamentate sull'area condominiale deriva l'interesse attuale degli attori a promuovere la presente azione giudiziaria per ottenere la rimozione del manufatto metallico (torre di aspirazione posto all'esterno dell'edificio; canna fumaria installata nella parte verticale all'interno
4 del cavedio;
nuovo cassonetto abusivo realizzato in data 20.09.2017 sul pianerottolo ammezzato della scala “L”), con conseguente rispristino dello stato dei luoghi.
In particolare, gli attori lamentano che entrambi i manufatti, quali costituzione di servitù, privi della indispensabile autorizzazione unanime prevista dalla legge, violano l'art. 1102 c.c., non vantando la convenuta diritti di comproprietà sul pianerottolo della scala L e perché, pur essendo comproprietaria dell'area condominiale del porticato sulla quale è stato installato il manufatto metallico di aspirazione, con la sua condotta ha imposto una limitazione di carattere reale al diritto di proprietà, che non rientra tra le facoltà del partecipante alla comunione, ma è consentita unicamente con il consenso unanime di tutti i condomini, che nel caso di specie non è stato dato. Inoltre, il manufatto in cartongesso, contenente la canna fumaria, non costituendo un uso particolare della cosa comune, bensì un'innovazione rappresenterebbe una violazione dell'art.1120 c.c..
Gli attori producono inoltre documentazione da cui emerge che il Comune di Bergamo, con nota del
12/01/2015 prot. U0005878 P.G. -501/2014 SIE e con nota del 03.02.2015 prot.U0022888 P.G. - 501/2014 SIE ha comunicato alla società “STE.MI. S.r.l.”, conduttrice dei locali di proprietà della convenuta, e alla società , proprietaria dell'unità immobiliare commerciale, l'avvio Parte_3 del procedimento sanzionatorio per l'esecuzione di opere nelle parti comuni dell'edificio in assenza del titolo abilitativo. E' altresì documentato che le violazioni riscontrate sono state denunciate dal alla competente Autorità Giudiziaria con pronuncia di decreto penale di condanna R.G.N.R. CP_4
n. 15.522/14 del 29/05/2015 ( cfr. doc. 13) emesso dal Tribunale di Bergamo, sez. del Giudice per le indagini preliminari, evidenziando, pertanto, come tutto l'impianto non fosse risultato non solo in alcun modo autorizzato dal Comune di Bergamo, ma altresì non conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
Al riguardo, va tenuto presente che la demolizione delle opere realizzate in contrasto con la legislazione urbanistica opera ai fini della repressione dell'illecito esclusivamente nel rapporto pubblicistico tra proprietario e responsabile dell'abuso, da un canto, e amministrazione deputata alla vigilanza del territorio, dall'altro. Perciò, la violazione della legislazione urbanistica non assegna al condomino un credito al ripristino del bene nei confronti di altro condomino per cui il singolo partecipante alla comunione non può conseguire la demolizione dei beni soltanto perché non in regola con la normativa urbanistica.
Ai fini dell'accoglimento della domanda degli attori di rimozione e riduzione in pristino dei luoghi, pertanto, ciò che rileva nel presente giudizio è l'accertamento della lamentata violazione dell'art. 1102 c.c..
In tema di condominio negli edifici, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio, come nella specie, per ottenere l'ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, la liceità delle opere, realizzate da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
2, Ord., (ud. 11/02/2022) 22-02-2022, n. 5809). E' quindi imposta al giudice, ove sia denunciato il superamento dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c., per l'occupazione della cosa comune fatta da un
5 condomino, un'indagine diretta all'accertamento della duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione, e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perderebbe la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti (Cass. Sez. 6 - 2, 18/01/2011, n. 1062; Cass. Sez. 2, 14/06/2006, n. 13752).
Ciò posto, alla luce di tali principi, va analizzata la fattispecie in esame.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, le cui conclusioni devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo ed esaustivo correttamente motivato, risulta che l'immobile in cui sono stati realizzati i manufatti contestati da parte attrice è un Condominio in Comune di Bergamo, accessibile sia da via Sant'Orsola che da via Borfuro, inserito tra gli ambiti storici per la valorizzazione del sistema commerciale, nel catalogo dei borghi storici e vincolato ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004. Le opere per cui è causa sono un manufatto metallico esterno ancorato alla facciata del ed un cassonetto in cartongesso realizzato nel pianerottolo della scala CP_2 comune “L”, collocati dalla società convenuta.
Con riferimento al manufatto metallico esterno in lamiera, a forma di parallelepipedo, secondo quanto rilevato dal C.T.U., da un punto di vista dell'incidenza sulle parti comuni, l'elemento realizzato riduce localmente la larghezza del pavimento calpestabile del porticato condominiale e diminuisce l'effettiva superficie aerante del grigliato di ventilazione su cui è poggiato, perdendo così almeno per l'area occupata la sua normale e originaria destinazione e per il cui mutamento sarebbe necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio. Consenso che, nel caso in esame, manca. Infatti, alla richiesta della società al di mantenere il Parte_3 CP_2 manufatto metallico per l'areazione dei locali ad uso hamburgheria. esaminata nell'assemblea ordinaria dei condomini del 22/02/2016 (doc. 14) l'assemblea ha subordinato il consenso alle seguenti condizioni: il condotto dovrà essere abbassato fino a quota di un metro. Verrà coperto con una fioriera;
sarà dello stesso colore della facciata e sarà dimensionato come da disegno allegato. Verrà rimosso allorché l'attività esercitata verrà cessata.
Si legge nel verbale dell'assemblea: a titolo di indennità per l'occupazione dell'area condominiale comune, la proprietà riconoscerà al condominio a partire da 01/01/2016 la somma di € 100,00 Pt_3 mensili che verranno corrisposti sul conto corrente del condominio. La delibera è assunta alle ore 24.00 con il voto favorevole espresso dai presenti in rappresentanza di 821,69 millesimi. Esprimono voto contrario , RN e IA con relative deleghe in rappresentanza di 33,15 CP_5 Pt_2 millesimi...”. L' Controparte_6 Pa
del Comune Bergamo, con comunicazione del 27.02.2017 (doc. 15), integrando
[...] le comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio, già notificate nel 2015, per l'adozione del provvedimento di rimozione delle opere eseguite, ha precisato che l'eventuale presentazione di istanza tesa ad ottenere il titolo avrebbe dovuto dimostrare la necessaria legittimazione ottenuta dalla proprietà condominiale. La , al fine di ottemperare alla comunicazione del Parte_3
27/02/2017 del Comune, ha quindi richiesto al Condominio la convocazione di un'assemblea straordinaria, indetta per il giorno 29.03.2017, per ottenere l'indispensabile autorizzazione per poter effettuare i lavori. A tale assemblea hanno partecipato due dei tre condomini proprietari aventi diritto,
6 i quali hanno ribadito la loro ferma volontà di rifiutare qualsiasi tipo di autorizzazione ad effettuare i lavori sulla loro proprietà, trattandosi di costituzione di servitù, per la quale è indispensabile, a norma di legge, il parere unanime di tutti e tre i proprietari e non solo della maggioranza. Il terzo proprietario (maggioritario), l'PS, non si è presentato in assemblea e, pertanto, in quella data, non ha deliberato alcunché in merito alle richieste della Società , posto che l'assemblea non Parte_3
è stata regolarmente costituita e, pertanto, la stessa non ha potuto né svolgersi, né deliberare.
Il Consulente precisa (cfr. pagg.11-13): quanto al manufatto metallico esterno è un rivestimento in lamiera, a forma di parallelepipedo, con dimensioni in pianta di circa 70 cm x 55 cm ed altezza di circa 121 cm. L'elemento è stato realizzato con lamiera metallica verniciata di colore grigio, in analogia alla facciata sulla quale è ancorato, anche se con tonalità differente. Si tratta di una incassettatura con funzione di mascheramento di una canalizzazione dell'impianto di condizionamento dell'aria presente nei locali della convenuta. Il manufatto metallico occupa una parte del porticato condominiale ed è posto sopra un grigliato che avrebbe dovuto avere la funzione di ventilare l'intercapedine interrata del fabbricato. Il manufatto incide sulle parti comuni condominiali, tanto che lo stesso Comune di Bergamo, nell'anno 2015, aveva sospeso la pratica di regolarizzazione di un pre-esistente elemento analogo in attesa della dichiarazione di assenso alle opere dell'Amministratore del Condominio, salvo poi subordinare il rilascio delle necessarie autorizzazioni proprio alla realizzazione di un nuovo e diverso manufatto avente le caratteristiche richieste dall'Assemblea Condominiale (allegati 06 e 07 relazione c.t.u.).
Da un punto di vista dell'incidenza sulle parti comuni, secondo quanto rilevato dal C.T.U., l'elemento realizzato riduce localmente la larghezza del pavimento calpestabile del porticato condominiale oltre a diminuire l'effettiva superficie aerante del grigliato di ventilazione su cui è poggiato (allegato 11 relazione c.t.u.), attraendo l'area stessa nella sfera di esclusiva disponibilità della e cagionando un mutamento della struttura del bene condominiale, imponendo Parte_3 sullo stesso una servitù a vantaggio esclusivo della società condomina convenuta.
Accertato che il manufatto così come realizzato incide sulle parti comuni, riducendo la larghezza del pavimento calpestabile del porticato e limitando la funzione areante del grigliato di ventilazione su cui poggia, deve ritenersi in contrasto con le previsioni dell'art.1102 c.c. in quanto altera la destinazione della cosa comune, impedendo agli altri partecipanti di farne parimenti uso con mutamento della sua normale ed originaria destinazione per cui sarebbe necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti.
In proposito, si osserva che in forza delle indicazioni dell'Assemblea condominiale del 22.2.2016 (doc.14) non è stato dato assenso al manufatto, non essendo state rispettate le condizioni a cui era stato espressamente subordinato: vale a dire l'abbassamento del condotto fino a quota di un metro, la copertura con una fioriera;
il medesimo colore della facciata e le dimensioni riportate nel disegno allegato al verbale dell'assemblea.
Secondo quanto evidenziato dal C.T.U. (cfr. pag.14), infatti, dalle verifiche in loco è emerso che il manufatto metallico realizzato differisce da quanto rappresentato sugli elaborati grafici dell'Autorizzazione e del Titolo rilasciato (per i seguenti aspetti: - lieve differenza delle dimensioni in pianta: il nuovo manufatto è più largo di circa 10 centimetri. lieve differenza dell'altezza: il nuovo
7 manufatto è più basso di circa 7 centimetri) e soprattutto, con riguardo al profilo civilistico il solo che rileva davanti al giudice ordinario, in contrasto con la prescrizione dell'Assemblea Condominiale che ne richiedeva la riduzione ad un metro di altezza e la formazione della fioriera di copertura del manufatto, fioriera che nella fattispecie è assente.
Tenuto conto che non vi è stato consenso unanime da parte dell'assemblea condominiale, non assume rilievo l'eventuale cessazione dell'attività di ristorazione nell'anno 2018 (apparentemente funzionante alla data del sopralluogo nel corso delle operazioni peritali), per cui non si hanno a disposizione elementi per valutare le vicende che hanno interessato i locali della convenuta, come osservato correttamente anche dal c.t.u. (essendo oltretutto la società convenuta rimasta contumace).
In ogni caso, anche ove fosse stato espresso l'eventuale consenso, sarebbe stato di natura temporanea, essendo prevista la rimozione del manufatto alla cessazione dell'attività di ristorazione.
In ordine poi al cassonetto in cartongesso sul pianerottolo, viene descritto nella relazione del C.T.U. come costituito da due incassettature: una
contro
-parete ed un
contro
-soffitto tra loro collegati, entrambi realizzati con struttura metallica e rivestimento in lastre di cartongesso. La
contro
-parete ha la forma di un parallelepipedo, con dimensioni in pianta di circa 57 cm x 30 cm ed altezza di circa 192 cm. Anche il
contro
-soffitto ha la forma di un parallelepipedo, con dimensioni in pianta di circa 185 cm x 73 cm ed altezza di circa 95 cm. Entrambi gli elementi sono stati completati con tinteggiatura di colore analogo a quello delle pareti e dei soffitti del vano scala condominiale. Si tratta di incassettature con funzione di rivestimento/mascheramento di un condotto in acciaio inox per l'esalazione dei vapori provenienti dai locali della Convenuta. Tra l'incassettatura verticale realizzata ed il tamponamento di chiusura del vano scala è stato mantenuto un piccolo cavedio delle dimensioni di circa 16 cm x 30 cm, all'interno del quale corre una tubazione del gas metano del diametro di circa 8 cm. I manufatti in cartongesso occupano una parte del pianerottolo della scala condominiale che collega i piani primo e secondo del fabbricato ma, tra la documentazione messa a disposizione dal Comune di Bergamo, non è stato trovato il relativo documento di autorizzazione dell'Assemblea Condominiale [Allegato 08 relazione]. Da un punto di vista dell'incidenza sulle parti comuni, l'elemento realizzato riduce localmente sia la larghezza del pavimento calpestabile del pianerottolo della scala comune sia l'altezza di una parte dello stesso [Allegato 12 relazione].
Il cassonetto realizzato sul pianerottolo ammezzato della scala L è totalmente estraneo alla proprietà condominiale in quanto proprietà esclusiva dei soli condomini della scala L, , Parte_6 Pt_2
RN e PS. E', pertanto, evidente che l'abusiva costruzione del secondo cassonetto sul pianerottolo della scala L, realizzato con atto di forza in data 20.9.2017, in sostituzione di quello demolito su ordinanza del Comune di Bergamo, si è tradotta in un asservimento di un bene comune altrui alla proprietà individuale che non vanta alcun diritto sul pianerottolo. Inoltre, lo Parte_6 stesso cassonetto altera notevolmente la destinazione originaria della cosa comune altrui, trasformandolo da residenziale in locale tecnico.
Come correttamente rilevato dal C.T.U.- cfr. pag. 16 elaborato peritale-, il nuovo cassonetto in cartongesso occupa il pianerottolo comune introducendo di fatto una nuova servitù sullo stesso. Nel caso specifico l'opera realizzata non rientra nelle innovazioni per il migliore godimento della cosa comune ed è stata alterata la destinazione di una porzione del pavimento del pianerottolo a vantaggio
8 di una sola parte;
il
contro
-soffitto realizzato ingloba un tratto della tubazione della rete gas metano all'interno di un manufatto chiuso, in contrasto con le prescrizioni del gestore della rete le quali richiedono che, per motivi di sicurezza, la colonna montante debba sempre essere accessibile.
Ed invero, tale manufatto, realizzato a copertura della canna di esalazione fumi e vapori dell'attività di ristorazione, riduce la potenziale illuminazione del pianerottolo, facendo da scudo alla luce proveniente dalla finestra che si proietta sulle scale, rendendole più buie;
impedisce la completa apertura della finestra, causandone la non corretta ventilazione. L'anta metallica destra del finestrone, quando è aperta, crea pericolo ai passanti con il suo spigolo vivo, poiché, come detto, non può essere aperta completamente, in quanto la presenza del cassonetto ne blocca l'apertura a circa metà corsa. Inoltre, tale manufatto ha oggettivamente depauperato il decoro architettonico dell'immobile (posto in una via centralissima del Comune di Bergamo, ovvero in via Sant'Orsola), diminuendone il valore ed il pregio residenziale dell'edificio. Occorre, finanche, rilevare che, all'interno dell'involucro in cartongesso realizzato nella scala condominiale, è stato, altresì, inglobato un tratto della tubazione del gas, costituendo un pericolo per i condomini. La società A2A ha dichiarato che (doc. 20) nessuna richiesta di autorizzazione è stata mai rivolta ad essa al fine di realizzare manufatti in cartongesso interferenti con la colonna montante relativa al servizio di distribuzione gas gestito da A2A e, pertanto, nessuna autorizzazione è mai stata rilasciata. La società di distribuzione del gas dichiarava che, per questioni di sicurezza, la colonna montante doveva risultare in ogni momento accessibile, al fine di poter eseguire sulla stessa gli interventi di manutenzione e pronto intervento che si rendessero necessari. Secondo quanto evidenziato dal C.T.U., le norme tecniche vigenti prescrivono che “...Deve essere sempre evitata la possibilità che eventuali trafilamenti di gas possano diffondersi all'interno negli interstizi delle strutture murarie...” (Norma UNI-CIG 7129/2008). Il cassonetto realizzato dalla società Parte_3 favorisce tale possibilità, poiché convoglierebbe eventuali trafilamenti di gas proprio negli interstizi del vano murario costituito dal cavedio. Gli interventi sul portante del gas sono, di fatto, limitati dagli angusti spazi creatisi con il posizionamento del condotto sul pianerottolo condominiale. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, è evidente che l'odierna convenuta abbia imposto di fatto una limitazione di carattere reale al diritto di proprietà, che non rientra tra le facoltà del partecipante alla comunione, ma è consentita unicamente con il consenso di tutti i condomini. Nel caso in esame, l'unanimità del consenso dei condomini non c'è mai stata, posto che i condomini Pt_2 unitamente agli altri proprietari delle unità immobiliari che affacciano sulla scala “L” si sono sempre opposti alla realizzazione di tali opere da parte della società . Parte_3
Accertato che anche il manufatto in cartongesso realizzato riduce localmente sia la larghezza del pavimento calpestabile del pianerottolo della scala comune sia l'altezza di una parte dello stesso, deve ritenersi in contrasto con le previsioni dell'art.1102 c.c. in quanto altera la destinazione della cosa comune, impedendo agli altri partecipanti di farne parimenti uso con mutamento della sua normale ed originaria destinazione per cui è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti.
Peraltro, il manufatto in cartongesso, contenente la canna fumaria, non costituendo un uso particolare della cosa comune, non rientra neppure nelle innovazioni per il migliore godimento della cosa comune previste dall'art.1120 c.c..
9 Dai chiarimenti forniti dal C.T.U., infine, all'udienza del 23.4.2024, è emersa la rilevanza della violazione anche ai fini della sicurezza, essendo stato accertato che la botola, così come realizzata, non è sicura in quanto facilmente apribile e la realizzazione del manufatto in questione (cassonetto contenente condotta metallica costruito sul pianerottolo ammezzato scala L e della relativa botola) subordinata al rilascio della l'autorizzazione paesaggistica e della autorizzazione comunale, richiedeva comunque una preventiva delibera del condominio, delibera autorizzativa che nella fattispecie manca anche con riguardo al manufatto in cartongesso. Infatti, dalle indagini svolte presso il Comune di Bergamo da parte del C.T.U., non è stato reperito alcuno specifico documento dell'Assemblea Condominiale che autorizzi la realizzazione dell'attuale cassonetto presente sul pianerottolo CP_7
Dalla produzione documentale risulta che nell'anno 2018 l'Amministratore di Condominio ha convocato un'assemblea straordinaria al fine di discutere in ordine alle nuove opere realizzate dalla società “Sol. (doc. 19). Come emerge dal verbale l'assemblea straordinaria tenutasi il CP_8
22.10.2028 ( doc.19) aveva all'Ordine del Giorno: “...Esame, discussione e delibere in ordine ai lavori di installazione della canna fumaria di proprietà della (conseguenti alla delibera del Parte_3
17/10/2011) posta a servizio dell'unità immobiliare di quest'ultima; installata nella parte verticale, all'interno del cavedio delle scale originariamente destinato a scarico immondizie e, nella parte orizzontale di attraversamento delle scale medesime, mediante formazione di contropareti in cartongesso nel pianerottolo del piano ammezzato...”. Non risulta che l'assemblea abbia deliberato alcunché al riguardo considerato che nel relativo verbale si legge soltanto che l'Assemblea, dopo aver discusso, poneva ai voti la seguente proposta: “...1) approvazione del manufatto, come realizzato a condizione che la proprietà consegni all'amministratore tutte le certificazioni Pt_3 tecniche e di conformità della canna fumaria realizzata all'interno delle strutture murarie ed in cartongesso della scala, dalle quali emerga che il manufatto è tecnicamente e normativamente in regola: 2) impegno della proprietà a concorrere a verificare ed eliminare (a proprie cure e Pt_3 spese) ogni eventuale immissione di rumori o odori che da detta canna fumaria dovessero propagare sulla scala e/o negli appartamenti...”. Ancora nel verbale dell'assemblea straordinaria del 22.10.2018 si legge che: “...Sulla proposta così formulata, alle ore 20,03, esprimono parere favorevole PS e RN in rappresentanza di 107,87 millesimi su 111,08 millesimi totali aventi diritto al voto. Vota contrario in rappresentanza di 3,21 millesimi su 111,08 aventi diritto al voto...”. Tuttavia, Pt_2
l'assemblea veniva sciolta senza nulla deliberare in ordine alle proposte sopra richiamate.
Secondo quanto esplicitato nel verbale si deve concludere che chiaramente sulla richiesta l'assemblea non ha deliberato. In mancanza di autorizzazione dell'assemblea condominiale, l'installazione non può ritenersi legittima.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda dell'attrice di condanna della convenuta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi con eliminazione dei due manufatti descritti.
2.Le domande risarcitorie
Unitamente alla demolizione di tali opere, gli attori hanno rappresentato l'interesse all'ottenimento del risarcimento del danno lamentato a causa della illegittima occupazione da parte della convenuta degli spazi di loro comproprietà e proprietà.
10 In particolare, gli attori hanno richiesto il risarcimento dei danni per la costruzione abusiva del manufatto metallico ancorato al pavimento del porticato del Controparte_2 nonché per la costruzione abusiva e non autorizzata del cassonetto contenente parte della canna fumaria, sul pianerottolo intermedio della scala “L”, totalmente estraneo alla comproprietà
[...]
”, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Parte_3 tenuto conto della diffida di cui alla conclusionale pag. 26, riga 21 (Doc. 6 Diffida/Telegramma del 16.6.2017).
Gli attori hanno allegato di essersi visti pregiudicare le facoltà di pieno godimento della area condominiale, a causa dell'illegittima e abusiva, come definita dal Comune di Bergamo, opera edilizia realizzata dalla società Parte_3
Non vi sono elementi per affermare che l'occupazione abusiva abbia cagionato un concreto pregiudizio economico, difettando la prova e, a monte, anche l'allegazione ed escluso che il danno possa ritenersi in re ipsa. La domanda non merita accoglimento: il danno non può ritenersi nella fattispecie in re ipsa, ma necessita di essere dimostrato nell'an e nel quantum. Prima ancora che infondata, la domanda è anzi indeterminata, in mancanza di qualunque specificazione circa la concreta diminuzione verosimilmente subita del bene di loro proprietà. Gli attori hanno altresì lamentato genericamente il danno alla salute in conseguenza di immissioni intollerabili di odori, pur ammettendo che l'attività di ristorazione della società STE.MI. S.r.L., conduttrice dei locali di proprietà della convenuta, sia cessata ormai da diversi anni. Siccome gli attori non hanno articolato alcun mezzo istruttorio al riguardo, in mancanza di qualunque prova sul punto, anche la domanda di risarcimento dei danni alla salute deve essere rigettata.
In mancanza di qualunque allegazione, oltre che di prova sul punto, la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori deve essere rigettata. Né può questo giudice far ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. posto che affinché si dia luogo alla valutazione equitativa del danno è necessario che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza (Cfr. Cass. 21246/2012). Non può soccorrere in ogni caso ai fini probatori neppure il richiamo degli attori alla diffida-telegramma del 16.6.2017, peraltro prodotta soltanto in sede di comparsa conclusionale (come doc.
4 -cui non corrisponde il richiamato doc. 15 di cui all'atto di citazione che è invece la comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio), ad astenersi dal violare la proprietà altrui, pena il pagamento di una penale giornaliera di € 200 (duecento).
Deve condividersi, infatti, l'orientamento della Suprema Corte di legittimità laddove afferma che
“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa (non formativa o sostitutiva), che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio, della cui liquidazione si tratta, presumendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno (…) affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare
11 le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso”(Cfr. Cass. n. 16202/2002 e Cass. 4310/2018).
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/14, come modificate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.) – comprese quelle di c.t.u. - e sono poste a carico della parte convenuta come da dispositivo, con riguardo allo scaglione di riferimento, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per il suo limitato svolgimento in ordine alla fase istruttoria, nella misura di euro 8.991,00, oltre alle anticipazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.N.7450 /2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accertata e dichiarata l'illegittima installazione del manufatto metallico posto sotto il porticato esterno dell'edificio sito in Bergamo, Via Sant'Orsola n 23, nonché della canna fumaria installata nella parte verticale e del cassonetto in cartongesso con relativo condotto di evacuazione, fumi, odori e vapori da cucina, realizzato nel pianerottolo intermedio e all'interno del cavedio della scala “L” civico 23 di Via S. Orsola, condanna parte convenuta in persona del legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, alla rimozione dei manufatti indicati e alla rimessione dei luoghi in pristino stato;
- rigetta ogni altra domanda;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese Parte_3 di lite, liquidate in complessive € 8.991,00 (di cui fase di studio euro 2127,00, fase introduttiva euro 1416,00, fase istruttoria euro 1.869,00, fase decisionale euro 3.579,00), oltre anticipazioni per euro 518,00 ed euro 27,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge, nonché al pagamento delle spese e dei compensi del CTU liquidati come da separato decreto e al rimborso di quelli eventualmente anticipati dagli attori al consulente.
Bergamo, 7 maggio 2025
Il Giudice onorario
Catia Cusimano
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
12